AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450,
29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n.
220,  29  giugno  1996,  n.  340, e 30 agosto 1996, n. 448". I DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge   per   decorrenza   dei   termini
costituzionali  ad  esclusione  del  D.L. 30 agosto 1996, n. 448, non
convertito in legge perche' abrogato dall'art. 2 del presente decreto
(i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente,  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995, n.
49  del  28  febbraio  1996,  n. 99 del 29 aprile 1996, n. 151 del 29
giugno 1996, n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).
                               Art. 1.
                 Disposizioni per il Gruppo Alitalia
  1. Al fine di garantire la  prosecuzione  del  piano  di  riassetto
organizzativo  e  produttivo,  tenuto  conto  anche  del  processo di
liberalizzazione nell'ambito  del  mercato  interno  comunitario,  e'
autorizzato,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in  favore  delle
imprese  del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di
pensionamenti  anticipati  per  il  triennio  1995-1997,  nel  limite
massimo di 700 unita', sulla base dei seguenti criteri:
    a)   possono   essere  ammessi  al  beneficio  del  pensionamento
anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in  possesso
di   almeno   30  anni  di  anzianita'  contributiva  e  assicurativa
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia  ed  i  superstiti.  Agli  stessi lavoratori il trattamento
pensionistico viene erogato  con  una  maggiorazione  dell'anzianita'
contributiva  e  assicurativa  pari  al  periodo  necessario  per  la
maturazione del requisito dei 35 anni prescritto  dalle  disposizioni
regolanti  la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo  anno  di
eta'.  Le  domande  di  pensionamento  anticipato sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai  lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero
che  li  matureranno  nel  corso  del triennio 1995-1997, entro il 14
settembre 1996. Le imprese, sulla base  del  programma  triennale  di
pensionamenti  anticipati,  sul quale vanno sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, e  delle  esigenze  di  ristrutturazione  e
riorganizzazione,  provvedono  a  selezionare  le  domande presentate
trasmettendole ai competenti  enti  previdenziali.    Il  trattamento
pensionistico  decorre  dal  primo  giorno  del  mese successivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi  di
incumulabilita'   e   incompatibilita'  previsti  per  i  trattamenti
pensionistici di anzianita';
    b) possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato  rispetto  all'eta'  prevista  per  il  pensionamento   di
vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal
presente  articolo,  nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al
presente comma,  i  lavoratori  iscritti  all'assicurazione  generale
obbligatoria   per   l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti
dipendenti da imprese del Gruppo di eta' non inferiore ai 55 anni  se
uomini  e  ai  50  se  donne  e  che  abbiano  maturato  i  requisiti
assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503.  Agli  stessi  spetta  una
maggiorazione dell'anzianita'  contributiva  commisurata  ai  periodi
mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se
donne.
  2.  Con  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  204  del
31  agosto  1996,  di  concerto  con  i  Ministri  del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, e' approvato  il  piano  di  cui  al
comma 1.
  3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente
articolo   non   possono,  per  un  periodo  pari  all'entita'  della
maggiorazione    dell'anzianita'    contributiva    e    assicurativa
riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque
comportino una prestazione d'opera o di attivita', anche occasionale,
con  le  imprese  del  Gruppo  Alitalia  ovvero con soggetti con esse
operanti. Il medesimo divieto si  applica  anche  con  riguardo  alle
imprese   operanti  nell'ambito  del  trasporto  aereo.  In  caso  di
violazione delle disposizioni di cui al presente  comma  l'erogazione
della  pensione  e'  sospesa  per  un  periodo pari all'entita' della
maggiorazione    dell'anzianita'    contributiva    e    assicurativa
riconosciuta.
  4.  I  divieti  di  cui  al  comma  3  si  applicano anche, fino al
compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia,  ai
lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza
di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di
ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto.
  5.   L'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8  miliardi
per  l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997,
e'  rimborsato  ai  competenti   enti   previdenziali   su   apposita
rendicontazione  in  relazione  all'effettiva attuazione del piano di
cui al comma 2.
  6. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno  1995,  di  lire  22,8
miliardi  per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si
provvede a carico del capitolo 3662 dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
((6-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in               ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto il       ))
(( Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalita' con    ))
(( cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti,     ))
(( agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di    ))
(( nuova organizzazione e di efficienza nonche' al rispetto delle  ))
(( finalita' del presente decreto.                                 ))
          Riferimenti normativi:
             - Il comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare) cosi' recita:   "2.  Le  disposizioni  della
          presente   legge  costituiscono  principi  fondamentali  di
          riforma economico-sociale della Repubblica.  Le  successive
          leggi  della  Repubblica non possono introdurre eccezioni o
          deroghe  alla  presente  legge  se  non  mediante  espresse
          modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto
          previsto  dall'art.  3,  lettera h), dello statuto speciale
          della Valle d'Aosta, adottato con legge  costituzionale  26
          febbraio  1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione,
          la cui armonizzazione con i principi della  presente  legge
          segue  le  procedure  di  cui all'art. 48-bis dello statuto
          stesso".
             - L'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992,  n.  503  (Norme
          per   il   riordinamento   del  sistema  previdenziale  dei
          lavoratori privati e pubblici, a norma  dell'art.  3  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' recita:
             "Art.  2  (Requisiti  assicurativi e contributivi per il
          pensionamento   di   vecchiaia).   -    1.    Nel    regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria per i lavoratori
          dipendenti  ed  i  lavoratori  autonomi  il  diritto   alla
          pensione   di   vecchiaia   e'  riconosciuto  quanto  siano
          trascorsi almeno venti anni dall'inizio  dell'assicurazione
          e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato
          almeno  venti  anni  di  contribuzione,  fermi  restando  i
          requisiti  previsti  dalla  previgente  normativa  per   le
          pensioni ai superstiti.
             2.  In  fase di prima applicazione i requisiti di cui al
          comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
             3. In deroga ai commi 1 e 2:
               a)  continuano  a  trovare applicazione i requisiti di
          assicurazione e  contribuzione  previsti  dalla  previgente
          normativa   nei  confronti  dei  soggetti  che  li  abbiano
          maturati  alla  data  del  31  dicembre  1992,  ovvero  che
          anteriormente   a   tale  data  siano  stati  ammessi  alla
          prosecuzione volontaria di cui al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  31  dicembre 1971, n. 1432, e successive
          modificazioni ed integrazioni;
               b) per i lavoratori subordinati che possono far valere
          un'anzianita'  assicurativa  di  almeno  venticinque  anni,
          occupati  per  almeno  dieci  anni  per  periodi  di durata
          inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e'  fatto  salvo
          il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia
          previsto dalla previgente normativa;
               c)   nei  casi  di  lavoratori  dipendenti  che  hanno
          maturato al 31 dicembre 1992 una anzianita' assicurativa  e
          contributiva  tale  che,  anche se incrementata dai periodi
          intercorrenti  tra  la  predetta  data  e  quella  riferita
          all'eta'   per   il   pensionamento   di   vecchiaia,   non
          consentirebbe loro di conseguire  i  requisiti  di  cui  ai
          commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti
          fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa".
             -   Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione 31  luglio  1996  (Approvazione  del  piano  di
          pensionamento  anticipato  dei  lavoratori dipendenti delle
          Societa'  del  gruppo  Alitalia),  nel  dispositivo,  cosi'
          recita:
             "Art.  1.  -  E'  approvato  il  piano  di pensionamento
          anticipato di cui all'art. 1 del  decreto-legge  29  giugno
          1996,  n.  340,  in  favore dei lavoratori dipendenti delle
          Societa' del gruppo Alitalia esercenti il trasporto  aereo,
          per  il  triennio  1995-1997,  per  complessive 700 unita',
          cosi' articolato:
               a) dalla data del presente decreto:
               Societa' Alitalia        . . . . . . . . .  .  n.  399
          unita'
               Societa'  Eurofly           . . . . . . . . . . n.   1
          unita'
               b) dal 1 settembre 1996:
               Societa' Alitalia        . . . . . . . . .  .  n.  300
          unita'".
             "Art. 2. - E' demandata alle imprese del gruppo Alitalia
          la  selezione delle domande, sulla base dei criteri e delle
          modalita' individuati  dall'art.  1  del  decreto-legge  29
          giugno 1996, n. 340.
             Le   imprese  provvederanno  a  trasmettere  le  domande
          selezionate ai competenti enti previdenziali".
             "Art. 3. - Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
             -  L'art. 9 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  occupazione  e  di
          fiscalizzazione degli oneri sociali), cosi' recita:
             "Art. 9 (Disposizioni inerenti il trasporto aereo). - 1.
          Al  fine  di  garantire  il   riassetto   organizzativo   e
          produttivo  delle  imprese  esercenti  il  trasporto aereo,
          anche  in   conseguenza   del   progressivo   processo   di
          liberalizzazione    nell'ambito    del    mercato   interno
          comunitario, sono autorizzati:
               a) per la totalita' dei dipendenti, con decorrenza dal
          1 gennaio 1994, le misure di  fiscalizzazione  degli  oneri
          sociali,  stabilite  a  favore delle imprese armatoriali di
          navigazione  dal  decreto-legge  4  giugno  1990,  n.  129,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990,
          n.    210,  dal  decreto-legge  19  gennaio  1991,  n.  18,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991,
          n.  89,  e  dal  decreto-legge  22  marzo  1993,   n.   71,
          convertito, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151;
               b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento
          anticipato nel limite massimo di 800 unita' in favore delle
          imprese  appartenenti  al  gruppo  Alitalia  sulla base dei
          seguenti criteri:
               1)   possono   essere   ammessi   al   beneficio   del
          pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese
          del  gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianita'
          contributiva  e  assicurativa  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti.   Agli   stessi   lavoratori   il   trattamento
          pensionistico   viene   erogato   con   una   maggiorazione
          dell'anzianita'  contributiva  ed  assicurativa   pari   al
          periodo  necessario per la maturazione del requisito dei 35
          anni prescritto dalle disposizioni  regolanti  la  suddetta
          assicurazione  generale  obbligatoria,  e  in ogni caso non
          superiore al periodo compreso tra la  data  di  risoluzione
          del   rapporto  di  lavoro  e  quella  del  compimento  del
          sessantesimo anno di  eta'.  Le  domande  di  pensionamento
          anticipato  sono  irrevocabili  e  devono essere presentate
          alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che
          siano gia' in possesso dei predetti requisiti,  ovvero  che
          li  matureranno  nel  corso  del 1995, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
               2) le imprese, sulla base del  programma  biennale  di
          pensionamento   anticipato,  sul  quale  vanno  sentite  le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori, e  delle  esigenze
          di   ristrutturazione   e  riorganizzazione,  provvedono  a
          selezionare le domande presentate trasmettendole  all'INPS.
          Il  rapporto  di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono
          trasmesse   all'Istituto   previdenziale,    si    estingue
          nell'ultimo  giorno  del  mese precedente la decorrenza del
          trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di
          incumulabilita'   e   incompatibilita'   previsti   per   i
          trattamenti pensionistici di anzianita'.
             2.  Possono  essere  altresi'  ammessi  al beneficio del
          pensionamento anticipato rispetto all'eta' prevista per  il
          pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le
          contribuzioni   previste  dal  presente  articolo,  nonche'
          nell'ambito del limite massimo di cui al comma  1,  lettera
          b),   i   lavoratori  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  dipendenti  da  imprese  del gruppo Alitalia di
          eta'  non  inferiore  ai  55 anni se uomini e ai 50 anni se
          donne e che abbiano maturato  i  requisiti  assicurativi  e
          contributivi   minimi   di   cui  all'art.  2  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  Agli  stessi  spetta
          una  maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata
          ai periodi mancanti al compimento dell'eta' di 60  anni  se
          uomini e di 55 anni se donne.
             3.  Il piano di cui al comma 1, lettera b), e' approvato
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  di  concerto con i Ministri dei trasporti e della
          navigazione e del tesoro".