AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 ottobre 1995, n. 450, 29 dicembre 1995, n. 555, 26 febbraio 1996, n. 85, 26 aprile 1996, n. 220, 29 giugno 1996, n. 340, e 30 agosto 1996, n. 448". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali ad esclusione del D.L. 30 agosto 1996, n. 448, non convertito in legge perche' abrogato dall'art. 2 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995, n. 49 del 28 febbraio 1996, n. 99 del 29 aprile 1996, n. 151 del 29 giugno 1996, n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996). Art. 1. Disposizioni per il Gruppo Alitalia 1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unita', sulla base dei seguenti criteri: a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianita' contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di eta'. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro il 14 settembre 1996. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole ai competenti enti previdenziali. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'; b) possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di eta' non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, e' approvato il piano di cui al comma 1. 3. I lavoratori che fruiscono dei pensionamenti anticipati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal presente articolo non possono, per un periodo pari all'entita' della maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa riconosciuta, assumere incarichi o intrattenere rapporti che comunque comportino una prestazione d'opera o di attivita', anche occasionale, con le imprese del Gruppo Alitalia ovvero con soggetti con esse operanti. Il medesimo divieto si applica anche con riguardo alle imprese operanti nell'ambito del trasporto aereo. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma l'erogazione della pensione e' sospesa per un periodo pari all'entita' della maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa riconosciuta. 4. I divieti di cui al comma 3 si applicano anche, fino al compimento dell'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ai lavoratori che fruiscono di incentivi alle dimissioni. L'inosservanza di tali divieti comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al valore dell'incentivo ricevuto. 5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, e' rimborsato ai competenti enti previdenziali su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2. 6. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. ((6-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in )) (( vigore della legge di conversione del presente decreto il )) (( Governo riferisce al Parlamento in merito alle modalita' con )) (( cui il Gruppo Alitalia ha dato seguito ai prepensionamenti, )) (( agli effetti sulle imprese del Gruppo medesimo in termini di )) (( nuova organizzazione e di efficienza nonche' al rispetto delle )) (( finalita' del presente decreto. )) Riferimenti normativi: - Il comma 2 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) cosi' recita: "2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lettera h), dello statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'art. 48-bis dello statuto stesso". - L'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' recita: "Art. 2 (Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia). - 1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia e' riconosciuto quanto siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti. 2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata. 3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni; b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianita' assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa; c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianita' assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa". - Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 luglio 1996 (Approvazione del piano di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti delle Societa' del gruppo Alitalia), nel dispositivo, cosi' recita: "Art. 1. - E' approvato il piano di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340, in favore dei lavoratori dipendenti delle Societa' del gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo, per il triennio 1995-1997, per complessive 700 unita', cosi' articolato: a) dalla data del presente decreto: Societa' Alitalia . . . . . . . . . . n. 399 unita' Societa' Eurofly . . . . . . . . . . n. 1 unita' b) dal 1 settembre 1996: Societa' Alitalia . . . . . . . . . . n. 300 unita'". "Art. 2. - E' demandata alle imprese del gruppo Alitalia la selezione delle domande, sulla base dei criteri e delle modalita' individuati dall'art. 1 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 340. Le imprese provvederanno a trasmettere le domande selezionate ai competenti enti previdenziali". "Art. 3. - Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - L'art. 9 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), cosi' recita: "Art. 9 (Disposizioni inerenti il trasporto aereo). - 1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati: a) per la totalita' dei dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151; b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unita' in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri: 1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianita' contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di eta'. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. 2. Possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di eta' non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne. 3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro".