L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto; Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via San Giovanni della Croce, 3; Vista l'istanza in data 16 gennaio 1995 con la quale la Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa alle operazioni di gestione dei fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della societa' Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in data 20 settembre 1996, concernente la modifica dell'oggetto sociale mediante l'aggiornamento dell'art. 4 dello statuto sociale in ordine alla possibilita' per l'impresa di gestire le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 124/1993, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' di istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del citato decreto; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 19 dicembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a . Dispone: Art. 1. La Ticino vita - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via San Giovanni della Croce, 3, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo VI di cui al punto A) della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.