Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle diposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. La legge di conversione sostituisce integralmente le disposizioni del decreto-legge, salvo l'art. 10. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I commi da 2 a 6 dell'art. 1 della legge di conversione cosi' recitano: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n. 112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995. n. 31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n. 326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto 1996, n. 404. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993; n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14 aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511. 5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339. 6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499". Art. 1. Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili 1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovra' provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili: a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti; b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operativita' dei progetti, puo' ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata; c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili e' tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie; e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita' straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di residenza; f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: ''Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attivita' professionale''. 3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al comma 3; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: ''Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante.''; il comma 4 e' sostituito dal seguente: ''4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.''. 4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,. n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998. Nell'ambito delle disponibilita', per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento e' ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori. 5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti di cassa integrazione salariale, i quali non abbiano piu' titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilita' sino al 31 dicembre 1995. 6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili e' corrisposto un sussidio fissato: a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5; b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo del sussidio, previsto nel periodo di cui alla lettera a). 7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5 viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici mesi. 8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attivita' di selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili. Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attivita' predette, e' riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1 agosto 1995, il predetto sussidio e' riconosciuto per un ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. 9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita', ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. 10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita', ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorita' determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilita'. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresi' a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilita'. 11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorita' ai lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita' e' scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16, maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Vengono avviati ai lavori socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilita', con esclusione dei soggetti che abbiano gia' dichiarato detta disponibilita' in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori. 13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di mobilita' fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge 23 luglio 1991, n. 223. 14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresi' applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad applicarsi le norme sul collocamento ordinario. 15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede: a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno 1995, le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni; c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e' pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili. Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3, che per essi viene applicato dal 1 febbraio 1996. 18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attivita' ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni: a) l'attivita' della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991; b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della predetta legge; c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore. 19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attivita' di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente utili. 20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia' approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano criteri e priorita' nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalita' acquisite nell'attuazione dei progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come modificato dal comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995; n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei predetti progetti e nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative formate anche da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori. 22. Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione dei Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita' e del sussidio di cui al comma 3, ripartiti per eta', sesso, professionalita' ed anzianita' contributiva, suddivisi per regione. Analoga comunicazione e' resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che usufruiscono dell'indennita' di mobilita' e di disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre e', altresi', fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale. Riferimenti normativi Comma 1: - Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - Il testo dell'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) come modificato e integrato dal presente decreto, risulta essere il seguente: "Art. 14 (Lavori socialmente utili). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione di quelle che abbiano personale eccedente rispetto ai programmi dei lavori socialmente utili, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e disponibilita' di cui al comma 7, progetti socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario, mediante l'utilizzazione dei soggetti di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n, 223, nonche' dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n, 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attivita' professionale. Gli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono utilizzare i soggetti indicati nel presente comma, a condizione che dispongano delle risorse necessarie a finanziare il venti per cento della spesa prevista. L'art. 1, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalita' di cui al presente articolo. Per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni culturali, la manutenzione ambientale, il recupero urbano, la ricerca, la formazione e la riqualificazione professionale, il sostegno alla piccola e media impresa in tema di erogazione di servizi e di sostegno alla commercializzazione e all'esportazione, i servizi alla persona. I lavori socialmente utili devono avere carattere di effettiva straordinarieta' e devono essere a termine. Anche le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per l'utilizzo dei lavoratori nelle attivita' di cui al presente comma. 2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del trattamento straordinario di integrazione salariale o dell'indennita' di mobilita' e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. I progetti, che possono prevedere specifici periodi di formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. 3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono dell'indennita' di mobilita' possono essere utilizzati esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilita'; per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilita' e' limitata al periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita e' disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La perdita del trattamento di cui al presente comma non puo' essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero quando le attivita' offerte si svolgono in un luogo distante piu' di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore. 4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita'. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. 5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riguardanti anche il carattere della straordinarieta' previsto dal comma 1. I progetti corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1. 6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottosposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione e' tenuta a provvedere anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualita' del progetto e per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorita'. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, e' tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego. 7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'art.1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo. 8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 della legge 5 giugno 1967, n. 417. 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti: a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravita' degli squilibri dei mercati locali del lavoro; b) i criteri per il finanziamento dei progetti; c) gli ''standards'' minimi che il progetto deve presentare; d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4; e) le priorita' che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento; tra le priorita' vanno previsti lo svolgimento di attivita' formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto; f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacita' dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo; g) le modalita' dell'erogazione del finanziamento e le modalita' dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attivita' di controllo; h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8. 10. La commissione regionale per l'impiego puo' fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi. 11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Diparimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti. 12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, anche derivanti da convenzioni gia' stipulate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad operare la disciplina previgente. La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al comma 3 continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6". - Si riporta il testo dell'art.14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 3-bis del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisto l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini". - L'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente: "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto. 8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64". Comma 2 e comma 3: - Per il testo dell'art. 14 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato e integrato dal presente decreto, si veda in nota al comma 1. Comma 4: - L'art. 15 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in posesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. 2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. 4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione. 5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti. 6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b) non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale, I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego. 8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, si veda in nota al comma 1. Comma 5: - L'art. 1 del D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 (Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale) cosi' recita: "Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso di procedura di mobilita' di cui all'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, puo' disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali e' applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 7, commi 5 e 10-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'art. 6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso". - Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427 (Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie) come sostituito dall'art. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, cosi' recita: "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di L. 1.248.021; b) l'importo mensile di L. 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiuntive, e' superiore a L. 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati". Comma 8: - Il comma 5-ter dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilita' le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilita' e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro". Comma 9: - Il comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) cosi' recita: "9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti". Comma 11: - Gli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti: Obiettivo n. 1 1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capire risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle regioni, interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto nell'allegato 1. 3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. 4. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale per quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e degli obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo consente; una stima preliminare dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di assicurare che apportino i vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti; una valutazione della situazione ambientale della regione in questione e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni sopracitate secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale designate dallo Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia ambientale; una tabella finanziaria indicativa globale che riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano, nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo piano comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni. 5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi i risultati del controllo e della valutazione ex post. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di cui al paragrafo 4. 6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. 7. La programmazione si riferisce anche alle azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle regioni interessate operando una distinzione tra azioni in materia di strutture agricole e azioni in materia di strutture della pesca. Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni, regioni frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunita' urbane. 2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unita' territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti: a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, puo' estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale; a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguto di mutamenti industriali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; a zone, in paricolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; ad altre zone industriali ed urbane nelle quali l'impatto socio-economico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terra' conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realta' specifiche che differiscono sul tasso di attivita' o di occupazione reale delle popolazioni. 3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa presa in considerazione delle informazioni comunitarie relativa alle disposizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono alla Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e tenuto conto del principio di concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n. 2 e le comunicano tutte le informazioni utili al riguardo. Sulla scorta di questi elementi e della sua valutazione globale delle proposte presentate, tenendo conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la Commisione adotta, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e secondo la procedura prevista all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo. 4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu' appropriato, tenendo conto della situzione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. 5. Berlino Ovest puo' beneficiare dell'aiuto previsto nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo triennale di cui al paragrafo 6. 6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. 7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. 8. Gi Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro piani di riconversione regionale e sociale. I piani contengono in particolare: la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle azioni varate nel corso del precedente periodo di programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati disponibili delle valutazioni; la descrizione di un'adeguata strategia per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione, con la quantificazione dei progressi da realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di garantire che queste apportino vantaggi socio-economici a medio termine corrispondenti alle risorse finanziari mobilizzate; una valutazione ex ante della situazione ambientale della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra, secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in conformita' delle vigenti disposizioni del diritto comunitario; le disposizioni adottate per associare le autorita' competenti in materia ambientale, designate dallo Stato membro, alla preparazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di ambiente; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione del piano. 9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla base di questi piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente: gli obiettivi di riconversione quantificati, per quanto la loro natura lo consente, i progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale durate il periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le modalita' di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni prospettate; le forme d'intervento; il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno puo', all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione, compresi i risultati della sorveglianza e della valutazione ex post. 10. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5". - Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si veda in nota al comma 1. - Per il testo del comma 5-ter dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota al comma 8. - Il comma 3 dell'art. 27 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse) e' il seguente: "3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'art. 1, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, i lavoratori interessati, salvo quelli gia' impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione di disponibilita' all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto". Comma 13: - Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 223/1991, e' il seguente: "1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' e decade dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 quando: a) (omissis); b) (omissis); c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 6, comma 4". Comma 14: - L'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati) cosi' recita: "Art. 59. - Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la occupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'. Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, e' demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo. I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresi' l'assistenza tecnica ai detti cantieri. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalita' organizzative dei cantieri-scuola". - Il comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto 1991, 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi) e' il seguente: "2. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione alle casse pensioni degli istituti di previdenza e' estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario ancorche' l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attivita' non istituzionali". - L'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana) cosi' recita: "Art. 2. - La tutela previdenziale ed assistenziale e' assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, determinati nelle seguenti aliquote: Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 10,14%; Assicurazione contro la tubercolosi: 2,01%; Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16%; Assegni familiari: 5%; Assicurazione contro le malattie: assistenza assicurati: 7,50%; assistenza alle lavoratrici madri: 0,31; Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la silicosi: 5%. I contributi di cui al comma precedente sono versati, da parte degli enti gestori, all'INPS, all'INAM e all'INAIL, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori agli istituti medesimi. Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico per i lavoratori subordinati di cui al primo comma. Per l'individuazione dei familiari si applicano, in conformita' della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli assegni di cui all'articolo precedente sono presi a base per il calcolo dei contributi assicurativi e assistenziali e delle prestazioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto nel comma successivo. Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di infortunio, a titolo di rendita di inabilita' e di rendita ai superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'art. 1 sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori occupati nella medesima attivita' alla quale i lavoratori di cui all'art. 1 sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione". - L'art. 6 comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi) cosi' recita: "Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminanto o determinato, da: a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonche' imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi". Comma 15: - Il comma 5-ter dell'art. 19 del D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) e' il seguente: "5-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo per essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, al fondo di cui al citato comma 5 ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure". - Il comma 6 dell'art. 1 del D.L. 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili) e' il seguente: "6. Le somme isritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure". - L'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) cosi' recita: "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte: 1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 3) dal 3,05 al 2,75 percento; 4) dal 4,30 al 4 per cento; 5) dal 6,50 al 6,20 per cento. Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, riamane acquisita alla gestione per l'assicurzione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977". Comma 17: - Per il testo del comma 4 dell'art. 14 del D.L. n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, si veda in nota al comma 1. Comma 18: - La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991). L'art. 3 di detta legge cosi' recita: "Art. 3. (Obblighi e divieti). - 1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. 2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'art. 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della presente legge. 3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'art. 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno". - L'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 381/1991, e' il seguente: "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Comma 20: - Il comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236/1993, e' il seguente: "1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/1988 o del regolamento CEE n. 328/1988 cosi' individuate ai sensi del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunita' europee". - Il testo della lettera a) del comma 5 dell'art. 25 della legge n. 223/1991 e' il seguente: "5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti". - Il comma 2 del presente art. 1 aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 299/1994, il quale interviene sul comma 5 dell'art. 25 della legge n. 223/1991 e per la cui lettura si rinvia alla nota al comma 1. Comma 21: - Per il testo del comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451/1994, si veda in nota al comma 1. - L'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali) e' il seguente: "Art. 4 (Societa' miste per i servizi pubblici). - 1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operativita' delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. 2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. 3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro il 30 settembre 1995. Entro i novanta giorni successivi, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. 4. (Soppresso dalla legge). 5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio. 6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire societa' per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali. 7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate. 8. In conformita' alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita', le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle societa' di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica. 9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, puo' partecipare al capitale di societa' finanziarie o di servizi la cui attivita' sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinaziamenti comunitari". Comma 22: - L'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 (Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1991, n.210) cosi' recita: "Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. 2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: ''il Ministro del esoro e' autorizzato a contrarre mutui'' e' aggiunta la parola ''quindicennali,''; al comma 2 dopo le parole: ''a decorrere dall'anno 2001'' sono aggiunte le parole: ''fino all'anno 2015,''. 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale l996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".