Avvertenza:
  Il  testo  coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle diposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  La  legge  di conversione sostituisce integralmente le disposizioni
del decreto-legge, salvo l'art. 10.
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
  I commi da 2 a 6 dell'art.  1  della  legge  di  conversione  cosi'
recitano:
  "2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  decreti-legge  18  febbraio 1994, n. 112, 26 aprile
1994, n. 247, 24 giugno 1994, n.  405,  8  agosto  1994,  n.  494,  7
ottobre  1994,  n.  572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995. n.
31, 7 aprile 1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995,  n.
326,  2  ottobre  1995,  n.  416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio
1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3 giugno 1996, n. 300, e 2 agosto
1996, n. 404.
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n. 34, 19 aprile 1993, n.    110,
18  giugno  1993, n. 196, 12 agosto 1993; n. 308, 19 ottobre 1993, n.
416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n.  106,  14  aprile
1994,  n.  236,  e  18  giugno  1994,  n.  381,  recanti  istituzione
dell'Istituto   nazionale   di   previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione pubblica.
  4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  1 febbraio 1996, n. 40, 2 aprile 1996, n.  181, 3
giugno 1996, 301, e 2 agosto 1996, n.  405,  e  del  decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 511.
  5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 262, 28 agosto 1995, n.  363, 30
ottobre  1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n.
84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n. 339.
  6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  28 marzo 1996, n. 166, 27 maggio 1996, n.  295, e
26 luglio 1996, n. 396, nonche' dei decreti-legge 25  novembre  1995,
n.  500,  19  gennaio  1996,  n. 28, e 19 marzo 1996, n. 135, recanti
proroga dei termini previsti dal  decreto  legislativo  19  settembre
1994,  n.  626,  in  materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del
decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499".
                               Art. 1.
                   Disposizioni per l'attivazione
                    dei lavori socialmente utili
 1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente  utili,
il  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma 4 e, in attesa della  revisione  della  disciplina  sui  lavori
socialmente  utili,  a  cui si dovra' provvedere entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente   decreto-legge,  a  questi  ultimi  trova  applicazione  la
normativa  previgente  a   quella   recata   dall'articolo   14   del
decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del  comma  2.
Ai  fini  della  tempestivita'  degli  interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
  a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni
in materia di promozione di progetti;
  b) per gli enti locali, la giunta, ai fini  dell'approvvigionamento
di  quanto  strettamente necessario per la immediata operativita' dei
progetti, puo'  ricorrere,  previa  autorizzazione  del  prefetto,  a
procedure  straordinarie,  anche  in deroga alle normative vigenti in
materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di
lotta alla criminalita' organizzata;
  c) l'amministrazione proponente il progetto di  lavori  socialmente
utili  e'  tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le
disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  con
esclusione  del  comma 4 del medesimo articolo, nonche' dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  d) la  commissione  regionale  per  l'impiego  e,  per  i  progetti
interregionali,  la  commissione  centrale per l'impiego, provvedono,
anche  attraverso  apposite  sottocommissioni,  all'approvazione  del
progetto  entro  sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  il medesimo si
intende approvato, sempre che entro tale termine non venga comunicata
al  soggetto  proponente  la   carenza   delle   risorse   economiche
necessarie;
  e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre,
in    considerazione    della   specificita',   anche   territoriale,
dell'emergenza    occupazionale,    modalita'    straordinarie    per
l'assegnazione  dei  lavoratori  ai  lavori  socialmente  utili,  ivi
compresa l'adozione di criteri  quali  il  carico  familiare,  l'eta'
anagrafica e il luogo di residenza;
  f)  in  caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel
termine previsto  nel  progetto,  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  sentito  il  Ministro  dell'interno, designa un
commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.
 2.  Le  disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme dell'articolo 14 del decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
comma 1, relativamente ai soggetti promotori e  gestori,  nonche'  ai
soggetti  utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma 3 del  presente  articolo;  comma  7.  Per  l'assegnazione  dei
lavoratori  si  tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente che, per  i  progetti  formulati  con  riferimento  a  crisi
aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente
a   gruppi  di  lavoratori  espressamente  individuati  nel  progetto
medesimo.   All'articolo 14, comma 1,  del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, dopo il primo periodo, e' inserito  il  seguente:  ''Ai
fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli
elenchi  ed  albi  di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora  il
soggetto  interessato,  con dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n.  15,  attesti  che  all'iscrizione  non  corrisponde
l'esercizio della relativa attivita' professionale''.
 3.  All'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma 3; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: ''Tale  importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un  numero  di  ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale o sussidio spettante.''; il comma 4 e'  sostituito  dal
seguente:  ''4.  I  soggetti  di  cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati  nell'ambito
del  progetto  per  non  piu'  di  dodici mesi e per essi puo' essere
richiesto, a carico del fondo di cui al  comma  7,  un  sussidio  non
superiore   a   lire   800.000   mensili.   Il  sussidio  e'  erogato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  per  esso
trovano  applicazione  le  disposizioni  in materia di mobilita' e di
indennita'  di  mobilita'.    Ai  lavoratori  medesimi  puo'   essere
corrisposto,  dai  soggetti  proponenti  o  utilizzatori,  un importo
integrativo di  detti  trattamenti,  per  le  giornate  di  effettiva
esecuzione delle prestazioni.''.
 4.  Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento dei piani per l'inserimento professionale  dei  giovani
privi  di  occupazione  di  cui  all'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio  1994,. n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per  l'anno
1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi
a  decorrere  dall'anno  1998.  Nell'ambito delle disponibilita', per
l'anno 1995, un importo  non  inferiore  al  quaranta  per  cento  e'
ripartito  a  livello regionale in relazione al numero dei lavoratori
di cui al comma 5  e  all'articolo  3  e  le  relative  risorse  sono
impegnate  per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi
lavoratori.
 5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3  e
4,  nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti
di mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di  cui
all'articolo   1   del   decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio
1995 i trattamenti di  cassa  integrazione  salariale,  i  quali  non
abbiano  piu'  titolo  a  fruire  per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del  secondo  comma
dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  come
sostituito dall'articolo 1, comma  5,  del  decreto-legge  16  maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi  e  limitatamente
ai  periodi  di  loro  occupazione  in  lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio e' a
carico del Fondo per l'occupazione di cui  al  comma  4,  nei  limiti
delle  risorse preordinate alle finalita' di cui al medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
 6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al  comma  5  che  non
siano  utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto un
sussidio fissato:
  a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura
del 70 per cento dell'ultimo trattamento di  integrazione  salariale,
di  mobilita'  ovvero  di disoccupazione speciale fruito; tale misura
non puo' essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura
del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
  b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura
del 64 per cento di cui al medesimo  comma  5,  ridotta  del  30  per
cento; tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo del
sussidio, previsto nel periodo di cui alla lettera a).
 7.     Per  consentire  una  migliore  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate  alla  formazione
professionale,  il  sussidio  di  cui  al  comma  5  viene erogato ai
lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo  3,  anche  per  i
periodi  di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di  formazione  approvati  prima  del  31  maggio   1995,   sino   al
completamento  dei  corsi  e  comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine  dei  corsi,
possono  essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione del sussidio previsto  dal  comma  5  per  un  periodo  che
sommato  a  quello  del  corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
 8. Per il periodo  dal  1  giugno  al  31  luglio  1995  gli  uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  ovvero  le agenzie per
l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e  all'articolo  3
non  ancora  occupati  in  lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita' di selezione ed orientamento ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  6,  comma  5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236,  finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per tale periodo, previa attestazione da parte  dei  predetti  uffici
della  partecipazione  alle  attivita'  predette,  e' riconosciuto al
lavoratore il sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i  casi  in
cui  i  lavoratori  non  siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili   alla  data  del  1  agosto  1995,  il  predetto  sussidio  e'
riconosciuto per un ulteriore periodo e  comunque  non  oltre  il  30
settembre  1995.  Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di cui  al  comma  4,  nei  limiti  delle  risorse  preordinate  alle
finalita' di cui al medesimo comma.
 9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le
disposizioni  in  materia  di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al  31  luglio  1995,  il
riconoscimento  d'ufficio  di  cui  al  comma 9 dell'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n.  223.  Per  i  sussidi  imputati  a  periodi
successivi  a  tale  data e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento rileva ai soli fini  dell'acquisizione  dei  requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
 10.  Per  consentire  la  prosecuzione  dell'utilizzazione in lavori
socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati  ovvero
cessino  i  trattamenti  di  cassa  integrazione  o  di mobilita', ai
medesimi compete  il  sussidio  di  cui  ai  commi  3  e  5  fino  al
completamento  del progetto e comunque per un periodo non superiore a
12 mesi a decorrere  dalla  predetta  cessazione,  a  condizione  che
questa  fattispecie  rientri tra i criteri e le priorita' determinate
dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi del comma 20 e nei
limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli  enti
utilizzatori  comunicano  alla commissione regionale per l'impiego la
prosecuzione  dell'impegno  di  questi  lavoratori  nel  progetto   e
segnalano  alla  competente  sede territoriale dell'INPS l'elenco dei
lavoratori impegnati nei suddetti progetti e titolari del trattamento
di integrazione salariale e mobilita'.    Dal  giorno  successivo  la
scadenza  di  detti trattamenti e fino alla data di completamento del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare
il sussidio. Quest'ultima  provvede  altresi'  a  segnalare  all'ente
utilizzatore,    ai    fini   della   determinazione   dell'eventuale
integrazione al sussidio, la data di cessazione  del  trattamento  di
integrazione salariale ovvero di mobilita'.
 11.  Per i progetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4,
approvati entro il 31 luglio 1995,  sono  avviati  con  priorita'  ai
lavori   socialmente  utili  i  lavoratori  di  cui  al  comma  5  ed
all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino  al
31  dicembre  1995  concorrono  con  i  predetti  lavoratori  anche i
lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di  cui  agli
obiettivi  n.  1  e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, per  i  quali  il  trattamento  di  mobilita'  e'
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31
maggio  1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che
non abbiano  piu'  diritto  all'indennita'  di  mobilita'.  Essi,  se
avviati  per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono
il sussidio di cui al comma 5;  se  avviati  per  progetti  approvati
successivamente  alla  predetta  data, per essi trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del  decreto-legge  16,
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n.  451,  come  modificato  dal  comma  3  del  presente
articolo.  Ai  predetti  lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Vengono avviati ai lavori socialmente  utili  i  lavoratori  che
dichiarino  alle  sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza la loro disponibilita', con  esclusione  dei  soggetti  che
abbiano   gia'   dichiarato   detta  disponibilita'  in  applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
 12.   I  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi ultimi, sia richiesta  la  medesima  professionalita'  con  la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
 13.  I  nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita'  fino  alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione   di
anzianita'  o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale ai  sindaci  dei  comuni  di  residenza  dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c) della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui
all'articolo  59  della  legge  29  aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni e integrazioni, non si applica l'articolo 4,  comma  2,
della  legge  8  agosto  1991,  n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  6  agosto
1975,  n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione di cui all'articolo 4, comma 2,  della  legge  8  agosto
1991,  n.  274,  non  trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti ai lavori di forestazione,  sistemazione  idraulico-forestale
ed  idraulico-agraria  assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  primo,
lettera  a),  della  legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi ultimi  lavoratori  continuano  ad  applicarsi  le  norme  sul
collocamento ordinario.
 15.  All'onere  derivante  dall'applicazione  del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi
per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi per l'anno 1997  ed  in  lire
691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:
  a)  quanto  a  lire  342  miliardi  per  l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
medesimo  anno,  rispettivamente,  per  lire  129 miliardi e lire 213
miliardi; quanto
a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e  a  lire  514,3  miliardi  a
decorrere  dall'anno  1997,  a carico dello stanziamento iscritto sul
capitolo 1176 dello stesso stato di  previsione  per  l'anno  1996  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
  b)   quanto   a   lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita'  in  conto  residui  dei
capitoli  5069,  5879  e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano, per l'anno
1995,  le modalita' e procedure di ripartizione previste dal medesimo
articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96;   quanto   a   lire   200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di  cui
al   capitolo   191   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  per  lo  stesso
anno;   quanto   a  lire  141  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della  gestione  di  cui
all'articolo  25  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire  77  miliardi
per  l'anno  1997  e  a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
 16.  Le  somme  di  cui  al  comma  15,  lettera  b),  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnate anche
nell'anno successivo ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 17.  Per  i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il
sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 e'  pari,  fino  al  31
gennaio  1996, a lire 8.000 orarie per un massimo di 100 ore mensili.
Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto  riguarda
i  sussidi,  per  i  lavoratori  in  esso  impegnati,  le agenzie per
l'impiego possono modificare, d'intesa con i soggetti  proponenti,  i
progetti gia' approvati, per adeguarne le modalita' organizzative, in
conseguenza   dei   meccanismi   di   calcolo  del  sussidio  di  cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
come modificato dal comma 3, che  per  essi  viene  applicato  dal  1
febbraio 1996.
 18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati
dalle  cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
per impegnare i soggetti ad esse assegnati nell'ambito dell'attivita'
ordinaria delle
cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione
avvenga su richiesta nominativa. Essi possono essere approvati quando
ricorrano le seguenti condizioni:
  a) l'attivita' della  cooperativa  deve  essere  stata  avviata  da
almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;
  b)  il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per
cento  o  il  15  per  cento  dei  lavoratori,  dipendenti  e   soci,
rispettivamente  per  le  cooperative  di  cui  alle  lettere a) e b)
dell'articolo 1 della predetta legge;
  c) non devono essere state effettuate riduzioni  di  personale  nei
dodici  mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooperative
sociali che abbiano gestito un progetto di lavoro  socialmente  utile
ai  sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando
almeno il 50 per  cento  dei  lavoratori  impegnati  sulla  base  del
precedente  progetto  sia  stato  assunto  ovvero sia diventato socio
lavoratore.
 19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a
partecipare  ad  attivita'  di orientamento organizzate dalle agenzie
per l'impiego o dalle  sezioni  circoscrizionali  ad  intervalli  non
inferiori  a  tre  mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette
attivita', che saranno tempestivamente comunicate dagli  uffici  agli
enti gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i
lavoratori  continuano  a  percepire  il  medesimo  sussidio  ad essi
spettante durante i lavori socialmente utili.
 20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
al comma 4,  preordinate  al  finanziamento  dei  lavori  socialmente
utili,  e  non destinate al finanziamento dei progetti gia' approvati
nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per  cento,  a  livello
regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti gia'
approvati  nel  1995  e  al  numero  dei  disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento e di mobilita' nelle aree di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.    148,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.
Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali
per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma  2,  determinano  criteri  e  priorita'  nell'assegnazione  dei
soggetti,  tenendo  conto  in  particolare  del  criterio del maggior
bisogno  e  delle  professionalita'  acquisite  nell'attuazione   dei
progetti.    Le  commissioni  regionali  per  l'impiego  destinano un
importo non inferiore al 15 per cento  delle  risorse  assegnate  per
l'approvazione di progetti di lavori socialmente utili specificamente
predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera
a)  della  legge  23  luglio  1991, n. 223, cosi' come modificato dal
comma 2, che  non  abbiano  fruito  di  trattamenti  di  integrazione
salariale o di mobilita'. Le predette commissioni potranno utilizzare
anche  le risorse finanziarie eventualmente messe a loro disposizione
da parte delle regioni e
di altri enti  pubblici  proponenti  ai  fini  dell'applicazione  del
presente  articolo.  Ai  lavoratori  impegnati nei progetti di lavori
socialmente utili approvati utilizzando tali risorse  competono,  con
l'applicazione  della  disciplina  di  cui  al  presente articolo, il
sussidio  di  cui  al  comma  3  e  i  relativi  benefici  accessori;
l'erogazione  puo'  essere  effettuata  dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
 21. Allo scopo di  creare  le  necessarie  ed  urgenti  opportunita'
occupazionali  per  i  lavoratori  impegnati  in  progetti  di lavori
socialmente  utili,  i  soggetti  promotori  di  cui   al   comma   1
dell'articolo   14   del   decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
possono  costituire  societa'  miste  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995; n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che
il personale dipendente delle predette societa' sia costituito  nella
misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei
predetti  progetti  e  nella  misura non superiore al 40 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La  partecipazione  alle
predette  societa'  miste  e',  comunque,  consentita  a  cooperative
formate anche da lavoratori gia'  impegnati  in  progetti  di  lavori
socialmente   utili.  Con  tali  societa',  in  via  straordinaria  e
limitatamente alla fase  di  avvio,  i  predetti  soggetti  promotori
possono  stipulare,  anche  in  deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni o contratti, di durata non superiore a  36  mesi,  aventi
esclusivamente  ad  oggetto  attivita'  uguali, analoghe o connesse a
quelle svolte nell'ambito di progetti di  lavori  socialmente  utili,
precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.
 22.  Il Fondo di cui al comma 4 e' incrementato di lire 400 miliardi
per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro e' autorizzato  a
contrarre  mutui  quindicennali  con  la  Cassa  depositi e prestiti,
nell'ambito dei  mutui  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dei Ministero del lavoro  e  della
previdenza sociale.
 23.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla
base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego
e dall'INPS, riferisce  semestralmente  alle  competenti  Commissioni
parlamentari  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
sull'andamento  dell'utilizzo  dei  lavoratori  impegnati  in  lavori
socialmente  utili,  distinti  tra  quelli  fruitori  del trattamento
straordinario di integrazione salariale, dell'indennita' di mobilita'
e del sussidio  di  cui  al  comma  3,  ripartiti  per  eta',  sesso,
professionalita'  ed  anzianita' contributiva, suddivisi per regione.
Analoga comunicazione e' resa per i  lavoratori  collocati  in  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  e  per quelli che usufruiscono
dell'indennita'  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale   per
l'edilizia.  Con  il  rapporto  del  secondo  semestre  e', altresi',
fornito  l'andamento  del  ricorso  al   trattamento   ordinario   di
integrazione salariale.
          Riferimenti normativi
          Comma 1:
            - Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione)  e'
          il  seguente:  "7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente
          articolo e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza  sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,
          alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
          stabilita al  comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche  i
          contributi  comunitari  destinati  al  finanziamento  delle
          iniziative di cui al presente articolo,  su  richiesta  del
          Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale. A tale
          ultimo  fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata   del
          bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnati al predetto
          Fondo".
            - Il testo dell'art. 14 del D.L. 16 maggio 1994, n.  299,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
          n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
          fiscalizzazione degli  oneri  sociali)  come  modificato  e
          integrato dal presente decreto, risulta essere il seguente:
            "Art.   14   (Lavori   socialmente   utili).   -   1.  Le
          amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  con esclusione di
          quelle  che  abbiano  personale   eccedente   rispetto   ai
          programmi dei lavori socialmente utili, nonche' le societa'
          a  prevalente  partecipazione pubblica e gli altri soggetti
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  possono  promuovere, nell'ambito delle
          loro attribuzioni e  disponibilita'  di  cui  al  comma  7,
          progetti   socialmente   utili  per  il  raggiungimento  di
          obiettivi    di    carattere    straordinario,     mediante
          l'utilizzazione  dei  soggetti di cui all'art. 25, comma 5,
          della legge 23 luglio 1991, n, 223, nonche' dei  lavoratori
          sospesi   con   diritto  al  trattamento  straordinario  di
          integrazione  salariale.  Ai  fini  dell'utilizzazione   in
          lavori  socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi
          di cui all'art. 25, comma 5, lettera  a),  della  legge  23
          luglio 1991, n, 223, non costituisce impedimento qualora il
          soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della
          legge 4 gennaio 1968, n. 15, attesti che all'iscrizione non
          corrisponde    l'esercizio    della    relativa   attivita'
          professionale. Gli enti  locali  che  hanno  dichiarato  lo
          stato  di  dissesto  finanziario  ai sensi dell'art. 25 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144, e
          dell'art. 21 del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68, possono utilizzare i soggetti indicati nel  presente
          comma, a condizione che dispongano delle risorse necessarie
          a  finanziare  il  venti  per  cento  della spesa prevista.
          L'art. 1, comma 6, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, trova applicazione anche per le finalita'  di
          cui  al  presente articolo. Per lavori socialmente utili si
          intendono quelli rivolti a settori innovativi quali: i beni
          culturali, la manutenzione ambientale, il recupero  urbano,
          la   ricerca,   la   formazione   e   la   riqualificazione
          professionale, il sostegno alla piccola e media impresa  in
          tema   di   erogazione   di  servizi  e  di  sostegno  alla
          commercializzazione  e  all'esportazione,  i  servizi  alla
          persona.  I lavori socialmente utili devono avere carattere
          di effettiva straordinarieta' e devono  essere  a  termine.
          Anche  le  amministrazioni  pubbliche  interessate  possono
          avvalersi del supporto  tecnico-professionale  dell'agenzia
          per  l'impiego  e predisporre i progetti per l'utilizzo dei
          lavoratori nelle attivita' di cui al presente comma.
            2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti  gestori  di
          progetti  socialmente  utili  avviene  a cura delle sezioni
          circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e  le
          amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati
          dal   Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.
          L'utilizzazione    dei     lavoratori     non     determina
          l'instaurazione  di  un  rapporto di lavoro, non implica la
          perdita  del  trattamento  straordinario  di   integrazione
          salariale  o dell'indennita' di mobilita' e non comporta la
          cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste  di
          mobilita'.  I  progetti,  che  possono  prevedere specifici
          periodi   di   formazione,  devono  indicare  idonee  forme
          assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro  gli
          infortuni   e   le  malattie  professionali  connessi  allo
          svolgimento  dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  per   la
          responsabilita' civile verso terzi.
            3.  I  lavoratori  in  cassa integrazione o che fruiscono
          dell'indennita'  di  mobilita'  possono  essere  utilizzati
          esclusivamente  per  periodi  non  superiori  a  quelli  di
          godimento del relativo trattamento. Ai lavoratori  medesimi
          compete  un  importo integrativo di detti trattamenti, solo
          per le giornate di effettiva esecuzione delle  prestazioni.
          Tale  importo  puo'  non  essere  dovuto  nei casi in cui i
          lavoratori siano adibiti  per  un  numero  di  ore  ridotto
          proporzionale  alla  misura del trattamento previdenziale o
          sussidio      spettante.      L'ingiustificato      rifiuto
          dell'assegnazione  ai sensi del comma 2 comporta la perdita
          del trattamento di integrazione salariale o  di  mobilita';
          per  i  rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita
          del trattamento di integrazione salariale o di mobilita' e'
          limitata al periodo  corrispondente  alla  prevista  durata
          dell'assegnazione   stessa.   Tale   perdita   e'  disposta
          dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima
          occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale
          per  l'impiego. Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso
          entro trenta giorni  all'ufficio  regionale  del  lavoro  e
          della  massima  occupazione,  che  decide con provvedimento
          definitivo entro venti giorni. La perdita  del  trattamento
          di cui al presente comma non puo' essere disposta quando il
          lavoratore  adduce  giustificati  motivi  di rifiuto ovvero
          quando  le  attivita'  offerte  si  svolgono  in  un  luogo
          distante  piu'  di 50 chilometri da quello di residenza del
          lavoratore.
            4.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 che non fruiscono di
          alcun trattamento previdenziale  possono  essere  impegnati
          nell'ambito  del progetto per non piu' di dodici mesi e per
          essi puo' essere richiesto, a carico del fondo  di  cui  al
          comma  7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili.
          Il  sussidio  e'  erogato  dall'Istituto  nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS) e per esso trovano applicazione
          le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita'  di
          mobilita'.  Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto,
          dai  soggetti  proponenti  o   utilizzatori,   un   importo
          integrativo  di  detti  trattamenti,  per  le  giornate  di
          effettiva esecuzione delle prestazioni.
            5. I progetti sono redatti secondo  i  criteri  stabiliti
          dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro per la  funzione  pubblica,  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del presente decreto, riguardanti anche il
          carattere della straordinarieta' previsto dal  comma  1.  I
          progetti   corredati   dai  provvedimenti  di  approvazione
          validamente   assunti   dalle   amministrazioni   pubbliche
          competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della
          previdenza    sociale,    se    ad   ambito   nazionale   o
          interregionale, e  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e
          della  massima  occupazione  e  all'agenzia  per  l'impiego
          competente per territorio, se ad ambito locale. I  progetti
          dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente
          per  i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti
          di cui al comma 1.
            6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale  entro
          sessanta  giorni sono sottosposti, previo parere del nucleo
          di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte
          della  commissione  centrale  per  l'impiego.  La  medesima
          commissione   e'   tenuta  a  provvedere  anche  attraverso
          apposita sottocommissione, entro trenta giorni,  decorsi  i
          quali  i  progetti  stessi  sono  rimessi  ad  un dirigente
          generale che decide sulla base del  parere  del  nucleo  di
          valutazione.  L'agenzia  per  l'impiego  di cui al comma 5,
          entro trenta giorni dalla data di ricevimento  sottopone  i
          progetti    ad   ambito   locale   all'approvazione   della
          commissione regionale per l'impiego con il  proprio  parere
          in  ordine  alla qualita' del progetto e per i progetti che
          richiedano finanziamenti, alle  priorita'.  La  commissione
          medesima,  anche  attraverso  apposita sottocommissione, e'
          tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali  i
          progetti  sono  rimessi al direttore dell'ufficio regionale
          del lavoro e della massima  occupazione  che  decide  sulla
          base del parere dell'agenzia per l'impiego.
            7.  I  progetti  possono  essere  finanziati dai soggetti
          proponenti di cui al  comma  1  nei  limiti  delle  proprie
          disponibilita'  di  bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal
          fondo di cui  all'art.1,  comma  7,  del  decreto-legge  20
          maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1993, n.  236,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.
            8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  e'  istituito un nucleo di valutazione composto da
          undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti
          in materia, con il compito di assistere il  Ministro  nella
          redazione  del decreto di cui al comma 9; di fornire parere
          in relazione ai progetti  nazionali  e  interregionali;  di
          redigere    annualmente    un    rapporto   sull'esperienza
          applicativa.  Con il medesimo decreto viene nominato, tra i
          componenti il nucleo di valutazione, un presidente.  Per  i
          membri  del  nucleo  si  applicano  le  disposizioni di cui
          all'art.1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.
            9. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          sentita  la  commissione centrale per l'impiego, determina,
          periodicamente, con propri decreti:
             a) la ripartizione degli stanziamenti su base  regionale
          in  funzione  della  gravita'  degli  squilibri dei mercati
          locali del lavoro;
             b) i criteri per il finanziamento dei progetti;
             c)  gli  ''standards''  minimi  che  il  progetto   deve
          presentare;
             d) i termini per la presentazione delle domande relative
          ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;
             e)   le   priorita'   che   devono   essere   rispettate
          nell'approvazione dei progetti per i quali si  richieda  il
          finanziamento;   tra   le   priorita'   vanno  previsti  lo
          svolgimento  di  attivita'  formative,  la   gestione   del
          progetto  da  parte di imprese, la partecipazione dell'ente
          pubblico al finanziamento del progetto;
             f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei
          lavoratori  da  assegnare  alle  singole  iniziative.  Essi
          devono  prevedere  tra  l'altro  la  corrispondenza  tra la
          capacita'  dei  lavoratori  e  i  requisiti   professionali
          richiesti  per  l'attuazione  del progetto e consentire che
          per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi
          aziendale, di settore o  di  area,  l'assegnazione  avvenga
          limitatamente   a   gruppi   di   lavoratori  espressamente
          individuati dal progetto medesimo;
             g) le modalita' dell'erogazione del finanziamento  e  le
          modalita'  dei  controlli  sulla  regolare  attuazione  del
          progetto, prevedendo  una  responsabilizzazione  anche  del
          soggetto proponente nell'attivita' di controllo;
             h)  i  criteri  per  la redazione del rapporto di cui al
          comma 8.
            10. La commissione regionale per l'impiego puo'  fissare,
          in  relazione  alle  particolari  esigenze  di  governo del
          mercato del lavoro locale criteri di scelta dei soggetti da
          assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al
          comma 9, nei limiti  eventualmente  contemplati  da  questi
          ultimi.
            11.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
          il Diparimento della funzione pubblica verificano ogni anno
          lo stato di attuazione dei progetti.
            12. Per i progetti di lavori socialmente utili  in  corso
          di   attuazione,   anche   derivanti  da  convenzioni  gia'
          stipulate, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  continua  ad operare la disciplina previgente. La
          medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al
          comma 7 e da  quelle  relative  all'ingiustificato  rifiuto
          all'assegnazione  di cui al comma 3 continua ad operare per
          i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure  di
          approvazione  siano avviate entro novanta giorni dalla data
          di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Fino  alla
          determinazione  dei  criteri  previsti dai commi 5 e 9, nei
          confronti  dei  progetti  di   lavori   socialmente   utili
          sottoposti  all'approvazione  successivamente alla scadenza
          del  predetto  termine,  non  trova   applicazione   quanto
          previsto dai commi 5 e 6".
            -  Si  riporta  il testo dell'art.14 della legge 7 agosto
          1990, n.   241 (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi), come modificato dall'art.   2 della  legge
          24  dicembre  1993,  n. 537, e dall'art. 3-bis del D.L.  12
          maggio 1995, n. 163, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 luglio 1995, n. 273:
            "Art.  14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
            2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche  quando
          l'amministrazione   procedente   debba   acquisire  intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
            2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita'
          per la decisione e questa non venga raggiunta, le  relative
          determinazioni  possono  essere  assunte dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
          giuridico   dell'approvazione  all'unanimita'  in  sede  di
          conferenza di servizi.
            2-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  2  e  2-bis  si
          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia
          subordinata ad atti di consenso,  comunque  denominati,  di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse.  In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
            3. Si considera acquisto  l'assenso  dell'amministrazione
          la  quale,  regolarmente  convocata,  non abbia partecipato
          alla   conferenza   o   vi   abbia   partecipato    tramite
          rappresentanti   privi   della   competenza  ad  esprimerne
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
            4.  Le  disposizioni  di  cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
            -   L'art.   27   della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
          (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
            "Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la  definizione
          e  l'attuazione  di  opere, di interventi o di programmi di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione,  l'azione  integrata e coordinata di comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri  soggetti  pubblici,  o  comunque di due o piu' tra i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  regione  o   il
          presidente  della provincia o il sindaco, in relazione alla
          competenza  primaria  o  prevalenti  sull'opera   o   sugli
          interventi  o  sui  programmi  di  intervento,  promuove la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di  uno  o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',   il   finanziamento   ed  ogni  altro  connesso
          adempimento.
            2. L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti.
            3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo
          di programma, il presidente della regione o  il  presidente
          della  provincia  o il sindaco convoca una conferenza tra i
          rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
            4. L'accordo,  consistente  nel  consenso  unanime  delle
          amministrazioni  interessate, e' approvato con atto formale
          del  presidente  della  regione  o  del  presidente   della
          provincia  o  del  sindaco  ed e' pubblicato nel bollettino
          ufficiale della regione. L'accordo,  qualora  adottato  con
          decreto  del  presidente della regione, produce gli effetti
          della intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio  1977,
          n.  616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni
          degli strumenti urbanistici e  sostituendo  le  concessioni
          edilizie,   sempre   che   vi   sia  l'assenso  del  comune
          interessato.
            5. Ove  l'accordo  comporti  variazione  degli  strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata  dal  consiglio  comunale  entro trenta giorni a
          pena di decadenza.
            6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
          e gli eventuali interventi sostitutivi sono  svolti  da  un
          collegio  presieduto  dal  presidente  della  regione o dal
          presidente della provincia o  dal  sindaco  e  composto  da
          rappresentanti  degli  enti locali interessati, nonche' dal
          commissario del Governo nella regione o dal prefetto  nella
          provincia    interessata    se    all'accordo   partecipano
          amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
            7. Allorche' l'intervento o il  programma  di  intervento
          comporti  il  concorso  di  due o piu' regioni finitime, la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui  spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno  partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
          commissario del Governo ed al prefetto.
            8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
          tutti gli accordi di programma previsti  da  leggi  vigenti
          relativi  ad opere, interventi o programmi di intervento di
          competenza delle regioni,  delle  province  o  dei  comuni,
          salvo  i  casi  in  cui  i relativi procedimenti siano gia'
          formalmente iniziati alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge.
            Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge
          1 marzo 1986, n. 64".
          Comma 2 e comma 3:
            -  Per  il  testo  dell'art.  14  del  D.L.  n. 299/1994,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  451/1994,
          come  modificato  e integrato dal presente decreto, si veda
          in nota al comma 1.
          Comma 4:
            -  L'art.  15  del  D.L.  n.  299/1994,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 451/1994, come modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
            "Art.  15  (Piani  per  l'inserimento  professionale  dei
          giovani privi di occupazione).  -  1.  Nelle  aree  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          sentite  le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
          con le regioni interessate, realizza, per gli anni  1994  e
          1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
          dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
          anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
          di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
             a)  progetti  che  prevedono  lo  svolgimento  di lavori
          socialmente utili, nonche' la partecipazione ad  iniziative
          formative  volte  al recupero dell'istruzione di base, alla
          qualificazione professionale dei soggetti gia'  in  posesso
          del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
          di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
          di scuola secondaria superiore;
             b)  progetti  che  prevedono  periodi di formazione e lo
          svolgimento  di   un'esperienza   lavorativa   per   figure
          professionalmente qualificate.
            2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte
          relativa  al  programma  dei lavori socialmente utili, sono
          disciplinati dalle disposizioni  di  cui  all'art.  14.  La
          parte relativa al programma formativo deve essere formulata
          e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
            3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti
          dalle  associazioni  dei datori di lavoro, ovvero da ordini
          e/o  collegi   professionali   sulla   base   di   apposite
          convenzioni  predisposte  di  concerto  con  le agenzie per
          l'impiego ed  approvate  dalle  commissioni  regionali  per
          l'impiego.
            4.  La  partecipazione  del giovane ai progetti di cui al
          presente articolo non puo' essere  superiore  alle  ottanta
          ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
          ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
          e'  corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento
          dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio  provinciale
          del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  eventualmente
          avvalendosi della  rete  di  sportelli  bancari  o  postali
          all'uopo    convenzionati.        La    meta'   del   costo
          dell'indennita',  esclusa  quella  relativa  alle  ore   di
          formazione,  e'  a carico del soggetto presso cui e' svolta
          l'esperienza lavorativa secondo  modalita'  previste  dalla
          convenzione.
            5.  Per  i  progetti  di  cui  al comma 1, lettera b), il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
          limiti del ricorso all'istituto in rapporto al  numero  dei
          dipendenti  del  soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
          lavorativa  e  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  non  abbia
          proceduto  all'assunzione  di  almeno il sessanta per cento
          dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
            6. L'utilizzazione dei giovani nei  progetti  di  cui  al
          comma  1,  lettera  b)  non determina l'instaurazione di un
          rapporto di lavoro, non  comporta  la  cancellazione  dalle
          liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
          possibilita'   di   assumere   il   giovane,   al   termine
          dell'esperienza, con  contratto  di  formazione  e  lavoro,
          relativamente  alla  stessa  area professionale, I medesimi
          progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
          del  soggetto  utilizzatore  contro  gli  infortuni  e   le
          malattie    professionali    connessi    allo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa.
            7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a  cura  delle
          sezioni   circoscrizionali  per  l'impiego  sulla  base  di
          criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
            8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo
          si  provvede   nei   limiti   delle   risorse   finanziarie
          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  fondo  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236".
            -  Per  il  testo  del  comma  7  dell'art. 1 del D.L. n.
          148/1993, si veda in nota al comma 1.
          Comma 5:
            - L'art. 1 del D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  26  gennaio  1994,  n.  56
          (Proroga   di   trattamenti  straordinari  di  integrazione
          salariale) cosi' recita:
            "Art. 1. - 1. Fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso di
          procedura di mobilita' di cui all'art.  4  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223,  il  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito  di
          accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito
          un  programma  di misure idonee a fronteggiare le eccedenze
          di personale, puo' disporre la  proroga,  in  relazione  al
          numero   dei   lavoratori   interessati,   del  trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  di  durata  non
          superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'art.
          1, comma 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
            1-bis.  Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova
          applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali
          e' applicato il trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23
          luglio  1991,  n.  223, e successive modificazioni, nonche'
          dall'art. 7, commi 5 e 10-ter, del D.L. 20 maggio 1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n.  236.
            2. I periodi di durata del trattamento  straordinario  di
          integrazione  salariale,  concessi  ai  sensi  dell'art. 8,
          commi 5 e 6, del D.L. 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
          prorogati  di  dodici  mesi. Le proroghe di cui al presente
          comma e di cui ai  commi  1  e  1-bis  non  operano  per  i
          lavoratori  in  possesso  dei  requisiti di cui all'art. 7,
          commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'art.
          6, comma 10, del D.L. 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
            3.  I  periodi  di  fruizione  di  cui  ai  commi  1 e 2,
          comportano la pari diminuzione della durata del trattamento
          economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai  fini  della
          determinazione del trattamento, del periodo di integrazione
          salariale cosi' concesso".
            -  Il  secondo  comma  dell'articolo unico della legge 13
          agosto   1980,   n.   427   (Modifica   della    disciplina
          dell'integrazione  salariale  straordinaria  relativa  alle
          categorie operaie e impiegatizie) come sostituito dall'art.
          1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451,
          cosi' recita: "L'importo di integrazione salariale sia  per
          gli  operai  che per gli impiegati, calcolato tenendo conto
          dell'orario di  ciascuna  settimana  indipendentemente  dal
          periodo di paga, non puo' superare: a) l'importo mensile di
          L.  1.248.021;  b) l'importo mensile di L. 1.500.000 quando
          la   retribuzione   di   riferimento   per    il    calcolo
          dell'integrazione   medesima,   comprensiva  dei  ratei  di
          mensilita' aggiuntive, e' superiore a L. 2.700.000 mensili.
          Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di
          integrazione  autorizzate.  Con  effetto  dal  1 gennaio di
          ciascun  anno,  a  partire  dal  1995,   gli   importi   di
          integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonche'
          la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima
          lettera  b),  sono aumentati nella misura dell'80 per cento
          dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
          ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai  e
          degli impiegati".
          Comma 8:
            -  Il comma 5-ter dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,  n.  236, e' il seguente:  "5-ter. Durante il periodo
          di  iscrizione  alle  liste   di   mobilita'   le   sezioni
          circoscrizionali  per  l'impiego  del  luogo  di residenza,
          avvalendosi anche delle strutture delle  agenzie  regionali
          per  l'impiego,  convocano  i  lavoratori  interessati  per
          sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a
          notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilita' e
          aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro".
          Comma 9:
            - Il comma 9 dell'art. 7 della legge 23 luglio  1991,  n.
          223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro)  cosi'
          recita:    "9.  I  periodi  di godimento dell'indennita' di
          mobilita', ad esclusione di quelli per i quali si fa  luogo
          alla  corresponsione  anticipata ai sensi del comma 5, sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 1. Le somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti".
          Comma 11:
            - Gli obiettivi n. 1  e  n.  2  del  regolamento  CEE  n.
          2081/93  del  Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il
          regolamento (CEE) n.   2052/88 relativo alle  missioni  dei
          Fondi  a  finalita'  strutturali,  alla loro efficacia e al
          coordinamento dei loro interventi e di quelli  della  Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari esistenti, sono i seguenti:  Obiettivo n. 1
            1.   Le   regioni   interessate    dalla    realizzazione
          dell'obiettivo  n.   1 sono regioni del livello NUTS II, il
          cui PIL pro capire risulta, in base ai  dati  degli  ultimi
          tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
            Rientrano  tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i
          cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est,  i  dipartimenti
          francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera
          ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello
          delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite,
          per  motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo
          n. 1.
            Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli  aiuti   a   titolo
          dell'obiettivo  n.  1  per  il periodo che va dal 1 gennaio
          1994 al 31 dicembre 1996.
            Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguita' e
          in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III,  gli
          "arrondissements"  Avesnes,  Douai e Valenciennes e le zone
          di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di  Western  Moray
          sono aggiunti all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.
            2.    L'elenco    delle    regioni,   interessate   dalla
          realizzazione   dell'obiettivo   n.    1    e'    contenuto
          nell'allegato 1.
            3.  L'elenco  delle  regioni  e'  valido  per  sei anni a
          decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di  tale
          periodo  la  Commissione  riesamina l'elenco in tempo utile
          affinche'   il   Consiglio,   deliberando   a   maggioranza
          qualificata   su   proposta   della  Commissione  e  previa
          consultazione  del  Parlamento  europeo,  adotti  un  nuovo
          elenco  valido  per  il periodo successivo alla scadenza di
          cui sopra.
            4.  Gli  Stati   membri   interessati   presentano   alla
          Commissione  i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
          contengono in particolare:
             la  descrizione  della  situazione  attuale  per  quanto
          concerne  le disparita' e i ritardi di sviluppo, le risorse
          finanziarie mobilizzate  e  i  principali  risultati  delle
          azioni   varate   nel   corso  del  precedente  periodo  di
          programmazione,  nel  contesto  degli   aiuti   strutturali
          comunitari   ricevuti   e   tenuto   conto   dei  risultati
          disponibili delle valutazioni;
             la descrizione di un'adeguata strategia  per  conseguire
          gli  obiettivi  di  cui  all'art. 1, delle linee principali
          scelte  per  lo  sviluppo  regionale  e   degli   obiettivi
          specifici,  quantificati se la loro natura lo consente; una
          stima preliminare dell'impatto previsto, anche  in  materia
          di   occupazione,   delle  pertinenti  azioni  al  fine  di
          assicurare che apportino i vantaggi socio-economici a medio
          termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
             una  valutazione  della  situazione   ambientale   della
          regione   in   questione   e  la  valutazione  dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle  azioni  sopracitate
          secondo   i   principi   di  uno  sviluppo  sostenibile  in
          conformita'  delle   vigenti   disposizioni   del   diritto
          comunitario;  le  disposizioni  adottate  per  associare le
          autorita' competenti in materia ambientale designate  dallo
          Stato  membro  alla preparazione e alla realizzazione delle
          azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
          delle norme comunitarie in materia ambientale;
             una   tabella   finanziaria   indicativa   globale   che
          riepiloghi  le  risorse finanziarie nazionali e comunitarie
          previste corrispondenti a ciascuno  degli  assi  principali
          scelti  per  lo  sviluppo  regionale nell'ambito del piano,
          nonche'  indicazioni  sull'utilizzazione dei contributi dei
          Fondi,  della  BEI  e  degli  altri  strumenti   finanziari
          prevista nella realizzazione del piano.
            Gli  Stati membri possono presentare un programma globale
          di sviluppo regionale per tutte  le  loro  regioni  incluse
          nell'elenco  di  cui  al  paragrafo  2 purche' questo piano
          comporti gli elementi di cui al primo comma.
            Gli Stati membri presentano per le regioni  in  questione
          anche  i piani di cui all'art. 10; i dati relativi ai piani
          possono  anche  essere  indicati  nei  piani  di   sviluppo
          regionale riguardanti le accennate regioni.
            5.  La  Commissione  valuta i piani proposti, nonche' gli
          altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro
          coerenza con gli obiettivi del presente regolamento  e  con
          le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e
          7.  Essa  definisce,  sulla base di tutti i piani di cui al
          paragrafo  4,  nell'ambito   della   partnership   prevista
          dall'art.    4,  paragrafo  1,  e  di concerto con lo Stato
          membro interessato, il quadro comunitario di  sostegno  per
          gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure
          previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
             gli   obiettivi   di   sviluppo,   con   la   rispettiva
          quantificazione se la loro natura lo consente, i  progressi
          da  realizzare  rispetto alla situazione attuale durante il
          periodo di cui trattasi, le linee  prioritarie  scelte  per
          l'intervento  comunitario,  le modalita' per la valutazione
          ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
          prospettate;
             le forme d'intervento;
             il piano indicativo di finanziamento  con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
             la durata di tali interventi.
            Il   quadro   comunitario   di   sostegno  garantisce  il
          coordinamento   di   tutti   gli   interventi   strutturali
          comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
          di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.
            Il  quadro  comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
          essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership
          di cui all'art.  4, paragrafo 1, su iniziativa dello  Stato
          membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro,
          in   funzione   di  nuove  informazioni  pertinenti  e  dei
          risultati registrati durante l'attuazione delle  azioni  in
          questione,  compresi  i  risultati  del  controllo  e della
          valutazione ex post.
            A richiesta debitamente giustificata dello  Stato  membro
          interessato,  la  Commissione  adotta  i  quadri comunitari
          particolari di sostegno per uno o  piu'  piani  di  cui  al
          paragrafo 4.
            6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
          precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4
          e 5.
            7.  La  programmazione  si riferisce anche alle azioni di
          cui  all'obiettivo  n.  5a),  da  attuare   nelle   regioni
          interessate  operando una distinzione tra azioni in materia
          di strutture agricole e  azioni  in  materia  di  strutture
          della pesca.
          Obiettivo n. 2
            1.  Le  zone  industriali  in  declino  interessate dalla
          realizzazione  dell'obiettivo  n.  2  riguardano   regioni,
          regioni  frontaliere  o parti di regioni, compresi i bacini
          di occupazione e le comunita' urbane.
            2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono  corrispondere  o
          appartenere,  fatto  salvo  il  paragrafo  4, ad una unita'
          territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei
          criteri seguenti:
             a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
          alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
             b) rispetto all'occupazione  complessiva,  il  tasso  di
          occupazione  nel  settore  industriale  dev'essere uguale o
          superiore alla media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1975;
             c)  il  livello  occupazionale  nel  settore industriale
          rispetto all'anno di riferimento di  cui  alla  lettera  b)
          deve risultare in regresso.
            L'intervento  comunitario,  fatto  salvo  il paragrafo 4,
          puo' estendersi anche:
             a zone contigue che soddisfano i  criteri  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i criteri
          di  cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di
          cui all'obiettivo n. 1;
             a  comunita'  urbane  caratterizzate  da  un  tasso   di
          disoccupazione  superiore  di  almeno  il  50%  alla  media
          comunitaria e che hanno  registrato  un  regresso  notevole
          dell'occupazione nel settore industriale;
             a  zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito
          o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche  a
          seguto  di  mutamenti  industriali  e  dell'evoluzione  dei
          sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo  in
          settori  industriali  determinanti  per  il  loro  sviluppo
          economico  con  un  conseguente  serio  aggravamento  della
          disoccupazione in dette zone;
             a  zone,  in  paricolare  urbane,  confrontate  a  gravi
          problemi di bonifica di aree industriali degradate;
             ad  altre  zone  industriali  ed  urbane   nelle   quali
          l'impatto   socio-economico   della   ristrutturazione  del
          settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo
          giustifichi.
            Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la  Commissione
          terra'   conto  dell'incidenza  relativa  delle  situazioni
          nazionali  rispetto  alla  media  comunitaria,  per  quanto
          riguarda   il   tasso   di   disoccupazione,  il  tasso  di
          industrializzazione e il declino industriale.
            Per l'applicazione di  tali  criteri,  gli  Stati  membri
          possono  anche prendere come base di riferimento le realta'
          specifiche che differiscono sul tasso  di  attivita'  o  di
          occupazione reale delle popolazioni.
            3.  Sin  dall'entrata in vigore del presente regolamento,
          previa   presa   in   considerazione   delle   informazioni
          comunitarie  relativa alle disposizioni di cui al paragrafo
          2,   gli   Stati   membri   interessati   propongono   alla
          Commissione, in base alle disposizioni di detto paragrafo e
          tenuto  conto  del  principio  di  concentrazione, l'elenco
          delle zone che a loro avviso devono beneficiare dell'azione
          a titolo dell'obiettivo n.  2  e  le  comunicano  tutte  le
          informazioni utili al riguardo.
            Sulla  scorta  di questi elementi e della sua valutazione
          globale delle  proposte  presentate,  tenendo  conto  delle
          priorita'  e  delle  situazioni  nazionali,  la  Commisione
          adotta,  in  stretta  concertazione  con  lo  Stato  membro
          interessato  e  secondo la procedura prevista all'art.  17,
          un primo elenco triennale delle zone di cui al paragrafo  1
          e ne informa il Parlamento europeo.
            4.  Nel  redigere  l'elenco  e  nel  definire  il  quadro
          comunitario  di  sostegno  di  cui  al  paragrafo   9,   la
          Commissione  e  gli Stati membri provvedono a garantire una
          reale  concentrazione  degli  interventi  sulle  zone  piu'
          gravemente    colpite   e   nell'ambito   geografico   piu'
          appropriato,  tenendo  conto  della  situzione  particolare
          delle  zone  interessate.  Gli Stati membri comunicano alla
          Commissione le informazioni che possono aiutarla in  questo
          compito.
            5.  Berlino  Ovest  puo'  beneficiare dell'aiuto previsto
          nell'ambito  di  questo  obiettivo  per  il  primo  periodo
          triennale di cui al paragrafo 6.
            6.  La  Commissione,  di  concerto  con  lo  Stato membro
          interessato,  rivede  periodicamente  l'elenco  delle  zone
          beneficiarie.   Tuttavia   i   contributi   concessi  dalla
          Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2  a  favore  delle
          varie   zone  contenute  nell'elenco  sono  programmati  ed
          erogati su base triennale.
            7. Dopo tre anni dell'entrata in  vigore  dell'elenco  di
          cui  al  paragrafo  3  i  criteri  definiti  al paragrafo 2
          possono essere modificati  dal  Consiglio  che  delibera  a
          maggioranza  qualificata  su  proposta  della Commissione e
          previa consultazione del Parlamento europeo.
            8.  Gi   Stati   membri   interessati   presentano   alla
          Commissione  i  loro  piani  di  riconversione  regionale e
          sociale. I piani contengono in particolare:
             la descrizione della situazione attuale, e l'indicazione
          dei finanziamenti previsti e dei principali risultati delle
          azioni  varate  nel  corso  del   precedente   periodo   di
          programmazione,   nel   contesto  degli  aiuti  strutturali
          comunitari  ricevuti   e   tenuto   conto   dei   risultati
          disponibili delle valutazioni;
             la  descrizione  di un'adeguata strategia per conseguire
          gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  1  e   delle   linee
          principali  scelte  per  la  riconversione  delle  zone  in
          questione,  con  la  quantificazione   dei   progressi   da
          realizzare, se la loro natura lo consente e una valutazione
          ex   ante   dell'impatto  previsto,  anche  in  materia  di
          occupazione, delle pertinenti azioni al fine  di  garantire
          che  queste  apportino  vantaggi  socio-economici  a  medio
          termine corrispondenti alle risorse finanziari mobilizzate;
            una valutazione ex ante della situazione ambientale della
          zona  di  cui  trattasi  e  la   valutazione   dell'impatto
          ambientale  della  strategia  e  delle azioni di cui sopra,
          secondo  i  principi  di  uno   sviluppo   sostenibile   in
          conformita'   delle   vigenti   disposizioni   del  diritto
          comunitario; le  disposizioni  adottate  per  associare  le
          autorita' competenti in materia ambientale, designate dallo
          Stato  membro, alla preparazione e alla realizzazione delle
          azioni   previste   dal   piano   nonche'   per   garantire
          l'osservanza   delle   norme   comunitarie  in  materia  di
          ambiente;
             indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei fondi,
          della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella
          realizzazione del piano.
            9. La Commissione valuta i  piani  proposti  in  funzione
          della   loro   coerenza  con  gli  obiettivi  del  presente
          regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
          agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla  base  di  questi
          piani, nell'ambito della partnership prevista dall'art.  4,
          paragrafo  1 e di concerto con lo Stato membro interessato,
          il quadro comunitario di sostegno  alla  riconversione  per
          gli  interventi  strutturali  comunitari,  avendo  cura  di
          seguire le procedure previste all'art. 17.
            Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
             gli obiettivi di riconversione quantificati, per  quanto
          la  loro  natura  lo  consente,  i  progressi da realizzare
          rispetto alla situazione attuale durate il periodo  di  cui
          trattasi,  le  linee  prioritarie  scelte  per l'intervento
          comunitario,  le  modalita'   di   valutazione   ex   ante,
          sorveglianza   e   valutazione   ex   post   delle   azioni
          prospettate;
             le forme d'intervento;
             il piano indicativo di finanziamento  con  l'indicazione
          dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
             la durata di tali interventi.
            Il  quadro  comunitario di sostegno puo', all'occorrenza,
          essere modificato e adattato, nell'ambito della partnership
          di cui all'art.  4, paragrafo 1, su iniziativa dello  Stato
          membro  interessato  o della Commissione di concerto con lo
          Stato membro, in funzione di nuove informazioni  pertinenti
          e  dei  risultati  osservati  nel corso della realizzazione
          delle azioni  in  questione,  compresi  i  risultati  della
          sorveglianza e della valutazione ex post.
            10.  Le  modalita'  d'applicazione  del presente articolo
          sono  precisate  nelle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          paragrafi 4 e 5".
            -  Per  il  testo  del  comma  4 dell'art. 14 del D.L. 16
          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, si veda in nota al comma 1.
            -  Per  il  testo del comma 5-ter dell'art. 6 del D.L. 20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, si veda in nota al comma 8.
            -  Il  comma  3  dell'art. 27 del D.L. 23 giugno 1995, n.
          244, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto
          1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento
          degli  interventi  pubblici  e  la  realizzazione dei nuovi
          interventi nelle aree depresse) e'  il  seguente:  "3.  Per
          poter  essere  ammessi ai benefici di cui all'art. 1, commi
          5, 7 e 8, del decreto-legge  14  giugno  1995,  n.  232,  i
          lavoratori  interessati,  salvo  quelli  gia'  impegnati in
          lavori socialmente utili, devono  presentare  alla  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego competente per territorio,
          una dichiarazione di disponibilita' all'impegno  in  lavori
          socialmente  utili.  La  dichiarazione  deve essere resa al
          suddetto ufficio, ovvero  essere  spedita  a  mezzo  posta,
          entro  e  non  oltre quindici giorni dall'entrata in vigore
          del presente decreto".
          Comma 13:
            - Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della
          legge n. 223/1991, e' il seguente:
            "1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di  mobilita'
          e  decade  dai  trattamenti  e dalle indennita' di cui agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16 quando:
             a) (omissis);
             b) (omissis);
             c) non accetti, in  mancanza  di  un  lavoro  avente  le
          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
          in  opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'art.
          6, comma 4".
          Comma 14:
            -  L'art.  59  della  legge  29  aprile  1949,   n.   264
          (Provvedimenti  in  materia  di  avviamento  al lavoro e di
          assistenza dei  lavoratori  involontariamente  disoccupati)
          cosi' recita:
            "Art.  59.  -  Il  Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le
          foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della
          materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove  la
          occupazione  sia  particolarmente accentuata, l'apertura di
          cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita'  forestale
          e  vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e
          di costruzione di opere di pubblica utilita'.
            Ai Ministeri  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  dei
          lavori  pubblici  ed ai loro uffici periferici, nell'ambito
          delle  rispettive  competenze,  e'  demandato  il   compito
          dell'approvazione  dei progetti, della sorveglianza tecnica
          e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui  al
          presente articolo.
            I  detti  Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno
          altresi' l'assistenza tecnica ai detti cantieri.
            Il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale
          stabilisce le modalita' organizzative dei cantieri-scuola".
            - Il comma 2 dell'art. 4 della legge 8 agosto  1991,  274
          (Acceleramento   delle   procedure  di  liquidazione  delle
          pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed  integrazioni
          degli  ordinamenti  delle  Casse pensioni degli istituti di
          previdenza, riordinamento strutturale  e  funzionale  della
          direzione  generale  degli istituti stessi) e' il seguente:
          "2.  A decorrere dal primo giorno  del  mese  successivo  a
          quello   di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,
          l'iscrizione  alle  casse  pensioni   degli   istituti   di
          previdenza  e'  estesa  ai  dipendenti,  a qualunque titolo
          assunti,  anche  se  adibiti   a   servizi   di   carattere
          eccezionale  o  straordinario  ancorche' l'assunzione sia a
          tempo determinato o a titolo di supplenza o  per  attivita'
          non istituzionali".
            - L'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e
          integrazioni  della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia
          di cantieri di lavoro e di  rimboschimento  e  sistemazione
          montana) cosi' recita:
            "Art.  2.  -  La tutela previdenziale ed assistenziale e'
          assicurata ai lavoratori  di  cui  all'articolo  precedente
          mediante   contributi   posti   a   carico  del  Fondo  per
          l'addestramento professionale dei  lavoratori,  determinati
          nelle seguenti aliquote:
             Fondo   pensioni   dei  lavoratori  dipendenti:  10,14%;
          Assicurazione contro la tubercolosi: 2,01%; Ente  nazionale
          per  l'assistenza  agli  orfani  dei  lavoratori  italiani:
          0,16%;  Assegni  familiari:  5%;  Assicurazione  contro  le
          malattie:  assistenza  assicurati:  7,50%;  assistenza alle
          lavoratrici madri: 0,31; Assicurazione contro gli infortuni
          sul lavoro e contro la silicosi: 5%.
            I contributi di cui al comma precedente sono versati,  da
          parte  degli  enti gestori, all'INPS, all'INAM e all'INAIL,
          con le modalita' e nei termini previsti per  il  versamento
          dei  contributi  dovuti  per  i  lavoratori  agli  istituti
          medesimi.
            Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono
          estese ai familiari a carico per i  lavoratori  subordinati
          di cui al primo comma.
            Per  l'individuazione  dei  familiari  si  applicano,  in
          conformita'  della  disciplina  vigente  per  i  lavoratori
          assicurati  presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro le malattie, le norme di cui al  testo  unico  sugli
          assegni  familiari  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 30  maggio  1955,  n.  797,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
            Gli  assegni  di cui all'articolo precedente sono presi a
          base  per  il  calcolo  dei   contributi   assicurativi   e
          assistenziali  e  delle prestazioni previste dalla presente
          legge salvo quanto disposto nel comma successivo.
            Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di  infortunio,
          a   titolo  di  rendita  di  inabilita'  e  di  rendita  ai
          superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'art. 1
          sono  ragguagliate  alla   retribuzione   della   qualifica
          iniziale  prevista per i lavoratori occupati nella medesima
          attivita' alla quale i lavoratori di cui  all'art.  1  sono
          addetti  e  comunque  a retribuzione non inferiore a quella
          piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per
          prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione".
            - L'art. 6 comma primo, lettera a), della legge 31  marzo
          1979,  n.  92 (Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20,  concernente  proroga
          al   30   giugno   1979   delle  disposizioni  relative  al
          contenimento del costo del lavoro nonche' norme in  materia
          di obblighi contributivi) cosi' recita:
            "Agli  effetti  delle  norme  di previdenza ed assistenza
          sociale, ivi  comprese  quelle  relative  all'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali,   si   considerano    lavoratori    agricoli
          dipendenti  gli  operai  assunti  a  tempo indeterminanto o
          determinato, da:
             a)   amministrazioni   pubbliche   per   i   lavori   di
          forestazione    nonche'   imprese   singole   o   associate
          appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi".
          Comma 15:
            - Il comma 5-ter dell'art. 19 del D.Lgs 3 aprile 1993, n.
          96   (Trasferimento   delle   competenze   dei    soppressi
          dipartimenti    per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
          Mezzogiorno,  a  norma  dell'art. 3 della legge 19 dicembre
          1992, n. 488) e' il seguente:    "5-ter.  Il  Ministro  del
          tesoro  e'  autorizzato ad apportare con propri decreti, su
          proposta del Ministro del bilancio e  della  programmazione
          economica,   le   variazioni  di  bilancio  occorrenti  per
          l'attuazione del presente decreto, ivi comprese  quelle  di
          carattere  compensativo  tra  i capitoli di natura corrente
          derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme
          iscritte nei predetti capitoli, non  utilizzate  alla  fine
          dell'esercizio di competenza, sono conservate nel conto dei
          residui  dell'esercizio  successivo  per essere trasferite,
          con decreti del Ministro del tesoro, al  fondo  di  cui  al
          citato  comma  5  ed assoggettate a ripartizione secondo le
          medesime modalita' e procedure".
            - Il comma 6 dell'art. 1 del D.L. 28 agosto 1995, n. 359,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995,
          n. 436 (Differimento di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative   in   materia   di  ordinamenti  finanziari  e
          contabili) e' il seguente: "6. Le somme isritte al capitolo
          7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
          l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato  di  previsione
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo
          anno,   non  utilizzate  al  termine  dell'esercizio,  sono
          conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo,
          per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro,
          al fondo di  cui  al  comma  5  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  ed  assoggettate  a
          ripartizione secondo le medesime modalita' e procedure".
            -  L'art.  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845
          (Legge-quadro in materia di formazione professionale) cosi'
          recita:
            "Art. 25 (Istituzione di un Fondo di  rotazione).  -  Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
            Per la  costituzione  del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979.
            A  decorrere  dal  periodo  di paga in corso al 1 gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'art.  20  del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
             1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
             3) dal 3,05 al 2,75 percento;
             4) dal 4,30 al 4 per cento;
             5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
            Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del   contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12  della
          legge  3  giugno 1975, n.  160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
            I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
          contribuitivo di cui al  precedente  comma  affluiscono  al
          Fondo  di  rotazione.  Il  versamento delle somme dovute al
          Fondo   e'   effettuato   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
            La  parte  di  disponibilita'  del Fondo di rotazione non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, riamane acquisita alla gestione  per  l'assicurzione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
            Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
          dall'applicazione   della   presente  legge  nell'esercizio
          finanziario 1979, si fara' fronte  mediante  corrispondente
          riduzione  dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato
          di previsione della spesa  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno finanziario anzidetto.
            Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
            Le  somme  di  cui  ai  commi  precedenti  affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  "Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli organismi di  cui  all'art.  8  della  decisione  del
          consiglio  delle  Comunita'  europee  n.  71/66/CEE  del  1
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977".
          Comma 17:
            - Per il testo del comma  4  dell'art.  14  del  D.L.  n.
          299/1994,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          451/1994, si veda in nota al comma 1.
          Comma 18:
            - La legge 8 novembre  1991,  n.  381  (Disciplina  delle
          cooperative   sociali)   e'  pubblicata  nella     Gazzetta
          Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991). L'art.  3  di  detta
          legge cosi' recita:
            "Art.  3.  (Obblighi  e  divieti).  - 1. Alle cooperative
          sociali si applicano  le  clausole  relative  ai  requisiti
          mutualistici  di  cui all'art.   26 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  1951,
          n. 302, e successive modificazioni.
            2.  Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il
          carattere di cooperativa sociale comporta la  cancellazione
          dalla  "sezione  cooperazione sociale" prevista dal secondo
          comma dell'art. 13 del citato decreto legislativo del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n.  1577, come
          modificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), della presente
          legge, nonche' la cancellazione dall'albo regionale di  cui
          all'art.  9, comma 1, della presente legge.
            3.  Per  le  cooperative  sociali  le ispezioni ordinarie
          previste dall'art.  2 del citato  decreto  legislativo  del
          Capo  provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577,
          debbono aver luogo almeno una volta all'anno".
            - L'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata  legge
          n. 381/1991, e' il seguente:
            "1.  Le  cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
          l'interesse generale della comunita' alla promozione  umana
          e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
             a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
             b)  lo  svolgimento  di  attivita'  diverse  - agricole,
          industriali,  commerciali  o  di  servizi   -   finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
          Comma 20:
            -   Il   comma  1  dell'art.  1  del  D.L.  n.  148/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  n.236/1993,  e'
          il  seguente:  "1.   Per gli anni 1993-1995 il Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro
          del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle
          proposte formulate dal Comitato per il coordinamento  delle
          iniziative  per  l'occupazione  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, istituito  ai  sensi  dell'art.  29
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 15 settembre 1992,
          misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a
          sostenere i livelli occupazionali:
             a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2
          del regolamento CEE n. 2052/1988 o del regolamento  CEE  n.
          328/1988  cosi'  individuate  ai  sensi del decreto-legge 1
          aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e
          di  reindustrializzazione  in  attuazione  del   piano   di
          risanamento della siderurgia;
             b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale
          tra  domanda  ed  offerta di lavoro secondo quanto previsto
          dall'art. 36, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616, accertati dal
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta
          delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle
          intese  raggiunte  con  la  Commissione   delle   Comunita'
          europee".
            -  Il  testo  della  lettera  a) del comma 5 dell'art. 25
          della legge n. 223/1991 e' il seguente:
            "5. I lavoratori di cui al secondo periodo  del  comma  1
          sono:
             a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima
          classe  delle  liste  di  collocamento  e che risultino non
          iscritti da almeno tre anni negli  elenchi  ed  albi  degli
          esercenti  attivita'  commerciali,  degli  artigiani  e dei
          coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti".
            - Il comma 2 del presente art. 1 aggiunge un  periodo  al
          comma  1  dell'art.  14  del  decreto-legge n. 299/1994, il
          quale interviene sul comma 5 dell'art. 25  della  legge  n.
          223/1991  e per la cui lettura si rinvia alla nota al comma
          1.
          Comma 21:
            - Per il testo del comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge
          n. 299/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
          451/1994, si veda in nota al comma 1.
            -  L'art.  4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95
          (Disposizioni   urgenti  per  la  ripresa  delle  attivita'
          imprenditoriali) e' il seguente:
            "Art. 4 (Societa' miste per i servizi pubblici). - 1.  Al
          fine  di  favorire  l'immediato avvio di operativita' delle
          disposizioni di cui all'art. 12  della  legge  23  dicembre
          1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste
          con  la  partecipazione non maggioritaria degli enti locali
          per l'esercizio di servizi pubblici e la  realizzazione  di
          opere  pubbliche,  si provvede con regolamento da adottarsi
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, sulla base dei principi e dei  criteri  di  cui  al
          comma  2  del medesimo art.   12, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria.
            2.   Ai   trasferimenti  di  beni  destinati  a  pubblico
          servizio, da parte di  province  e  comuni,  in  favore  di
          societa'  costituite  ai  sensi  dell'art.    22,  comma 3,
          lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e  dell'art.
          12,  comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche'
          delle   aziende   speciali   e   dei   consorzi   di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno
          1990,  n.  142,  non  si applicano le disposizioni relative
          alla cessione dei beni  patrimoniali  degli  enti  pubblici
          territoriali.
            3.  Gli  enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende
          speciali alle  disposizioni  dell'art.  23  della  legge  8
          giugno  1990,  n.  142, entro il 30 settembre 1995. Entro i
          novanta giorni successivi, gli enti locali  iscrivono,  per
          gli  effetti  di  cui  al  primo comma dell'art.   2331 del
          codice civile,  le  aziende  speciali  nel  registro  delle
          imprese.
            4. (Soppresso dalla legge).
            5.  Ai  sensi dell'art. 23, comma 6, della legge 8 giugno
          1990, n.  142, sono fondamentali i seguenti atti:
             a) il  piano-programma,  comprendente  un  contratto  di
          servizio  che  disciplini  i  rapporti  tra  ente locale ed
          azienda speciale;
             b) i bilanci  economici  di  previsione  pluriennale  ed
          annuale;
             c) il conto consuntivo;
             d) il bilancio di esercizio.
            6.  Al  fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione
          di lavoratori, i comuni e le province  sono  autorizzati  a
          costituire  societa'  per  azioni con la GEPI S.p.a., anche
          per la gestione di servizi pubblici locali.
            7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i  comuni
          e le province possono consentire, mediante appositi aumenti
          di  capitale,  l'ingresso  della GEPI S.p.a. in societa' da
          essi partecipate.
            8. In conformita' alle disposizioni che  ne  disciplinano
          l'attivita',  le  partecipazioni  azionarie  detenute dalla
          GEPI S.p.a. nelle societa' di  cui  al  presente  articolo,
          sono  cedute  entro il termine di cinque anni mediante gara
          pubblica.
            9. La Cassa depositi e prestiti,  su  autorizzazione  del
          Ministro  del  tesoro,  puo'  partecipare  al  capitale  di
          societa' finanziarie o di  servizi  la  cui  attivita'  sia
          prevalentemente  volta  al  supporto  di amministrazioni ed
          enti  pubblici,  anche  territoriali,  e  di  imprese,   in
          relazione   ad  iniziative  ammissibili  ai  cofinaziamenti
          comunitari".
          Comma 22:
            - L'art. 1 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre 1996, n. 641
          (Interventi  per  le  aree   depresse   e   protette,   per
          manifestazioni  sportive  internazionali, nonche' modifiche
          alla legge 25 febbraio 1991, n.210) cosi' recita:
            "Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui).  - 1.
          Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di  iniziative
          dirette a favorire lo sviluppo sociale ed  economico  delle
          aree  depresse  del  territorio  nazionale,  in linea con i
          principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti
          dall'Unione europea ed in particolare  per  gli  interventi
          tra  quelli  previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n. 488, dal decreto-legge 8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito  dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'art. 9
          del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85, dal
          decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          per gli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79,  della
          legge  28  dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e'
          autorizzato a contrarre mutui quindicennali  con  la  Cassa
          depositi  e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e
          con istituti di credito, il cui ammortamento  e'  a  totale
          carico dello Stato.
            2.  Le  somme  derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono
          iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su  proposta
          del Ministro del bilancio e della programmazione economica,
          in  appositi  capitoli,  anche  di nuova istituzione, degli
          stati   di   previsione   delle   amministrazioni   statali
          interessate,  sulla  base del riparto allo scopo effettuato
          dal CIPE. All'art. 4 del decreto-legge 23 giugno  1995,  n.
          244,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: ''il Ministro  del
          esoro  e'  autorizzato  a  contrarre mutui'' e' aggiunta la
          parola ''quindicennali,''; al comma 2 dopo le  parole:  ''a
          decorrere dall'anno 2001'' sono aggiunte le parole:  ''fino
          all'anno 2015,''.
            3.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata
          la spesa di lire 485 miliardi per l'anno  1997  e  di  lire
          1745  miliardi  annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al
          relativo onere  per  gli  anni  1997  e  1998  si  provvede
          mediante  utilizzo  delle  proiezioni  per  i medesimi anni
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          l996-1998, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
          Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1996,  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          tesoro. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".