IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il
riordinamento degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  ed,  in
particolare,  l'art.  5,  comma 1, che prevede l'individuazione delle
prestazioni erogate dagli istituti stessi per le quali e' prevista la
corresponsione  di  un   corrispettivo   e   dei   criteri   per   la
determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe;
  Vista  la  legge  23  giugno 1970, n. 503 modificata dalla legge 11
marzo 1974, n. 101 e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745;
  Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, regolamento
recante  norme  per  il  riordino  degli   istituti   zooprofilattici
sperimentali;
  Previa  intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome acquisita nella riunione del
26 settembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le regioni e le province autonome con provvedimento da  emanarsi
entro  180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, determinano, sulla base dei criteri indicati  al  successivo
art.  2,  le  tariffe  minime  da  applicare nell'ambito territoriale
dell'istituto  zooprofilattico  sperimentale  di  competenza  per  le
prestazioni   erogate   a   richiesta   e  ad  utilita'  di  soggetti
interessati, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche  e  private
riguardanti:    analisi    batteriologiche,    analisi   chimiche   e
tossicologiche,  diagnostica   anatomo-patologica,   diagnostica   di
laboratorio,  analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche,
analisi  istologiche,  analisi  del  latte,   analisi   sierologiche,
sopralluoghi,  analisi  virologiche  dirette, consulenze, convenzioni
per la fornitura di servizi continuativi.
  2. Per gli istituti aventi giurisdizione sul territorio  di  due  o
piu'  regioni  o  province  autonome  il  provvedimento dovra' essere
emanato di concerto.
  3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono, in ogni  caso,
assicurare  in  modo prioritario i compiti istituzionali del Servizio
sanitario nazionale e l'erogazione delle prestazioni  previste  dalle
normative vigenti.