IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, che prevede l'individuazione delle prestazioni erogate dagli istituti stessi per le quali e' prevista la corresponsione di un corrispettivo e dei criteri per la determinazione, da parte delle regioni, delle relative tariffe; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101 e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali; Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome acquisita nella riunione del 26 settembre 1996; Decreta: Art. 1. 1. Le regioni e le province autonome con provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determinano, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 2, le tariffe minime da applicare nell'ambito territoriale dell'istituto zooprofilattico sperimentale di competenza per le prestazioni erogate a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private riguardanti: analisi batteriologiche, analisi chimiche e tossicologiche, diagnostica anatomo-patologica, diagnostica di laboratorio, analisi parassitologiche ed altre analisi diagnostiche, analisi istologiche, analisi del latte, analisi sierologiche, sopralluoghi, analisi virologiche dirette, consulenze, convenzioni per la fornitura di servizi continuativi. 2. Per gli istituti aventi giurisdizione sul territorio di due o piu' regioni o province autonome il provvedimento dovra' essere emanato di concerto. 3. Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono, in ogni caso, assicurare in modo prioritario i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione delle prestazioni previste dalle normative vigenti.