Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Segratariato generale
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.O.P.
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                  previdenza sociale
                                  All'Assessorato regionale agli enti
                                  locali - Regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
 Com'e' noto, il decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996, che ha
modificato  ed  integrato  il  decreto  legislativo  n.  626  del  19
settembre 1994, recependo alcune direttive della Comunita'  economica
europea  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di  lavoro,  all'art.  30  ha  imposto  alle
amministrazioni  pubbliche  di  individuare  "il  datore  di lavoro",
secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 2, lettera  b),  al
quale  fare  risalire  la  responsabilita'  in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
  Molti enti locali, per il  tramite  anche  di  codeste  Prefetture,
hanno  segnalato  difficolta'  in ordine alla corretta individuazione
del "datore di lavoro", ai fini previsti dalla normativa in  oggetto,
stanti   le  problematiche  interpretative  derivanti  dalla  vigente
normativa.
  Considerato che il predetto adempimento  risulta  fondamentale  per
l'attuazione  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nella  suddetta
normativa, questo Ministero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  e  con  il
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, ritiene opportuno
diramare la presente circolare al fine di fornire  agli  enti  locali
interessati gli opportuni chiarimenti in merito.
  Al  riguardo,  si  premette  che  l'art. 2, lettera b), del decreto
legislativo  n.  242  del  19  marzo  1996,  ha  fornito  una   prima
definizione  di "datore di lavoro" delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio
1993,  individuandolo  nel  "dirigente  al quale spettano i poteri di
gestione", ovvero "nel funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un  ufficio  avente
autonomia  gestionale", lasciando pertanto ampio spazio all'autonomia
di ogni singolo ente  locale  e  rimandando,  conseguentemente,  allo
"statuto"  e  al regolamento organico del personale, l'individuazione
di tale dipendente "responsabile".
  Infatti, il comma 1 dell'art. 51 della legge  n.  142/1990  riserva
all'autonomia   autoorganizzatoria   degli   enti   locali,  mediante
l'adozione di specifiche norme di rango regolamentare, in conformita'
alle norme statutarie, l'organizzazione degli uffici e  dei  servizi,
nonche'  l'attribuzione delle facolta'' gestionali ai dirigenti. Tale
ultima attribuzione e' stata tassativamente riconfermata dall'art.  3
del decreto legislativo n. 29/1993, il quale, al comma 2, prevede che
ai    dirigenti   spetta   la   gestione   finanziaria,   tecnica   e
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti  che  impegnano
l'amministrazione  verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo.
  E'  pertanto,  in  tale  ambito  di   riserva   regolamentare   che
l'amministrazione   interessata   all'applicazione   della   predetta
normativa dovra' provvedere all'individuazione del  dirigente  o  del
funzionario  responsabile  delle  procedure  stabilite  in materia di
sicurezza. Spettera', dunque, al regolamento dell'ente,  in  raccordo
con    lo    statuto,    provvedere   all'organizzazione   (e   cioe'
all'ordinamento) degli uffici e dei servizi, ricercando i  dipendenti
dirigenti,  o  non  dirigenti, in relazione alla tipologia dell'ente,
cui ricollegare le responsabilita' connesse al procedimento, anche in
materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  in  relazione  alle  specifiche
professionalita' possedute dai medesimi.
  Relativamente a quegli enti che non dispongono nel loro organico di
figure dirigenziali, non si puo' non richiamare quanto gia' sostenuto
nella  circolare  di  questo  Ministero  n.  6/1993 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 1993), secondo la  quale,  in
relazione   al   disposto   dell'art.  5,  lettera  e),  del  decreto
legislativo n. 29/1993, che stabilisce, quale  criterio  generale  di
organizzazione,  che  l'attivita'  dei dipendenti sia improntata alla
"responsabilita' e  collaborazione  di  tutto  il  personale  per  il
risultato   dell'attivita'  lavorativa",  le  funzioni  gestionali  e
amministrative,  negli   enti   privi   delle   predette   qualifiche
dirigenziali,  sono  correttamente affidate al personale appartenente
alle figure massime apicali ivi previste, ferme restando  le  diverse
specifiche funzioni del segretario comunale.
  Quanto  sopra  e'  stato  riconfermato  dall'art.  45  del  vigente
C.C.L.N. per il personale degli enti locali non rivestente qualifiche
dirigenziali; detta norma precisa che, per gli enti locali in cui, ai
sensi delle  vigenti  disposizioni,  non  e'  prevista  la  qualifica
dirigenziale,  i poteri e le prerogative che il contratto attribuisce
al dirigente si intendono riferiti,  fatte  salve  eventuali  diverse
disposizioni  degli statuti e dei regolamenti degli enti medesimi, al
personale che, sulla base dei  singoli  ordinamenti,  e'  preposto  a
strutture  organizzative  di  massima  dimensione, purche' ascritto a
qualifiche funzionali che prevedano, come requisito  di  accesso,  il
titolo  della  laurea  (settima qualifica funzionale). L'esercizio di
tali  poteri  e  prerogative  non costituisce svolgimento di mansioni
superiori.  In  merito,  deve  pertanto  rilevarsi  come,  ai   sensi
dell'art.  56  del  decreto  legislativo  n.  29/1993 l'esercizio dei
poteri e delle funzioni di "datore di lavoro",  cosi'  attribuito,  a
personale  rivestente  qualifiche  non  dirigenziali,  rientra  nello
svolgimento delle mansioni proprie della qualifica  di  appartenenza,
nelle  quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari
e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
  E' da aggiungere, comunque, che il secondo comma del predetto  art.
45   del   C.C.N.L.   dei   dipendenti  degli  enti  locali  prevede,
nell'ipotesi che  nell'ente  locale  non  siano  presenti  funzionari
rivestenti   almeno   la   settima   qualifica   funzionale,   che  i
summenzionati poteri e prerogative dirigenziali si intendano riferiti
alla figura del segretario comunale.
  Pur tuttavia, tale ultima ipotesi, oggi, si presenta come meramente
residuale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19, comma 2 del
decreto legislativo n. 336 dell'11 giugno 1996 che ha  modificato  il
decreto  legislativo  n.  77  del  25 febbraio 1995, il quale prevede
espressamente che "per i comuni con popolazione inferiore  ai  10.000
abitanti l'organo esecutivo puo', con delibera motivata che riscontri
in  concreto  la  mancanza  assolutamente  non  rimediabile di figure
professionali  idonee  nell'ambito  dei   dipendenti,   affidare   ai
componenti  dell'organo  esecutivo  medesimo  la  responsabilita' dei
servizi, o di parte di essi, unitamente al  potere  di  assumere  gli
atti di gestione".
  Pertanto,  "il  datore  di  lavoro"  individuato  ai sensi e per le
finalita' della normativa in oggetto e' il funzionario cui, a termini
di regolamento viene affidata la responsabilita' del servizio, o  nel
caso  in  cui  tale  figura  non  sia  presente  (per  i  comuni  con
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti) e'  l'assessore  competente
per materia, o addirittura, l'intera Giunta comunale.
  Cio'  stante,  si  ritiene, pertanto, che l'individuazione anche di
piu' funzionari quali "datori di lavoro" puo' risultare possibile  in
quanto  prevista  da  apposite  norme  regolamentari  e/o  statutarie
dell'ente interessato, alle quali si rimanda.
  Resta fermo,  comunque,  che  il  corretto  adempimento  dell'onere
relativo  alla  salvaguardia  della  sicurezza  e  della  salute  dei
lavoratori, comporta l'affidamento, in sede di definizione del  piano
esecutivo di gestione (di cui quello della sicurezza rappresenterebbe
uno  degli  obiettivi),  della  dotazione  finanziaria  necessaria al
responsabile, secondo la previsione dell'art. 11 del  citato  decreto
legislativo n. 77/1995.
  Peraltro,  deve rilevarsi come sia lo stesso decreto legislativo n.
29/1993 al  citato  art.  3,  comma  2,  a  legare  indissolubilmente
l'esercizio   dei   poteri   gestionali,   affidati   ai   dirigenti,
all'attribuzione di "autonomi poteri di spesa",  senza  i  quali  non
puo' esserci alcun esercizio di facolta' gestionali.
  L'art.  3  del  decreto  legislativo n. 242/1996, che ha sostituito
l'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994, ha  previsto,  tra  gli
obblighi   imposti   al  datore  di  lavoro,  anche  quello  relativo
all'individuazione del "responsabile del servizio  di  prevenzione  e
protezione" .. "secondo le regole di cui all'art. 8".
  Relativamente  alla scelta di tale "responsabile" l'art. 2, lettera
e), del decreto legislativo n. 626/1994, confermato dall'art.  2  del
decreto  legislativo  n.  242/1996  si  limita  a  stabilire che deve
trattarsi di "persona designata dal datore di lavoro in  possesso  di
attitudini e capacita' adeguate".
  Deve, altresi', rapprentarsi che ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
citato  decreto  legislativo  n.  626/1994  il datore di lavoro, come
sopra individuato, puo' avvalersi, al fine di organizzare il servizio
di prevenzione e protezione, di persone  esterne  in  possesso  delle
conoscenze   professionali   necessarie  per  integrare  l'azione  di
prevenzione e protezione prevista dal medesimo articolo. A  tal  fine
puo'  essere  utilizzato lo strumento normativo previsto dall'art. 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede che per
esigenze cui non possono far fronte con  personale  in  servizio,  le
amministrazioni  pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando  preventivamente  durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  Infine  deve  sottolinearsi  come  i  poteri,  le  prerogative e le
responsabilita' inerenti alla figura del  "datore  di  lavoro",  come
sopra identificato, vadano riferiti alle ipotesi di diretta gestione,
da  parte  dell'ente  locale  di  beni  e  servizi  in  favore  della
collettivita' amministrata,  non  potendosi  ovviamente  estendere  a
strutture di proprieta' dell'ente locale adibite a servizi gestiti da
altre pubbliche amministrazioni.
  Si  prega  di  rendere noto il contenuto della presente a tutti gli
enti locali ricadenti nell'ambito della  circoscrizione  territoriale
di ciascuna prefettura.
  Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                               p. Il Ministro: GELATI