IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il decreto-legge n. 159/1984, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5  giugno  1984,  e  successive
modificazioni,  concernente  disciplina dei criteri e delle modalita'
in ordine alla riattazione degli edifici e  delle  opere  danneggiate
dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984;
  Vista  l'ordinanza  n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 e successive
modificazioni, con la quale sono stati disciplinati gli interventi di
riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dai  terremoti
del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;
  Vista  l'ordinanza  n. 2883/FPC in data 13 giugno 1994, concernente
modifica delle procedure di pagamento dei buoni  contributo  concessi
per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato da vari
eventi  sismici  con  onere gia' a carico del fondo per la protezione
civile;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
24  maggio  1996  che  delega  le  funzioni  del  coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data  5  giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi  le
funzioni  di  cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione
del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Considerato che, finora, in ordine all'assegnazione di fondi per il
ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato  dagli  eventi
sismici  del  7  e  11  maggio 1984 di cui all'ordinanza 230/FPC/ZA e
all'ordinanza 90/FPC/ZA, per ciascuna categoria  di  interventi  sono
state  concesse  su richiesta dei comuni specifiche autorizzazioni di
spesa;
  Considerato  che  in  base   alle   esigenze   emerse   nel   corso
dell'intervento   si   rende  necessario  utilizzare  le  somme  gia'
impegnate  per  la  riattazione  degli  edifici  privati  anche   per
interventi  di  riparazione  e  ricostruzione  degli  stessi o per il
miglioramento statico degli edifici pubblici  si  sensi  dell'art.  2
della legge n. 363 del 24 luglio 1984;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di unificare i finanziamenti
concessi  ai  sensi  dell'ordinanza  n.   230/FPC/ZA   e   ai   sensi
dell'ordinanza  905/FPC/ZA  relativamente  ai  progetti  singoli ed a
quelli unitari, ed i relativi impegni di spesa assunti;
  Ritenuto che le suddette somme possono  essere  utilizzate  per  la
copertura   di   interventi   di   riparazione/ricostruzione  di  cui
all'ordinanza  n.  905/FPC/ZA  da  comuni   ancora   in   attesa   di
finanziamento  o,  ove  necessario  per  l'adeguamento antisismico di
edifici  pubblici  danneggiati  dall'evento  sismico  di  cui   sopra
previsto dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984, art. 2;
  Ravvisata,  inoltre,  la  necessita'  di  snellire  il procedimento
relativo al trasferimento delle somme per  le  quali  e'  stata  gia'
concessa   l'autorizzazione  alla  emissione  dei  buoni  contributo,
realizzando  una  economia  gestionale  ed  evitando   il   possibile
contenzioso  derivante dall'applicazione dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 1063 datato 16 luglio 1992  e  successive
modifiche ed integrazioni, con conseguente danno all'erario;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  somme  autorizzate  ai  comuni interessati dal sisma del 7 e 11
maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania per gli interventi di
riattazione e per quelli di riparazione/ricostruzione relativi sia  a
progetti singoli che a quelli unitari sono da considerarsi come unica
assegnazione finanziaria.