IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge n. 159/1984, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363; Vista l'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, e successive modificazioni, concernente disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984; Vista l'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 e successive modificazioni, con la quale sono stati disciplinati gli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania; Vista l'ordinanza n. 2883/FPC in data 13 giugno 1994, concernente modifica delle procedure di pagamento dei buoni contributo concessi per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato da vari eventi sismici con onere gia' a carico del fondo per la protezione civile; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Considerato che, finora, in ordine all'assegnazione di fondi per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 di cui all'ordinanza 230/FPC/ZA e all'ordinanza 90/FPC/ZA, per ciascuna categoria di interventi sono state concesse su richiesta dei comuni specifiche autorizzazioni di spesa; Considerato che in base alle esigenze emerse nel corso dell'intervento si rende necessario utilizzare le somme gia' impegnate per la riattazione degli edifici privati anche per interventi di riparazione e ricostruzione degli stessi o per il miglioramento statico degli edifici pubblici si sensi dell'art. 2 della legge n. 363 del 24 luglio 1984; Ravvisata, pertanto, la necessita' di unificare i finanziamenti concessi ai sensi dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA e ai sensi dell'ordinanza 905/FPC/ZA relativamente ai progetti singoli ed a quelli unitari, ed i relativi impegni di spesa assunti; Ritenuto che le suddette somme possono essere utilizzate per la copertura di interventi di riparazione/ricostruzione di cui all'ordinanza n. 905/FPC/ZA da comuni ancora in attesa di finanziamento o, ove necessario per l'adeguamento antisismico di edifici pubblici danneggiati dall'evento sismico di cui sopra previsto dalla legge n. 363 del 24 luglio 1984, art. 2; Ravvisata, inoltre, la necessita' di snellire il procedimento relativo al trasferimento delle somme per le quali e' stata gia' concessa l'autorizzazione alla emissione dei buoni contributo, realizzando una economia gestionale ed evitando il possibile contenzioso derivante dall'applicazione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 1063 datato 16 luglio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con conseguente danno all'erario; Dispone: Art. 1. Le somme autorizzate ai comuni interessati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania per gli interventi di riattazione e per quelli di riparazione/ricostruzione relativi sia a progetti singoli che a quelli unitari sono da considerarsi come unica assegnazione finanziaria.