IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con regio decreto 13 ottobre  1927,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;
  Visto l'art. 6 del comma 2 del decreto  MURST  del  31  marzo  1994
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1994, che
prevede  che  "potranno  essere  affidati  moduli  didattici,  con le
modalita'  previste  negli  statuti  delle  singole  iniversita',   a
professori  a  contratto",  al  fine  di  facilitare  tale  ricorso a
qualificate esperienze e professionalita' esterne;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio
della facolta' di ingegneria in  data  16  giugno  1995,  dal  senato
accademico  in data 18 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione
di questo Ateneo in data 25 settembre 1995;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n.
1910 reso nella seduta del 10 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con  i  decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
   dopo  l'art.  155  e con conseguente scorrimento della numerazione
degli articoli successivi, viene inserito il seguente nuovo articolo:
  Art.  156.  -  Il  consiglio  di  facolta'  puo'  provvedere   alla
attribuzione  degli  insegnamenti  ufficiali  dei  corsi  di  diploma
universitario in ingegneria,  previsti  dal  manifesto  degli  studi,
mediante  contratti di diritto privato a tempo determinato, in misura
non superiore al 50% degli insegnamenti attivati per ciascun corso di
diploma universitario.
  Il consiglio di facolta' attribuisce  l'insegnamento  con  motivata
deliberazione, che sara' adottata sentito il corrispondente consiglio
di   corso   di   diploma   universitario,  prefissando  altresi'  le
prestazioni e il compenso da corrispondere. Lo  studioso  od  esperto
puo' essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di
enti pubblici di ricerca ovvero un docente di universita' estera.
  La   sua   qualificazione   professionale   sara'   comprovata   da
pubblicazioni scientifiche o dalle  posizioni  ricoperte  nella  vita
professionale, economica ed amministrativa.
  Il rettore, in esecuzione della delibera del consiglio di facolta',
stipula  il  relativo contratto il diritto privato e determina con il
designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.
  I contratti hanno la durata massima di un anno accademico.
  I  contratti  di  cui  al  presente  articolo  non  danno  luogo  a
trattamento assistenziale  e  previdenziale.  L'Universita'  provvede
alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.
  Per   la   durata   del  contratto,  per  il  personale  dipendente
dall'amministrazione dello Stato o da enti  pubblici  di  ricerca  si
applica  l'art.  25,  comma  X,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 382/1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 31 ottobre 1996
                                                           Il rettore