AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   I commi 2, 3 e 4 della legge di conversione del  presente  decreto
cosi' recitano:
   "2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio
1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131,  28  giugno  1995,  n.  248,  28
agosto  1995,  n.  353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n.
541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996,
n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.
   3. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla  base  dell'art.  10  del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224,
dell'art. 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n.  323,  dell'art.  10
del   decreto-legge   2  ottobre  1995,  n.  414,  dell'art.  12  del
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'art. 12 del decreto-legge
31 gennaio 1996, n. 38, dell'art. 12 del decreto-legge 4 aprile 1996,
n. 188, dell'art.  12  del  decreto-legge  3  giugno  1996,  n.  309,
dell'art.  12  del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'art. 9
del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.
   4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".
                               Art. 1.
Sezioni giurisdizionali
  1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15  novembre  1993,
n.  453,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19, e' sostituito dai seguenti:
  " 5. Avverso le sentenze delle sezioni  giurisdizionali  regionali,
salvo  quanto  disposto  in attuazione dell'articolo 23 dello statuto
della  regione   Sicilia,   e'   ammesso   l'appello   alle   sezioni
giurisdizionali  centrali  che  giudicano con cinque magistrati e con
competenza  in  tutte  le materie attribuite alla giurisdizione della
Corte dei conti. Nei giudizi in materia  di  pensioni,  l'appello  e'
consentito  per  soli  motivi  di diritto; costituiscono questioni di
fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o  morte
da  causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento di infermita' o lesioni.
(( 5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore    ))
(( regionale competente per territorio o dal procuratore generale, ))
(( entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un ))
(( anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso ))
(( deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello  ))
(( con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia    ))
(( della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le          ))
(( disposizioni di cui all'articolo 3 della legge                  ))
(( 21 marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita                   ))
(( all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche  ))
(( ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il   ))
(( potere di proposizione del gravame.                             ))
(( 5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali         ))
(( sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione      ))
(( giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore  ))
(( regionale territorialmente competente o del procuratore         ))
(( generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente     ))
(( motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le      ))
(( parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I        ))
(( procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali         ))
(( centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi    ))
(( alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei     ))
(( giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il       ))
(( patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori       ))
(( legali iscritti nei relativi albi professionali.                ))
(( 5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma,          ))
(( e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n.   ))
(( 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione         ))
(( giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle  ))
(( sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello      ))
(( stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente ))
(( sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione       ))
(( siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale          ))
(( d'appello".                                                     ))
  2.  Le  sezioni  riunite  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio  1994,  n.  19,  giudicano  con
sette magistrati.
(( 2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata ))
(( in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono            ))
(( riconoscere, per quanto concerne le modalita' di presentazione  ))
(( dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in    ))
(( termini.                                                        ))
  3.  Dopo  il  comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  gennaio
1994, n. 19, e' inserito il seguente:
  "8-bis.  E'  istituita  una terza sezione giurisdizionale centrale.
Per le  esigenze  delle  funzioni  giurisdizionali,  di  controllo  e
referenti  al  Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di
lavoro  sia  ritenuto  particolarmente  consistente,  possono  essere
assegnati,  con  delibera  del  consiglio  di  presidenza, presidenti
aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti
e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.".
(( 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre ))
(( 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14     ))
(( gennaio 1994, n. 19, e' sostituito il seguente:                 ))
(( "1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il       ))
(( procuratore generale invita il presunto responsabile del danno  ))
(( a depositare, entro un termine non inferiore a trenta           ))
(( giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le       ))
(( proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine  ))
(( il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito        ))
(( personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di        ))
(( citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza    ))
(( del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del   ))
(( presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di          ))
(( quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione             ))
(( giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal     ))
(( fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il            ))
(( procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre   ))
(( l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni".      ))
(( 3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15     ))
(( novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente:          ))
(( "4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari        ))
(( regionali e' disposta d'intesa con il presidente della regione  ))
(( o della provincia autonoma".                                    ))
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il precedente testo dell'art. 1,  comma  5,
          del  D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia
          di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
          n.19:  "5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali
          regionali in materia di contabilita'  pubblica  e'  ammesso
          l'appello   alle   sezioni  giurisdizionali  centrali,  che
          giudicano con cinque magistrati. L'appello  e'  proponibile
          nel   termine   di   sessanta  giorni  decorrenti,  per  il
          procuratore  generale  e  per  il   procuratore   regionale
          competente  per  territorio,  dalla pubblicazione e, per il
          convenuto, dalla notificazione della sentenza".
             - Il testo dell'art.  23  dello  statuto  della  regione
          Sicilia e' il seguente:
             "Art.  23. - Gli organi giurisdizionali centrali avranno
          in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti
          la regione.
             Le sezioni del Consiglio di  Stato  e  della  Corte  dei
          conti  svolgeranno  altresi'  le funzioni, rispettivamente,
          consultive e di controllo amministrativo e contabile.
             I  magistrati  della  Corte  dei conti sono nominati, di
          accordo, dai Governi dello Stato e della regione.
             I   ricorsi   amministrativi,    avanzati    in    linea
          straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno
          decisi   dal   Presidente   regionale  sentite  le  sezioni
          regionali del Consiglio di Stato".
             - Il testo dell'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161
          (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla  Corte  dei
          conti), e' il seguente:
             "Art.  3. - Gli appelli e i ricorsi alle sezioni riunite
          della  Corte  dei  conti  sono  sottoscritti,  a  pena   di
          inammissibilita',  dalle  parti ricorrenti e da un avvocato
          ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se  la  parte
          non  ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve
          essere munito di mandato speciale.
             In tutti i giudizi di competenza della Corte  dei  conti
          le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non
          a  mezzo  di  un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di
          cassazione.
             Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di  guerra  restano
          ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente
          si  faccia  assistere da un avvocato, gli onorari di questo
          sono ridotti a un quarto".
             - Si riportano di seguito le disposizioni abrogate degli
          articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del D.Lgs. 6
          maggio 1948, n.  655 (Istituzione di  sezioni  della  Corte
          dei conti per la regione siciliana):
             "Art.  3,  secondo  comma.  -  Contro le decisioni della
          sezione giurisdizionale indicate nei nn. 1 e  2  del  primo
          comma,  e'  ammesso  l'appello  alle  sezioni riunite della
          Corte dei conti ai sensi  dell'art.  67  del  citato  testo
          unico".
             "Art.  4,  secondo  comma.  -  Resta ferma la competenza
          delle sezioni riunite  della  Corte  dei  conti,  ai  sensi
          dell'art.  67  del  predetto  testo unico, per i giudizi di
          appello nelle materie indicate nel precedente comma".
             - Il testo dell'art. 1, comma  7,  del  citato  D.L.  15
          novembre  1993,  n.  453,  e'  il  seguente: "7. Le sezioni
          riunite della Corte dei conti  decidono  sui  conflitti  di
          competenza  e  sulle  questioni  di  massima deferite dalle
          sezioni giurisdizionali  centrali  o  regionali,  ovvero  a
          richiesta  del  procuratore  generale. Esse sono presiedute
          dal presidente della Corte dei conti o da un presidente  di
          sezione  e  giudicano  con  cinque magistrati. Ad esse sono
          assegnati  due  presidenti  di  sezione  e  un  numero   di
          consiglieri  determinato  dal consiglio di presidenza della
          Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario".
             - Il D.L. 8 marzo 1993, n. 54,  reca:  "Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti".
             - Si riporta il precedente testo dell'art. 5,  comma  1,
          del  D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia
          di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
          n.  19:  "1.  Il  procuratore  regionale, prima di emettere
          l'atto  di  citazione  in  giudizio,  invita  il   presunto
          responsabile  del  danno a depositare, entro un termine non
          inferiore a trenta giorni  dalla  notifica  della  relativa
          comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
          Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere
          di essere sentito personalmente".