AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I commi 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto cosi' recitano: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441. 3. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'art. 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'art. 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'art. 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'art. 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'art. 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'art. 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'art. 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ". Art. 1. Sezioni giurisdizionali 1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti: " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. (( 5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore )) (( regionale competente per territorio o dal procuratore generale, )) (( entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un )) (( anno dalla pubblicazione. Entro i trenta giorni successivi esso )) (( deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello )) (( con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia )) (( della sentenza appellata. Agli appelli si applicano le )) (( disposizioni di cui all'articolo 3 della legge )) (( 21 marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita )) (( all'amministrazione dall'articolo 6, comma 4, si applica anche )) (( ai giudizi di appello in materia pensionistica e comprende il )) (( potere di proposizione del gravame. )) (( 5-ter. Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali )) (( sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione )) (( giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore )) (( regionale territorialmente competente o del procuratore )) (( generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente )) (( motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le )) (( parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I )) (( procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali )) (( centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi )) (( alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei )) (( giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il )) (( patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori )) (( legali iscritti nei relativi albi professionali. )) (( 5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, )) (( e 4, secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. )) (( 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione )) (( giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle )) (( sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello )) (( stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente )) (( sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione )) (( siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale )) (( d'appello". )) 2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati. (( 2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata )) (( in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono )) (( riconoscere, per quanto concerne le modalita' di presentazione )) (( dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in )) (( termini. )) 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' inserito il seguente: "8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.". (( 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre )) (( 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 )) (( gennaio 1994, n. 19, e' sostituito il seguente: )) (( "1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il )) (( procuratore generale invita il presunto responsabile del danno )) (( a depositare, entro un termine non inferiore a trenta )) (( giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito, le )) (( proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine )) (( il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito )) (( personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di )) (( citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza )) (( del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del )) (( presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di )) (( quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione )) (( giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal )) (( fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il )) (( procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre )) (( l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni". )) (( 3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 )) (( novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente: )) (( "4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari )) (( regionali e' disposta d'intesa con il presidente della regione )) (( o della provincia autonoma". )) Riferimenti normativi: - Si riporta il precedente testo dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.19: "5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilita' pubblica e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello e' proponibile nel termine di sessanta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza". - Il testo dell'art. 23 dello statuto della regione Sicilia e' il seguente: "Art. 23. - Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato". - Il testo dell'art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), e' il seguente: "Art. 3. - Gli appelli e i ricorsi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilita', dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale. In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto". - Si riportano di seguito le disposizioni abrogate degli articoli 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana): "Art. 3, secondo comma. - Contro le decisioni della sezione giurisdizionale indicate nei nn. 1 e 2 del primo comma, e' ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico". "Art. 4, secondo comma. - Resta ferma la competenza delle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del predetto testo unico, per i giudizi di appello nelle materie indicate nel precedente comma". - Il testo dell'art. 1, comma 7, del citato D.L. 15 novembre 1993, n. 453, e' il seguente: "7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con cinque magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario". - Il D.L. 8 marzo 1993, n. 54, reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti". - Si riporta il precedente testo dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19: "1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito personalmente".