IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996  con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1996, n. 664,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli pubblici, in Italia  e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 15 gennaio 1997
si e' registrata un'emissione netta negativa  dei  suindicati  titoli
pubblici pari a 12.025 miliardi;
                              Decreta:
  Per il 31 gennaio 1997 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al portatore a 87
giorni con scadenza il 28 aprile  1997  fino  al  limite  massimo  in
valore nominale di lire 10.750 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere presentata per un importo pari a
3 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno pervenire  alla  Banca  d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 13 del giorno 28 gennaio 1997,  con  l'osservanza  delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato  decreto
ministeriale 5 dicembre 1996.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 gennaio 1997
                                     p. Il direttore generale: GRILLI