IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997; Visti i propri decreti dell'8 gennaio 1997 che hanno disposto per il 15 gennaio 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993 n. 601253; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1997; Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 gennaio 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1997 il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,48 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,87 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 93,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni. La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 45.539.000.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 15 aprile 1977, a L. 156.600.947.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 15 luglio 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 366.193.507.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 1998. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a L. 98,13 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 96,18 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 92,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito publico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 1997 p. Il direttore generale: GRILLI