IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima ed in particolare l'art. 4 che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993, con il quale e' stato approvato il quarto piano triennale della pesca e dell'acquacolturain acque marine e salmastre 1994-1996; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Ritenuta l'opportunita' di regolamentare l'attivita' di pesca del gasteropode Sphaeronassa mutabilis (lumachina di mare) per una corretta gestione della risorsa; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, nella seduta del 5 novembre 1996, hanno reso parere favorevole sulla proposta del sottocomitato per la gestione della piccola pesca; Decreta: Art. 1. 1. L'attivita' di pesca del mollusco gasteropode Sphaeronassa mutabilis, comunemente denominato "lumachina di mare", e' consentita con esclusione dell'impiego degli attrezzi denominati "rapido" e "sfogliara".