IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni,
avente  ad  oggetto  il  piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima ed in particolare l'art. 4 che prevede  che  il
Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di
regolare lo sforzo  di  pesca  sulla  base  della  consistenza  delle
risorse  biologiche  del  mare,  puo'  stabilire,  tenuto conto delle
indicazioni contenute nella prima parte  del  piano  nazionale  della
pesca,  il  numero massimo delle licenze di pesca suddivise a seconda
delle  zone  di  pesca,  degli  attrezzi  utilizzati,  delle   specie
catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato
motore installato sulla nave;
  Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato  il
regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 dicembre 1993, con il quale e'
stato  approvato  il   quarto   piano   triennale   della   pesca   e
dell'acquacolturain acque marine e salmastre 1994-1996;
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola  e  forestale  ed  istituzione  del  Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Ritenuta l'opportunita' di regolamentare l'attivita' di  pesca  del
gasteropode  Sphaeronassa  mutabilis  (lumachina  di  mare)  per  una
corretta gestione della risorsa;
  Sentita la commissione consultiva centrale per la  pesca  marittima
ed  il  Comitato  nazionale  per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche nel mare che, nella seduta del  5  novembre  1996,
hanno  reso parere favorevole sulla proposta del sottocomitato per la
gestione della piccola pesca;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'attivita'  di  pesca  del  mollusco  gasteropode  Sphaeronassa
mutabilis,  comunemente denominato "lumachina di mare", e' consentita
con esclusione dell'impiego  degli  attrezzi  denominati  "rapido"  e
"sfogliara".