IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre  1994,  n.  643,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738,
il quale stabilisce, tra l'altro, che:  "Il  commissario  liquidatore
provvede  all'attuazione  del programma di cui all'art. 2, comma 2, e
dei progetti di  cui  all'art.  3,  comma  2,  ed  alla  liquidazione
dell'ente  soppresso  entro  due  anni  dalla  data dell'approvazione
ministeriale  di  cui  al  comma  1.  Decorso  tale  periodo,  l'ente
soppresso  e le societa' che a tale data risultino ancora controllate
dallo stesso ente sono assoggettati alla  procedura  di  liquidazione
coatta  amministrativa,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, ad
eccezione  delle  societa'  individuate  con  decreto  del   Ministro
medesimo,  alle  quali  continuano  ad applicarsi le disposizioni del
presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data  del  31
gennaio   1996,   intendendosi   sostituito   il   commissario  della
liquidazione  coatta  amministrativa   al   commissario   liquidatore
dell'EFIM";
  Visto  l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il
quale stabilisce che "entro la scadenza  del  31  gennaio  1996,  con
decreto   del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  commissario
liquidatore dell'EFIM, sono individuate le societa'  controllate  dal
medesimo EFIM ( ..) che non devono essere assoggettate alla procedura
di  liquidazione  coatta  amministrativa,  alle  quali  continuano ad
applicarsi le  disposizioni  del  citato  decreto-legge  n.  487/1992
(...),  e  successive  modificazioni,  fino alla data del 31 dicembre
1996";
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28  settembre  1996,  n.
504,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n.
602, il quale stabilisce che "nell'art. 2, comma 41, della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  le parole: 'fino alla data del 31 dicembre
1996' sono sostituite dalle seguenti: 'fino alla data del 31 dicembre
1997', alla condizione che  si  tratti  di  imprese  alle  quali  non
vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di
Stato, a norma del trattato di Roma";
  Visti  i  propri  decreti n. 545286 del 21 gennaio 1995 e n. 545700
del 22 febbraio 1995,  pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  e  n.  23  del  28  gennaio 1995 e n. 50 del 1 marzo 1995,
recanti "Individuazione delle societa' controllate dall'EFIM che  non
vengono   assoggettate   alla   procedura   di   liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge  19
dicembre  1992,  n.  487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, e successive modificazioni";
  Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, ai
sensi e per gli effetti del comma  41  dell'art.  2  della  legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  sono  individuate  le societa' controllate
direttamente   o  indirettamente  dall'EFIM  in  liquidazione  coatta
amministrativa alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al citato decreto-legge n. 487/1992, convertito  dalla  legge  n.
33/1993,  e  successive  modificazioni e integrazioni, sino alla data
del 31 dicembre 1996;
  Visti i propri decreti n. 750067, n. 750068  e  n.  750069  del  21
agosto  1996,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 4
settembre  1996,  recanti,  rispettivamente,   assoggettamento   alla
procedura   di  liquidazione  coatta  amministrativa  delle  societa'
Sardal, Breda Fucine Meridionali e Alures;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  750565  del  23  settembre   1996,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 228 del 28 settembre 1996,
recante  assoggettamento  alla  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa della societa' Almax;
  Visti  i  propri  decreti recanti, rispettivamente, assoggettamento
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa  delle  societa'
Alumix, Nuova Comsal e Cesis;
  Viste  le  lettere n. CL 2625/96 del 30 dicembre 1996 e n. CL 46/97
del  15  gennaio  1997,  con  le  quali  il  commissario  liquidatore
dell'EFIM  in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del citato
art. 2, comma 41,  della  legge  n.  549/1995,  come  modificato  dal
decreto-legge  n.  504/1996,  convertito  dalla  legge  n.  602/1996,
premesso:
   "che sono state dismesse le azioni o le aziende o la maggior parte
dei cespiti di Almax Italia S.p.a., Alumix S.p.a.,  Alures  S.c.p.a.,
Sardal  S.p.a.,  Comital  S.p.a.,  Nuova Comsal S.p.a. e Tubettificio
europeo S.p.a.";
   "che sono state poste in liquidazione coatta amministrativa  Almax
Italia   S.p.a.,   Alures   S.c.p.a.,  Sardal  S.p.a.,  Breda  Fucine
Meridionali S.p.a.";
   "che sono state vendute le  azioni  delle  societa'  del  comparto
ferroviario    Breda    costruzioni   ferroviarie,   Avis,   Aviofer,
Bredamenarinibus, CPA Sud, Cometra secondo quanto determinato con  il
decreto   interministeriale  n.  752302  del  26  novembre  1996  con
successiva integrazione e secondo quanto previsto dall'atto 30 luglio
1996";
   "che in attesa degli adempimenti previsti da parte delle  societa'
Arthur  Andersen  e Mediobanca, il termine per il trasferimento delle
azioni predette e' stato prorogato dalle parti al 15 gennaio  1997  e
che pertanto deve essere richiesta la proroga del regime disposto dal
decreto ministeriale 24 gennaio 1996";
   "che sono state vendute le azioni della societa' Cesic";
   "che  ritiene  (...)  indispensabile  chiedere  che  venga emanato
decreto ministeriale per la proroga al 31 dicembre  1997  del  regime
esistente (...) per la societa' Eurallumina di cui Alucasa detiene la
partecipazione  maggioritaria  (52,1%) e che ha in corso contratti di
lavorazione di materie prime per conto terzi per il 1997 ed il  1988,
fermo  restando  quanto  era stato fatto presente a suo tempo all'on.
Ministro con lettere prot.  CL 45 e 46 del 10 gennaio 1996, prot.  CL
60,  67,  68, 69, 71 del 16 gennaio 1996 e prot. CL 94 del 18 gennaio
1996 sulla opportunita' di mantenere il regime  esistente  sino  alla
scadenza   del   contratto   per  assicurare  il  mantenimento  della
occupazione che oggi interessa circa 500 persone, e mentre continuano
le  trattative  per  la  vendita  del  pacchetto di maggioranza della
societa' detenuta da Alucasa o, in  alternativa,  dei  cespiti  della
societa'  cosicche'  la  stessa  proroga  deve  essere  richiesta per
Alucasa S.p.a. che e' in grado di continuare la propria attivita'  di
finanziaria detentrice del pacchetto di maggioranza in quanto fornita
di  mezzi finanziari adeguati da parte di Alumix prima della messa in
liquidazione coatta di quest'ultima";
   "che la societa' Sigma ha stipulato un  contratto  preliminare  di
vendita   in   data  22  novembre  1996  dei  propri  immobili  (...)
condizionato all'autorizzazione dell'autorita'  di  vigilanza",  "che
pertanto  si  ritiene  opportuno  mantenere  il regime vigente per la
Sigma sino alla definizione  del  concordato  predetto",  e  "che  il
termine  per  consentire  che  il  preliminare di vendita Sigma possa
prevedibilmente essere sostituito da  un  contratto  definitivo  puo'
essere indicato nel 30 marzo 1997";
ha  proposto di escludere dalla liquidazione coatta amministrativa le
seguenti societa':
   Alucasa S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;
   Eurallumina S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;
   Aviofer S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Avis S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Bresa costruzioni ferroviarie S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Bredamenarinibus S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   CPA Sud S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Cometra S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Sigma S.p.a., fino al 30 marzo 1997;
  Ritenuto opportuno, anche sulla base delle proposte del commissario
liquidatore dell'EFIM, escludere dalla messa in  liquidazione  coatta
amministrativa le societa' indicate dallo stesso commissario;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato  dall'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge   28   settembre   1996,   n.   504,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1996, n. 602, alle societa' di
seguito indicate, controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM
in liquidazione coatta amministrativa, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 33/1993, e successive modificazioni
ed integrazioni, sino alla data a fianco di ciascuna indicata:
   Alucasa S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;
   Eurallumina S.p.a., fino al 31 dicembre 1997;
   Aviofer S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Avis S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Bresa costruzioni ferroviarie S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Bredamenarinibus S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   CPA Sud S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Cometra S.p.a., fino al 31 gennaio 1997;
   Sigma S.p.a., fino al 30 marzo 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 gennaio 1997
                                                  Il Ministro: CIAMPI