IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  ottobre  1938; n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 che
ha introdotto modificazioni all'ordinamento didattico  del  corso  di
laurea  in  lingue  e  letterature  straniere, individuando i settori
scientifico-disciplinari degli insegnamenti  universitari,  ai  sensi
dell'art. 14 della legge n. 314/1990;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 con
il quale si e' proceduto all'integrazione dell'allegato 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 citato;
  Vista la delibera del consiglio di facolta' di lingue e letterature
straniere, in data 2 febbraio 1996, con la quale  viene  proposta  la
modifica di statuto recependo le integrazioni ai settori disciplinari
inerenti la facolta';
  Vista  la  delibera del senato accademico n. 217 del 26 marzo 1996,
con la quale si  approva  la  modifica  di  statuto  formulata  dalla
facolta';
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati nelle premesse, e ulteriormente
modificato come di seguito indicato.
                               Art. 1.
  L'art. 57 dello  statuto  suddetto  e'  integrato  introducendo  le
discipline  di  cui  all'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.