IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 57, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993 n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993, concernente la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1996 con il quale e' stata determinata la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1995; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del ripetuto contributo per l'anno 1996; Visto il rendiconto della gestione "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" per l'anno 1995, approvato dal Consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 21 ottobre 1996; Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 1996 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente con il citato decreto ministeriale 4 aprile 1996; Considerata l'opportunita' di snellire le procedure di versamento del predetto contributo; Ritenuto pertanto che appare opportuno articolare la corresponsione del ripetuto contributo in due rate annuali; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno 1996 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del 5 per cento dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.