IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 57, concernente la riforma  della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista la legge 11 febbraio 1992,  n.  157,  recante  norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22  giugno  1993  n.  346,
recante  norme  per  la gestione del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,   recante   norme   sulla   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni  private  e  di  interesse
collettivo  di competenza del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto  ministeriale  12  ottobre  1993,  concernente  la
misura  e  le  modalita' di versamento del contributo dovuto a favore
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
  Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1996 con il quale  e'  stata
determinata  la  misura del versamento del contributo dovuto a favore
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1995;
  Ritenuta la  necessita'  di  determinare  la  misura  del  ripetuto
contributo per l'anno 1996;
  Visto  il  rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia per le
vittime della caccia" per l'anno 1995,  approvato  dal  Consiglio  di
amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 21 ottobre 1996;
  Ritenuto  che appare opportuno confermare per l'anno 1996 la misura
del contributo gia' stabilita per l'anno  precedente  con  il  citato
decreto ministeriale 4 aprile 1996;
  Considerata  l'opportunita'  di snellire le procedure di versamento
del predetto contributo;
  Ritenuto pertanto che appare opportuno articolare la corresponsione
del ripetuto contributo in due rate annuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 1996 il contributo di cui all'art. 25 della legge  11
febbraio  1992,  n.  157, e' determinato nella misura del 5 per cento
dei  premi  incassati   nello   stesso   anno   per   l'assicurazione
obbligatoria  per  la  responsabilita'  civile verso terzi derivante,
nell'esercizio  dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli
arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per  gli
oneri di gestione.