IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
                E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI MATERA
  Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del  codice  civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che  prevede  come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro consorzi, che non hanno  depositato  in  tribunale  nei  termini
prescritti  i  bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di
diritto  dalla  competente  autorita'  governativa   e   perdono   la
personalita' giuridica;
  Atteso  che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto il decreto del direttore generale della  cooperazione  del  6
marzo  1996,  con  il  quale e' stata decentrata ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della  massima  occupazione  l'adozione  del
provvedimento  di  scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;
  Visto il  verbale  di  ispezione  del  20  novembre  1996,  redatto
dall'ispettore   rag.   Giacinto   Scalcione   nei   confronti  della
cooperativa Edilizia Levante a r.l., con sede in  Montalbano  Jonico,
nel  quale  e'  attestato  che  la  cooperativa medesima ha omesso di
depositare  presso  il  competente  tribunale  di  Matera  i  bilanci
relativi all'ultimo biennio;
                              Decreta:
  Dalla data del presente decreto la cooperativa "Edilizia Levante" a
r.l.,  con  sede  in  Montalbano  Jonico, e' sciolta di diritto senza
nomina di liquidatore e perde la personalita' giuridica.
   Matera, 9 gennaio 1997
                                               Il direttore: RANDAZZO