IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  propria  deliberazione  dell'8  agosto   1995,   recante
disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e
la normativa in essa richiamata;
  Visto  il programma di completamento dei progetti FIO trasmesso dal
Ministero dei trasporti e della navigazione con note numeri 57 e 3808
del 16 gennaio 1996 e del 20 marzo 1996;
  Considerato che il suddetto programma di completamento non  prevede
ne'    una   diversa   distribuzione   delle   risorse   finanziarie,
originariamente attribuite ai singoli progetti, ne' cause ostative al
completamento dei progetti FIO 84 numeri 27 e 31 entro il termine  di
24  mesi  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente deliberazione;
  Ritenuto prioritario per il completamento dei  programmi  affidarne
la  gestione  alla  diretta  responsabilita' dell'Amministrazione che
provvedera' ad adottare tutti i provvedimenti necessari  a  superare,
nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;
  Ritenuto opportuno assicurare flessibilita' al programma presentato
attraverso  la  facolta',  concessa  all'Amministrazione,  di operare
eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti  entro  un
limite   massimo  del  20%,  rimanendo  esclusa  la  possibilita'  di
richiedere ulteriori modifiche;
  Vista  la  relazione  del  Nucleo   ispettivo   per   la   verifica
dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta
ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. E' autorizzata la realizzazione del programma  di  completamento
dei  progetti  FIO  presentato  dal  Ministero  dei trasporti e della
navigazione richiamato in premessa.
  2.  I  progetti  da  completare,  ivi   compresi   quelli   i   cui
finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purche' inclusi nel
programma,  dovranno  essere portati a compimento perentoriamente nei
ventiquattro  mesi  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione.
  A  tal  fine  il  Ministero  del  bilancio  e  della programmazione
economica trasferira', su richiesta del  Ministero  dei  trasporti  e
della   navigazione   le  tranches  di  finanziamento  necessarie  ad
assicurare la regolare attuazione del programma.
  3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione curera', sotto la
propria  responsabilita',  tutti  gli   adempimenti   -   tecnici   e
procedurali  - necessari per assicurare la realizzazione dei progetti
inseriti nel programma adottando i conseguenti provvedimenti  atti  a
consentirne   la   regolare  attuazione  ed  a  superare,  nei  tempi
prestabiliti, ogni ostacolo realizzativo.  Sono  autorizzabili  dalla
stessa   Amministrazione,   nel   limite   del   20%,   le  ulteriori
compensazioni finanziarie  tra  progetti  che  si  dovessero  rendere
necessarie,  dandone  immediata comunicazione al Nucleo ispettivo per
la  verifica  dell'attuazione  dei   programmi   degli   investimenti
pubblici.
  4.  Lo  stesso  Nucleo  ispettivo  riferira' semestralmente al CIPE
sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.
   Roma, 27 novembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 15 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 11