IL RETTORE Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236; Visto il decreto rettorale 14 aprile 1994, n. 24, con cui e' stato emanato lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena; Visto in particolare l'art. 60 dello statuto che dispone circa le modalita' di revisione dello stesso; Visto il decreto rettorale 26 novembre 1997, n. 82, con cui e' stata nominata la commissione permanente affari costituzionali, ai sensi dell'art. 54 dello statuto; Viste le delibere assunte in data 26 novembre 1997 dall'assemblea costituita dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e dalla commissione permanente, ai sensi dell'art. 54 dello statuto; Constatato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della citata legge n. 168/1989, il Ministero, con nota del 22 gennaio 1998, prot. n. 4, non ha segnalato alcun rilievo; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto; Decreta: Art. 1. I seguenti articoli dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena sono soppressi e cosi' sostituiti: Articolo 6, comma 3: "Il senato accademico e' nominato con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore; b) i presidi delle facolta'; c) un rappresentante, eletto per un triennio, per ognuna delle aggregazioni scientificodisciplinari, cosi' individuate: scienze giuridiche; scienze economiche; scienze chimiche e farmaceutiche; scienze matematiche e ingegneristiche; scienze fisiche e della terra; scienze biomediche e biologiche; scienze medico cliniche; d) da tre direttori di dipartimento, eletti uno per ciascuna delle tre aree seguenti: giuridicoeconomiche, tecnicoscientifiche e medicobiologiche; e) da tre rappresentanti degli studenti, che sono membri di diritto del consiglio degli studenti. Articolo 6, comma 4: "Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, l'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori. L'elettorato passivo spetta nel caso della lettera c) ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati e nel caso della lettera d) ai direttori di dipartimento. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera e) del precedente comma l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti". Articolo 6, comma 5: "I componenti di cui alla lettera e) del precedente comma 3, partecipano con diritto di voto alle sole delibere relative ai punti indicati alle lettere a), b), c), g), h), l), m), n), o), p), r) del precedente comma 2, nonche' a quelle di cui al punto t) dello stesso comma per le quali sia espressamente prevista la loro partecipazione". Articolo 6, comma 6: "Dei componenti di cui alla lettera e) del precedente comma 3, si tiene conto, ai fini della determinazione del numero legale, solo se intervengono alla riunione, ad esclusione dei punti di cui al comma 4-bis, per i quali hanno voto deliberativo". Articolo 9, comma 4: "Il consiglio degli studenti e' nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni accademici ed e' composto da 14 membri elettivi, dei quali almeno uno per ogni facolta' presente nell'Ateneo, eletti da tutti gli studenti, e da 9 membri di diritto costituiti dai tre rappresentanti degli studenti nel senato accademico, dai cinque rappresentanti nel consiglio di amministrazione e dal rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per il diritto allo studio". Articolo 17, comma 1: "Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della facolta' in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari al 15% dei professori di ruolo". Articolo 18, comma 1: "I consigli dei corsi di laurea sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo e da una rappresentanza del personale tecnico- amministrativo, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'". Articolo 19, comma 1: "I consigli dei corsi di diploma universitario sono costituiti dai professori di ruolo, dai ricercatori e dai docenti esterni cui sono affidati insegnamenti ufficiali, in base rispettivamente agli articoli 9 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o in base all'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, da una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo e comunque non inferiore ad uno, e da una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'". Articolo 55, comma 5: "Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno una durata biennale e sono consecutivamente rinnovabili". Modena, 27 gennaio 1998 Il rettore: Cipolli