IL RETTORE
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236;
  Visto il decreto rettorale 14 aprile  1994, n. 24, con cui e' stato
emanato  lo  statuto di  autonomia  dell'Universita'  degli studi  di
Modena;
  Visto in particolare  l'art. 60 dello statuto che  dispone circa le
modalita' di revisione dello stesso;
  Visto il  decreto rettorale  26 novembre  1997, n.  82, con  cui e'
stata nominata  la commissione  permanente affari  costituzionali, ai
sensi dell'art. 54 dello statuto;
  Viste le delibere  assunte in data 26  novembre 1997 dall'assemblea
costituita dal senato accademico,  dal consiglio di amministrazione e
dalla commissione permanente, ai sensi dell'art. 54 dello statuto;
  Constatato che, ai  sensi dell'art. 6, comma 9,  della citata legge
n. 168/1989, il Ministero, con nota  del 22 gennaio 1998, prot. n. 4,
non ha segnalato alcun rilievo;
  Ritenuto che sia utilmente  compiuto il procedimento amministrativo
previsto per le modifiche dello statuto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  seguenti articoli  dello statuto  di autonomia  dell'Universita'
degli studi di Modena sono soppressi e cosi' sostituiti:
 Articolo 6, comma 3:
  "Il senato  accademico e'  nominato con decreto  del rettore  ed e'
composto da:
    a) il rettore;
    b) i presidi delle facolta';
  c)  un rappresentante,  eletto per  un triennio,  per ognuna  delle
aggregazioni scientificodisciplinari, cosi' individuate:
    scienze giuridiche;
    scienze economiche;
    scienze chimiche e farmaceutiche;
    scienze matematiche e ingegneristiche;
    scienze fisiche e della terra;
    scienze biomediche e biologiche;
    scienze medico cliniche;
  d) da tre direttori di  dipartimento, eletti uno per ciascuna delle
tre   aree  seguenti:   giuridicoeconomiche,  tecnicoscientifiche   e
medicobiologiche;
  e) da tre rappresentanti degli studenti, che sono membri di diritto
del consiglio degli studenti.
 Articolo 6, comma 4:
  "Ai fini dell'elezione  dei componenti di cui alle lettere  c) e d)
del  precedente comma,  l'elettorato attivo  spetta ai  professori di
ruolo e  ai ricercatori. L'elettorato  passivo spetta nel  caso della
lettera c) ai  professori di ruolo e ai ricercatori  confermati e nel
caso  della  lettera  d)  ai   direttori  di  dipartimento.  Ai  fini
dell'elezione dei  componenti di cui  alla lettera e)  del precedente
comma  l'elettorato attivo  e  passivo spetta  a  tutti gli  studenti
regolarmente iscritti".
 Articolo 6, comma 5:
  "I  componenti di  cui  alla  lettera e)  del  precedente comma  3,
partecipano con diritto di voto  alle sole delibere relative ai punti
indicati alle lettere a), b), c), g),  h), l), m), n), o), p), r) del
precedente comma 2, nonche' a quelle  di cui al punto t) dello stesso
comma   per   le   quali   sia   espressamente   prevista   la   loro
partecipazione".
 Articolo 6, comma 6:
  "Dei componenti di  cui alla lettera e) del precedente  comma 3, si
tiene conto, ai fini della  determinazione del numero legale, solo se
intervengono alla riunione,  ad esclusione dei punti di  cui al comma
4-bis, per i quali hanno voto deliberativo".
 Articolo 9, comma 4:
  "Il  consiglio degli  studenti e'  nominato con  decreto rettorale,
dura  in carica  due  anni accademici  ed e'  composto  da 14  membri
elettivi,   dei  quali   almeno  uno   per  ogni   facolta'  presente
nell'Ateneo, eletti da  tutti gli studenti, e da 9  membri di diritto
costituiti  dai   tre  rappresentanti   degli  studenti   nel  senato
accademico,    dai   cinque    rappresentanti   nel    consiglio   di
amministrazione e dal rappresentante nel consiglio di amministrazione
dell'azienda regionale per il diritto allo studio".
 Articolo 17, comma 1:
  "Il consiglio  di facolta'  e' composto dai  professori di  ruolo e
fuori  ruolo della  facolta', da  una rappresentanza  dei ricercatori
universitari e assistenti  di ruolo della facolta' in  numero pari ad
un  quinto  dei professori  di  ruolo,  da una  rappresentanza  degli
studenti iscritti in numero pari al 15% dei professori di ruolo".
 Articolo 18, comma 1:
  "I consigli dei  corsi di laurea sono costituiti  dai professori di
ruolo e  da coloro che  svolgono insegnamenti ufficiali  afferenti al
corso, da una rappresentanza dei  ricercatori afferenti al corso pari
ad un  quinto dei  professori di ruolo,  da una  rappresentanza degli
studenti iscritti, in numero pari al 15% dei professori di ruolo e da
una  rappresentanza del  personale  tecnico- amministrativo,  secondo
modalita' definite dal regolamento di facolta'".
 Articolo 19, comma 1:
  "I consigli dei corsi di  diploma universitario sono costituiti dai
professori di ruolo,  dai ricercatori e dai docenti  esterni cui sono
affidati  insegnamenti   ufficiali,  in  base   rispettivamente  agli
articoli  9 e  100 del  decreto  del Presidente  della Repubblica  11
luglio 1980,  n. 382, o in  base all'art. 12 della  legge 19 novembre
1990,  n. 341,  da  una rappresentanza  degli  studenti iscritti,  in
numero pari al  15% dei professori di ruolo e  comunque non inferiore
ad uno, e da  una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo,
secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'".
 Articolo 55, comma 5:
  "Tutte  le  cariche  elettive   relative  ai  rappresentanti  degli
studenti   hanno  una   durata  biennale   e  sono   consecutivamente
rinnovabili".
   Modena, 27 gennaio 1998
                                                  Il rettore: Cipolli