Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali Al Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Friuli - Venezia Giulia Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Ai provveditori agli studi Nel mese di dicembre u.s. la Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216, a seguito dell'esame e selezione dei progetti presentati da enti pubblici e privati, ha provveduto alla ripartizione del fondo investimenti sociali per l'anno 1996. E' stato dato, quindi, ulteriore corso al sesto piano di interventi sul territorio per i minori a rischio di criminalita'. Sia nella fase istruttoria che in sede di valutazione e' emerso il ruolo fondamentale delle Prefetture che, come previsto nella precedente circolare per il 1996, hanno fornito necessarie indicazioni relative al territorio, alla qualita' dei progetti, alla capacita' degli enti, anche con l'apporto dei Comitati Provinciali e Metropolitani della P.A., integrati con le professionalita' stabilite dall'art. 3 della legge del 27.7.1994 n. 465. La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria per l'anno 1997), ha previsto, in Tabella B, un apposito accantonamento, per ciascun anno del triennio 1997- 1999, destinato al rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216. Poiche', come e' noto, la legge 27 luglio 1994, n. 465 prevedeva la copertura finanziaria solo per il triennio 1994-1996, si rende ora necessario un nuovo strumento normativo per ridare operativita' alla legge 216/91 che, peraltro, rimane in vigore per tutti gli altri aspetti. A tal fine, si e' provveduto ad inserire un'apposita norma di rifinanziamento nell'ambito del disegno di legge recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", del quale e' stato avviato l'iter parlamentare. Il citato disegno di legge, proposto dal Ministro per la Solidarieta' Sociale, intende disciplinare gli interventi di promozione e di prevenzione di carattere generale e consente, pertanto, alla legge 216/91 di dispiegare compiutamente i suoi effetti sul versante degli interventi di prevenzione secondaria in favore dei preadolescenti ed adolescenti a rischio conclamato di coinvolgimento in attivita' ' criminose (in contesti e condizioni nei quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio di devianza). Per l'area penale minorile provvede a parte, con altra circolare, il Ministero di Grazia e Giustizia. PROGETTI DI RETE Questo tipo di progetto e' stato introdotto, per la prima volta, con il piano degli interventi per l'anno 1996. In via sperimentale, furono individuate dieci citta- pilota (Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Palermo, Catania), le quali hanno tutte presentato un progetto di rete, dimostrando una considerevole duttilita' nelle loro capacita' progettuali. Le soluzioni operative prescelte dalle predette citta' si possono, in linea di massima, schematizzare come segue: a) il Comune individua gli enti con cui operare, facendo proprie le iniziative proposte dagli stessi e le presenta in un'unica istanza, organizzate secondo la tipologia cui appartengono; b) il Comune individua gli enti interlocutori dopo che gli stessi separatamente hanno presentato le proprie istanze con i relativi progetti. La scelta da parte del Comune avviene sulla base di una consonanza degli intenti, accertata a posteriori e formalizzata con appositi atti di intesa. Entrambi gli schemi operativi sono risultati pregevoli sotto il profilo della mappatura del territorio comunale per zone a rischio che necessitano di interventi piu' consistenti. Peraltro, da questa prima esperienza, lo schema sub b) e' apparso il piu' snello ed efficiente, anche se suscettibile di qualche miglioramento. In particolare, e' auspicabile che gli obiettivi perseguiti non siano raccordati soltanto dopo la presentazione dei singoli progetti da parte di ciascun ente ma che, al contrario, la definizione degli obiettivi medesimi ed il loro coordinamento sul territorio vengano attuati, in via prioritaria, attraverso un confronto reciproco che coinvolga tutti i soggetti interessati. Inoltre, per evitare successivi problemi di natura amministrativo-contabile, e' necessario che i soggetti rientranti nel progetto di rete non assumano a loro volta le funzioni di capofila nei confronti di ulteriori enti incaricati di dare esecuzione a singole iniziative di ciascun intervento. Si precisa che per l'anno 1997 viene estesa la possibilita' di presentare progetti di rete a tutti i Comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti, fatti salvi quelli sopra indicati. Gli enti che operano nella circoscrizione territoriale dei Comuni anzidetti, qualora non intendessero partecipare ai predetti progetti di rete, potranno inoltrare comunque le domande documentate tramite il Comune, secondo quanto e' stabilito dall'art. 2, comma 7, della legge 216/91, anche se e' di tutta evidenza che lo scopo della citata procedura e' quello di evitare la proliferazione delle richieste di contributo e la duplicazione degli interventi nelle medesime aree. Nelle predette domande l'ente dovra', peraltro, dichiarare che non partecipa al progetto di rete. A) - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI E' necessario rammentare che i criteri di ripartizione dei contributi sono stabiliti dall'apposita Commissione di cui all'art. 2, comma 5, della legge n. 216, modificati di anno in anno, sulla base di nuove esigenze riscontrate sul territorio. Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1997, si conferma la necessita' di concentrare gli interventi e di utilizzare le disponibilita' finanziarie, in modo che le stesse risultino il piu' possibile produttive di risultati. In coerenza con quanto sopra esposto e tenendo conto delle finalita' della legge, vengono di seguito riportati i criteri stabiliti dalla richiamata Commissione per il 1997 secondo un ordine di priorita'. Saranno a tal fine presi in considerazione: - progetti relativi alle Regioni notoriamente piu' a rischio, e cioe' Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna; - progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati; - progetti relativi a zone ad alto rischio di criminalita' (sulla base dei dati forniti dalle Prefetture). Resta inteso che, nelle citta' in cui saranno proposti "progetti di rete", la Commissione terra' in maggiore considerazione questi ultimi al fine di garantire le effettive necessita' sul territorio. Si richiama, altresi', l'attenzione, sull'intendimento della Commissione di adottare - nell'esame dei progetti - un orientamento particolarmente selettivo; sara' per questo opportuno che le Prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo scopo di evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e che non potranno essere presi in considerazione. B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di criminalita': 1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi consorzi, comunita' montane, AA.SS.LL, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici) che abbiano gia' in corso iniziative e servizi per: - il sostegno alle famiglie con particolari difficolta' ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento; - il sostegno di servizi sociali gia' in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la realizzazione di attivita' diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'espressione creativa e le attivita' sociali; - l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo; Si precisa che i soggetti privati possono produrre istanze solo se risultino formalmente costituiti da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'istanza. Per quanto concerne, invece, le AA.SS.LL., si rammenta che saranno considerati valutabili solo i progetti presentati in attuazione di funzioni socio- assistenziali delegate dai Comuni ubicati nell'ambito territoriale della medesima A.S.L.. 2) soggetti pubblici (comuni, province, consorzi e comunita' montane) che intendano avviare nuove iniziative fra quelle indicate ai punto l. C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI 1) Contenuto e requisiti dei progetti Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1, lettera a), b), e), d) della legge 216/91. Risulta evidente che detti progetti devono esclusivamente essere rivolti a minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e che il metodo seguito per la selezione di tale utenza dovra' essere esplicitato nella relazione al progetto. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento, rivolte a minori preadolescenti e adolescenti, si forniscono le seguenti indicazioni. a) attivita' di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare. Essa deve: - avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalita'. Saranno pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare; - operare in stretto collegamento con i servizi territoriali, con l'autorita' scolastica (organi scolastici locali, ad esempio direzioni di circolo) o con l'autorita' giudiziaria; - essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa; - essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari; - valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici. b) Interventi a sostegno della famiglia. Queste iniziative devono essere volte ad affrontare e superare le difficolta' che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali puo' essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore. Le stesse devono costituire un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali. Detti interventi devono essere, altresi', ben articolati e chiaramente descritti nei contenuti e negli obiettivi e, preferibilmente: - essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia; - tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia; - essere realizzati da persone che possano assicurare la continuita' dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia; - prevedere il sostegno di attivita' educative per il minore nell'ambito della famiglia; - prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire la crescita di una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul territorio; - mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione; - non consistere esclusivamente in mero sussidio economico alle famiglie. C) Interventi che realizzano centri di incontro per attivita' sportivo-ricreative, sociali o culturali e forme di presenza sociale nei quartieri. Questi devono offrire gratuitamente ai minori, oltreche' occasioni di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie. Le attivita' dei centri di incontro possono essere realizzate, ovviamente anche all'aperto, in aree attrezzate per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione. Si ritiene, altresi', opportuno sostenere interventi che si collochino nell'area dell'educativa di strada e di territorio, rivolti ai minori a rischio di devianza, singoli o aggregati in gruppi informali, che non partecipino ad ambiti istituzionali di aggregazione. d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici ed in base agli indirizzi del Ministro della Pubblica Istruzione. Per quanto riguarda la utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni gia' a suo tempo fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992. In questo contesto si raccomanda di favorire la piu' ampia collaborazione, affinche' trovi attuazione l'accordo - quadro programmatico tra Enti Locali e Provveditorati agli Studi e si sviluppi l'azione coordinata auspicata nella predetta circolare, ai fini di creare le migliori e piu' razionali condizioni di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio. Per un proficuo rapporto tra scuola ed extrascuola e con riferimento al problema della dispersione scolastica, si segnala l'opportunita' di attivare ogni possibile collaborazione con i predetti Provveditorati per una programmazione di interventi integrati interistituzionali capaci di individuare i contesti piu' degradati sul territorio, sulla base di indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 257 - prot. 3767/DN del 9 agosto 1994, richiamate nell'atto di intesa adottato in sede di Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 giugno 1995 e pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995, nonche' nel Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996). Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione dei minori, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta o che l'attivita' svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti della personalita' del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti. La citata Commissione interministeriale, ha, altresi', previsto la possibilita' per gli enti pubblici e privati di presentare progetti concernenti attivita' di sperimentazione, che siano riconducibili, comunque, alle finalita' previste dall'art. 1 della L. 216/91 e rivolte a minori nomadi ed immigrati, nonche' a minori infra quattordicenni (ad es. 11/14 anni) che abbiano iniziato percorsi devianti, che non siano raggiunti dai servizi e che non trovino nella famiglia e nella scuola efficaci risorse di contenimento e orientamento. La predetta attivita' di sperimentazione ha come fine ultimo quello di mettere a punto nuove metodologie di intervento, che possano essere trasmissibili e riproponibili in altri contesti territoriali. Su un piano piu' generale, si richiama la necessita' che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le finalita' della legge ed in armonia con il complesso dei principi ed interventi suggeriti nel citato atto di intesa tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome. Le SS.LL. sono invitate, comunque, a verificare in sede locale il grado di realizzazione del citato documento di "linee guida". In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che: - prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalita' minorile, di abuso e maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono; - concorrano alla soluzione di problematiche urgenti; - concorrano alla realizzazione di progetti tali da incidere realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci di collaborazione interistituzionale con piani regionali e sub regionali socio assistenziali o con gli interventi di cui all'art. 4 della stessa legge; - attuino interventi polifunzionali anche attraverso il lavoro integrato di professionalita' e organismi diversi; - contengano precise indicazioni sui tempi, sulle modalita' di realizzazione e sulla fattibilita' dei progetti. 2) Destinazione dei contributi Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, i contributi finanziari saranno principalmente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa: - opere di ristrutturazione edilizia, nonche' di straordinaria manutenzione, nella misura del 50% dei costi effettivamente sostenuti nel corso della realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il limite di 30 milioni. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali gia' disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione pluriennale con fitto agevolato. Anche la sistemazione di aree (es.: campo polivalente, recinzioni murarie, etc.) sara' considerata come opera di straordinaria manutenzione e, pertanto, le relative spese non potranno cumulativamente superare il limite di cui sopra. Si precisa che non saranno considerate ammissibili le richieste di contributo destinate alla ristrutturazione degli edifici scolastici; - oneri per canoni di locazione (in tal caso si trattera' di locali gia' idonei allo svolgimento delle attivita' che possono tutt'al piu' necessitare di piccoli lavori di manutenzione ordinaria). Si soggiunge, che tali oneri dovranno essere proporzionati all'entita' dell'utenza coinvolta nel progetto; - oneri di assicurazione e di gestione ordinaria; - oneri per l'acquisto di beni strumentali strettamente necessari all'esecuzione del progetto purche' congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alla utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, evitando l'acquisizione di attrezzature sovradimensionate rispetto alle reali possibilita' di impiego; - oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili; L'eventuale cambio di destinazione o sostituzione o vendita o trasferimento dei beni strumentali ed attrezzature ad utilita' pluriennale, anche conseguente a cessazione di attivita' da parte dell'ente o associazione, dovra' essere comunicato ed autorizzato dalla Prefettura, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 della citata legge 465/94, al fine di garantire l'originaria destinazione di detti beni e, in caso di vendita, una corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie. Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto. Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale qualificato - con esclusione del personale docente degli istituti scolastici in cui vengono realizzati gli interventi di tipo d) - nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, sotto forma di collaborazione , secondo modalita' che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione. Saranno altresi' ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese a forfait per l'impegno di volontari e operatori, purche' queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza e messe in preventivo in conformita' a quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovra' indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto. Si sottolinea ulteriormente che i progetti con costo inferiore a 20 milioni, nonche' le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziati. D) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Formulazione Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati, in duplice copia, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1). La mancata utilizzazione del modulo sara' motivo di esclusione dal piano di ripartizione. La domanda sara' redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dovra' recare, per gli enti privati, l'autentica della firma. La stessa dovra' essere corredata dalla seguente documentazione (riportata nell'all. 2) a pena di esclusione: - per gli enti pubblici: delibera, relazione attivita' svolta connessa ai risultati ottenuti nell'anno precedente, progetto analitico, preventivi di spesa o, in alternativa, elenco spese dettagliato quale parte integrante della delibera, atto di delega dei Comuni (per il caso di cui al punto B1); - per gli enti privati: atto costitutivo e statuto, ed eventuali modifiche, da cui risulti il rappresentante legale; certificato penale, certificato dei carichi pendenti della Pretura e della Procura, iscrizione nel registro prefettizio delle coop. sociali o nell'albo regionale delle coop. sociali o nell'albo del volontariato, bilancio consuntivo 1996, bilancio preventivo 1997, relazione attivita' svolta, progetto analitico, preventivi spese (rilasciati dalle ditte fornitrici). I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Si rammenta che dovra' essere obbligatoriamente contrassegnata una delle due caselle in calce al Mod. 7 relative ad eventuali altre fonti di finanziamento. Si precisa inoltre che le sedi operative degli enti richiedenti dovranno formulare singole, distinte domande. Infine, si fa presente che gli enti privati dovranno indicare nella relazione al progetto, qualora lo stesso sia articolato in piu' iniziative, l'ordine di priorita' delle stesse. 2) Presentazione Le domande, redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno recare il seguente indirizzo: Ministero dell'Interno - Direzione Generale dei Servizi Civili - Servizio Affari Assistenziali Speciali - Divisione Interventi Assistenziali in Materia Socio- Sanitaria. 2.1 Domande degli enti pubblici I comuni, le province, le comunita' montane, le AA.SS.LL. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera B) dovranno presentare alla Prefettura le domande, corredate della necessaria documentazione, entro il termine del 30 marzo 1997. Per il corrente anno, atteso che il suddetto termine cade in un giorno festivo, lo stesso e' prorogato, ai sensi di legge, al primo giorno seguente non festivo. Per quanto riguarda i soli progetti di rete, i Comuni, fermo restando il termine sopra indicato per la presentazione delle istanze, potranno inviare la documentazione prescritta entro e non oltre la data del 30 aprile 1997. Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita' indicate nell'istanza. 2.2 Domande degli enti privati Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine, previsto dalla legge, del 30 marzo 1997. Per il corrente anno si richiama il primo capoverso del punto 2.1. Il Comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sara' utilizzata la sovvenzione. I Comuni dovranno trasmettere le predette istanze alla Prefettura non oltre il 15 aprile 1997, evidenziando quali siano gli enti coinvolti nel progetto di rete e quali delle istanze presentate singolarmente prevedono interventi gia' inseriti nel citato progetto. L'inoltro delle istanze degli enti richiedenti, corredate dalla prevista documentazione potra' avvenire con le seguenti modalita': - attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento: oppure: - mediante presentazione diretta al Comune, se trattasi di organismo privato, o alla Prefettura, se trattasi di ente pubblico. E) ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa verifica istruttoria da parte della Prefettura competente per territorio. In conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda, la parte riservata alla Prefettura dovra' essere completata con i dati relativi al rispetto del termine previsto dalla legge e con l'importo dei contributi concessi ed utilizzati negli anni precedenti dall'ente richiedente, nonche' con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda. Dovra' essere precisato il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata alla Prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento. I funzionari incaricati di eseguirla dovranno attenersi strettamente ai contenuti della legge ed ai criteri precisati nella presente circolare valendosi di ogni informazione utile della quale dispongano relativa alle aree maggiormente a rischio, ai servizi socio- assistenziali operanti nel territorio, all'attuazione di progetti integrati per aree funzionali o geografiche coordinati tra pubblico e privato, alla presenza di associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle dinamiche che presiedono alla formazione di sacche di emarginazione ed abbiano in corso metologie di verifica degli interventi svolti anche a distanza di tempo, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di moduli comportamentali in contrasto al fenomeno della devianza minorile, di abuso e maltrattamento sui minori, di dispersione scolastica e di quanto altro utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio. Essi dovranno verificare la tempestivita' delle domande e fornire un motivato parere sul contenuto dei progetti. Allo scopo di snellire le procedure di selezione dei progetti che saranno presentati da Enti pubblici e privati, la Commissione ha disposto che codeste Prefetture dovranno trattenere ai propri atti, in quanto non accoglibili, le domande pervenute fuori termine; quelle non redatte sugli appositi modelli; le domande la cui documentazione sia incompleta o formalmente irregolare; le domande degli enti per i quali risulti il mancato utilizzo totale dei contributi erogati negli anni precedenti, fatti salvi i casi di impossibilita' oggettiva dell'ente stesso a funzionare; le domande di quegli enti che, a seguito di accertamenti, abbiano dato prova di scarse capacita' nella realizzazione delle attivita' previste nel progetto, oppure siano incorsi in provate irregolarita' di gestione; le domande presentate da enti privati per iniziative ancora da avviare alla data della presentazione dell'istanza; le domande che non siano compilate nella parte relativa alle eventuali altre fonti di finanziamento (Mod. 7). Le Prefetture dovranno inoltrare l'originale delle domande ritenute accoglibili e l'elenco delle domande trattenute agli atti, con le relative motivazioni, alla Direzione Generale dei Servizi Civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15 maggio 1997. Per le domande accoglibili dovra' essere inoltrata alla predetta Direzione Generale anche la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda entro i termini di legge (busta con timbro postale leggibile ovvero timbro a protocollo leggibile del Comune o della Prefettura). F) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi saranno erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei lavori consentira' all'ente successivi finanziamenti. L'ente locale competente per territorio dovra' esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che per le iniziative attuate dal Comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere. Con successiva circolare verranno fornite dettagliate istruzioni sull'argomento. G) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA Alla luce dell'esperienza gia' acquisita, e' emersa l'opportunita' che le Prefetture si avvalgano di comitati in grado di "verificare l'esecuzione dei progetti finanziati" e di attuare le necessarie forme di assistenza tecnica. Questa esigenza e' stata recepita dall'art. 3 della legge 27 luglio 1994 n. 465. A questo fine si e' fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, integrati da specifiche professionalita' e rappresentanze istituzionali: un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, un rappresentante delle regioni e uno dell'ANCI, un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. Sulle modalita' di funzionamento dei comitati, si richiama quanto gia' comunicato con la circolare n. 3158 MR32 del 19 novembre 1994, alla quale pertanto si rinvia per completezza di informazione. H) RACCOMANDAZIONI FINALI Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attivita' sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilita'. Tenuto conto della particolare importanza che tali contributi rivestono nel quadro delle azioni tese alla tutela dei minori, si raccomanda alle SS.LL. di voler dare la piu' ampia diffusione possibile alla presente circolare, che verra' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. In tale ottica, la circolare stessa, unitamente alla modulistica allegata, dovra' essere messa a disposizione degli organismi ed enti interessati, fornendo loro anche ogni utile assistenza. Converra' ribadire agli organismi anzidetti che non si fara' luogo a supplementi di istruttoria, cosicche' le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte. Si fa eccezione, come gia' sopra evidenziato, soltanto per i progetti di rete che, data la complessita' degli interventi, potranno essere integrati con la documentazione necessaria entro e non oltre la data del 30 aprile 1997. Il ritardo nell'invio delle istanze e l'eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti. Ai fini della piu' sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione Generale dei Servizi Civili dovra' essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 15 maggio p.v.. Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinche' il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi. La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai Commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le Regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza. La Direzione Generale dei Servizi Civili, a sua volta, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali, curera' di informare tempestivamente le Regioni - naturalmente sempre tramite i Commissari di Governo - sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilita', non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale. Il direttore generale dei Servizi civili Il capo del Dipartimento del Ministero dell'interno per gli affari sociali DEL MESE della Presidenza del Consiglio dei Ministri BOLAFFI