Ai prefetti della Repubblica
                                      Al commissario del Governo per
                                      la provincia di Bolzano

                                         Al  commissario  del Governo
                                  per la provincia di Trento

                                         Al  presidente  della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                      e, per conoscenza:

                                         Alla      Presidenza     del
                                  Consiglio     dei     Ministri    -
                                  Dipartimento    per    gli   affari
                                  regionali

                                         Al   Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia - Ufficio centrale per la
                                  giustizia minorile

                                         Al Ministero delle finanze -
                                  Direzione generale del demanio

                                         Al  Ministero della pubblica
                                  istruzione   -   Ufficio   studi  e
                                  programmazione

                                         Al  Ministero  del  lavoro e
                                  della    previdenza    sociale    -
                                  Direzione generale dell'impiego

                                         Ai  commissari  del  Governo
                                  nelle regioni a statuto ordinario

                                         Al  commissario  del Governo
                                  nella   regione  Friuli  -  Venezia
                                  Giulia

                                         Al  commissario  dello Stato
                                  nella regione siciliana

                                         Al     rappresentante    del
                                  Governo nella regione Sardegna

                                         Al      presidente     della
                                  commissione  di coordinamento nella
                                  Valle d'Aosta
                                      Ai provveditori agli studi
    Nel  mese  di  dicembre  u.s.  la  Commissione istituita ai sensi
dell'art.  2,  quinto  comma,  della  legge 19 luglio 1991, n. 216, a
seguito  dell'esame  e  selezione  dei  progetti  presentati  da enti
pubblici  e  privati,  ha  provveduto  alla  ripartizione  del  fondo
investimenti sociali per l'anno 1996.
    E'  stato  dato,  quindi,  ulteriore  corso  al  sesto  piano  di
interventi sul territorio per i minori a rischio di criminalita'.
    Sia  nella  fase istruttoria che in sede di valutazione e' emerso
il  ruolo  fondamentale  delle  Prefetture  che,  come previsto nella
precedente   circolare   per   il   1996,  hanno  fornito  necessarie
indicazioni  relative al territorio, alla qualita' dei progetti, alla
capacita'  degli enti, anche con l'apporto dei Comitati Provinciali e
Metropolitani della P.A., integrati con le professionalita' stabilite
dall'art. 3 della legge del 27.7.1994 n. 465.
    La  legge  23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria per l'anno
1997),  ha  previsto,  in  Tabella B, un apposito accantonamento, per
ciascun  anno  del  triennio 1997- 1999, destinato al rifinanziamento
della legge 19 luglio 1991, n. 216.
    Poiche',  come e' noto, la legge 27 luglio 1994, n. 465 prevedeva
la copertura finanziaria solo per il triennio 1994-1996, si rende ora
necessario  un nuovo strumento normativo per ridare operativita' alla
legge  216/91  che,  peraltro,  rimane  in vigore per tutti gli altri
aspetti.
    A  tal  fine,  si  e' provveduto ad inserire un'apposita norma di
rifinanziamento    nell'ambito   del   disegno   di   legge   recante
"Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti e di opportunita' per
l'infanzia  e  l'adolescenza",  del  quale  e'  stato  avviato l'iter
parlamentare.
    Il  citato  disegno  di  legge,  proposto  dal  Ministro  per  la
Solidarieta'   Sociale,   intende   disciplinare  gli  interventi  di
promozione  e  di  prevenzione  di  carattere  generale  e  consente,
pertanto,  alla  legge  216/91  di  dispiegare  compiutamente  i suoi
effetti  sul  versante  degli interventi di prevenzione secondaria in
favore  dei  preadolescenti  ed  adolescenti  a rischio conclamato di
coinvolgimento in attivita' ' criminose (in contesti e condizioni nei
quali sia presente, rilevante e rilevabile il rischio di devianza).
    Per l'area penale minorile provvede a parte, con altra circolare,
il Ministero di Grazia e Giustizia.
    PROGETTI DI RETE
    Questo tipo di progetto e' stato introdotto, per la prima volta,
con il piano degli interventi per l'anno 1996.
    In  via  sperimentale,  furono  individuate  dieci  citta- pilota
(Torino,   Milano,  Genova,  Roma,  Napoli,  Bari,  Brindisi,  Reggio
Calabria,  Palermo,  Catania),  le  quali  hanno  tutte presentato un
progetto di rete, dimostrando una considerevole duttilita' nelle loro
capacita' progettuali.
    Le   soluzioni  operative  prescelte  dalle  predette  citta'  si
possono, in linea di massima, schematizzare come segue:
    a)  il Comune individua gli enti con cui operare, facendo proprie
le  iniziative  proposte  dagli  stessi  e  le  presenta  in un'unica
istanza, organizzate secondo la tipologia cui appartengono;
    b) il Comune individua gli enti interlocutori dopo che gli stessi
separatamente  hanno  presentato  le  proprie  istanze con i relativi
progetti.  La  scelta  da  parte del Comune avviene sulla base di una
consonanza  degli  intenti, accertata a posteriori e formalizzata con
appositi atti di intesa.
    Entrambi  gli  schemi operativi sono risultati pregevoli sotto il
profilo  della  mappatura  del territorio comunale per zone a rischio
che necessitano di interventi piu' consistenti.
    Peraltro, da questa prima esperienza, lo schema sub b) e' apparso
il  piu'  snello  ed  efficiente,  anche  se  suscettibile di qualche
miglioramento.
    In  particolare,  e' auspicabile che gli obiettivi perseguiti non
siano  raccordati soltanto dopo la presentazione dei singoli progetti
da  parte  di ciascun ente ma che, al contrario, la definizione degli
obiettivi  medesimi  ed  il loro coordinamento sul territorio vengano
attuati,  in  via  prioritaria, attraverso un confronto reciproco che
coinvolga tutti i soggetti interessati.
    Inoltre,    per    evitare    successivi   problemi   di   natura
amministrativo-contabile, e' necessario che i soggetti rientranti nel
progetto  di  rete  non assumano a loro volta le funzioni di capofila
nei  confronti  di  ulteriori  enti  incaricati  di dare esecuzione a
singole iniziative di ciascun intervento.
    Si  precisa  che  per l'anno 1997 viene estesa la possibilita' di
presentare  progetti  di  rete  a  tutti  i  Comuni  con  popolazione
superiore a 300 mila abitanti, fatti salvi quelli sopra indicati.
    Gli enti che operano nella circoscrizione territoriale dei Comuni
anzidetti,  qualora non intendessero partecipare ai predetti progetti
di  rete,  potranno inoltrare comunque le domande documentate tramite
il  Comune,  secondo  quanto e' stabilito dall'art. 2, comma 7, della
legge 216/91, anche se e' di tutta evidenza che lo scopo della citata
procedura  e'  quello di evitare la proliferazione delle richieste di
contributo e la duplicazione degli interventi nelle medesime aree.
    Nelle  predette  domande  l'ente dovra', peraltro, dichiarare che
non partecipa al progetto di rete.
    A) - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
    E' necessario rammentare che i criteri di ripartizione dei
contributi  sono  stabiliti dall'apposita Commissione di cui all'art.
2,  comma  5,  della  legge n. 216, modificati di anno in anno, sulla
base di nuove esigenze riscontrate sul territorio.
    Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1997, si conferma
la  necessita'  di  concentrare  gli  interventi  e  di utilizzare le
disponibilita'  finanziarie,  in modo che le stesse risultino il piu'
possibile produttive di risultati.
    In  coerenza  con  quanto  sopra  esposto  e  tenendo conto delle
finalita'  della  legge,  vengono  di  seguito  riportati  i  criteri
stabiliti  dalla richiamata Commissione per il 1997 secondo un ordine
di priorita'. Saranno a tal fine presi in considerazione:
    -  progetti  relativi alle Regioni notoriamente piu' a rischio, e
cioe' Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
    - progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati;
    - progetti relativi a zone ad alto rischio di criminalita' (sulla
base dei dati forniti dalle Prefetture).
    Resta  inteso che, nelle citta' in cui saranno proposti "progetti
di  rete",  la  Commissione  terra' in maggiore considerazione questi
ultimi al fine di garantire le effettive necessita' sul territorio.
    Si  richiama,  altresi',  l'attenzione,  sull'intendimento  della
Commissione  di  adottare - nell'esame dei progetti - un orientamento
particolarmente   selettivo;   sara'  per  questo  opportuno  che  le
Prefetture  sottolineino  con forza questo orientamento allo scopo di
evitare  la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e
che non potranno essere presi in considerazione.
    B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
    Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed
interventi in favore di minori esposti a rischio di criminalita':
    1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi
consorzi,   comunita'  montane,  AA.SS.LL,  enti,  organizzazioni  di
volontariato,  associazioni, cooperative sociali, enti ecclesiastici)
che abbiano gia' in corso iniziative e servizi per:
    -  il  sostegno  alle  famiglie  con  particolari difficolta' ove
vivono  minori  a  rischio  o  nelle  quali occorre agevolare il loro
reinserimento;
    -  il  sostegno  di  servizi sociali gia' in atto nei quartieri a
rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la
realizzazione   di  attivita'  diurna  o  serale,  per  tutto  l'arco
dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico,
la  formazione  culturale  e  sportiva,  l'espressione  creativa e le
attivita' sociali;
    -   l'accoglienza   di   minori   che  vivono  in  uno  stato  di
trascuratezza e di pericolo;
    Si  precisa  che i soggetti privati possono produrre istanze solo
se  risultino formalmente costituiti da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione dell'istanza.
    Per  quanto  concerne,  invece,  le  AA.SS.LL.,  si  rammenta che
saranno   considerati   valutabili  solo  i  progetti  presentati  in
attuazione  di  funzioni  socio-  assistenziali  delegate  dai Comuni
ubicati nell'ambito territoriale della medesima A.S.L..
    2)  soggetti  pubblici  (comuni,  province,  consorzi e comunita'
montane)  che  intendano avviare nuove iniziative fra quelle indicate
ai punto l.
    C)   CONTENUTO  E  REQUISITI  DEI  PROGETTI  E  DESTINAZIONE  DEI
CONTRIBUTI
    1) Contenuto e requisiti dei progetti
    Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno
contenere  progetti  finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1,
lettera a), b), e), d) della legge 216/91.
    Risulta  evidente che detti progetti devono esclusivamente essere
rivolti a minori a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e
che  il  metodo seguito per la selezione di tale utenza dovra' essere
esplicitato nella relazione al progetto.
    Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento, rivolte
a  minori  preadolescenti  e  adolescenti,  si forniscono le seguenti
indicazioni.
    a)  attivita'  di  accoglienza  di minori per i quali si sia reso
necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.
    Essa deve:
    -  avere  dimensioni  tali  da  garantire  che ciascun minore sia
seguito  individualmente,  nel pieno rispetto della sua personalita'.
Saranno  pertanto  privilegiate  le  soluzioni  di  tipo familiare; -
operare  in  stretto  collegamento  con  i  servizi territoriali, con
l'autorita'   scolastica   (organi   scolastici  locali,  ad  esempio
direzioni di circolo) o con l'autorita' giudiziaria;
    -  essere  in  grado di proporre al minore modelli validi, che ne
sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;
    -  essere  orientata  verso  il  recupero  del rapporto familiare
attraverso  il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci,
tra minore, genitori e familiari;
    -  valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio
con enti pubblici.
    b) Interventi a sostegno della famiglia.
    Queste iniziative devono essere volte ad affrontare e superare le
difficolta'  che  hanno  determinato  le situazioni a rischio, per le
quali  puo'  essersi  reso necessario l'allontanamento temporaneo del
minore.
    Le  stesse  devono costituire un sostegno a favore delle famiglie
nelle  quali  continuano  a  permanere  livelli  di rischio interno o
legato a fattori ambientali.
    Detti  interventi  devono  essere,  altresi',  ben  articolati  e
chiaramente   descritti   nei   contenuti   e   negli   obiettivi  e,
preferibilmente:
    - essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;
    -  tendere  ad  ottenere  una  collaborazione  fattiva di tutti i
membri della famiglia;
    -   essere  realizzati  da  persone  che  possano  assicurare  la
continuita' dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;
    -  prevedere  il  sostegno  di  attivita' educative per il minore
nell'ambito della famiglia;
    -  prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con
quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire
la  crescita  di  una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul
territorio;  -  mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico,
facilitando  il  minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno
scolastico  ed  il  collegamento con centri ricreativi, sportivi e di
socializzazione;
    -  non  consistere esclusivamente in mero sussidio economico alle
famiglie.
    C)  Interventi  che  realizzano  centri di incontro per attivita'
sportivo-ricreative,  sociali o culturali e forme di presenza sociale
nei quartieri.
    Questi   devono   offrire   gratuitamente  ai  minori,  oltreche'
occasioni  di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte
che  sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo
per  la  realizzazione  di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli,
per  quanto  possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con
l'aiuto  delle  famiglie. Le attivita' dei centri di incontro possono
essere  realizzate,  ovviamente  anche all'aperto, in aree attrezzate
per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione.
    Si  ritiene,  altresi',  opportuno  sostenere  interventi  che si
collochino  nell'area  dell'educativa  di  strada  e  di  territorio,
rivolti  ai  minori  a  rischio  di  devianza, singoli o aggregati in
gruppi  informali,  che  non  partecipino  ad ambiti istituzionali di
aggregazione.
    d)  Interventi  realizzati  utilizzando le strutture scolastiche,
nei  giorni  e  nelle  ore non dedicati alle attivita' istituzionali,
previo  accordo  con  i  competenti organi scolastici ed in base agli
indirizzi del Ministro della Pubblica Istruzione.
    Per  quanto  riguarda  la  utilizzazione  delle  strutture, si fa
riferimento  alle  istruzioni  gia' a suo tempo fornite dal Ministero
della Pubblica Istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992.
    In  questo  contesto  si  raccomanda  di  favorire  la piu' ampia
collaborazione,   affinche'   trovi  attuazione  l'accordo  -  quadro
programmatico  tra  Enti  Locali  e  Provveditorati  agli  Studi e si
sviluppi  l'azione  coordinata auspicata nella predetta circolare, ai
fini  di  creare  le migliori e piu' razionali condizioni di utilizzo
delle strutture scolastiche sul territorio.
    Per  un  proficuo  rapporto  tra  scuola  ed  extrascuola  e  con
riferimento  al  problema  della  dispersione  scolastica, si segnala
l'opportunita'  di  attivare  ogni  possibile  collaborazione  con  i
predetti   Provveditorati   per   una  programmazione  di  interventi
integrati  interistituzionali  capaci  di individuare i contesti piu'
degradati  sul territorio, sulla base di indicazioni metodologiche ed
operative   fornite  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  con
circolare  n.  257  -  prot.  3767/DN  del  9 agosto 1994, richiamate
nell'atto  di  intesa  adottato  in sede di Conferenza permanente dei
Presidenti  delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del
23  giugno 1995 e pubblicato sulla G.U. - serie generale - n. 192 del
18  agosto  1995, nonche' nel Regolamento recante la disciplina delle
iniziative   complementari   e   delle  attivita'  integrative  nelle
istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996).
    Le  iniziative  dovranno  essere preferibilmente realizzate sulla
base  di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia
e  di  autorganizzazione  dei  minori,  evitando,  peraltro,  che  la
partecipazione  sia  imposta o che l'attivita' svolta sia valutata ai
fini  del  rendimento  scolastico.  Risulteranno preferiti interventi
capaci  di  sviluppare  attitudini  emergenti  della personalita' del
minore   (creative,   artistiche,  musicali,  sportive,  artigianali,
professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.
    La  citata  Commissione interministeriale, ha, altresi', previsto
la  possibilita'  per  gli  enti  pubblici  e  privati  di presentare
progetti   concernenti   attivita'   di  sperimentazione,  che  siano
riconducibili, comunque, alle finalita' previste dall'art. 1 della L.
216/91 e rivolte a minori nomadi ed immigrati, nonche' a minori infra
quattordicenni  (ad  es.  11/14  anni)  che abbiano iniziato percorsi
devianti, che non siano raggiunti dai servizi e che non trovino nella
famiglia   e   nella   scuola  efficaci  risorse  di  contenimento  e
orientamento.
    La  predetta  attivita'  di  sperimentazione  ha come fine ultimo
quello  di  mettere  a  punto  nuove  metodologie  di intervento, che
possano  essere  trasmissibili  e  riproponibili  in  altri  contesti
territoriali.
    Su  un  piano  piu'  generale,  si  richiama  la necessita' che i
progetti  siano  qualitativamente  validi e coerenti con le finalita'
della legge ed in armonia con il complesso dei principi ed interventi
suggeriti  nel  citato  atto di intesa tra lo Stato e le Regioni e le
Province Autonome. Le SS.LL. sono invitate, comunque, a verificare in
sede  locale il grado di realizzazione del citato documento di "linee
guida".  In  particolare  saranno maggiormente considerate iniziative
che:
    -  prendano  in  esame contesti fortemente degradati nei quali si
manifestino  situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili
anche  sulla  base  degli indici di criminalita' minorile, di abuso e
maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono;
    - concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
    -  concorrano  alla  realizzazione  di  progetti tali da incidere
realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a
contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci
di  collaborazione  interistituzionale  con  piani  regionali  e  sub
regionali  socio assistenziali o con gli interventi di cui all'art. 4
della stessa legge;
    -  attuino  interventi  polifunzionali anche attraverso il lavoro
integrato di professionalita' e organismi diversi;
    -  contengano  precise  indicazioni sui tempi, sulle modalita' di
realizzazione e sulla fattibilita' dei progetti.
    2) Destinazione dei contributi
    Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, i
contributi  finanziari  saranno  principalmente  destinati  a coprire
totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:
    -  opere  di  ristrutturazione edilizia, nonche' di straordinaria
manutenzione, nella misura del 50% dei costi effettivamente sostenuti
nel  corso della realizzazione del progetto e, comunque, non oltre il
limite di 30 milioni.
    Tali   oneri   saranno   ritenuti   ammissibili   se   riguardano
l'adeguamento  di strutture o locali gia' disponibili e facenti parte
del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione
pluriennale con fitto agevolato.
    Anche la sistemazione di aree (es.: campo polivalente, recinzioni
murarie,   etc.)   sara'  considerata  come  opera  di  straordinaria
manutenzione   e,   pertanto,   le   relative   spese   non  potranno
cumulativamente  superare  il limite di cui sopra. Si precisa che non
saranno  considerate ammissibili le richieste di contributo destinate
alla ristrutturazione degli edifici scolastici;
    -  oneri  per  canoni  di  locazione (in tal caso si trattera' di
locali  gia'  idonei  allo  svolgimento  delle  attivita' che possono
tutt'al   piu'   necessitare   di   piccoli  lavori  di  manutenzione
ordinaria).   Si   soggiunge,   che   tali   oneri   dovranno  essere
proporzionati all'entita' dell'utenza coinvolta nel progetto;
    - oneri di assicurazione e di gestione ordinaria;
    - oneri per l'acquisto di beni strumentali strettamente necessari
all'esecuzione   del   progetto  purche'  congrui  economicamente  ed
adeguati  sotto  il  profilo tecnologico rispetto alla utenza ed alla
tipologia   degli   interventi   ammessi  a  finanziamento,  evitando
l'acquisizione  di attrezzature sovradimensionate rispetto alle reali
possibilita' di impiego;
    -   oneri  per  l'acquisto  di  materiale,  attrezzature  e  beni
deperibili;
    L'eventuale  cambio  di  destinazione  o sostituzione o vendita o
trasferimento  dei  beni  strumentali  ed  attrezzature  ad  utilita'
pluriennale,  anche  conseguente  a  cessazione di attivita' da parte
dell'ente  o  associazione,  dovra'  essere comunicato ed autorizzato
dalla  Prefettura, previo parere del Comitato di cui all'art. 3 della
citata  legge  465/94, al fine di garantire l'originaria destinazione
di  detti  beni  e,  in  caso  di vendita, una corretta e trasparente
gestione delle risorse finanziarie.
    Si  conferma  la  esclusione  di  oneri  per personale dipendente
dall'ente gestore del progetto.
    Si  ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di
personale  qualificato  -  con esclusione del personale docente degli
istituti  scolastici in cui vengono realizzati gli interventi di tipo
d)  -  nel  limite  strettamente  necessario alla realizzazione degli
interventi,  sotto forma di collaborazione , secondo modalita' che si
prestino a non creare successive aspettative di assunzione.
    Saranno  altresi'  ammissibili  gli  oneri derivanti dal rimborso
spese  a  forfait  per  l'impegno  di  volontari e operatori, purche'
queste  risultino  preventivamente concordate con l'organizzazione di
appartenenza  e  messe in preventivo in conformita' a quanto disposto
dalla  legge  n.  266/91.  In  tal caso il soggetto proponente dovra'
indicare  il  numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il
rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.
    Si  sottolinea ulteriormente che i progetti con costo inferiore a
20  milioni,  nonche'  le  spese  relative  ad iniziative di studio e
ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziati.
    D) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
    1) Formulazione
    Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai
soggetti  privati,  in  duplice  copia, utilizzando esclusivamente il
modulo  informatizzato appositamente predisposto (all. 1). La mancata
utilizzazione  del  modulo  sara'  motivo  di esclusione dal piano di
ripartizione.   La   domanda   sara'   redatta   e  sottoscritta  dal
rappresentante  legale  dell'ente  e  dovra'  recare,  per  gli  enti
privati,  l'autentica  della firma. La stessa dovra' essere corredata
dalla  seguente  documentazione  (riportata  nell'all.  2)  a pena di
esclusione:
    -  per  gli  enti  pubblici: delibera, relazione attivita' svolta
connessa   ai   risultati  ottenuti  nell'anno  precedente,  progetto
analitico,  preventivi  di  spesa  o,  in  alternativa,  elenco spese
dettagliato quale parte integrante della delibera, atto di delega dei
Comuni (per il caso di cui al punto B1);
    -  per gli enti privati: atto costitutivo e statuto, ed eventuali
modifiche,  da  cui  risulti  il  rappresentante  legale; certificato
penale,  certificato  dei  carichi  pendenti  della  Pretura  e della
Procura,  iscrizione  nel  registro prefettizio delle coop. sociali o
nell'albo regionale delle coop. sociali o nell'albo del volontariato,
bilancio   consuntivo   1996,  bilancio  preventivo  1997,  relazione
attivita'  svolta,  progetto  analitico, preventivi spese (rilasciati
dalle ditte fornitrici).
    I  certificati  penali  e  dei  carichi  pendenti dovranno essere
rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda.
    Si  rammenta  che  dovra' essere obbligatoriamente contrassegnata
una  delle due caselle in calce al Mod. 7 relative ad eventuali altre
fonti di finanziamento.
    Si  precisa  inoltre che le sedi operative degli enti richiedenti
dovranno formulare singole, distinte domande.
    Infine,  si  fa  presente  che gli enti privati dovranno indicare
nella relazione al progetto, qualora lo stesso sia articolato in piu'
iniziative, l'ordine di priorita' delle stesse.
    2) Presentazione
    Le domande, redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno
recare  il  seguente  indirizzo:  Ministero  dell'Interno - Direzione
Generale  dei Servizi Civili - Servizio Affari Assistenziali Speciali
- Divisione Interventi Assistenziali in Materia Socio- Sanitaria.
    2.1 Domande degli enti pubblici
    I comuni, le province, le comunita' montane, le AA.SS.LL. (sempre
che   ricorrano  le  condizioni  di  cui  alla  lettera  B)  dovranno
presentare  alla  Prefettura  le  domande, corredate della necessaria
documentazione,  entro  il termine del 30 marzo 1997. Per il corrente
anno,  atteso  che  il suddetto termine cade in un giorno festivo, lo
stesso  e' prorogato, ai sensi di legge, al primo giorno seguente non
festivo.
    Per  quanto  riguarda  i  soli  progetti di rete, i Comuni, fermo
restando  il  termine  sopra  indicato  per  la  presentazione  delle
istanze,  potranno  inviare  la documentazione prescritta entro e non
oltre la data del 30 aprile 1997.
    Le  domande  dovranno essere deliberate dagli organi competenti a
norma  di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo
richiesto,  che  dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita'
indicate nell'istanza.
    2.2 Domande degli enti privati
    Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune
territorialmente  competente  entro il termine, previsto dalla legge,
del  30  marzo  1997.  Per  il  corrente  anno  si  richiama il primo
capoverso del punto 2.1.
    Il  Comune  competente  e'  quello nel cui ambito territoriale ha
sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio
della quale sara' utilizzata la sovvenzione.
    I Comuni dovranno trasmettere le predette istanze alla Prefettura
non  oltre  il  15  aprile  1997,  evidenziando  quali siano gli enti
coinvolti nel progetto di rete e quali delle istanze presentate
    singolarmente prevedono interventi   gia'   inseriti  nel  citato
                                 progetto.
    L'inoltro  delle  istanze degli enti richiedenti, corredate dalla
prevista documentazione potra' avvenire con le seguenti modalita':
    -  attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento:
    oppure:
    -  mediante  presentazione  diretta  al  Comune,  se  trattasi di
organismo privato, o alla Prefettura, se trattasi di ente pubblico.
    E) ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE
    Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa
verifica   istruttoria  da  parte  della  Prefettura  competente  per
territorio.
    In  conformita'  a  quanto  illustrato  nelle  note dell'allegato
schema  di  domanda, la parte riservata alla Prefettura dovra' essere
completata con i dati relativi al rispetto del termine previsto dalla
legge  e  con  l'importo  dei contributi concessi ed utilizzati negli
anni   precedenti  dall'ente  richiedente,  nonche'  con  ogni  altra
osservazione relativa al contenuto della domanda.
    Dovra'  essere  precisato  il nominativo del funzionario preposto
all'istruttoria  demandata  alla  Prefettura  nel procedimento per la
concessione dei contributi in argomento.
    I   funzionari   incaricati   di   eseguirla  dovranno  attenersi
strettamente  ai  contenuti della legge ed ai criteri precisati nella
presente  circolare  valendosi di ogni informazione utile della quale
dispongano  relativa  alle  aree  maggiormente  a rischio, ai servizi
socio-  assistenziali  operanti  nel  territorio,  all'attuazione  di
progetti  integrati  per aree funzionali o geografiche coordinati tra
pubblico   e   privato,   alla   presenza   di  associazioni  o  enti
particolarmente   attivi   nella   conoscenza   delle  dinamiche  che
presiedono  alla  formazione di sacche di emarginazione ed abbiano in
corso  metologie di verifica degli interventi svolti anche a distanza
di  tempo,  con  l'obiettivo  di  stimolare  lo  sviluppo  di  moduli
comportamentali  in contrasto al fenomeno della devianza minorile, di
abuso  e  maltrattamento  sui  minori, di dispersione scolastica e di
quanto  altro  utile  a  caratterizzare  il livello qualitativo delle
condizioni di vita sul territorio.
    Essi dovranno verificare la tempestivita' delle domande e fornire
un motivato parere sul contenuto dei progetti.
    Allo scopo di snellire le procedure di selezione dei progetti che
saranno  presentati  da  Enti  pubblici  e privati, la Commissione ha
disposto  che  codeste Prefetture dovranno trattenere ai propri atti,
in quanto non accoglibili, le domande pervenute fuori termine; quelle
non  redatte sugli appositi modelli; le domande la cui documentazione
sia  incompleta o formalmente irregolare; le domande degli enti per i
quali risulti il mancato utilizzo totale dei contributi erogati negli
anni  precedenti,  fatti  salvi  i  casi  di impossibilita' oggettiva
dell'ente  stesso  a  funzionare;  le  domande  di quegli enti che, a
seguito di accertamenti, abbiano dato prova di scarse capacita' nella
realizzazione  delle  attivita'  previste  nel progetto, oppure siano
incorsi  in  provate irregolarita' di gestione; le domande presentate
da  enti  privati  per  iniziative  ancora da avviare alla data della
presentazione  dell'istanza; le domande che non siano compilate nella
parte relativa alle eventuali altre fonti di finanziamento (Mod. 7).
    Le   Prefetture  dovranno  inoltrare  l'originale  delle  domande
ritenute  accoglibili  e l'elenco delle domande trattenute agli atti,
con  le  relative  motivazioni,  alla  Direzione Generale dei Servizi
Civili  con  ogni  sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 15
maggio 1997.
    Per  le domande accoglibili dovra' essere inoltrata alla predetta
Direzione  Generale  anche  la  documentazione comprovante l'avvenuta
presentazione  della  domanda  entro  i  termini  di legge (busta con
timbro  postale  leggibile  ovvero  timbro a protocollo leggibile del
Comune o della Prefettura).
    F) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
    I contributi saranno erogati in varie soluzioni, previa
dimostrazione  della  effettiva  realizzazione delle iniziative e dei
servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei
lavori consentira' all'ente successivi finanziamenti.
    L'ente  locale  competente  per  territorio  dovra'  esprimere in
proposito  il  proprio  parere, restando inteso che per le iniziative
attuate  dal Comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo
del parere.
    Con  successiva circolare verranno fornite dettagliate istruzioni
sull'argomento.
    G) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA
    Alla luce dell'esperienza gia' acquisita, e' emersa
l'opportunita' che le Prefetture si avvalgano di comitati in grado di
"verificare  l'esecuzione  dei  progetti  finanziati" e di attuare le
necessarie  forme  di  assistenza  tecnica.  Questa esigenza e' stata
recepita dall'art. 3 della legge 27 luglio 1994 n. 465. A questo fine
si e' fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani della
pubblica  amministrazione, integrati da specifiche professionalita' e
rappresentanze  istituzionali: un docente universitario esperto nelle
tematiche  minorili, un rappresentante delle regioni e uno dell'ANCI,
un  rappresentante  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle
associazioni operanti nel settore.
    Sulle modalita' di funzionamento dei comitati, si richiama quanto
gia'  comunicato  con la circolare n. 3158 MR32 del 19 novembre 1994,
alla quale pertanto si rinvia per completezza di informazione.
    H) RACCOMANDAZIONI FINALI
    Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario
delle  attivita'  sociali  sopra  descritte,  trovano  applicazione i
principi  ed  i  criteri  normativi  sul  procedimento amministrativo
indicati  dalla  legge  n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza
amministrativa e della responsabilita'.
    Tenuto  conto  della  particolare  importanza che tali contributi
rivestono  nel  quadro  delle  azioni tese alla tutela dei minori, si
raccomanda  alle  SS.LL.  di  voler  dare  la  piu'  ampia diffusione
possibile  alla  presente  circolare,  che  verra'  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale.
    In  tale ottica, la circolare stessa, unitamente alla modulistica
allegata,  dovra' essere messa a disposizione degli organismi ed enti
interessati, fornendo loro anche ogni utile assistenza.
    Converra'  ribadire  agli  organismi  anzidetti  che non si fara'
luogo   a  supplementi  di  istruttoria,  cosicche'  le  istanze  non
sufficientemente documentate saranno respinte.
    Si  fa  eccezione,  come  gia'  sopra evidenziato, soltanto per i
progetti di rete che, data la complessita' degli interventi, potranno
essere  integrati  con la documentazione necessaria entro e non oltre
la data del 30 aprile 1997.
    Il  ritardo  nell'invio delle istanze e l'eventuale incompletezza
della   documentazione   potranno  essere  fonte  di  responsabilita'
personali  a  carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello
svolgimento degli adempimenti richiesti.
    Ai  fini  della  piu'  sollecita  predisposizione  del  piano  di
ripartizione,  la Direzione Generale dei Servizi Civili dovra' essere
posta  in  grado di disporre di tutte le domande originali al massimo
entro  il  15  maggio  p.v.. Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler
cortesemente   disporre  affinche'  il  termine  sia  scrupolosamente
rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi.
    La  presente  circolare  viene  inviata  per  conoscenza anche ai
Commissari  di  Governo  con la precisa prospettiva che gli stessi ne
informino  le  Regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio
di   seguire   l'attuazione  della  legge  n.  216  per  i  necessari
collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza.
    La  Direzione  Generale dei Servizi Civili, a sua volta, d'intesa
con  il  Dipartimento  per  gli  affari sociali, curera' di informare
tempestivamente le Regioni - naturalmente sempre tramite i Commissari
di  Governo  -  sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
    Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta
sensibilita',  non  mancheranno  di  prestare in sede di applicazione
della normativa, ai fini della promozione degli interventi preventivi
di formazione e di crescita sociale.
Il direttore generale dei Servizi civili Il capo del Dipartimento del
       Ministero dell'interno per gli affari sociali
                DEL MESE della Presidenza del
                                              Consiglio dei Ministri
                                                      BOLAFFI