Ai signori sindaci  dei  comuni
                                  delle  regioni:  Sicilia, Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Molise,
                                  Puglia e Campania
                                      Ai signori direttori dei centri
                                  per   la   giustizia   minorile  di
                                  Palermo, Catanzaro, Bari, Napoli  e
                                  Roma
                                  e, per conoscenza:
                                      Alla  Presidenza  del Consiglio
                                  dei Ministri - Dipartimento per gli
                                  affari sociali
                                      Al  Ministero  dell'interno   -
                                  Direzione   generale   dei  servizi
                                  civili
                                      Al Ministero  delle  finanze  -
                                  Direzione generale del demanio
                                      Al   Ministero  della  pubblica
                                  istruzione  -   Ufficio   studi   e
                                  programmazione
                                      Ai   signori  presidenti  delle
                                  giunte   delle   regioni   Sicilia,
                                  Sardegna,   Calabria,   Basilicata,
                                  Puglia, Campania e Molise
                                      Ai   signori   commissari   del
                                  Governo   delle  regioni  Calabria,
                                  Basilicata,  Puglia,   Campania   e
                                  Molise
                                      Al   commissario   dello  Stato
                                  della regione Sicilia
                                      Al rappresentante  del  Governo
                                  nella regione Sardegna
                                      Ai   signori   presidenti   dei
                                  tribunali  per  i  minorenni  delle
                                  regioni      Sicilia,     Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania e Molise
                                      Ai  signori  procuratori  della
                                  Repubblica presso  i  T.M.    delle
                                  regioni      Sicilia,     Sardegna,
                                  Calabria,    Basilicata,    Puglia,
                                  Campania e Molise
                                      Ai  signori  provveditori  agli
                                  studi   delle   regioni    Sicilia,
                                  Sardegna,   Calabria,   Basilicata,
                                  Puglia, Campania e Molise
    Nel quadro della normativa in oggetto indicata,  questo  Ufficio,
nel  predisporre la presente circolare, reputa significativo ribadire
la  finalita'  della  legge  tesa  a  fronteggiare  il   rischio   di
coinvolgimento dei minori in attivita' criminose.
    In  particolare  per  l'art.4,  il  legislatore,  allo  scopo  di
promuovere  nelle  aree  meridionali   l'avvio   di   iniziative   di
prevenzione  della  delinquenza  e  di  risocializzazione  dei minori
dell'area penale, ha inteso stimolare una piu'  attenta  sensibilita'
nelle  Amministrazioni  Comunali  rispetto  alle  tematiche minorili,
potenziandone le capacita' progettuali nel settore, anche  attraverso
la concreta integrazione delle risorse territoriali.
    Si  tratta  di  pianificare  politiche  sociali  che non soltanto
indirizzino gli interventi sulle singole emergenze, ma siano in grado
di affrontare la complessita' delle problematiche ed al tempo  stesso
incidere   concretamente   sulla   vita   quotidiana   delle  giovani
generazioni.
    Tale azione di prevenzione  del  disagio  fornisce  una  risposta
anche  alla  domanda  di controllo sociale su fasce preadolescenziali
sulle quali oggi  da  piu'  parti  viene  avanzata  la  richiesta  di
intervenire con maggiore autorevolezza ed incisivita'.
    Per  consentire la realizzazione di una finalita' cosi complessa,
si  ritiene  che  vadano  tenuti  presenti  gli  obiettivi   che   il
legislatore  si  era  prefisso  nella formulazione della normativa in
questione. Tali obiettivi sono individuabili in:
    a)  attivazione  di   iniziative   volte   ad   aprire   concrete
opportunita'  formative,  lavorative  e socializzanti per i minori "a
rischio";
    b) promozione delle capacita' dei Comuni di potenziare il sistema
delle  risorse  gia'  esistenti   nel   territorio,   attraverso   la
realizzazione di servizi di rete che vedano una collaborazione attiva
tra  le  risorse  istituzionali,  sociali, dell'associazionismo e del
volontariato
    L'esperienza di questi  anni  di  attuazione  della  legge  rende
indispensabile  per  i  Comuni interessati l'inserimento dei progetti
all 'interno  dei  piani  locali  di  politica  sociale  in  modo  da
realizzare  con  essi  una compatibilita' ed un rapporto coerente con
gli specifici bisogni territoriali.
    Il raccordo interistituzionale, con l'associazionismo  privato  e
con  il  volontariato e' da ritenersi necessario per l'impostazione e
la realizzazione dei progetti  stessi,  al  fine  di  non  vanificare
l'intento   del   legislatore   e   di  non  deprimere  le  rilevanti
potenzialita' delle risorse delle comunita' locali.
    Alla luce di  quanto  espresso,  le  istanze  per  il  contributo
dovranno  tenere  presente  le  procedure  ed  i  criteri  di seguito
definiti  per  la  formulazione  e  la  presentazione  dei   progetti
d'intervento.
    1) Procedure.
    Per la richiesta di finanziamenti per l'anno 1997, i Comuni delle
Regioni  Sicilia - Sardegna - Calabria - Basilicata - Molise - Puglia
- Campania, dovranno indirizzare  la  delibera  della  Giunta  con  i
progetti  proposti  al  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia - Ufficio
Centrale per la Giustizia Minorile, entro il  30  marzo,  tramite  le
seguenti competenti Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile:
    -  per la Regione Sardegna: Direzione del Centro per la Giustizia
Minorile - via Ippolito Nievo, 12 Roma tel.  06/58332133;
    - per le Regioni Campania e Molise: Direzione del Centro  per  la
Giustizia   Minorile  -  viale  Colli  Aminei,  44,  -  Napoli.  tel.
081/7410851;
    - per le Regioni Puglia e Basilicata: Direzione del Centro per la
Giustizia Minorile -Piazza Garibaldi, 23, Bari, tel. 080/5213205;
    -  per  la Regione Sicilia: Direzione del Centro per la Giustizia
Minorile - Via Principe di Palagonia, 135, Palermo, tel. 091/6813110;
    - per la Regione Calabria: Direzione del Centro per la  Giustizia
Minorile - Via G. Paglia, Catanzaro, tel.  0961/741632;
    Saranno  considerate presentate nei termini le richieste con data
di spedizione non successiva al primo giorno non festivo seguente  il
30 marzo 1997. In caso di delibera intervenuta entro tale data, sara'
ammissibile  la  richiesta  spedita  entro la giornata successiva non
festiva.
    Presso i suddetti Centri per la  Giustizia  Minorile  sono  stati
istituiti i Gruppi Integrati composti dal Direttore del Centro, da un
funzionario del servizio tecnico ed uno dei Servizi minorili, nonche'
da rappresentanti regionali e dei Comuni proponenti.
    I  Gruppi Integrati sono chiamati a valutare il livello tecnico e
qualitativo dei progetti presentati, in rapporto alle  indicazioni  e
finalita'  della presente circolare, nonche' la loro rispondenza alle
esigenze locali.
    Le Direzioni dei Centri entro il 30  aprile  1997  trasmetteranno
all'Ufficio  Centrale  per  la  Giustizia Minorile la documentazione,
corredata  per  ciascun  progetto  da  un   verbale   relativo   alla
valutazione  compiuta  dai  Gruppi  Integrati,  completa del giudizio
motivato sulla ammissibilita' al finanziamento del progetto stesso.
    I suddetti progetti saranno riesaminati, in una seconda fase, dal
gruppo tecnico di questo Ufficio che concludera' l'istruttoria con la
collaborazione di un delegato  dell'Assessorato  ai  Servizi  Sociali
delle Regioni interessate. I progetti ammessi saranno proposti per il
necessario parere alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 2 del
D.L.vo  272/89  e alla Commissione prevista dall'art.2, comma 5 della
legge 216/91. Successivamente sara'  disposto  il  finanziamento  con
decreto ministeriale.
    Sia  le  Direzioni  dei  Centri  per  la Giustizia Minorile che i
Gruppi Integrati locali sono da ritenersi disponibili  per  un'azione
di consulenza e supporto tecnico, anche in fase progettuale.
    2) Caratteristiche dei progetti.
    I  progetti,  finalizzati ad attuare interventi che contrastino i
fenomeni di  cooptazione  dei  minorenni  da  parte  di  associazioni
criminali, devono presentare le seguenti caratteristiche:
    1. la fattibilita', in quanto sforzo di strategie che definiscono
la direzione e la concretezza dell'intervento,
    2. la continuita' come garanzia di impegno e sviluppo;
    3.  l'organicita'  come manifestazione di una coerenza interna al
progetto ed assunzione di una logica unitaria;
    4. l'individuazione delle aree di intervento  dove  risulti  piu'
elevato il grado di disagio sociale e di devianza minorile;
    5.  la  flessibilita'  dei  modelli di intervento in funzione dei
reali bisogni della realta' giovanile locale;
    6. il collegamento territoriale di rete con i  Comuni  limitrofi,
le   Comunita'   montane   ed  i  Consorzi  di  Comuni  per  progetti
polifunzionali  capaci  di  incidere   realmente   sulle   situazioni
considerate;
    3) Principi Guida.
    I  progetti  sono  destinati  a minori e gruppi di minori in eta'
compresa  tra  11/18  anni  ed  a  giovani   infraventunenni   -   in
considerazione  di quanto previsto all'art.24 del D.L. vo 272/89-, in
condizione di forte deprivazione di opportunita' educative e sociali,
residenti in  aree  dove  il  combinarsi  di  accentuati  livelli  di
disgregazione sociale e di forte presenza di criminalita' organizzata
determina alti tassi di devianza minorile.
    I principi cui i progetti devono tendere sono:
    1.  Utilizzo  e potenziamento del sistema delle opportunita' gia'
esistenti;
    2. Protagonismo delle Regioni e dei Comuni:  interventi  inseriti
nei piani di politica sociale territoriale;
    3.   Integrazione   interistituzionale:  promuovere  il  raccordo
istituzionale tra gli organismi dello Stato e le autonomie locali, in
modo da creare una  cultura  del  contrasto  e  di  opposizione  alla
cooptazione  dei  minori nella criminalita' organizzata attraverso la
collaborazione attiva con Istituzioni quali  il  Provveditorato  agli
Studi, 1' Ufficio Provinciale del lavoro, ecc.;
    4.   Attivazione  e  sostegno,  di  "Servizi"  piuttosto  che  di
"Strutture", attraverso operatori che interagiscano  con  minori  e/o
gruppi di minori nel loro ambiente di vita;
    5.  Coinvolgimento diretto della Famiglia all'interno del tessuto
progettuale, sia come  soggetto  attivo,  che  come  destinataria  di
consulenza e sostegno;
    6.  Coinvolgimento  significativo  nel circuito progettuale delle
agenzie di socializzazione come la Scuola,  nelle  sue  articolazioni
centrali   e  periferiche,  anche  relativamente  all'utilizzo  delle
strutture scolastiche di cui all'art. 1 della  legge  216/91  con  le
modalita'  previste  dalla  circolare  del  Ministero  della Pubblica
Istruzione n. 59 del 5 marzo 1992;
    7. Collaborazione attiva e diretta delle  forze  sociali  locali,
dell'associazionismo e del volontariato;
    8.  Attivazione  di  Centri di Aggregazione Giovanile, coordinati
direttamente  dalla  Regione,  con  la  partecipazione   dei   Comuni
attraverso il finanziamento della legge in esame;
    9.  Precariato  creativo  inteso  come  capacita'  di  educare il
giovane al cambiamento e ad inventarsi il proprio futuro;
    10. Valorizzazione di  attivita'  ludico-sportive  per  stimolare
l'aggregazione e la fantasia costruttiva;
    11. Previsione di iniziative capaci di intervenire a favore delle
"nuove utenze": extracomunitari, nomadi, ecc.;
    12.  Promozione  di  una  presa  di  coscienza  circa  i problemi
connessi alla criminalita' organizzata,  sia  nell'opinione  pubblica
locale che tra gli operatori impegnati nel progetto.
    4) Contenuto dei progetti.
    Nell'ambito  dei  principi  sopra  enunciati,  verra'  attribuita
preferenza ai progetti che prevedano la  realizzazione  di  "Servizi"
capaci  di  sensibilizzare  la  comunita'  sui  temi del disagio e di
attivare interventi finalizzati a prevenire processi di emarginazione
sociale utilizzando a tale scopo le seguenti modalita' operative:
    - promuovere la partecipazione sociale;
    - favorire lo sviluppo individuale e le relazioni del giovane con
il gruppo e  del  gruppo  con  la  comunita'  attraverso  momenti  di
aggregazione anche informale;
    -   realizzare  iniziative  che  facilitino  il  confronto  e  la
condivisione dei problemi tra operatori ed utenti;
    - costruire collegamenti e circuiti comunicativi ed operativi tra
i Servizi esistenti;
    - attivare connessioni di reti relazionali tra le  varie  realta'
del territorio per potenziare sinergie e far maturare la condivisione
comunitaria dei bisogni;
    Sono, pertanto, da prevedersi:
    -  "Servizi" preposti al sostegno ed al trattamento dei minori in
ambiente esterno, con l'impiego di specifiche professionalita' quali:
    - Educatori di strada
    - Educatori domiciliari
    - Tutors, Assistenti Sociali e Psicologi
    che abbiano  l'obiettivo  di  elaborare  strategie  operative  di
intervento nel territorio e che:
    - agiscano nei luoghi propri di vita del giovane;
    -  agiscano  come  supporto  formativo tramite la condivisione di
percorsi di vita quotidiana del minore;
    -  realizzino  un'integrazione  con  i  servizi  e   le   agenzie
esistenti;
    -  individuino  ed  organizzino  le risorse e le opportunita' del
territorio nella prospettiva di attuare un lavoro di rete in  cui  le
sinergie   tra  le  diverse  forze  in  gioco  trovino  una  concreta
realizzazione.
    - Servizi di Segretariato Sociale attraverso la  costituzione  di
uno "sportello" che rappresenti uno strumento per:
    -  stabilire  un  contatto  con  il  minore  finalizzato  a  dare
informazioni sulle risorse disponibili nel territorio;
    - ricevere a sua volta informazioni su esigenze  e  problematiche
generali;
    -  stabilire  con  il  minore  un  rapporto capace di attivare un
intervento a carattere psicosociale.
    -  Servizi  di  Informazione/Orientamento  per  i  giovani   che,
adottando un approccio centrato sul giovane stesso, siano in grado di
aiutarlo  a  superare  le difficolta' di orientamento e di scelta che
incontra soprattutto  quando  si  trova  in  condizioni  marginali  o
svantaggiate.
    A tale scopo fornisce informazioni e consulenza relativamente a:
    - manifestazioni culturali, studio, viaggi, lavoro, tempo libero;
    -  difficolta'  relazionali:  con  la  famiglia,  i coetanei, gli
adulti;
    - difficolta' scolastiche e di lavoro: orientamento scolastico  e
professionale,  mettendo  a  disposizione  elementi  e  strumenti per
facilitare  la  progettualita'  del  minore  in  ambito   scolastico,
lavorativo ecc.
    - problemi di droga e di alcool;
    - problemi psicosociali.
    - Servizi di Informazione rivolti alle famiglie finalizzati a:
    -  facilitare  ed  intensificare  il  processo  di  dialogo  e di
comunicazione con le associazioni e le risorse locali;
    -   incoraggiare   la   partecipazione   delle   famiglie    alla
programmazione  di  attivita'  che  saranno  realizzate  insieme alle
stesse;
    -  favorire  il  riconoscimento  del  ruolo  di ogni membro della
famiglia    e    agevolare    l'attivazione    di     processi     di
responsabilizzazione.
    - Servizi rivolti ai minori stranieri di sostegno ed integrazione
sociale contro i rischi di emarginazione e di devianza con interventi
volti a:
    -  promuovere  rapporti  con  le  istituzioni che si occupano del
problema, con i servizi scolastici, educativi, ricreativi,  di  tempo
libero, ecc.;
    -   agevolare   la  conoscenza  e  l'aggiornamento  della  lingua
italiana;
    - agevolare, ai fini dell'inserimento dei  minori  e  delle  loro
famiglie  nel  tessuto  sociale,  la  frequenza  nelle scuole di ogni
ordine e grado;
    - favorire la partecipazione a corsi di formazione  professionale
regionale ai fini dell'inserimento lavorativo;
    -  promuovere  l'utilizzo del mediatore culturale come figura che
puo' facilitare l'inserimento sociale del minore straniero.
    - Centri di Mediazione Giovanile i cui obiettivi siano:
    - offrire uno spazio  in  cui  poter  raccontare  liberamente  le
situazioni  conflittuali  che il giovane vive e trovare interlocutori
disposti a fornire strumenti per elaborarle e gestire;
    - attivare un  processo  che  non  debba  necessariamente  essere
risolutore  delle  problematiche,  ma  che  si adoperi perche' tra le
parti si aprano  canali  di  comunicazioni  interrotti  da  eventuali
conflitti;
    -  formare  mediatori  sul  territorio,  cioe' figure in grado di
appropriarsi direttamente della funzione di mediare in ambiti diversi
come la scuola, la famiglia, le associazioni  giovanile,  gli  ambiti
sportivi, ecc.
    - Centri di Aggregazione e Polifunzionali direttamente coordinati
dalle  Regioni  e  dai  Comuni,  rivolti  anche a minori sottoposti a
procedimenti  penali.      Tali   centri   dovranno   prevedere   una
programmazione che contempli:
    -  una  pluralita'  di  attivita':  animazione, ascolto, sostegno
scolastico, sport, attivita' espressive, spazi autogestiti;
    - la consulenza alle famiglie;
    -  la  costruzione  di  percorsi  educativi  personalizzati,  per
l'attuazione  di  misure  cautelari  non  detentive  ed alternative e
sostitutive alla detenzione;
    - interventi specifici nei confronti dei minorenni stranieri.
    I Centri di Aggregazione dovranno costituirsi come "Laboratori di
creativita' giovanile" nel senso che il giovane non  sia  considerato
come  semplice  destinatario  e  consumatore  di  spazi  offerti,  ma
soggetto autonomo e produttore creativo delle modalita' operative.
    In linea con il rapido cambiamento sociale che si  e'  verificato
negli  ultimi  anni,  si  ritiene che la "giovinezza" debba ritenersi
piu' come  fase  transitoria  che  come  una  condizione  di  realta'
statica. E' importante allora che il giovane per riconoscersi tale ed
individuare  la "sua differenza" rispetto alle varie fasi di vita sia
partecipe di un confronto con le altre generazioni.
    Si puo' prevedere, pertanto, un Centro aperto anche agli  adulti,
che  si interessi globalmente delle problematiche sociali di gruppi e
di famiglie.
    Dovranno,   altresi',   individuarsi  le  risorse  esistenti  sul
territorio e  collaborare  con  le  agenzie  che,  per  competenza  e
titolarita', svolgono interventi nell'area minorile.
    -  Sostegno  alle  Comunita' Giovanili gia' attivate, organizzate
per accogliere minori  in  difficolta''  per  periodi  medio-brevi  e
collegate  con le altre agenzie socio-educative in modo da consentire
un  rapido  rientro  degli  stessi  nel  proprio  contesto  di  vita;
nell'eventuale  finanziamento  rientrera'  la  riserva  di  posti  in
comunita' per minori dell'area penale (art.18, 18bis, 22 e  28  e  36
del  Decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448).
    - Praticantato  in  servizi  socialmente  utili,  in  particolare
nell'ambito  della  difesa dell'ambiente e del verde pubblico, presso
associazioni di volontariato e privato sociale.
    - Inserimenti lavorativi e di formazione lavoro presso imprese  o
cooperative  artigiane ed agricole, esercizi commerciali, reperendone
preventivamente la disponibilita'.
    All'interno  dei  progetti  possono  essere  previste  iniziative
"mirate"  di aggiornamento e di formazione del personale direttamente
coinvolto.
    I corsi dovranno essere attuati in istiuiti dalle  Regioni  o  in
sedi   qualificate   ed   istituzionalmente  riconosciute  a  livello
nazionale e prevedere un programma  di  formazione  multidisciplinare
capace:
    -  di  stimolare  un  approccio  significativo alle problematiche
giovanili, attraverso l'analisi dei contesti e delle  situazioni  per
l'elaborazione di adeguati programmi di intervento;
    -  di  fornire  strumenti  operativi  e  tecniche di intervento a
livello individuale, di gruppo e di comunita'.
    5) Articolazione dei progetti.
    I progetti dovranno indicare:
    a) l'area geografica cui  si  riferiscono:  quartiere,  frazione,
comune;
    b)  l'utenza  destinataria in termini qualitativi e quantitativi:
minori denunciati, evasori  dell'obbligo  scolastico,  situazioni  di
nuclei familiari problematici, ecc.;
    c)  le  motivazioni  a  sostegno:  condizioni  socio- culturali e
ambientali su  cui  si  vuole  intervenire,  condizioni  di  rischio,
rapporti  con  l'area  penale,  eventuali  possibili  rapporti con la
criminalita' organizzata, ecc.;
    d) gli strumenti concreti, materiali e qualitativi, attraverso  i
quali  si  intende  procedere:  creazione di equipe di coordinamento,
collegamento  con  istituzioni  territoriali  del   privato   sociale
organizzato e volontariato, intervento di rete;
    e)  le finalita' e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della
prevenzione secondaria e terziaria;
    f)  la  tipologia  dei  servizi  e  strutture  che  si  intendono
attivare;
    g)  l'indicazione  dei  tempi  di  attuazione  con  previsione di
continuita' al termine dei finanziamenti ministeriali;
    h) il personale che  si  intende  impiegare  e  le  attivita'  di
formazione e di aggiornamento previste;
    i) le strutture e gli spazi gia' disponibili;
    j)   le   istituzioni   territoriali  con  le  quali  si  intende
collegarsi;
    k) il coinvolgimento del privato sociale e del volontariato;
    l) l'utilizzazione delle risorse locali e delle forze produttive;
    m)la ripartizione analitica ed annuale dei costi,  suddivisi  per
singole voci di spesa:
    personale, locazione, materiale, ecc..
    Si  fa  presente  che, qualora il progetto sia articolato in piu'
iniziative,  dovra'  essere  indicato  l'ordine  di  priorita'  delle
stesse.
    L'assenza,  la  mancanza  di  chiarezza  o  l'incompletezza degli
indicatori predeterminati, dei  criteri  e  delle  modalita'  per  la
verifica  dei  risultati in itinere e finali, e' motivo di esclusione
del progetto.
    6) Destinazione dei contributi.
    Saranno privilegiati  i  progetti  che  prevedano  l'utilizzo  di
strutture  e  locali gia' disponibili facenti parte del patrimonio di
edilizia pubblica (comunale, provinciale, regionale,  statale,  e  di
enti  ed  organizzazioni  pubbliche)  idonei ad accogliere le diverse
attivita' previste dai progetti.
    In  assenza  di  dette  strutture  potranno  essere  ammesse   al
finanziamento  di  legge le spese derivanti da oneri di locazione per
l'utilizzazione di locali di proprieta'  privata,  i  quali  dovranno
tuttavia  essere  adeguati  alle  necessita'  ed  alle  articolazioni
operative dei progetti proposti, o resi tali a  cura  e  spese  della
proprieta'.
    In  tale  ipotesi verranno considerate, ai fini del finanziamento
complessivo, le spese riferite all'esclusiva  manutenzione  ordinaria
delle strutture locate. Pertanto, non saranno prese in considerazione
le spese implicanti la ristrutturazione di locali da adibire a centri
di attivita' e/o accoglienza per minori.
    Nell'ottica  gia'  puntualizzata  di  favorire  la  creazione  di
Servizi piuttosto che di  strutture,  sono  ammesse  nelle  quantita'
ritenute  indispensabili  e  funzionali al progetto proposto le spese
relative  a  personale  qualificato  in  relazione   alle   finalita'
progettuali,  esclusivamente  nell'ambito delle eventuali convenzioni
che i Comuni finanziati riterranno di stipulare  con  associazioni  e
cooperative del privato sociale organizzato o del volontariato.
    Saranno altresi' ammesse le seguenti tipologie di spesa:
    1. oneri di assicurazione e gestione ordinaria;
    2.  oneri  per  l'acquisto di beni strumentali di cui si dimostri
l'effettiva  necessita',  la  congruenza  economica  e  l'adeguatezza
rispetto alle iniziative da intraprendere;
    3.  oneri  per  l'acquisto  di materiale e attrezzature di facile
consumo;
    4. oneri derivanti dal rimborso spese per l'impiego di  volontari
purche' preventivate nel pieno rispetto della legge 266/1991.
    5. oneri derivanti dall'impiego di obiettori di coscienza.
    Si  precisa  che  gli strumenti, le attrezzature e gli altri beni
materiali acquistati tramite il finanziamento ricevuto, entrano a far
parte del patrimonio dell'Amministrazione comunale.
    Non saranno ammessi al finanziamento i progetti:
    6.  che  prevedono  interventi  esclusivamente  finalizzati  alla
prevenzione primaria, senza alcun  riferimento  ai  minori  dell'area
penale o a rischio di devianza;
    7.  gia'  finanziati  negli  esercizi degli anni precedenti e non
ancora attivati;
    8. che prevedono inserimenti lavorativi e di  formazione  lavoro,
inferiori  ad  una  annualita'  o  per cui la Regione ha previsto uno
stanziamento di fondi;
    Saranno, inoltre, escluse le istanze dei Comuni che richiederanno
il finanziamento per lo stesso progetto sia al Ministero dell'Interno
che all'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile.
    Il finanziamento sara' assicurato dalle competenti Direzioni  dei
Centri  per  la  Giustizia  Minorile con pagamento a mezzo ordinativi
emessi sulle  sezioni  di  Tesoreria  dello  Stato  presso  la  Banca
d'Italia competenti per territorio secondo le seguenti scadenze:
    A. il 40% della somma complessiva all'atto di avvio del progetto,
su  richiesta  del Comune che preannuncia l'attivazione del progetto,
parere favorevole del gruppo integrato locale, presentazione da parte
dello stesso  Comune  del  progetto  di  fattibilita'  e  conseguente
stipula del protocollo operativo;
    B.  il 30% della somma finanziata dopo quattro mesi, su richiesta
del Comune, corredata da una relazione di  verifica  sullo  stato  di
attuazione  del  progetto  e  parere  favorevole del gruppo integrato
locale;
    C. il  rimanente  30%  su  richiesta  del  Comune  con  relazione
conclusiva e contestuale valutazione fornita dal gruppo integrato.
    La  presente circolare, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana anche in attuazione delle  norme  contenute
nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Si  precisa  che  il  finanziamento dei progetti, per il corrente
anno, e' subordinato alla approvazione della legge di rifinanziamento
per il triennio 1997/99.
                          Il direttore generale dell'Ufficio centrale
                                    per la giustizia minorile
                                               MAGNO