IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401; Visto l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 2421, che prevede la possibilita', una volta intervenuta la concreta individuazione degli interventi, di poter concedere al commissario delegato, ove necessario, ulteriori deroghe; Vista la nota del commissario delegato n. 9/UCD/96 datata 17 gennaio 1997 con la quale si chiede ulteriori deroghe finalizzate ad accelerare le procedure da seguire per l'approvazione del progetto e l'assegnazione dei lavori, evitando cosi' il prolungamento dell'utilizzo della struttura alternativa (Palafenice) con il conseguenziale protrarsi dei relativi oneri; Ritenuto di dover accogliere la richiesta anche al fine di non vanificare le aspettative venutesi a creare sia a livello locale che nazionale ed internazionale circa la ripresa dell'attivita' teatrale entro il 1999; Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Articolo unico 1. Il prefetto di Venezia, nominato commissario delegato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 1996, n. 2421, approva il progetto esecutivo di ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia previa convocazione di una conferenza di servizi, entro dieci giorni dall'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla-osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati. Il parere si intende acquisito anche se reso a maggioranza. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati, il parere si intende irrevocabilmente reso favorevolmente. 2. Il commissario delegato per la realizzazione degli interventi puo' adottare provvedimenti in deroga oltre alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 6 febbraio 1996, n. 2421, anche agli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171. La presente ordinanza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 1997 Il Ministro: NAPOLITANO