IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto  l'art.  10  del  nuovo  codice  della  strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cosi'  come  modificato
dall'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto  l'art.  14,  comma  12,  del  regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992, n. 495, cosi' come
modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica
16 settembre 1996, n. 610;
  Visto il proprio decreto prot. n. 153/4203 del 4 febbraio 1993;
  Considerata    l'opportunita'   di   una   rideterminazione   delle
caratteristiche del documento tecnico, unitamente alle  procedure  da
seguire  in  proposito  che  i  vettori  esteri  debbono produrre per
circolare  sul  territorio  nazionale   con   veicoli   o   complessi
eccezionali,   o   adibiti  a  trasporti  eccezionali,  immatricolati
all'estero;
                              Decreta:
  I vettori esteri che intendono circolare sul  territorio  nazionale
con  veicoli,  o  complessi  di  veicoli,  eccezionali  o  adibiti  a
trasporti eccezionali, immatricolati  all'estero,  devono  presentare
istanza  in  bollo  ad  un  ufficio  provinciale della motorizzazione
civile, allegando la  scheda  tecnica  informativa  dell'autoveicolo,
ovvero  di  ciascuno  dei  veicoli costituenti l'eventuale complesso,
resa legale e sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'azienda
costruttrice  del  veicolo  nel  Paese  di  immatricolazione,  di cui
all'allegato  I  alla  direttiva  70/156/CEE  del  6  febbraio  1970,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee del 23
febbraio 1970, recepito  con  decreto  ministeriale  29  marzo  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105.
  In  alternativa  al  documento  di cui sopra possono presentare una
scheda tecnica contenente almeno le notazioni di cui all'allegato  al
presente decreto, debitamente autenticata per la firma e per i poteri
di  rappresentanza  nei  modi  di  legge,  dipendentemente  dal  caso
ricorrente, e cioe' se trattasi  di  Paese  comunitario  o  di  Paese
terzo, tradotta in lingua italiana ed asserverata come prescritto. In
questo tipo di scheda tecnica puo' risultare mancante quella o quelle
informazioni  che  siano  gia'  riportate sulla carta di circolazione
rilasciata dal Paese estero in cui risulta immatricolato  il  veicolo
di  cui  trattasi,  e di cui detta scheda tecnica non puo' costituire
peraltro sostituzione alcuna.
  L'ufficio provinciale della motorizzazione civile, per  parte  sua,
dopo  aver  verificato  la  documentazione presentata, apporra' sulla
scheda tecnica informativa il timbro:
COSTITUISCE IL DOCUMENTO TECNICO DI CUI ALL'ARTICOLO  14,  COMMA  12,
DEL  REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  E  DI  ATTUAZIONE  DEL CODICE DELLA
STRADA, PER IL TRANSITO SULLE STRADE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SINO
               AL.... . . . . . . . . . . .  convalidato con timbro e
firma del funzionario che ha provveduto  al  controllo  e  munito  di
timbro  tondo  dell'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile
medesimo. Detto timbro tondo deve venir apposto altresi' su  tutti  i
fogli costituenti la scheda tecnica informativa.
  La  validita'  del  documento  in argomento non puo', in ogni caso,
essere superiore  a  medi  dodici  e  comunque  superare  quella  del
documento  di  circolazione  rilasciato dal Paese di immatricolazione
del veicolo.
  L'istanza presentata dal  vettore  verra'  registrata  dall'ufficio
provinciale  della  motorizzazione  civile  con  l'applicazione della
tariffa 2 della "parte seconda: veicoli" della tabella allegata  alla
legge  1  dicembre  1986,  n.  870,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, completata degli importi relativi  alla  corresponsione
del  bollo  (tariffa 2.3 - circolare ministeriale n. 3598/4386(8) del
23 novembre 1993), ed il numero di registrazione verra'  riportato  a
fianco  del  timbro sopra riportato, che ne attesta la validita' come
documento tecnico.
  Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrato  in  vigore  a
partire dal 1 luglio 1997.
  Fino a tale data resta valido quanto in vigore al 31 dicembre 1992.
  Il decreto prot. n. 153/4203 del 4 febbraio 1993 e' abrogato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 gennaio 1997
                                       Il direttore generale: BERRUTI