IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE Visto l'art. 10 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto l'art. 14, comma 12, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; Visto il proprio decreto prot. n. 153/4203 del 4 febbraio 1993; Considerata l'opportunita' di una rideterminazione delle caratteristiche del documento tecnico, unitamente alle procedure da seguire in proposito che i vettori esteri debbono produrre per circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, o adibiti a trasporti eccezionali, immatricolati all'estero; Decreta: I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli, o complessi di veicoli, eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, immatricolati all'estero, devono presentare istanza in bollo ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile, allegando la scheda tecnica informativa dell'autoveicolo, ovvero di ciascuno dei veicoli costituenti l'eventuale complesso, resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda costruttrice del veicolo nel Paese di immatricolazione, di cui all'allegato I alla direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 23 febbraio 1970, recepito con decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105. In alternativa al documento di cui sopra possono presentare una scheda tecnica contenente almeno le notazioni di cui all'allegato al presente decreto, debitamente autenticata per la firma e per i poteri di rappresentanza nei modi di legge, dipendentemente dal caso ricorrente, e cioe' se trattasi di Paese comunitario o di Paese terzo, tradotta in lingua italiana ed asserverata come prescritto. In questo tipo di scheda tecnica puo' risultare mancante quella o quelle informazioni che siano gia' riportate sulla carta di circolazione rilasciata dal Paese estero in cui risulta immatricolato il veicolo di cui trattasi, e di cui detta scheda tecnica non puo' costituire peraltro sostituzione alcuna. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile, per parte sua, dopo aver verificato la documentazione presentata, apporra' sulla scheda tecnica informativa il timbro: COSTITUISCE IL DOCUMENTO TECNICO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 12, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA, PER IL TRANSITO SULLE STRADE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SINO AL.... . . . . . . . . . . . convalidato con timbro e firma del funzionario che ha provveduto al controllo e munito di timbro tondo dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile medesimo. Detto timbro tondo deve venir apposto altresi' su tutti i fogli costituenti la scheda tecnica informativa. La validita' del documento in argomento non puo', in ogni caso, essere superiore a medi dodici e comunque superare quella del documento di circolazione rilasciato dal Paese di immatricolazione del veicolo. L'istanza presentata dal vettore verra' registrata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile con l'applicazione della tariffa 2 della "parte seconda: veicoli" della tabella allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni ed integrazioni, completata degli importi relativi alla corresponsione del bollo (tariffa 2.3 - circolare ministeriale n. 3598/4386(8) del 23 novembre 1993), ed il numero di registrazione verra' riportato a fianco del timbro sopra riportato, che ne attesta la validita' come documento tecnico. Le disposizioni di cui al presente decreto entrato in vigore a partire dal 1 luglio 1997. Fino a tale data resta valido quanto in vigore al 31 dicembre 1992. Il decreto prot. n. 153/4203 del 4 febbraio 1993 e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 1997 Il direttore generale: BERRUTI