IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 1 luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, che demanda al CIPE il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea; Viste le proprie delibere in data 12 luglio e 8 agosto 1996 con le quali e' stata programmaticamente ripartita la somma derivante dai mutui di cui all'art. 1 comma 1 del citato decreto-legge n. 344/1996 per far fronte alle seguenti esigenze: 1) copertura delle quote di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali e per gli interventi nel settore idrico previsti nel QCS 94-99 (25% del totale); 2) misure specifiche per la riqualificazione e lo sviluppo dell'occupazione, il miglioramento delle iniziative di formazione e la promozione di nuove imprenditorialita' (10% del totale); 3) agevolazione alle attivita' di ricerca e sviluppo e alle attivita' produttive (30%), interventi relativi al trasporto rapido di massa e ai patti territoriali (5%); 4) interventi di sviluppo economico e occupazionale presentati da amministrazioni centrali e dalle regioni e province autonome (30% del totale); Considerato che per quanto riguarda il punto 4 della predetta delibera 12 luglio 1996, questo Comitato si era riservato di ripartire le relative risorse, allo stato stimate in circa 3000 miliardi, anche sulla base dell'effettiva capacita' di proposta delle amministrazioni interessate, demandando alle stesse l'individuazione degli obiettivi, la definizione dei programmi e dei progetti da selezionare nel rispetto di specifiche condizioni; Considerato che le suddette amministrazioni hanno avanzato richieste di finanziamento per oltre 76.000 miliardi e che, anche al netto di quelle inammissibili e di quelle riconducibili a tipologie comprese negli altri punti della citata delibera del 12 luglio 1996, le stesse ammontano a circa 48.000 miliardi; Considerato in particolare che diverse amministrazioni hanno formulato un complesso di proposte che, singolarmente considerato, gia' travalica la suddetta disponibilita' di 3.000 miliardi, in cio' dimostrando l'esistenza di notevoli carenze infrastrutturali che non trovano adeguata copertura finanziaria nei programmi gia' adottati e in corso di attuazione, ma evidenziando altresi' la difficolta' di operare una gerarchia dei bisogni tale da trovare adeguata rispondenza in una selettiva scelta degli interventi; Verificata altresi' una notevole disomogeneita' nei criteri selettivi adottati dalle diverse amministrazioni, tale da consentire solo una parziale visione delle effettive priorita' settoriali e territoriali; Considerato che le proposte per le quali sono da ritenere sussistenti informazioni sufficienti a dar conto dei contenuti programmatici e progettuali presuppongono finanziamenti per circa 9.800 miliardi di lire, superiori in ogni caso all'ammontare delle risorse ripartibili; Considerato che al riparto ed alla conseguente utilizzazione delle risorse in argomento occorre procedere con la massima tempestivita', in conformita' all'urgenza del provvedimento legislativo ed alla sottesa esigenza di attivare gli investimenti per la ripresa dello sviluppo nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dell'intervento strutturale dell'Unione europea; Considerato che il riparto di cui al punto 4 della delibera del 12 luglio 1996 deve essere effettuato per il 50% a favore di interventi di settore (amministrazioni centrali) e per l'altro 50% a favore di interventi di area (regioni e province autonome); Valutata l'opportunita' di dover procedere al riparto delle risorse per importi complessivi, nel cui ambito le amministrazioni disporranno le scelte attuative di competenza nel rispetto delle priorita' fissate all'ultimo comma del punto 4 della deliberazione 12 luglio 1996, avvalendosi dell'assistenza tecnica del nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Considerato che per quanto riguarda le amministrazioni centrali sono state raggiunte intese tra le stesse per un riparto che tenga conto sia delle esigenze piu' immediate legate in particolare ad interventi sostitutivi di altri gia' cofinanziati dall'Unione europea ma di non pronta eseguibilita', sia dei diversi canali di finanziamento che in particolare alcuni Ministeri possono attivare; Ritenuto, altresi', che la quota da assegnare agli interventi a scala territoriale debba essere ripartita, per il 75%, oltre che sulla base del peso della popolazione delle aree interessate, sulla base dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione, posto che il rilancio dell'occupazione in zone fortemente interessate dal suddetto fenomeno rappresenta una delle finalita' prioritarie della manovra di cui trattasi e costituisce conseguentemente uno degli specifici obiettivi considerati nella delibera del 12 luglio 1996, e per il restante 25% in proporzione al volume degli investimenti motivamente proposti dalle regioni e province autonome; Ritenuto, peraltro, che occorra dare tempi certi all'assunzione degli impegni amministrativi e contabili ed all'avvio degli interventi, al fine di ottenere le ricordate ricadute economico-sociali poste a base della citata manovra ed al fine altresi' di consentire comunque la riallocazione delle risorse non attivate nei termini previsti; Ritenuto, nell'occasione, di procedere al riparto, in via programmatica, delle risorse promiscuamente riservate al finanziamento di interventi previsti nei patti territoriali e di interventi concernenti sistemi di trasporto rapido di massa nella medesima logica di porre le premesse per una rapida attivazione delle relative iniziative e favorire cosi' il raggiungimento dei menzionati obiettivi di sviluppo; Rilevato che le richieste a suo tempo formulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e dal Ministero dei trasporti e della navigazione travalicano ampiamente le disponibilita' di cui sopra si che e' possibile considerare solo parzialmente le esigenze rappresentate; Considerato che, a valere sull'accantonamento di cui al punto 2 della delibera 12 luguo 1996 come ridotto dall'art. 1, comma 22, del decreto-legge n. 510/1996 convertito in legge n. 608/1996, occorre assegnare una quota per le esigenze del Ministero della pubblica istruzione, secondo le intese intercorse tra lo stesso Ministero e quello del lavoro e previdenza sociale; Considerato che per quanto riguarda le proposte presentate a valere sul punto 4 della delibera del 12 luglio 1996, ma afferenti tipologie comprese in altri punti della delibera stessa, occorre prevedere uno specifico accantonamento in attesa della rimodulazione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali interessate, degli specifici fabbisogni in coerenza con le risorse disponibili; Ritenuto che il complesso della documentazione pervenuta a seguito della presentazione delle proposte ai sensi del punto 4 della delibera 12 luglio 1996 possa costituire un significativo patrimonio assoggettabile ad ulteriori approfondimenti per determinare un aggiornato quadro degli investimenti programmati delle diverse amministrazioni centrali e regionali; Ritenuto opportuno provvedere rapidamente anche al riparto delle risorse recate dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 341, promuovendo l'istituzione di un'apposita sede di concertazione tra amministrazioni interessate, al fine di pervenire ad una complessiva programmazione degli investimenti sulla base di specifici obiettivi di riequilibrio territoriale; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Riparto delle risorse previste al punto 4, della delibera 12 luglio 1996; 1.1. A valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui al decreto-legge n. 344/1996, richiamato in premessa, e successive reiterazioni, la quota del 30%, prevista al punto 4 della delibera del 12 luglio 1996 e stimabile in circa 3.000 miliardi di lire, e' ripartita tra le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante della presente delibera; 1.2. Nell'ambito delle risorse assegnate, delle priorita' rappresentate e della rispondenza ai criteri individuati da questo Comitato con la delibera del 12 luglio 1996, le amministrazioni competenti selezioneranno i singoli interventi da finanziare, massimizzando le risorse assegnate attraverso un'azione di concertazione tra amministrazioni centrali e regionali, da concludersi entro sessanta giorni dalla data della presente delibera, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica del nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica; 1.3. Le amministrazioni competenti provvedono ad assumere gli impegni amministrativi e contabili necessari non oltre novanta giorni dall'effettivo trasferimento dei finanziamenti assegnati e provvedono, non oltre centottanta giorni da detto trasferimento, all'avvio degli interventi; l'inottemperanza ai predetti termini costituisce presupposto per la revoca delle assegnazioni che potranno essere riprogrammate secondo quanto previsto al successivo punto 1.4; 1.4. Le medesime amministrazioni, entro il 30 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, danno periodica comunicazione al CIPE sullo stato di avanzamento dei procedimenti di attuazione degli interventi; questo Comitato, sulla base di tali comunicazioni o in mancanza di esse, puo' revocare le assegnazioni disposte, destinando le relative risorse ad un fondo da ripartire con le stesse modalita' di cui alla presente delibera; 1.5. Sulla base della documentazione pervenuta ai sensi della deliberazione del 12 luglio 1996, il citato nucleo di valutazione degli investimenti pubblici elabora proposte di metodo e di merito volte a fornire indicazioni operative in ordine al miglioramento dei procedimenti di progettazione e di attuazione degli investimenti pubblici. 2. Riparto della quota indivisa di cui al punto 1 della delibera dell'8 agosto 1996. La quota del 5% riservata al punto 1, della delibera dell'8 agosto 1996 indistintamente alle due tipologie appresso specificate e stimabile in circa 500 miliardi di lire e' cosi' ripartita, in via programmatica: il 3% e' destinato al finanziamento degli interventi previsti nei patti territoriali; il residuo 2% e' destinato al finanziamento di interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa. 3. Assegnazione di una quota per il finanziamento di programmi presentati dal Ministero della pubblica istruzione. A valere sull'accantonamento del 10% previsto al punto 2 della delibera del 12 luglio 1996 una quota pari al 3% e' riservata ai programmi formulati dal Ministero della pubblica istruzione sui quali si e' formata l'intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale. 4. Modifiche all'accantonamento di cui al punto 1 della delibera del 12 luglio 1996. L'accantonamento del 25% di cui al punto 1 della delibera del 12 luglio 1996 e' ridotto del 5%, per assicurare la copertura di alcune esigenze emerse in sede di proposte ex punto 4 della predetta delibera, ma afferenti tipologie ricomprese al punto 3. Con successiva deliberazione il CIPE provvedera' al riparto dell'importo accantonato tra le amministrazioni centrali e regionali interessate sulla base di una rimodulazione delle esigenze finanziarie che le amministrazioni stesse opereranno in considerazione delle somme effettivamente disponibili. I n v i t a i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici a formulare entro gennaio 1997 proposte di riparto delle risorse recate dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 341, anche attraverso l'istituzione di un apposito tavolo di concertazione che veda coinvolte le amministrazioni centrali e regionali, interessate ai grandi progetti infrastrutturali, per una programmazione territorialmente equilibrata dei complessivi finanziamenti destinati alle aree depresse, che abbia come obiettivo prioritario l'accelerazione dei processi di spesa dei fondi comunitari. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 24 gennaio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 21