IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 70, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 15, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale del 24 gennaio 1972 con il quale e' stata approvata la deliberazione del 22 marzo 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Avellino; Vista la deliberazione del 9 novembre 1995 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Sentita la commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: E' approvata la deliberazione datata 9 novembre 1995 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Avellino con la quale sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83 e successivamente ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 1997 Il Ministro: TREU