IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, emanato, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1994, ed, in particolare, gli articoli 4, 11, 15, 23, 24, 25 e 37: Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 16, quarto comma, lettera f); Vista la legge n. 537 del 24 dicembre 1993 ed, in particolare, l'art. 1, ventottesimo comma, e l'art. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 1994 ed, in particolare, l'art. 6, quarto comma; Visto il decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge n. 236 del 21 giugno 1995 ed, in particolare, l'art. 6, primo comma; Viste le proposte di modifica all'art. 4, punto n. 2, lettera a), all'art. 11, terzo comma, all'art. 15, sesto comma, all'art. 23, punto n. 2, all'art. 24, punto n. 2, ed all'art. 25, punto n. 2, del predetto statuto; Visti i pareri espressi da facolta' e dipartimenti; Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 luglio 1996; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute dell'11 luglio 1996 e successivo aggiornamento e dell'8 ottobre 1996; Vista la nota del 31 ottobre 1996 - prot. n. 17199, con la quale le predette modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168 del 9 maggio 1989, sono state trasmesse, per gli adempimenti di competenza, al Dipartimento per l'istruzione universitaria del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Atteso che la predetta nota e' pervenuta al Ministero il 4 novembre 1996; Atteso che, entro i termini previsti della legge, non e' pervenuto dal Ministero alcun rilievo; Attesa la necessita' di procedere alla pubblicazione delle citate modifiche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Decreta di modificare l'art. 4, punto n. 2, lettera a), dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata nel modo seguente: "Le biblioteche dipartimentali e/o interdipartimentali, tra loro coordinate, che formano due poli, uno storico-letterario ed uno scientifico-tecnologico, tra loro indipendenti; all'interno dei due poli e' ripartito l'intero patrimonio librario"; di modificare l'art. 11, terzo comma, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata nel modo seguente: "Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) rettore; b) pro-rettore; c) direttore amministrativo, con funzioni di segretario; d) quattro rappresentanti, eletti uno per ciascuna facolta', dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia; e) due rappresentanti dei ricercatori; f) due rappresentanti degli studenti; g) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo; h) un rappresentante della regione; i) il prefetto della provincia di Potenza o suo delegato"; di inserire nell'art. 15 dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata, un sesto comma con il seguente testo: "Al direttore amministrativo e' riconosciuta una indennita' di funzione a carico del bilancio dell'Universita' annualmente determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilita' finanziarie e nel rispetto delle forme e delle modalita' previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, cosi' come sostituito dall'art. 13 del decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993"; di modificare l'art. 23, punto n. 2, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata nel modo seguente: "Il Comitato e' composto dal pro-rettore, con funzioni di Presidente, da un rappresentante per ogni facolta', designato dal consiglio di facolta', e da un numero eguale di studenti dell'Ateneo, designati, uno per ciascuna facolta', dal senato degli studenti al proprio interno. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme generali di funzionamento del comitato"; di modificare l'art. 24, punto n. 2, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata nel modo seguente: "Il comitato e' composto da professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la composizione, le modalita' di designazione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato"; di modificare l'art. 25, punto n. 2, dello statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata nel modo seguente: "L'Ufficio per la valutazione della gestione dell'Universita' e' composto da tre esperti nominati dal rettore, su proposta del senato accademico. Qualora ne ravvisi la necessita', il rettore puo' avvalersi, tramite gara pubblica, dell'ausilio di una societa' nazionale di consulenti aziendali". Potenza, 28 gennaio 1997 Il rettore: BOARI