La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
    (Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione,
        finanza regionale e locale, previdenza e assistenza).
   1.    Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di
cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,
come  sostituito  dall'articolo  1, comma 2-ter, del decreto-legge 17
maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18
luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o
delle unita' sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30
giugno  1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole
unita'  operative  ospedaliere   che   nell'ultimo   triennio   hanno
mediamente  registrato  un  tasso  di occupazione inferiore al 75 per
cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione,  le
malattie  infettive, le attivita' di trapianto di organi e di midollo
osseo nonche' le unita' spinali, in  misura  tale  da  assicurare  il
rispetto   di   detto   tasso   di   occupazione,   e  rideterminano,
conseguentemente, le dotazioni organiche anche  in  deroga,  al  solo
fine  della  loro  riduzione,  a  quanto  stabilito  dal comma 52 del
presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette proce-
dure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale.  Nel
rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal
citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per
il  1997,  i  direttori  generali  delle  aziende ospedaliere o delle
unita' sanitarie locali assicurano  che  la  riduzione  prevista  dal
presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti
letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata.
   2.    Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti
letto superiore al 75  per  cento  destinando  una  quota  parte  dei
risparmi  derivanti  dalla  conseguente  riduzione  dei  posti  letto
all'assistenza domiciliare a favore di portatori di  handicap  gravi,
di  patologie  cronico-degenerative  in  stato  avanzato  o terminale
nonche'  degli  anziani  non  autosufficienti.  Le  regioni   possono
altresi' fissare un tasto di occupazione  di posti letto inferiore al
75  per  cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone
montane particolarmente disagiate.
   3.  Le regioni, al fine di contenere le richieste  di  prestazioni
in  regime  di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure
al fine di razionalizzare la spesa  sanitaria  facendo  ricorso  alla
prevenzione e all'assistenza  domiciliare medicalmente assistita.
   4.    Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di
cui al citato articolo 2, comma 5,  della  legge  28  dicembre  1995,
n.  549,  le  regioni,  entro  il  30  giugno  1997,  provvedono   ad
incrementare    i  posti  letto equivalenti di assistenza ospedaliera
diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992,
fino  ad  una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento
dei posti letto della dotazione standard  per  acuti  prevista  dalla
normativa   vigente.   Alle  regioni  inadempienti  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  2-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 280 del 1996.
   5.    Ferme restando le incompatibilita' previste dall'articolo 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle
strutture sanitarie private  accreditate  ovvero  a  quelle  indicate
dall'articolo  6,  comma  6  della  legge 23 dicembre 1994, n.   724,
l'opzione per l'esercizio della libera  professione  intramuraria  da
parte  del  personale  dipendente del Servizio sanitario nazionale da
espletare dopo aver assolto al debito orario,  e'  incompatibile  con
l'esercizio  di  attivita'  libero  professionale. L'attivita' libero
professionale da parte dei soggetti che hanno optato  per  la  libera
professione  extramuraria  non  puo' comunque essere svolta presso le
strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di  appartenenza,  o
presso   le   strutture      sanitarie   private  accreditate,  anche
parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su
iniziativa di chiunque vi  abbia  interesse,  al  direttore  generale
dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata.
   6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche
al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo
6,  comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive modificazioni.
   7. Per il personale indicato ai commi 5  e  6  l'attivita'  libero
professionale   intramuraria  e'  assimilata,  ai  fini  fiscali,  al
rapporto di lavoro dipendente.
   8. I direttori generali delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma
10,  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, attivano ed  organizzano,  d'intesa  con  le  regioni,
nell'ambito    della   ristrutturazione   della   rete   ospedaliera,
l'attivita' libero professionale intramuraria. Provvedono altresi'  a
comunicare    alle  regioni  il  quantitativo  e  la  tipologia delle
strutture attivate  nonche'  il  numero  di  operatori  sanitari  che
possono   potenzialmente  operare  in  tali  strutture.  I  direttori
generali dell'unita'  sanitaria  locale  e  dell'azienda  ospedaliera
individuano,   inoltre,  nell'ambito  dell'applicazione  delle  norme
contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero  professionale
intramuraria.
   9. Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le
regioni  possono  integrare  i programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
   10. I dipendenti del  Servizio  sanitario  nazionale  in  servizio
presso   strutture   nelle  quali  l'attivita'  libero  professionale
intramuraria risulti organizzata e attivata, ai  sensi  dell'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive  modificazioni,  anche secondo le modalita' transitorie dallo
stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono tenuti a comunicare al direttore generale,  entro  il  31  marzo
1997,  l'opzione  tra l'esercizio dell'attivita' libero professionale
intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione  si  presume
che   il   dipendente  abbia  optato  per  l'esercizio  della  libera
professione intramuraria. L'opzione  a  favore  dell'esercizio  della
libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.
   11.  I  dipendenti  del  Servizio  sanitario nazionale in servizio
presso  strutture  nelle  quali  l'attivita'   libero   professionale
intramuraria  non risulti organizzata e attivata alla data di entrata
in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione
di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione
dei  direttori  generali  alle  regioni,  prevista  dal  comma  8. Si
applicano altresi' le disposizioni previste al comma  10,  secondo  e
terzo periodo.
   12.  Le  direttive  impartite  dal  Presidente  del  Consiglio dei
ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle  pubbliche
amministrazioni,  di  cui  all'articolo  50, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  indicano  altresi'  i criteri per l'attribuzione di un
trattamento economico aggiuntivo al personale che  abbia  optato  per
l'esercizio  della  libera  professione  intramuraria.  Tale  opzione
costituisce titolo di preferenza   per il conferimento  di  incarichi
comportanti   direzioni   di  struttura  ovvero  per  l'accesso  agli
incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello.  Resta
ferma  la  riduzione  del  15  per  cento della componente fissa   di
posizione della  retribuzione  per  i  dipendenti  che  optano    per
l'esercizio della libera professione extramuraria.
   13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario
nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8,
comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive  modificazioni,  si  tiene  conto  dei  principi  stabiliti  dal
presente articolo.
   14.  Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi  8,
11   e   12,  le  modalita'  per  il  controllo  del  rispetto  delle
disposizioni  sulla  incompatibilita',  nonche'  la  disciplina   dei
consulti e delle consulenze.
   15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento
sullo  stato  di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera
professione intramuraria nonche' sulle misure dirette ad  incentivare
il  ricorso  alle  prestazioni  rese  in regime di libera professione
intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
   16.  I  posti  letto  riservati  per  l'esercizio   della   libera
professione   intramuraria   e   per  l'istituzione  delle  camere  a
pagamento,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   10,   del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille  abitanti
previsto  dal  citato  articolo  2,  comma 5, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549.  Le  regioni   tengono   conto   dell'attivazione   e
dell'organizzazione  dell'attivita' libero professionale intramuraria
in sede di  verifica  dei  risultati  amministrativi  e  di  gestione
ottenuti  dal  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria  locale  e
dell'azienda ospedaliera ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,  convertito dalla legge 17
ottobre 1994, n. 590, nonche'  ai  fini  della  corresponsione  della
quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di
cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
   17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera
professione  intramuraria  e  la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito, il cittadino e' tenuto al  pagamento  delle
spese  aggiuntive  di  cui  all'articolo  3,  comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nonche' di una quota  pari  al  10  per  cento
della  tariffa  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  anche
mediante l'utilizzo di mutualita' integrativa e/o assicurativa.
   18.  Le  prestazioni  strettamente  e  direttamente  correlate  al
ricovero  programmato,  preventivamente  erogate  al  paziente  dalla
medesima struttura che esegue il  ricovero  stesso,  sono  remunerate
dalla  tariffa  onnicomprensiva  relativa  al  ricovero  e  non  sono
soggette alla partecipazione alla spesa da  parte  del  cittadino.  I
relativi  referti  devono  essere  allegati alla cartella clinica che
costituisce il diario del ricovero.
   19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini  dell'accreditamento
di  cui  all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  devono  documentare  la
capacita'  di  garantire  l'erogazione  delle proprie prestazioni nel
rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa  vigente  in
materia  di  rapporto  di lavoro del personale del Servizio sanitario
nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di  situazioni
d'incompatibilita'  preclude  l'accreditamento e comporta la nullita'
dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali.
L'accertata insussistenza della capacita'  di  garantire  le  proprie
prestazioni  comporta  la revoca dell'accreditamento e la risoluzione
dei rapporti costituiti.
   20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978,
n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre  1996   e   quanto
previsto  dall'articolo  3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, le regioni provvedono, entro il  31  gennaio  1997,  sentite  le
associazioni  nazionali  del settore e degli enti locali interessati,
all'adozione  di appositi strumenti di pianificazione riguardanti  la
tutela  della  salute  mentale  in  attuazione di quanto previsto dal
progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
   21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma  5,
il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:  "I beni
mobili  ed  immobili  degli  ospedali  psichiatrici dismessi, che non
possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario,
sono  destinati  dall'unita'   sanitaria   locale   competente   alla
produzione  di  reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli
stessi con  diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,  o  la
locazione.  I  redditi  prodotti  sono utilizzati per l'attuazione di
quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della  salute  mentale
1994-1996",  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai  relativi
progetti regionali di attuazione".
   22.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione  ottenuti
dai  direttori  generali  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6, del
decreto-legge 27 agosto 1994,  n.  512,  convertito  dalla  legge  17
ottobre  1994,  n.  590,  nonche'  ai fini della corresponsione della
quota integrativa del trattamento economico per i medesimi  direttori
generali   prevista   dall'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono
conto delle iniziative adottate dai direttori  generali  interessati,
all'interno   della   programmazione  regionale,  per  la  definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-
obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".
   23.  Nell'anno  1997,  alle regioni inadempienti rispetto a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre  1994,  n.
724,  e  dal  comma  20 del presente articolo, si applica, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo  12
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive
modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per
cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e'  elevata  in  misura
pari al 2 per cento.
   24.   Il  Ministro  della  sanita'  trasmette  al  Parlamento  una
relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e
regionale  per  la  chiusura  degli  ospedali  psichiatrici   e   per
l'attuazione  del  progetto-obiettivo  "Tutela  della  salute mentale
1994-1996", in base ai dati  forniti  dalle  regioni  con  la  stessa
periodicita'.
   25.  Le  regioni  sono  tenute ad individuare tra le priorita' cui
destinare quote dei finanziamenti  previsti  dall'articolo  20  della
legge  11  marzo  1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle
aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni  e  di
case alloggio.
   26.    Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati
dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo  1  del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  sentita   l'ANCI,   quali   tipologie   di   risposta
assistenziale,   le   regioni   provvedono   all'accertamento   delle
situazioni di bisogno e all'organizzazione dei  servizi,  assicurando
l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
   27.  L'attivita' dei medici di medicina generale, nel quadro delle
funzioni  attribuite  dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, e' orientata al
rispetto degli obiettivi assistenziali  e  dei  connessi  livelli  di
spesa  individuati  dalle  unita'  sanitarie  locali  sulla  base  di
specifici indirizzi regionali, volti, tra  l'altro,  al  contenimento
delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.  La
quota  variabile  della remunerazione dei medici di medicina generale
viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi  ed
al  rispetto  dei  vincoli.  Per  l'anno  1997 i livelli di spesa non
possono superare,  a  livello  regionale,  i  corrispondenti  livelli
registrati nell'esercizio 1996, ridotti dell'1 per cento.
   28.  Allo  scopo  di  assicurare  l'uso  appropriato delle risorse
sanitarie e garantire l'equilibrio delle gestioni, i medici abilitati
alle funzioni prescrittive conformano le proprie  autonome  decisioni
tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo
al  rispetto  degli  obiettivi  di  spesa.  I  percorsi diagnostici e
terapeutici  sono  individuati  ed  adeguati   sistematicamente   dal
Ministro   della  sanita',  avvalendosi  dell'Istituto  superiore  di
sanita', sentite la  Federazione  nazionale  dell'ordine  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri e le societa' scientifiche interessate,
acquisito  il  parere del Consiglio superiore di sanita'. Il Ministro
della sanita' stabilisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  gli  indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi
stessi in ambito locale e le misure da adottare in  caso  di  mancato
rispetto  dei  protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico
del   sanitario  che  si  discosti  dal  percorso  diagnostico  senza
giustificati motivi.
   29.  I   direttori   generali   delle   aziende   sanitarie   sono
responsabili,  sulla  base  degli  indirizzi  del  livello centrale e
regionale,  dell'attivazione   dei   sistemi   informativi   per   la
rilevazione,   l'elaborazione   e   l'analisi  comparativa  dei  dati
epidemiologici, di  attivita'  e  di  spesa  necessari  per  fini  di
programmazione,  controllo e valutazione dell'attivita' assistenziale
e prescrittiva facente capo ai singoli medici e  per  la  valutazione
dei  percorsi,  nonche'  della  fornitura  dei dati alle regioni e al
Ministero della sanita'. Per corrispondere  alle esigenze informative
del livello centrale, il Ministero della sanita' puo' attivare  forme
campionarie di rilevazione stipulando all'occorrenza appositi accordi
di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
   30.  Per  l'analisi,  la programmazione e il controllo del settore
degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio  sanitario  nazionale,
nonche'  per  fini  di  orientamento  e  supporto, il Ministero della
sanita',  nel  quadro  delle  competenze  in   materia   di   sistema
informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione  delle funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  all'organizzazione  e  alla
gestione  di  un  osservatorio  centrale degli acquisti e dei prezzi.
L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il  collegamento
in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario
nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e
private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio
sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici
e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale,
provvedendo  ad  inviare trimestralmente al Ministro della sanita' ed
alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito  alla
spesa  sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle
decisioni gestionali  locali.  L'osservatorio  provvede  altresi'  al
monitoraggio  del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   31. Sulle confezioni esterne dei prodotti  farmaceutici  collocati
nella  classe  a)  di  cui  all'articolo  8, comma 10, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  devono  essere  riportati   in   caratteri
"Braille",  in quanto compatibili con la dimensione della confezione,
il nome commerciale del prodotto e un eventuale  segnale  di  allarme
che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari
condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni
messe in commercio a partire dal 1o gennaio 1998.
   32.   Le regioni, per l'esercizio 1997, nell'ambito delle funzioni
previste  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel
rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l'anno 1996, le quantita'
e le tipologie di prestazioni sanitarie che  possono  essere  erogate
nelle  strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei
piani annuali preventivi, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, ed all'articolo 2, comma 8, della legge  28
dicembre  1995,  n.  549,  deve essere realizzata in conformita' alle
predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo  di  spesa
sostenibile.
   33.  Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28
febbraio  1997  sono  fissati  i  termini e le sanzioni per eventuali
inadempienze degli amministratori, per la completa  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  4  e  5,  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
   34.  Ai fini della determinazione della quota capitaria,  in  sede
di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo
12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e suc-
cessive   modificazioni,   il   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione economica  (CIPE),  su  proposta  del  Ministro  della
sanita',  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
stabilisce  i  pesi  da  attribuire ai seguenti elementi: popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di mortalita' della popolazione, indicatori  relativi  a  particolari
situazioni  territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali.  Il
CIPE,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del
Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di  specifici  obiettivi
del  Piano  sanitario  nazionale,  con priorita' per i progetti sulla
tutela della salute materno-infantile, della  salute  mentale,  della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e   in   particolare  alla  prevenzione  delle  malattie  ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive  nell'infanzia
le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere   gratuitamente   i   vaccini   per   le  vaccinazioni  non
obbligatorie  quali  antimorbillosa,  antirosolia,   antiparotite   e
antihaemophulius  influenzae  tipo  B quando queste vengono richieste
dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire
anche  i  bambini  extracomunitari  non  residenti   sul   territorio
nazionale.
   35.    Gli  eventuali  avanzi  di  gestione registrati a decorrere
dall'anno 1995 dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  devono
essere  destinati,  in  via prioritaria, alla copertura dei disavanzi
verificatisi negli anni  precedenti,  anche  oggetto  delle  gestioni
liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
   36.    L'onere  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale per
l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo  7,
comma  5,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato in
lire 9.600 miliardi anche  per  assicurare  l'erogazione  di  farmaci
innovativi  di  alto  valore  terapeutico, nonche' la copertura degli
oneri di cui al comma 42.
   37.  Alla maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica per  l'anno
1997,  pari  a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.
   38.  Per il 1997 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale
per l'assistenza  farmaceutica  puo'  registrare  un  incremento  non
superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36,
fermo  restando  il  mantenimento  delle occorrenze finanziarie delle
regioni nei limiti degli stanziamenti  complessivi  previsti  per  il
medesimo anno.
   39.  Per  le  cessioni  e le importazioni dei farmaci appartenenti
alla classe c) di cui  all'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e'
stabilita nella misura del 10 per cento.
   40.   A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo
di vendita al pubblico delle specialita' medicinali  collocate  nelle
classi  a)  e  b),  di  cui  all'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per
i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al
6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al  pubblico
al   netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA).  Il  Servizio
sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle  farmacie
di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo
al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di  vendita  al pubblico e'
inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  50.000  e
lire  99.999,  al  9  per  cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra  lire  100.000  e  lire
199.999  e  al  12,5  per  cento per le specialita' medicinali il cui
prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a lire 200.000. Per
le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza  ai  sensi
dell'articolo  2  della  legge  8  marzo  1968,  n. 221, e successive
modificazioni,  restano  in  vigore  le  quote  di  sconto   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le
farmacie  con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500
milioni, le percentuali previste dal presente comma sono  ridotte  in
misura pari al 60 per cento.
   41.  I  medicinali  sottoposti alla procedura di autorizzazione di
cui al regolamento (CEE) n. 2309/93  del  Consiglio,  del  22  luglio
1993,  sono  ceduti  dal  titolare  dell'autorizzazione  ad un prezzo
contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere  della
Commissione  unica  del  farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE,
entro il  31  gennaio  1997.  Le  quote  di  spettanza,  per  aziende
farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti,  sul  prezzo  di vendita al
pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma,
sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma  40,  secondo
criteri  comunque  finalizzati ad una minore incidenza dei margini di
distribuzione sul prezzo finale.  In  caso  di  mancato  accordo,  il
medicinale  e' collocato nella classe c) di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
   42. Entro il 15 febbraio 1997 la  Commissione  unica  del  farmaco
procede   alla   prima   individuazione  dei  medicinali  attualmente
classificati nella classe c), di cui all'articolo 8, comma 10,  della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  i quali, per particolari motivi
terapeutici, a decorrere dal 1 marzo 1997, sono erogabili,  a  totale
carico  del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire
100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari
in possesso di un  reddito  annuo  lordo  non  superiore  a  lire  19
milioni.   Ai  fini  dell'accertamento  del  reddito  si  applica  la
normativa vigente in materia di autocertificazione,  con  obbligo  di
controlli  da  parte  delle  aziende  sanitarie  locali. L'elenco dei
medicinali erogabili ai sensi del  presente  comma  viene  aggiornato
periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  resta  a  carico  del Servizio
sanitario  nazionale  nell'ambito  del  tetto  di  spesa previsto per
l'assistenza farmaceutica.
   43. Agli organismi  di  volontariato  e  di  tutela  dei  diritti,
ammessi  ad  operare all'interno delle strutture sanitarie pubbliche,
ai sensi dell'articolo  14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  puo' essere
consentito l'uso gratuito di locali e servizi strettamente  necessari
all'espletamento delle relative attivita'.
   44.  Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili
con sanzioni disciplinari, le irregolarita'  formali  commesse  nella
compilazione delle ricette.
   45.      Fino   al   31   dicembre  1997  e'  fatto  divieto  alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere  personale,  anche  a
tempo  determinato,  escluso  quello  delle  categorie protette.   E'
autorizzato esclusivamente il ricorso alle  procedure  di  mobilita',
secondo la normativa vigente.
   46.   Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed
agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente  pubblico
Croce  rossa  italiana,  limitatamente  per quest'ultimo al personale
che, alla data del 30 settembre 1996,  presta  servizio  nei  servizi
sanitari  con  contratto  a  tempo  determinato,  ferme  restando  le
previsioni di cui al comma 1, agli ordini  e  collegi  professionali,
alle  universita',  agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle
province autonome ed agli enti locali non strutturalmente  deficitari
ed  a  quelli  per  i  quali,  alla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  sia  intervenuta  l'approvazione  dell'ipotesi   di
bilancio  stabilmente  riequilibrato,  agli enti non in condizioni di
squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della  legge
23  dicembre  1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e
dei contrattisti  all'estero,  alle  Forze  armate  ed  al  personale
tecnico,   nelle  qualifiche  funzionali  sesta,  settima  e  ottava,
dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali  della  Marina  in  misura
complessiva  pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a
parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi  riservati  al
personale   gia'   in   servizio,   ai   Corpi  di  polizia  previsti
dall'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, limitatamente al
personale  addetto  all'espletamento  dei  servizi  di  ordine  e  di
sicurezza  pubblica  e  dell'amministrazione  della  giustizia  per i
servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e  degli  internati,
al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il solo personale
operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-
legge  29  marzo  1995,  n.  97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, per  il  quale  si  siano  esaurite  le
prescritte  procedure  entro  il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo  e  terzo  periodo,  della
legge  23  dicembre  1992,  n.  498.  Il  divieto  non  opera  per le
assunzioni  di  personale  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali,   nella   misura  del  40  per  cento  dei  posti  resisi
disponibili per cessazioni, nonche' per  le  assunzioni  previste  da
specifiche  norme  legislative  per  l'attuazione ed il funzionamento
degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi  i
casi  previo  espletamento delle procedure di mobilita' da concludere
entro  il  termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle
assunzioni. Il divieto non opera  altresi'  per  le  assunzioni,  sia
mediante  procedure  concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti
di gestione dei parchi nazionali,  da  effettuare  nei  limiti  della
pianta  organica  o dell'attuale dotazione organica purche' approvati
dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle  procedure  di
mobilita'  da  concludere  entro  il termine di trenta giorni. Per il
comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73  e  per  il
personale   del   Ministero  degli  affari  esteri  si  applicano  le
disposizioni  dal  comma  132  al  comma  142.   Restano   ferme   le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e integrazioni.   Sono
consentite le assunzioni dei vincitori  di  concorsi  per  qualifiche
dirigenziali  banditi  da amministrazioni statali, le cui graduatorie
risultino approvate dalle commissioni d'esame entro  il  15  dicembre
1996,  e,  per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  per  il  personale  del  ruolo
dell'ispettorato  del  lavoro, limitatamente a 190 unita' dell'ottava
qualifica  funzionale,  dell'INPDAP,  limitatamente  a   250   unita'
complessive  di personale da utilizzare  nelle strutture periferiche,
dell'INPS,  nei  limiti  di  200  unita'complessive  di  personale da
adibire alla   vigilanza, e dell'INAIL,  nei  limiti  di  150  unita'
complessive.   Gli   enti  locali  dissestati  che  abbiano  ottenuto
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge    possono  chiedere, per
esigenze di funzionamento dei servizi,  l'assegnazione  di  personale
posto  in  mobilita'  al  momento della rideterminazione delle piante
organiche e in servizio presso gli  enti  stessi  alla  data  del  31
dicembre 1995.
   47.    Le  graduatorie  conseguite  nei  concorsi  pubblici per il
personale del Servizio sanitario  nazionale  restano  in  vigore  per
tutto il 1997.
   48.      Fermi  restando  i  limiti  previsti  dal  comma  46,  le
amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente  i
soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello
dei  posti  occupati  da  falsi  invalidi,  accertati  ai sensi delle
vigenti  disposizioni  di  legge   e   comunque   nell'ambito   delle
disponibilita' dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
   49.   Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere
alla copertura dei posti resisi disponibili per  cessazioni  mediante
ricorso alle procedure di mobilita' e, nel limite del 10 per cento di
tali  posti  disponibili,  attraverso  nuove assunzioni di personale.
Fino al 31 dicembre 1999, in relazione  all'attuazione  dell'articolo
89  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, possono essere
banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali
delle amministrazioni  pubbliche  nella  provincia  di  Bolzano,  nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
   50.  Le  disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per
le assunzioni dei magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,
nonche'  degli  avvocati  e  procuratori  dello Stato. Il Ministro di
grazia  e  giustizia  puo'  procedere,  nei  limiti  delle  dotazioni
organiche  fissate  a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e  dell'articolo  3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n.  537,  alla  copertura  dei  posti  del  restante  personale
dell'amministrazione  della  giustizia in misura non superiore  al 70
per cento del complesso delle vacanze esistenti   alla  data  del  31
dicembre  1996,  anche  al  fine  di soddisfare sopraggiunte maggiori
esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del  personale
dell'amministrazione centrale non potra' essere determinata in misura
superiore  ai  posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la
possibilita'  di  variazioni,  nell'ambito  della  stessa   dotazione
organica,   per  quanto  riguarda  la  consistenza  delle  qualifiche
funzionali e dei  profili  professionali,  senza  ulteriori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato.
   51.    In  deroga  al comma 45, il Ministero dei trasporti e della
navigazione puo' assumere ispettori di volo con contratti  a  termine
annuali  rinnovabili  di anno in anno sino ad un massimo di tre anni,
da utilizzare per le esigenze del servizio  della  navigazione  della
Direzione  generale  dell'aviazione civile, e al Ministero per i beni
culturali e ambientali e'  consentita  l'assunzione  di  personale  a
tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
   52.   Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano
provveduto alla rideterminazione delle  dotazioni  organiche,  previa
verifica  dei  carichi  di  lavoro,  ai sensi della legge 24 dicembre
1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura  pari  ai
posti  coperti  al 31 agosto 1996, nonche' ai posti per i quali, alla
stessa data, risultino in corso  di  espletamento  concorsi  o  siano
stati  pubblicati i bandi di concorso. Alle universita' si applica il
comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
    53.   Le dotazioni organiche  provvisoriamente  rideterminate  ai
sensi  del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini
dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge  28  dicembre
1995,  n.  549,  e  sono  ridotte in via definitiva del 15 per cento,
esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se  alla  data
del  30  aprile  1997  non  si  provvede  alla rideterminazione delle
stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.
   54. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  anche  in  deroga alle
disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche  di
esclusione  in  materia  di determinazione delle piante organiche per
gli ordini e i collegi professionali in  relazione  al  numero  degli
iscritti  e per l'ente autonomo "La Triennale" di Milano, senza oneri
per il bilancio dello Stato.
   55. Ai fini  di  una  razionale  utilizzazione  del  personale,  i
dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO gia' assegnati
ad  amministrazioni  statali  ai  sensi dell'articolo 2, comma 14 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle
disponibilita'   negli   organici   e  delle  effettive  esigenze  di
funzionalita', e previa domanda da presentarsi entro sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, alle sedi
periferiche  dell'amministrazione  statale o ad altre amministrazioni
pubbliche nell'ambito della provincia in cui  la  base  militare  era
collocata.   Entro  i  successivi  sessanta  giorni  si  provvede  al
trasferimento mediante  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri.
   56.   Le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  nonche'  le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano l'iscrizione  in  albi  professionali  non  si  applicano  ai
dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore  al  50  per
cento di quella a tempo pieno.
   57.  Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere costituito
relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie
qualifiche  o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ad esclusione del  personale  militare,  di  quello  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.
   58.    La  trasformazione  del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene automaticamente entro  sessanta  giorni  dalla
domanda,  nella  quale  e'  indicata  l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato  o  autonomo  che   il   dipendente   intende   svolgere.
L'amministrazione,  entro il predetto termine, nega la trasformazione
del rapporto  nel  caso  in  cui  l'attivita'  lavorativa  di  lavoro
autonomo  o  subordinato  comporti  un  conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio svolta  dal  dipendente  ovvero,  nel
caso  in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e
alla  posizione  organizzativa  ricoperta   dal   dipendente,   grave
pregiudizio  alla funzionalita' dell'amministrazione stessa, puo' con
provvedimento motivato differire la trasformazione  del  rapporto  di
lavoro  a  tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La
trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora  l'attivita'
lavorativa    di    lavoro   subordinato   debba   intercorrere   con
un'amministrazione pubblica. Il dipendente   e'  tenuto,  inoltre,  a
comunicare,  entro  quindici  giorni, all'amministrazione nella quale
presta  servizio,  l'eventuale  successivo  inizio  o  la  variazione
dell'attivita'  lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma
57, per il restante personale che esercita  competenze  istituzionali
in  materia  di  giustizia,  di difesa e di sicurezza dello Stato, di
ordine e di sicurezza  pubblica,  con  esclusione  del  personale  di
polizia  municipale  e  provinciale, le modalita' di costituzione dei
rapporti di lavoro a tempo parziale  ed  i  contingenti  massimi  del
personale  che puo' accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la  funzione  pubblica  e
con il Ministro del tesoro.
   59.    I  risparmi  di  spesa  derivanti  dalla trasformazione dei
rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  da
tempo  pieno  a  tempo  parziale  costituiscono  per  il 30 per cento
economie di bilancio. Un quota pari al  50  per  cento  dei  predetti
risparmi  puo'  essere  utilizzata  per  incentivare la mobilita' del
personale   delle   pubbliche   amministrazioni,   ovvero,   esperite
inutilmente  le  procedure  per  la  mobilita', per nuove assunzioni,
anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a  55.  L'ulteriore
quota  del  20  per  cento  e'  destinata,  secondo le modalita' ed i
criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata,  al  miglioramento
della    produttivita'   individuale   e   collettiva.   I   risparmi
eventualmente non utilizzati per le predette finalita'  costituiscono
ulteriori economie di bilancio.
   60.    Al  di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale e'
fatto  divieto  di  svolgere  qualsiasi  altra  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne
prevedano   l'autorizzazione   rilasciata   dall'amministrazione   di
appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La  richiesta  di
autorizzazione  inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro
trenta giorni dalla presentazione  non  venga  adottato  un  motivato
provvedimento di diniego.
                               Art. 1.
   61.    La  violazione  del  divieto di cui al comma 60, la mancata
comunicazione di cui al comma 58, nonche' le comunicazioni  risultate
non   veritiere   anche   a   seguito   di   accertamenti   ispettivi
dell'amministrazione costituiscono giusta  causa  di  recesso  per  i
rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro  e  costituiscono  causa  di  decadenza  dall'impiego  per  il
restante personale, sempreche' le prestazioni  per  le  attivita'  di
lavoro  subordinato  o  autonomo  svolte  al di fuori del rapporto di
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo
gratuito,  presso  associazioni  di  volontariato  o  cooperative   a
carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro.  Le procedure per
l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi
in contradditorio fra le parti.
   62.    Per  effettuare  verifiche  a campione sui dipendenti delle
pubbliche     amministrazioni,      finalizzate      all'accertamento
dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui ai commi da 56 a 65, le
amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi  ispettivi,  che,
comunque,  devono  essere  costituiti  entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.
Analoghe  verifiche  sono  svolte  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica  che  puo'  avvalersi,  d'intesa  con   le   amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonche', d'intesa con il
Ministero  delle  finanze  ed  anche  ai fini dell'accertamento delle
violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
   63.  Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore  il
1  marzo  1997.  Entro tale termine devono cessare tutte le attivita'
incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti
di rinuncia  all'incarico,  comunque  denominati,  producono  effetto
dalla data della relativa comunicazione.
   64.   Per   quanto  disposto  dai  precedenti  commi,  viene  data
precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di  handicap
non  inferiore  al  70  per  cento,  malati  di  mente,  anziani  non
autosufficienti, nonche' ai genitori con figli minori in relazione al
loro numero.
   65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti  locali
che  non  versino  in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui
pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque
unita'.
   66.  Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5,  del  decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge
14  novembre  1992,  n.  438,  confermate  per  il triennio 1994-1996
dall'articolo 3, comma 36, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
   67.    Le  disposizioni  contenute nel comma 66 si applicano anche
alle misure dell'indennita' di missione  e  di  trasferimento,  delle
indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e di quelle aventi
natura   di  rimborso  spese,  che  sono  suscettibili  per  legge  o
disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato
di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennita'
continuano, comunque,  ad  essere  corrisposti  nella  stessa  misura
dell'anno 1996.
   68.   Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  stipulano  alle
condizioni  piu'  favorevoli, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, convenzioni con societa'  o  con  catene
alberghiere  o  con associazioni di categoria presso le cui strutture
il dipendente in missione e' tenuto a pernottare. Il  dipendente  che
non  utilizza  nella  localita'  di  missione  strutture  alberghiere
convenzionate   ha   diritto,   su   presentazione   della   relativa
documentazione   prevista   dalle   norme      o  dalle  disposizioni
contrattuali vigenti in materia, al rimborso della spesa  nel  limite
del  costo piu' basso praticato dalle strutture convenzionate ubicate
nella localita' di missione.
   69.    Per  il  triennio  1997-1999,  gli  stanziamenti   per   la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dello  Stato,  ivi  compreso  quello  addetto  agli uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro di cui  all'articolo  19  della
legge 15 novembre 1973, n. 734, iscritti agli appositi capitoli degli
stati  di  previsione delle amministrazioni dello Stato, sono ridotti
nella misura del 10 per cento e per  l'Amministrazione  della  difesa
nella  misura  del  10,5 per cento, con esclusione degli stanziamenti
relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per  i  servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
   70.      Al  fine  di  garantire  maggiore  efficacia  alla  spesa
complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e  per  la
funzione   pubblica,  sentita  la  Conferenza  dei  presidenti  delle
regioni,  sono  definiti  criteri  e  parametri   generali   per   la
riorganizzazione   graduale   della   rete  scolastica,  con  effetto
dall'anno scolastico 1997-1998  con  la  previsione  di  deroghe  con
riguardo  alle  zone  definite  a  rischio  per  problemi di devianza
giovanile e minorile, nonche' alle necessita' e ai disagi che possono
determinarsi in  relazione  a  specifiche  esigenze,  particolarmente
nelle  comunita'  e  zone  montane  e nelle piccole isole. Il decreto
prevede altresi' una graduale  riduzione  del  numero  massimo  degli
alunni  per  classe, anche tenendo conto di quelli con difficolta' di
apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti,  su  tutto
il  territorio  nazionale,  istituti  comprensivi  di scuola materna,
elementare e secondaria di primo grado, cui sara' assegnato personale
direttivo della scuola elementare  o  della  scuola  media.  Analoghe
misure  di  riorganizzazione  graduale  della rete scolastica saranno
adottate  per  i  convitti  e  gli  educandati  dello  Stato,   anche
unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse,
con  accorgimenti  necessari a garantire il diritto allo studio della
particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e  nei
limiti  dell'organico provinciale complessivo determinato a norma del
comma  71,  i  provveditori  agli  studi,  sentiti  gli  enti  locali
interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri
decreti   aventi   carattere   definitivo,   i   piani   organici  di
aggregazione,  fusione,  soppressione  di  scuole   e   istituti   di
istruzione  di  ogni  ordine  e  grado, nonche' dei plessi, sezioni e
corsi con minor numero di alunni rispetto  ai  parametri  prefissati,
esclusi  i  conservatori  di  musica,  le  accademie  e  gli istituti
superiori per le industrie artistiche.
   71.    In  conformita'  agli  obiettivi  indicati  al  comma 70, a
decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, gli organici del  personale
della scuola sono rideterminati con periodicita' pluriennale, secondo
criteri,  procedure  e parametri di riferimento stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  i  Ministri
del  tesoro  e  per  la  funzione  pubblica. Nel limite dell'organico
complessivo fissato  per  ciascuna  provincia  dallo  stesso  decreto
interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione
di  ciascuna  scuola  e  istituto  di istruzione nonche' le dotazioni
organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la
diffusione e lo sviluppo dell'innovazione, della sperimentazione, dei
programmi di prevenzione e  recupero  della  dispersione  scolastica,
degli  interventi  di  supporto e valutazione dei processi formativi,
dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola  elementare  e,
limitatamente  agli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,
dell'integrazione degli alunni portatori di handicap.  Sono  abrogati
gli  articoli  104,  comma  5,  442,  comma  1, e 445 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
   72.    I  provveditori  agli  studi,  sulla   base   dell'organico
complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di
ciascun  circolo  didattico in relazione al numero degli alunni, alla
consistenza delle classi, al sostegno necessario  per  l'integrazione
degli  alunni  portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole
sul territorio e alle relative situazioni  socio-ambientali,  nonche'
alla  diffusione  dell'insegnamento  della  lingua  straniera  e alle
esigenze di scolarizzazione a tempo pieno  espresse  dall'utenza.  E'
garantita  la  continuita'  del  sostegno per gli alunni portatori di
handicap.  Le  modalita'  saranno  definite   previa   contrattazione
decentrata,  ove  prevista.  Gli  organi  competenti,  sulla base dei
principi generali di cui all'articolo 128 del testo  unico  approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, deliberano, nel
limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le  esigenze
inerenti  l'organizzazione  dell'attivita'  didattica,  ivi  compresi
l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e,  quando  sia
necessario,  la  sostituzione  dei  docenti  assenti  per periodi non
superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del  testo  unico  approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
   73.    Con  le  modalita' previste dall'articolo 442, comma 4, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono ridefiniti i  criteri  di  programmazione  delle  assunzioni  di
personale   docente   a   tempo   indeterminato,  in  relazione  alle
prevedibili disponibilita' dei relativi  posti  nell'anno  scolastico
successivo,  in  connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e
alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
   74.   Con decreto del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo
puo'  presentare  o  revocare  le  dimissioni.  I  commi  2 e 3 degli
articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
   75.    Per  il  personale  in  esubero,  rispetto  alle  dotazioni
organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato,
oltre  ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo
473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297,  saranno  istituiti  anche  corsi  intensivi  di  durata  non
superiore   all'anno  finalizzati  al  conseguimento  del  titolo  di
specializzazione   prescritto    per    l'attivita'    di    sostegno
all'integrazione   scolastica   degli  alunni  handicappati;  con  la
contrattazione collettiva saranno, altresi', stabiliti i criteri  per
la  mobilita' d'ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi
1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 6  novembre  1989,  n.  357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
   76.    Nelle  istituzioni  scolastiche  di  istruzione  secondaria
superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della
autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare
che l'insegnamento dell'educazione fisica sia  impartito  per  classi
intere  anziche'  per  squadre  maschili  e femminili. E' abrogato il
comma 2 dell'articolo 302  del  testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
   77.    Le  spese  per  le  supplenze  brevi  e  saltuarie  e per i
corrispondenti  oneri  riflessi  sono  effettuate  dalle  istituzioni
scolastiche   ed  educative,  nonche'  dagli  istituti  superiori  di
istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati  dai
competenti  provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032,
1035 e 1036 dello stato di previsione del  Ministero  della  pubblica
istruzione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione
saranno definiti i criteri e le modalita' per  la  ripartizione,  tra
gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati
ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli
stessi  provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o,
comunque impreviste, nonche' per riequilibrare,  ove  necessario,  la
ripartizione  delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche
situazioni  che  dovessero  determinarsi  nelle  diverse  istituzioni
interessate.
   78.    I  capi  di  istituto  sono  autorizzati  a  ricorrere alle
supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi  strettamente  necessari
ad   assicurare  il  servizio  scolastico  e  dopo  aver  provveduto,
eventualmente utilizzando spazi di flessibilita'  dell'organizzazione
dell'orario  didattico,  alla  sostituzione del personale assente con
docenti gia' in servizio nella medesima  istituzione  scolastica.  Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia
di  supplenze  brevi  e  saltuarie  sono  utilizzabili nel successivo
esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento  amministrativo  e
didattico  e  per  eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e
saltuarie.
   79. Il comma 2 dell'articolo 358 del  testo  unico  approvato  con
decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, e' abrogato, e per le
spese  relative  agli  accertamenti   da   compiere   ai   fini   del
riconoscimento  legale  o del pareggiamento di scuole o, comunque, in
relazione ai  servizi  amministrativi  svolti  a  loro  richiesta,  i
gestori  provvederanno  direttamente,  analogamente a quanto previsto
dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene  seguita
dai  gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare
i corsi biennali di specializzazione per il sostegno  didattico  agli
alunni  handicappati,  nonche'  dai  gestori  di  scuole straniere in
Italia.
   80. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre  1994,  n.
724,  va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo
di lire 116  miliardi  e'  riferito  alla  spesa  complessiva  per  i
compensi  forfettari  relativi  agli esami di maturita', compresi gli
oneri  riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge citata.
   81. Dall'applicazione dei commi 70,  71,  72,  75  e  76  dovranno
conseguirsi  economie  di  spesa  pari  a  lire  400  miliardi, 1.541
miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e
1999.
   82. Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di  ulteriori
60  miliardi  per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni
si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.
   83. Al decreto del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,  alla  Tabella A, parte III, al numero 1),  e'  soppressa  la
parola: "cavalli".
   84.  In  aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2,
il Ministro delle finanze puo' disporre entro il  28  febbraio  1997,
con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal
comma  1,  lettera  a),  dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427.
   85.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano  che  disciplinano  la  materia  nell'ambito delle competenze
derivanti  dai  rispettivi  statuti  e  dalle   relative   norme   di
attuazione.
   86.  Al  comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' soppresso l'ultimo periodo.
   87. A decorrere dall'esercizio finanziario  1997,  tutti  i  mezzi
finanziari   destinati  dallo  Stato  agli  Osservatori  astronomici,
astrofisici e vesuviano sono iscritti  in  un  unico  capitolo  dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, denominato  "Fondo  per  il  finanziamento
ordinario  degli  Osservatori". Il Fondo e' ripartito, sulla base dei
criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che
provvedono,  altresi',  direttamente  al  pagamento  degli  stipendi,
assegni,   indennita'   e   compensi  di  ogni  natura  al  personale
dipendente.  Si  applicano,  inoltre,  in  analogia  le  disposizioni
contenute  nell'articolo  5  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537,
nonche' le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della  legge  28
dicembre 1995, n. 549.
   88.  Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo
5, comma 23, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  su
proposta dell'osservatorio medesimo, puo' nominare  esperti  a  tempo
pieno  tra  persone  aventi  specifiche  capacita' professionali, nel
limite dell'apposito stanziamento  di  bilancio.    Il  compenso  dei
componenti  l'osservatorio  e quello degli esperti e' determinato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica,  di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga
alle  vigenti  disposizioni.  Le  spese  relative  al   funzionamento
dell'osservatorio,  valutate  in  lire  un  miliardo  annue,  vengono
iscritte su un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli  anni  successivi.
Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e'
ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
   89.  Il  fondo  di  intervento  integrativo per la concessione dei
prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della  legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' ridotto dello 0,5 per cento e puo' essere
destinato   anche   alle   erogazioni  di  borse  di  studio  di  cui
all'articolo 8 della medesima legge.
   90. Il Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  e' autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni,
con propri decreti da adottare, anche in deroga  alle  norme  di  cui
alla  legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica
delle universita', anche preceduta da suddivisioni delle  facolta'  o
corsi   di  laurea,  secondo  modalita'  concordate  con  gli  Atenei
interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che
verra' determinato sede per sede, con apposito decreto  ministeriale,
previo  parere  dell'osservatorio  per  la  valutazione  del  sistema
universitario.
   91. I provvedimenti ministeriali saranno  adottati  anche  tenendo
conto   delle   specifiche   situazioni   ed   esigenze   delle  aree
metropolitane maggiormente congestionate.
   92. I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure
dell'intervento,  comprendente  l'indicazione   degli   immobili   da
utilizzare  e  delle  risorse di personale e finanziarie da destinare
allo stesso, nonche' alle modalita' di verifica periodica. I  decreti
contenenti  disposizioni  di  programmazione  sono emanati sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia.
   93. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri  dei  lavori  pubblici  e  dell'universita'  e della ricerca
scientifica e tecnologica, possono essere destinati ad uso perpetuo e
gratuito delle universita', con spese  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria a carico delle stesse, gli immobili demaniali liberi.
   94.  Nel  caso  di  immobili  di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497, il decreto di cui al comma 93 e' adottato previo  concerto  con
il Ministro per i beni culturali e ambientali.
   95.  Il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica promuove, altresi', ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per
la destinazione ad uso perpetuo e  gratuito  delle  universita',  con
spese  di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria a loro carico, di
immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
   96.    Nel  quadro  della   ristrutturazione   dell'organizzazione
centrale,  territoriale  e  periferica della Difesa, disciplinata dai
decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le
dotazioni organiche e  le  consistenze  effettive  complessive  degli
ufficiali  in  servizio  permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri,  della  Marina  militare,   escluso   il   Corpo   delle
capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25
per  cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per
cento della alimentazione dei ruoli.
   97.  Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo e'
delegato ad emanare, entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento
degli ufficiali, che dovranno:
    a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze
ordinativo-funzionali  da  soddisfare  ed  ai  livelli  gerarchici da
assicurare, in rapporto anche alle funzioni da  svolgere  nell'ambito
delle   strutture   integrate  dell'Alleanza  atlantica  e  di  altri
organismi multinazionali similari, i ruoli normali e  speciali  anche
attraverso  revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
soppressione, esaurimento ovvero  istituzione  di  nuovi  ruoli,  con
determinazione delle relative consistenze organiche;
    b)  apportare  le necessarie modificazioni alla normativa vigente
al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati
paritetici ed uguali limiti di eta' per la  cessazione  dal  servizio
tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
    c)  prolungare  opportunamente la permanenza nei singoli gradi in
relazione ai piu' elevati limiti di eta', che  comunque  non  possono
eccedere i sessantacinque anni;
    d)  aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla
legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a  quanto  previsto  nel
comma  96,  precisando  le  cariche  da escludere dal collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri,  di  cui  all'articolo  7  della
medesima legge n. 804 del 1973;
    e)  regolare  con  norme transitorie il graduale passaggio, in un
arco di otto anni,  dalla  vigente  normativa  a  quella  che  verra'
definita  con  i  decreti  legislativi,  tenendo conto dei giudizi di
idoneita' espressi dalle commissioni  di  avanzamento  alla  data  di
entrata  in  vigore  dei  predetti  decreti, nonche' disciplinando il
transito, senza oneri aggiuntivi, del personale  eccedente  in  altre
amministrazioni;
    f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle pro-
cedure    relative   alla   valutazione   del   personale   ai   fini
dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti  dalla  legge  12
novembre  1955,  n.  1137,  e  dalla  legge  19  maggio 1986, n. 224,
mediante l'utilizzazione prevalente di voti  numerici  quale  sintesi
valutativa   della   documentazione  caratteristica  disponibile,  la
razionalizzazione del funzionamento dei collegi  giudicanti  preposti
alla   valutazione  del  personale,  nonche'  procedure  di  verifica
dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento
delle valutazioni;
    g)   aggiornare   la   normativa    relativa    alla    posizione
dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la
durata  che  sara'  allineata ai limiti di eta' per la cessazione dal
servizio previsti per le differenti categorie del  pubblico  impiego,
ampliandone  le  cause  di  esclusione  e  di cessazione anticipata e
ridisciplinandone le modalita' di impiego,  continuando  comunque  ad
assicurare   il   versamento  delle  ritenute  contributive  ai  fini
pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
    h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri
per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti  ai  fini
del  bilancio  triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a
lire 60 miliardi nel 1997, lire 84  miliardi  nel  1998  e  lire  138
miliardi nel 1999.
   98.  Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h),
l'ordinamento    derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97
non puo' comunque comportare a regime  oneri  superiori,  in  termini
reali,  alla  spesa  per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente di
ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
   99.  Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per apportare le  necessarie  modificazioni  alla
normativa   relativa   alla  posizione  di  ausiliaria  del  restante
personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri  ed  il
Corpo  della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma
97, lettera g), nonche'  per  apportare  alla  vigente  normativa  le
modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al fine di armonizzare il
trattamento giuridico del  personale  militare  volontario  in  ferma
breve  al  terzo  anno  di  ferma  a quello previsto per il personale
militare in servizio permanente effettivo.
   100.    Il  Governo,  sentite  le  rappresentanze  del  personale,
trasmette  alla  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi di cui ai  commi  97  e  99,  al  fine
dell'espressione  del  parere  da  parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti.
   101.    Nell'ambito  dei  vigenti  accordi  di   cooperazione   e'
autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo
ed  a  quelli  partecipanti al partenariato per la pace, nonche' agli
organismi  di  volontariato  di  protezione  civile  iscritti   negli
appositi  registri,  di materiali non d'armamento dichiarati opsoleti
per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento  riguardera'
esclusivamente  materiali  difensivi  e dovra' essere preventivemente
acquisito  il  parere   vincolante   delle   competenti   Commissioni
parlamentari.
   102.    Nel  quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in
materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, Il  Ministro  della
difesa e' autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto,
di  concerto  con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi
stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti,  scuole  ed  altri
enti  militari  delle  Forze armate italiane, assumendo in tutto o in
parte a carico della Difesa le spese di frequenza,  il  mantenimento,
il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonche' le
spese  per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e
viceversa,  e  per  gli  eventuali  spostamenti   connessi   con   lo
svolgimento  dei  corsi,  personale  militare estero facente parte di
Forze armate di Stati: a) nei confronti dei quali non  sia  in  corso
embargo  deliberato in sede ONU o di Unione europea; b) nei confronti
dei quali non siano  state  accertate,  da  parte  delle  appropriate
istanze  delle  Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della
convenzione internazionale in materia di diritti  dell'uomo;  c)  che
non  destinino,  ricevendo  dall'Italia  assistenza allo sviluppo, al
proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie
esigenze  di  difesa.  Il  Ministro  della   difesa   e',   altresi',
autorizzato   a   concedere   contributi  per  lo  studio  o  per  il
perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in
Italia corsi di studio a titolo gratuito.
   103.  Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare  nei  reparti
di  lavoro  del  Genio militare, continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a),  e
52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
   104.      Per   il   personale   di  leva  che  sara'  incorporato
nell'Esercito, nella Marina militare e  nell'Aeronautica  militare  e
per   il  personale  che  svolgera'  servizio  civile  sostitutivo  a
decorrere dal 1o gennaio 1997 la durata della ferma  di  leva  e  del
servizio civile e' di 10 mesi.
   105.  Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio
obbligatorio  di leva  in qualita' di ufficiale di complemento ovvero
di ausiliario di leva la durata della ferma e' rispettivamente di  14
mesi e di 12 mesi.
   106.    Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto
legislativo  per l'adeguamento   delle norme di cui ai capi VIII e IX
del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964,  n.  237,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   in
relazione   al   calo  demografico,  agli  esuberi  conseguenti  alla
ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla
prevista introduzione del servizio civile nazionale.
   107.  Il Governo trasmette alla Camera dei deputati  e  al  Senato
della  Repubblica  lo  schema  di decreto legislativo di cui al comma
106, al fine dell'espressione del parere da  parte  delle  competenti
Commissioni  permanenti,  da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
   108.  Il Ministro della difesa, con proprio  decreto,  da  emanare
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalita' di riduzione della durata del servizio per gli
obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per  i
militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo
in  data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con
il primo scaglione  1997.  Analoghe  norme  verranno  emanate  per  i
sottotenenti di complemento di prima nomina.
   109.    I  militari  di  leva  e  gli obiettori in servizio civile
sostitutivo, compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  potranno
frequentare  i  corsi  di  formazione professionale organizzati dalle
pubbliche  amministrazioni,  inclusi  quelli   promossi   dall'Unione
europea,  svolti  nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le
pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei
corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro  competenza.
I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi
presso  il  personale  di  leva  e ne forniscono copia ai consigli di
rappresentanza e agli  enti  convenzionati  con  il  Ministero  della
difesa per il servizio civile.
   110.   Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, e' sostituito dal seguente:
   "4.  Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche  e
le  esigenze  logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio
di leva e' prestato presso unita' o reparti  aventi  sede  nel  luogo
piu'  vicino  al  comune  di  residenza del militare, e possibilmente
distanti non oltre 100 chilometri da essa".
   111.  Nei limiti dei contingenti di volontari  di  truppa  fissati
annualmente  per  ciascuna  Forza  armata dalla legge di bilancio, in
conformita' con l'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n.  196,  i  militari e i graduati in servizio di leva possono essere
trattenuti alle armi per un ulteriore periodo di 6, 9 o 12 mesi, pre-
via domanda da presentare  entro  l'ottavo  mese  di  servizio.    Il
personale  trattenuto  alle  armi per un ulteriore periodi di 12 mesi
puo' presentare domanda, entro il ventesimo mese di servizio, per  il
transito  in  ferma  triennale,  previo  superamento  delle  prove di
selezione  destinate  ai  volontari  di  truppa  in  ferma breve, ove
previste.
   112.  Al personale trattenuto alle armi si applicano,  in  materia
di trattamento economico, le disposizioni previste per i volontari di
truppa in ferma breve.
   113.  In  relazione  a  quanto previsto dal comma 111, il Ministro
della difesa provvede a  definire  annualmente,  per  ciascuna  Forza
armata  e  nell'ambito  degli stanziamenti di bilancio, l'entita' dei
posti disponibili, computandoli in relazione alle carenze riscontrate
nel gettito dei volontari di truppa in ferma breve.
   114. Il Ministro della difesa provvede  a  definire,  con  proprio
decreto  da  emanare  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalita' di transito in ferma triennale del
personale trattenuto alle armi per 12 mesi.
   115. L'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva,
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio  1964,  n.  237,  da  ammettere  annualmente   al   servizio
ausiliario  di  leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e
ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non
puo' superare  complessivamente 20.000 unita' nel 1997, 17.500 unita'
nel 1998, 15.000 unita'  nel  1999  e  12.500  unita'  per  gli  anni
successivi.  Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle finanze, dell'interno  e  di  grazia  e  giustizia  e'
definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
   116.  A  decorrere  dal  1o  gennaio 1997 al personale che espleta
servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui  all'articolo
16  della  legge  1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
compete, in luogo del trattamento economico previsto dal  quadro  IV,
sezione  C,  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079, e successive modificazioni, e  dalla  legge  20  marzo
1984,  n.  34,  e successive modificazioni, la paga netta giornaliera
prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto  1981,  n.  440,
come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
   117.  Al personale di cui al comma 115 e' corrisposta l'indennita'
aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  25
luglio  1992,  n.  349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
settembre 1992, n. 386.
   118. Con decreto del Ministro della difesa, adottato  di  concerto
con  i  Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia,
sono  razionalizzate  e  semplificate  le  procedure   di   chiamata,
selezione,  informazione  ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da
parte  della  Direzione  generale  della   leva,   del   reclutamento
obbligatorio,  della  militarizzazione,  della mobilitazione civile e
dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze
delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  delle  amministrazioni
interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
   119.   Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata
in vigore della  presente  legge,  ai  fini  della  misura  dell'equo
indennizzo,  la  tabella  1  allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.  686,  e'  sostituita  dalla  tabella  1
allegata  alla  presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo
22 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724.  Per  la  determinazione
dell'equo  indennizzo  si  considera,  in  ogni  caso,  lo  stipendio
tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi
compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianita'.
   120.    Per  coloro che, antecedentemente alla data del 1o gennaio
1995, avevano in  corso  il  procedimento  per  l'accertamento  della
dipendenza  da  causa  di servizio di infermita' o lesioni o che, con
decorrenza  dalla  stessa  data,  abbiano   presentato   domanda   di
aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
continuano a trovare applicazione, per  la  determinazione  dell'equo
indennizzo,  le  disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
   121.  Nei casi di cui all'articolo 177 del testo  unico  approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie  si  esprime
anche  sulla classificazione delle infermita' o lesioni accertate. Si
applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.
   122.    Il  disposto  dell'articolo  71,  comma  1,  del   decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti
degli enti pubblici economici nazionali, regionali  e  locali  a  suo
tempo  collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965,
n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
   123.    Gli  emolumenti,  compensi,   indennita'   percepiti   dai
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di cui all'articolo 1,
comma 2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  per
l'espletamento   di   incarichi   affidati   dall'amministrazione  di
appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da societa'  o  imprese
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente
pubblico  o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza
sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200
milioni  di  lire  annue,  nel  conto   dell'entrata   del   bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento e'
effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della
liquidazione,  previa  dichiarazione  del dipendente circa l'avvenuto
superamento del limite sopra indicato.
   124.  Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123  le  somme
corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il
dipendente  presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo,
nonche'  i  diritti  d'autore,  i   compensi   per   l'attivita'   di
insegnamento  e  i  redditi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e  per  la
quale   sia   previsto  l'obbligo  di  iscrizione  al  relativo  albo
professionale.
   125.  Il limite di cui al comma 123 e' aggiornato, ogni due  anni,
con  decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il
Ministro del tesoro.
   126.  I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni  di  cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti  di  organi
di  amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti
per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento  per  gli  importi
superiori  a  lire  5  milioni  lordi  annui, al 10 per cento per gli
ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20  per
cento  per  gli  importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  sono  definite  le
modalita'  di  versamento all'erario dell'importo corrispondente alla
riduzione  per  prestazioni  comunque  rese a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   127.     Le  pubbliche  amministrazioni  che   si   avvalgono   di
collaboratori  esterni  o  che affidano incarichi di consulenza per i
quali e' previsto un  compenso  pubblicano  elenchi  nei  quali  sono
indicati   i   soggetti   percettori,   la  ragione  dell'incarico  e
l'ammontare erogato. Copia degli elenchi e' trasmessa  semestralmente
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della
funzione pubblica.
   128.  L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123  a  131  e'
curata  dal  Dipartimento della funzione pubblica che puo' avvalersi,
d'intesa con  il  Ministero  delle  finanze,  dei  servizi  ispettivi
dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
   129.    E' abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
   130.   I dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  collocati
fuori   ruolo  o  in  aspettativa  per  l'assolvimento  di  pubbliche
funzioni, possono essere ammessi, previa domanda  a  svolgere  presso
l'amministrazione  di  appartenenza prestazioni lavorative saltuarie,
gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti  di
prestazioni  di  alta  qualificazione professionale in relazione alle
quali si renda  necessario  il  continuo  esercizio  per  evitare  la
perdita della professionalita' acquisita.
   131.  Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre
1996  non  abbiano  adempiuto  a  quanto  previsto dai commi 6, 7 e 8
dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni,  in materia di anagrafe delle prestazioni,
e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
   132.  Fatti salvi i rapporti contrattuali  in  atto,  a  decorrere
dalla  data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i
commi quinto, sesto e settimo,  dell'articolo  162  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il terzo comma dell'articolo  162  del
medesimo  decreto  n.  18  del  1967  e' sostituito dal seguente: "La
retribuzione annua base e' fissata secondo i  criteri  e  nei  limiti
stabiliti  dal  primo  comma  dell'articolo  157".  Per  il  triennio
1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da  assumere  ai
sensi  degli  articoli  157  e  162  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui
questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane  o  nei
casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.
   133.    Il  contingente  del  personale  assunto a contratto dagli
uffici  all'estero  del  Ministero  degli  affari   esteri   di   cui
all'articolo  152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed  integrazioni,  e'
elevato  di  160  unita'. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono
essere  effettuate  assunzioni  di  personale  a  contratto  per   la
copertura  dei  posti  di  nuova  istituzione  nel  limite massimo di
ottanta unita'.
   134.  Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari  con  contratto  a
tempo  indeterminato  possono  essere immessi nei ruoli del Ministero
degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni  organiche  determi-
nate  ai  sensi  dell'articolo  22, comma 16, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unita' per ciascun  anno
del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami
purche'  in  possesso  dei requisiti prescritti per le qualifiche cui
aspirano e purche' abbiano  compiuto  almeno  tre  anni  di  servizio
continuativo  e  lodevole.  Le relative modalita' saranno fissate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli  impiegati
a  contratto  cosi'  immessi  nei ruoli sono destinati, quale sede di
prima destinazione,  a  prestare  servizio  presso  l'amministrazione
centrale per un periodo minimo di due anni.
                               Art. 1.
   135.    I  posti  che  risulteranno  disponibili  nelle qualifiche
funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione  delle  dotazioni
organiche  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  16,  della  legge 23
dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed
esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della
qualifica  immediatamente  inferiore  che  posseggano   i   necessari
requisiti ai sensi della normativa vigente, nonche' una anzianita' in
ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli
anni trascorsi all'estero. Le modalita' del concorso saranno determi-
nate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  per  la  funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il
personale in servizio all'estero che risulti vincitore  dei  concorsi
predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione
gia'  ricoperto,  fino  al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione
presso altra sede all'estero.
   136.  Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e' diminuito a 78 unita'.   Il
sub  contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi
internazionali e' elevato a 37 unita', ferme  restando  le  4  unita'
fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
   137.    Il  Governo e' autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'
regolamenti diretti a:
    a)   promuovere   lo   snellimento   delle   procedure   per   la
somministrazione  e  la   gestione   dei   fondi   da   parte   delle
rappresentanze  diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea
con quanto previsto dall'articolo 8, secondo  comma,  della  legge  6
febbraio  1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi
di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga
all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed  agli
articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
    b)   riconoscere   una   controllata   autonomia   contabile   ed
amministrativa  agli  uffici  all'estero,  operando  l'estensione  ed
armonizzazione  di  quanto  previsto  per  gli  istituti  italiani di
cultura dall'articolo  7  della  legge  22  dicembre  1990,  n.  401,
ispirandosi  a  tal  fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
    c) garantire in materia contrattuale la  compatibilita'  con  gli
ordinamenti   dei   rispettivi   paesi  di  accreditamento,  operando
opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente  della
Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  ispirandosi  al principio del
controllo successivo anche per i contratti  di  importo  superiore  a
quello  previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14
gennaio 1994, n. 20;
    d) prevedere  appositi  strumenti  per  sopperire  alle  esigenze
caratterizzate  da imprevedibilita' ed urgenza, prevedendo a tal fine
l'estensione  agli  uffici  all'estero  dei  fondi  scorta   di   cui
all'articolo  7,  comma  7,  della  legge  22  dicembre 1990, n. 401,
nonche' l'istituzione  temporanea,  per  l'attuazione  all'estero  di
specifiche  iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario
ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati,  con
le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n.
15.
   138.   Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi  diretti  a  riordinare  la  disciplina  del  trattamento
economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni  in
servizio  all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e suc-
cessive  modificazioni  ed  integrazioni,  comunque  attinenti   alla
materia  del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari,
sulla base dei seguenti  principi  e  criteri  direttivi  per  quanto
concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
    a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato per il 1997;
    b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno
un'apposita   indennita',   che   non   ha   carattere   retributivo,
commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli
uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo
della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico,
agli oneri  scolastici  e  sanitari  e  a  condizioni  ambientali  di
eventuale rischio e disagio;
    c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra'
prevedere  anche  un  assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo
conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
    d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che  ne
assicurino  la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte
in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un  rapporto  di
ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle
variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile
e   comunque   nei   limiti  delle  disponibilita'  finanziarie,  dei
meccanismi e dei livelli che regolano la  stessa  materia  nei  Paesi
dell'Unione europea.
   139.    Dall'attuazione  dei  commi  da  132 a 138 devono derivare
economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5  miliardi
per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
   140.  Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalita' italiana o
straniera  residenti  anche  temporaneamente  all'estero,  assunti  a
contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici  consolari
il  Governo  si atterra' ai seguenti principi e criteri, tenuto conto
di quanto previsto al comma 138:
    a) fissazione del pagamento delle  retribuzioni  direttamente  in
valuta  locale,  ovvero  in  altra valuta straniera, tenuto conto del
livello  e  dell'andamento  delle   retribuzioni   locali   o   delle
retribuzioni   corrisposte   nella   stessa  sede  da  rappresentanze
diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo
emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi piu' qualificati;
    b) garantire la compatibilita' con gli ordinamenti dei rispettivi
Paesi di accreditamento;
    c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto
per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianita'  di
servizio.
   141.  Per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche amministrazioni che
prestano servizio all'estero ed il cui trattamento e' gia' rapportato
a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari  esteri,
il  Governo  si  attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138,
per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
   142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al
parere   delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  che  dovranno
pronunciarsi entro trenta giorni.
   143.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
3,  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997
le  misure  del  concorso  delle  regioni  Sicilia  e   Sardegna   al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34,  comma  3,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate
dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  sono
elevate,  rispettivamente,  al  42,5  ed  al 29 per cento. La regione
Valle  d'Aosta  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico  del  bilancio
dello  Stato.  Di  conseguenza  non  si applicano, alla regione Valle
d'Aosta  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 44.
   144.    A  decorrere  dal  1997  sono soppresse le quote del Fondo
sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore  della
regione   Friuli-Venezia   Giulia   che   provvede  al  finanziamento
dell'assistenza sanitaria con i proventi dei  contributi  sanitari  e
con  risorse  del  proprio  bilancio.  Dalla  stessa  data  gli oneri
previsti  a  carico  dello  Stato  derivanti  dai  mutui  non  ancora
stipulati  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  a  copertura  dei
disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni  successivi  al  1994,
sono fronteggiati dalla regione medesima.
   145.    Per  le  finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di
applicazione di quanto disposto al comma  146,  le  quote  fisse  dei
tributi   devoluti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ai  sensi
dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale  approvato  con
legge   costituzionale   31   gennaio   1963,   n.  1,  e  successive
modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque
decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3)  e  4)  del
primo comma del citato articolo 49.
   146.    Dalla  data di inizio dell'efficacia delle norme attuative
dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato
con  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  e  successive
modificazioni,  in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5
della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,  al  primo  comma
dell'articolo  49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4),
le parole: "quattro decimi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sei
decimi"  e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite
dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".
   147.  A decorrere dal 1997 l'anticipazione di  lire  150  miliardi
prevista  dal  comma  1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1996,  n.  82,  resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della
disposizione di cui al comma 145.
   148.  Le assegnazioni finanziarie alla regione  Sicilia  attuative
di  leggi  di  settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996,
risultino  non  impegnate  o  per  le  quali  non  sia  ancora  stato
identificato  il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale,
essere   riutilizzate   per   interventi   nel   settore   cui  erano
originariamente  destinate.  Tale  facolta'   non   si   applica   ai
finanziamenti  relativi  ad  interventi  nel  settore delle calamita'
naturali e dell'assistenza sanitaria.
   149.   La regione Trentino-Alto Adige e'  delegata  a  fissare  le
tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere
alla   loro  riscossione.  Gli  introiti  relativi  confluiscono  nel
bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per
lo svolgimento delle funzioni  delegate  in  materia  di  catasto  e'
rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello
Stato.
   150.  Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3,
comma  2,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, e' ridotto di un
importo  pari  al  6  per  cento  dell'ammontare  dei   trasferimenti
soppressi  di  cui  alla  colonna  a)  della  tabella C allegata alla
medesima legge, fino alla concorrenza delle singole  quote  di  fondo
perequativo  spettanti.  Per  l'anno  1999,  ferma restando l'entita'
complessiva della riduzione  nello  stesso  importo  determinato  per
l'anno  1998,  la  quota  di riduzione posta a carico di ogni singola
regione e le modalita' di attuazione verranno stabilite d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
   151.    Le  regioni  iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci
l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella  tabella  C
allegata  alla  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  al  netto delle
riduzioni di cui al comma 150.
   152.  Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al
comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono
ridotte,  per  le  stesse  regioni, nella misura determinata al comma
150; a decorrere dal 1998 per le modalita'  si  provvedera'  d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
   153.  La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta  di
consumo  sul  gas  metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le
utenze esenti di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
dicembre  1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, e'
determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
   154.  La misura massima dell'imposta regionale sulla  benzina  per
autotrazione  prevista  dall'articolo  17  del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e' elevata a lire 50 a  litro.  L'operativita'
di   eventuali  aumenti  erariali  per  l'accisa  sulla  benzina  per
autotrazione e' limitata,  nei  territori  delle  regioni  a  statuto
ordinario,  alla  differenza  esistente rispetto all'aliquota in atto
della citata imposta regionale, ove vigente.
   155.  A decorrere dal 1 gennaio  1997  i  comuni  con  popolazione
inferiore  a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono
inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e  successive  modificazioni,  e  ad  essi  si  applicano  tutte   le
disposizioni  che  regolano il sistema della tesoreria unica. In sede
di prima applicazione i  tesorieri  dei  comuni  non  sono  tenuti  a
versare  nelle  contabilita'  speciali  aperte  presso  le sezioni di
tesoreria  provinciale  dello  Stato  competenti  per  territorio  le
disponibilita'  liquide  dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma
eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente
tali disponibilita'. A  valere  sulle  suddette  disponibilita'  sono
tenuti  vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da  mutui.
Per  i  comuni il cui servizio di tesoreria e' gestito da un soggetto
diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77,  l'inserimento  nella  predetta  tabella  A  e'
differito  al  giorno  successivo  alla  prima scadenza dell'incarico
affidato   al   soggetto   non   abilitato;   al   versamento   delle
disponibilita'  liquide  del  comune provvede il tesoriere abilitato,
entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
   156.   Ai comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e'
attribuito  a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6
per cento delle disponibilita' liquide  di  cui  al  comma  155,  nei
limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
   157.   Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti
delle  aliquote  massime  di   imposte   e   tasse   comunali,   come
rideterminate  dalla  presente  legge, gli enti locali dissestati che
presentino  consuntivi  in  attivo,  per  due   esercizi   finanziari
consecutivi, della gestione riequilibrata.
   158.    I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il  mese  di
febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese
di  febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata puo'
essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
   159.  All'articolo 3, comma 39, secondo periodo,  della  legge  28
dicembre  1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla
parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti  solidi  urbani
interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".
   160.    In  deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n.  77,  come  sostituito  dal  decreto
legislativo  11  giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997
l'avanzo di amministrazione puo'  essere  iscritto  nel  bilancio  di
previsione  ed  essere  utilizzato anche per le spese una tantum, ivi
comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati
degli  enti  locali  dissestati  che  hanno  adottato   il   bilancio
stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente
a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo
di  ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate
previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.
   161.   Il comma 1 dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  25
febbraio  1995,  n.  77,  come  modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336, e' sostituito dal seguente:
   "1.  L'applicazione  delle  prescrizioni  di  cui  all'articolo  9
decorre  dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito
intervento   di   ciascun   servizio   l'importo    dell'ammortamento
accantonato  per  i  beni  relativi,  con la seguente gradualita' del
valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:
    a) per il 1998 il 6 per cento del valore;
    b) per il 1999 il 12 per cento del valore;
    c) per il 2000 il 18 per cento del valore;
    d) per il 2001 il 24 per cento del valore".
   162.    A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti
ai comuni ed alle province ai  sensi  dell'articolo  35  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni,
sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000  milioni.  Sono
esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.
   163.    Le  regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre
mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti
per  la  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di
trasporto  e  dei  servizi di trasporto in gestione diretta, relativi
agli esercizi 1995  e  1996,  e  per  il  finanziamento  delle  somme
occorrenti,  entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria,
per la ricapitalizzazione delle aziende di  trasporto  costituite  in
forma  di  societa'  per  azioni, quando la regione o gli enti locali
rivestono  la  posizione  di  unico  azionista  o  di  azionista   di
maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresi' autorizzati a
contrarre,  a  decorrere  dall'anno  1997,  con  istituti  di credito
diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri  bilanci
ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente
per  le  rispettive  tipologie  di  enti,  mutui per la copertura dei
contributi  per  l'esercizio  del  trasporto   pubblico   locale   in
adempimento  a  contratti  di  servizio  e contratti di programma che
prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con  i
proventi  del  traffico  e la corrispondente riduzione, per la durata
del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento  annuo
al  netto  del  tasso di inflazione programmato anche in applicazione
dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del  Regolamento  (CEE)  n.
1191/69  del  Consiglio,  del  26  giugno  1969,  come modificato dal
Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.
   164.  I  contributi  erariali  ordinari  e  perequativi  per   gli
squilibri  della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province
ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente  sono
attribuiti,  per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e
con le seguenti ulteriori variazioni:
    a) incremento del fondo  ordinario  dell'importo  complessivo  di
lire  212.100  milioni, pari per ciascun comune e provincia all'1,239
per cento dei  contributi  ordinari  definitivamente  attribuiti  per
l'anno 1995;
    b)  incremento  del  fondo  ordinario dell'importo complessivo di
lire 281.000 milioni, spettante ai soli  enti  che  hanno  subito  la
riduzione  dei  trasferimenti  nel  1995 ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  e  da  ripartire  in  misura
proporzionale  ai  contributi  erariali  assegnati per il 1996 a tale
titolo;
    c) incremento del fondo ordinario  dell'importo  di  lire  10.000
milioni,  da  destinare  alla  provincia  di Catanzaro per lire 3.850
milioni, alla provincia di Forli' per  lire  3.150  milioni  ed  alla
provincia di Vercelli per lire 3.000 milioni;
    d)  incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo di lire 3.000
milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e  l'unione  di
comuni,  da  attribuire  con  le modalita' ed i criteri a tale titolo
stabiliti per il 1996;
    e)  riduzione  del  fondo  perequativo  per  gli  squilibri della
fiscalita' locale di un  importo  complessivo  pari  a  lire  506.100
milioni  per il finanziamento degli incrementi previsti dalle lettere
a), b), c) e d).
   165. Agli enti locali  e'  assegnato  un  fondo  di  lire  175.000
milioni   da   attribuire  ai  sensi  dell'articolo  41  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
   166. Le somme dovute agli enti locali a seguito di  correzione  di
errori  materiali, relativi al calcolo delle spettanze sul contributo
per gli squilibri della fiscalita' locale, possono essere corrisposte
a valere sugli stanziamenti del fondo ordinario.
   167. I  capitoli  della  rubrica  3  (Servizi  del  Provveditorato
generale  dello  Stato)  dello  stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  1997  sono  ridotti  per  complessive  lire  190
miliardi. Il Ministro del tesoro ripartisce la predetta riduzione tra
i capitoli della rubrica medesima.
   168.  Il  termine  per la deliberazione del bilancio di previsione
1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997. E'  altresi'
differito  al  28 febbraio 1997 il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito
per i tributi locali e per i servizi  locali  relativamente  all'anno
1997.  Ai  fini  della  predisposizione  del bilancio 1997 e dei suoi
allegati, i  contributi  erariali  di  parte  corrente  ed  in  conto
capitale  spettanti ai comuni, alle province, alle comunita' montane,
sono attribuiti secondo le norme vigenti e nel rispetto delle entita'
previste dal bilancio dello Stato e dalla legge  finanziaria  per  il
1997  definitivamente  approvati.  In  deroga  a quanto stabilito dal
decreto  legislativo  25  febbraio  1995,   n.   77,   e   successive
modificazioni, l'ente locale puo' deliberare l'esercizio provvisorio,
sulla  base  del  bilancio gia' deliberato, per un periodo di quattro
mesi e i bilanci del 1997 possono essere predisposti anche secondo  i
regolamenti  di  contabilita'  e  i  modelli di bilancio validi per i
bilanci del 1996.
   169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n.  156,  25
maggio  1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390, e 20 settembre 1996, n.
492.
   170. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e son  fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1994, n. 376,
8 agosto 1994, n. 492, 11 ottobre 1994, n. 574, 9 dicembre  1994,  n.
676,  8  febbraio 1995, n. 33, 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995,
n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995,  n.  414,  4  dicembre
1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno
1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409 e 4 ottobre 1996, n. 516.
   171. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 agosto 1996, n. 452 e
23 ottobre 1996, n. 550.
   172. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici  sorti  sulla base dei decreti-legge 3 maggio 1995, n. 155,
30 giugno 1995, n. 267, 1 settembre 1995, n. 367, 30 ottobre 1995, n.
452,  23  dicembre 1995, n. 571, 1 marzo 1996, n. 98, 29 aprile 1996,
n. 235, 1 luglio 1996, n. 345, 30 agosto 1996,  n.  415,  23  ottobre
1996, n. 549.
   173.  Fino  alla  nuova disciplina degli organi degli enti locali,
per i comuni e per le province le relative giunte sono costituite dal
sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da  un
numero   pari   di   assessori  determinato  nel  massimo  in  misura
proporzionale ai membri  del  rispettivo  consiglio  e  comunque  non
superiore  a 16 nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
abitanti  e  nelle  citta'  metropolitane  e   nelle   province   con
popolazione superiore a due milioni di abitanti.
   174.  Le  affissioni  di manifesti di partiti o movimenti politici
effettuate fino al 30 novembre 1996 in  violazione  dell'articolo  8,
ultimo  comma,  della  legge  4  aprile  1956, n. 212, possono essere
sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei  responsabili
pari per ciascuna violazione all'importo minimo indicato dallo stesso
comma  ed entro un massimo di lire un milione.  A tali violazioni non
si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3  dell'articolo  15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
   175.   Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'
decreti  legislativi,  su  proposta  del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle
finanze, le disposizioni occorrenti per la revisione ed  il  riordino
del sistema dei trasferimenti a province, comuni e comunita' montane,
previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a modifica
dell'articolo   3   del   decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  e
successive  modificazioni, sulla base dei seguenti ulteriori principi
e criteri direttivi:
    a) introduzione  di  parametri  che  tengano  conto  dei  servizi
forniti maggiormente diffusi sul territorio e della accessibilita' ad
essi per i comuni che ne sono sprovvisti;
    b)   determinazione  di  indicatori  per  l'individuazione  delle
condizioni di degrado socio-economico degli enti;
    c)  introduzione  di  parametri  per   misurare   gli   eventuali
insediamenti militari presenti nel territorio dell'ente;
    d)   introduzione   di   correttivi  ai  parametri  in  relazione
all'incremento della domanda  di  servizi  dovuta  alla  peculiarita'
degli  enti  di  maggiore  dimensione  demografica  e  in  relazione,
altresi', alla rigidita' dei costi degli enti  di  minore  dimensione
demografica;
    e) determinazione di un periodo di riequilibrio dei trasferimenti
erariali tenendo conto del complesso degli stessi di genere ordinario
e  consolidato,  incrementato  dei  tributi  detratti in precedenza e
delle conseguenze derivanti dall'applicazione di nuovi criteri;
    f) attribuzione delle eventuali maggiori assegnazioni annuali  di
contributi  erariali  ai  diversi  fondi tenendo conto dell'incidenza
delle nuove forme impositive attribuite agli enti locali;
    g)  definizione  di  indicatori  che   facciano   riferimento   e
incentivino  lo  sforzo  tariffario  e  lo sforzo fiscale dei singoli
enti;
    h)  parametri  che  incentivino  la gestione dei servizi in forma
associata da parte dei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti.
   176.   Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 175 sono
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica  per
l'acquisizione  del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
da esprimere entro trenta giorni.
   177.  Disposizioni integrative e correttive  possono  essere  ema-
nate, con uno o piu' decreti legislativi, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore dei decreti di cui al comma 175, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi determinati dai commi da 175  a  177
e  previo  parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 176,
con l'osservanza delle modalita' ivi indicate.
   178.  A decorrere dal 28 settembre 1996 e fino al 31 dicembre 1997
il collocamento in ausiliaria  del  personale  militare  delle  Forze
armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di
finanza,  avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio
permanente per raggiungimento del limite  di  eta'  previsto  per  il
grado rivestito.
   179.  Al personale militare che abbia presentato domanda di revoca
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 28 settembre
1996, n. 505, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
   180.    Restano  validi  gli  atti  e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
28 settembre 1996, n. 505, e del decreto-legge 29 novembre  1996,  n.
606.
   181.  Il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995,
sui   trattamenti  pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati, in conseguenza dell'applicazione  delle  sentenze  della
Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato
mediante  assegnazione  agli  aventi  diritto  di  titoli  di  Stato,
sottoposti  allo  stesso  regime  tributario  dei  titoli  di  debito
pubblico,  aventi  libera circolazione. Tale pagamento avviene in sei
annualita', sulla base  degli  elenchi  riepilogativi  che  gli  enti
provvederanno  annualmente  ad  inviare al Ministero del tesoro.  Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le caratteristiche dei
titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le  procedure  e  i
criteri  di  assegnazione  dei  medesimi  sulla  base  della  vigente
normativa agli aventi diritto,  anche  se  residenti  all'estero,  da
effettuare  tramite  l'ente  previdenziale  competente.   Gli importi
residuali  eccedenti  il  predetto  taglio  minimo   sono   liquidati
direttamente  dai  predetti  enti. L'emissione dei titoli, per l'anno
1996, non puo' superare l'importo di lire 3.135 miliardi.
   182.  Il diritto al pagamento delle  somme  arretrate  di  cui  al
comma  181  spetta  ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti
aventi titolo alla pensione di reversibilita' alla data del 30  marzo
1996.  La  verifica  annuale  del requisito reddituale per il diritto
all'integrazione del trattamento e' effettuata non solo in  relazione
ai  redditi  riferiti  all'anno  1983,  ma  anche  con riferimento ai
redditi degli  anni  successivi.  Nella  determinazione  dell'importo
maturato  al  31  dicembre  1995  non  concorrono  gli interessi e la
rivalutazione monetaria. Per gli anni successivi, sulle somme  ancora
da   rimborsarsi,  sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  della
variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno  precedente.  Gli
enti  ne  terranno conto in sede di trasmissione degli elenchi di cui
al comma 181.
   183.  I giudizi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  aventi ad oggetto le questioni di cui ai commi 181 e
182 del presente  articolo  sono  dichiarati  estinti  d'ufficio  con
compensazione  delle  spese  fra le parti. I provvedimenti giudiziari
non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
   184.   Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare  le
occorrenti  variazioni di bilancio, anche in attuazione dell'articolo
1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.
   185.    Con  effetto  dalla data del 30 settembre 1996, al fine di
incentivare  l'assunzione  di  nuovo  personale,  ai  lavoratori   in
possesso  dei  requisiti  di eta' e di contribuzione per l'accesso al
pensionamento di anzianita', di cui  alla  tabella  B  allegata  alla
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  dipendenti da imprese, puo' essere
riconosciuto il trattamento di pensione di anzianita' e, in deroga al
regime di non cumulabilita' di cui al  comma  189,  il  passaggio  al
rapporto  di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore
settimanali. La facolta' di cui al presente comma e' concessa, previa
autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro  e  della  massima
occupazione,  ferme  restando  le decorrenze dei trattamenti previste
dall'ordinamento vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma
nuovo personale  per  una  durata  e  per  un  tempo  lavorativo  non
inferiore  a  quello  ridotto  ai  lavoratori  che si avvalgono della
predetta facolta'.  A  questi  ultimi  l'importo  della  pensione  e'
ridotto   in   misura   inversamente   proporzionale  alla  riduzione
dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50
per cento. La somma della pensione e della retribuzione non  puo'  in
ogni  caso  superare  l'ammontare  della  retribuzione  spettante  al
lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera  a
tempo pieno.
   186.   L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro
a tempo parziale di cui al  comma  185  deve  dare  comunicazione  ai
competenti  istituti  previdenziali e all'ispettorato provinciale del
lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
   187.   Con decreto del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di
concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalita' appli-
cative  di  quanto  disposto al comma 185 nei confronti del personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito
delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di
nuove assunzioni di cui al medesimo comma 185.
   188.   Continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  alla
previgente  normativa  in materia di cumulo per i lavoratori pubblici
che  avevano  presentato  domanda  di  collocamento  a   riposo   per
anzianita'  entro  il  28  settembre  1994 e la cui domanda era stata
regolarmente accolta. I lavoratori pubblici  che  abbiano  presentato
domanda  di  pensionamento  di anzianita' prima del 30 settembre 1996
possono revocare la domanda conservando comunque la  precedente  sede
di  lavoro ovvero esercitare l'opzione per il lavoro a tempo parziale
di  cui  ai  commi  da 185 a 187, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   189.  Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di  cui  al
comma  185,  le  pensioni  di  anzianita' a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa
sostitutive, nonche' i trattamenti  anticipati  di  anzianita'  delle
forme  esclusive  della  medesima, non sono cumulabili, limitatamente
alla quota liquidata con  il  sistema  retributivo,  con  redditi  da
lavoro  di  qualsiasi  natura  e il loro conseguimento e' subordinato
alla  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.  A  tal  fine   trovano
applicazione  le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell'articolo
10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.   Ai  lavoratori
che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero
che  hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di
35 anni, quest'ultimo unitamente a  quello  anagrafico  di  52  anni,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui alla previgente
normativa. Il regime previgente  continua  ad  applicarsi  anche  nei
confronti  di  coloro  che si pensionano con 40 anni di contribuzione
ovvero    con    l'anzianita'    contributiva    massima     prevista
dall'ordinamento  di  appartenenza,  nonche'  per le eccezioni di cui
all'articolo  10  del  decreto-legge  28  febbraio   1986,   n.   49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
   190.   Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le pensioni di  anzianita'  a  carico
dell'assicurazione  generale obbligatoria dei lavoratori autonomi non
sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso.  Ai  lavoratori  che
alla  data  del  30  settembre  1996 sono titolari di pensione ovvero
hanno maturato il requisito contributivo di  35  anni,  unitamente  a
quello   anagrafico   di   55   anni,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni di cui alla previgente normativa.
   191.  L'assunzione di personale di cui ai commi  185  e  192  deve
risultare  ad  incremento  delle  unita' effettivamente occupate alla
data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato
al netto   delle  diminuzioni  intervenute  nell'anno  precedente  il
pensionamento.
   192.   Per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di eta'
e di contribuzione  per  l'accesso  al  pensionamento  di  anzianita'
indicati all'articolo 1, comma 28, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
spetta,  ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento
dell'anzianita' contributiva di 40 anni e comunque per un periodo non
superiore all'eta' del pensionamento di vecchiaia, una riduzione  sui
contributi  dovuti  pari  a 10 punti percentuali, a condizione che il
lavoratore autonomo assuma, con le modalita' di cui al comma 186  del
presente  articolo,  una  o piu' unita' anche a tempo parziale per un
orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale  di  lavoro,
ovvero  che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo di
cui  al  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   28   novembre   1996,  n.  608,  per
regolarizzare posizioni  lavorative  non  conformi  ai  contratti  di
categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attivita'.
   193.   All'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Salvo  quanto disposto dai commi seguenti, dalla retribuzione
imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sono escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate, anche
con il sistema della mancata trattenuta da parte del datore di lavoro
nei confronti  del  lavoratore,  a  finanziamento  di  casse,  fondi,
gestioni  o  forme assicurative previsti da contratti collettivi o da
accordi o da regolamenti aziendali, al fine  di  erogare  prestazioni
integrative  previdenziali  o assistenziali a favore del lavoratore e
suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. Tale
disposizione si applica  anche  ai  periodi  precedenti  la  data  di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto;
tuttavia i versamenti contributivi  sulle  predette  contribuzioni  e
somme  restano  salvi  e  conservano  la loro efficacia se effettuati
anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge  di
conversione".
   194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al
30  giugno  1991,  in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i datori di  lavoro,
per  i  periodi  per  i  quali  non  abbiano  versato i contributi di
previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 1 giugno 1991, n. 166,
come sostituito dal comma 193 del presente articolo, sono  tenuti  al
pagamento  dei contributi previdenziali nella misura del 15 per cento
sui  predetti  contributi  e   somme,   da   devolversi,   ai   sensi
dell'articolo  9-bis,  comma  2,  del  predetto  decreto-legge,  alle
gestioni pensionistiche di iscrizione  del  lavoratore,  senza  oneri
accessori.  Il pagamento deve essere effettuato in 18 rate bimestrali
consecutive di eguale importo, la prima delle quali  avente  scadenza
il  20  del  mese  successivo  a  quello  di  entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' che  saranno  stabilite  dagli  enti
previdenziali.  Qualora  nel  corso della rateizzazione intervenga la
cessazione dell'azienda, le rate residue  devono  essere  saldate  in
unica  soluzione.  Il  contributo  dovuto ai sensi del presente comma
puo' essere  imputato  in  parti  uguali  al  conto  economico  degli
esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
   195.  Le  disposizioni  del  comma  194  non  si  applicano  per i
contributi versati nel periodo di cui al medesimo comma 194 al  Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e  delle  agenzie  marittime  di  cui  all'articolo  1,  comma 4, del
decreto-legge 1 marzo 1985, n.  44,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1985, n. 155.
   196.  A  decorrere  dal  primo  gennaio 1997, ai fini della tutela
previdenziale i soggetti iscritti  all'albo  di  cui  all'articolo  5
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o di
mandatari    sono   iscritti   all'assicurazione   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli esercenti  attivita'
commerciali,  previa  istituzione  di  apposita evidenza contabile in
seno alla gestione di cui all'articolo 34 della legge 9  marzo  1989,
n. 88.
   197.  Rientrano  nell'ambito  di  applicazione del comma 196 anche
coloro che cooperano con i  soggetti  ivi  indicati  in  qualita'  di
collaboratori  familiari  ai  sensi  dell'articolo 230-bis del codice
civile.
                               Art. 1.
   198.  Ai soggetti che svolgono attivita' in qualita' di praticanti
promotori finanziari ai sensi dell'articolo 8 del regolamento  CONSOB
n.  5388/91,  e'  consentito,  all'atto  dell'iscrizione all'INPS, di
procedere al riscatto degli anni di  praticantato  secondo  modalita'
determinate  con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  nel  rispetto  del
principio di corrispettivita'.
   199.  I  soggetti  di cui ai commi 196 e 197 che vantano posizioni
contributive  presso  l'INPS  anteriore  al  1992,  sono  ammessi,  a
copertura  del  periodo  compreso  fra  il  1  gennaio  1992 ed il 31
dicembre 1996, al versamento dei contributi  per  i  periodi  in  cui
hanno  espletato  le attivita' previste ai medesimi commi. I predetti
contributi non sono gravati da sanzioni  e  da  interessi  e  per  il
pagamento di essi e' ammessa la rateizzazione in misura non superiore
a  trentasei  rate  mensili, con l'applicazione dell'interesse dell'8
per cento annuo qualora gli interessati ne facciano  richiesta  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   200.  Eventuali contributi comunque versati per periodi precedenti
il 31 dicembre 1996 alla gestione di cui all'articolo 34 della  legge
9  marzo  1989, n. 88, vengono imputati all'evidenza contabile di cui
al comma 196.
   201.  La  composizione  del   comitato   amministratore   di   cui
all'articolo  35  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrata da un
membro in rappresentanza dei soggetti di cui al comma 196,  designato
dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa.
   202.  A  decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge  22
luglio  1966,  n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
estesa ai soggetti che esercitino in qualita' di lavoratori  autonomi
le attivita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge
9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti.
   203. Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, e' sostituito dal seguente:
   "L'obbligo   di   iscrizione  nella  gestione  assicurativa  degli
esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966,  n.
613,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sussiste per i
soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) siano  titolari  o  gestori  in  proprio  di  imprese  che,  a
prescindere  dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti  la  famiglia,
ivi  compresi  i  parenti  e  gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
    b) abbiano la  piena  responsabilita'  dell'impresa  ed  assumano
tutti  gli  oneri  ed  i  rischi  relativi  alla  sua  gestione. Tale
requisito non e' richiesto per i  familiari  coadiutori  preposti  al
punto  di  vendita  nonche'  per i soci di societa' a responsabilita'
limitata;
    c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualita' e prevalenza;
    d) siano in possesso, ove previsto da  leggi  o  regolamenti,  di
licenze  o  autorizzazioni  e/o  siano  iscritti  in albi, registri o
ruoli".
   204.  I  familiari  coadiutori preposti al punto di vendita devono
essere iscritti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  9  della
legge 11 giugno 1971, n. 426.
   205.  Sono altresi' compresi nell'ambito di applicazione dei commi
da  185  a  216  i  soggetti  che  esercitino  le  attivita'  di  cui
all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
   206.  L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,  e'  estesa
ai  parenti  ed  affini  entro  il terzo grado che non siano compresi
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della  predetta  legge  e
che siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
   207.  I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidita', la
vecchiaia  e  i  superstiti  degli  esercenti  attivita'  commerciali
diviene  obbligatoria  per  effetto  del  presente  articolo  possono
chiedere  l'iscrizione  con  effetto  retroattivo  nei  limiti  della
prescrizione.  L'eventuale  regolarizzazione  del  periodo  pregresso
comporta il versamento di contributi gia' previsti per  i  rispettivi
anni   di  competenza  secondo  le  modalita'  fissate  dal  comitato
amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9  marzo  1989,  n.
88.  Sull'ammontare  del  debito  contributivo  complessivo  non sono
dovuti oneri accessori, fatti salvi gli  interessi  legali.  Per  gli
stessi  soggetti  e'  ammessa,  altresi',  la  facolta' di riscattare
periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
   208. Qualora i soggetti di  cui  ai  precedenti  commi  esercitino
contemporaneamente,   anche  in  un'unica  impresa,  varie  attivita'
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  sono  iscritti
nell'assicurazione  prevista  per  l'attivita'  alla quale gli stessi
dedicano  personalmente  la  loro  opera  professionale   in   misura
prevalente.  Spetta  all'Istituto  nazionale della previdenza sociale
decidere   sulla   iscrizione    nell'assicurazione    corrispondente
all'attivita'   prevalente.   Avverso  tale  decisione,  il  soggetto
interessato puo' proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento, al  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto,  il
quale  decide  in  via  definitiva, sentiti i comitati amministratori
delle rispettive gestioni pensionistiche.
   209. E' abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 8
agosto 1995, n. 335.
   210. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  503, come modificato dall'articolo 11, commi 9 e
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' aggiunto il seguente:
   "4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente  dagli
enti  previdenziali  sulla base della dichiarazione dei redditi che i
pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.  A  tal  fine
gli  interessati  sono  tenuti  a  rilasciare  all'ente previdenziale
competente apposita dichiarazione. Le  trattenute  sono  conguagliate
sulla  base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per  la
dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF".
   211.  All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "8-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  40  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1968,  n.  488,  i
titolari  di  pensione  che  omettano  di  produrre  la dichiarazione
prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di
appartenenza  una  somma  pari  all'importo  annuo   della   pensione
percepita  nell'anno  cui  si  riferisce  la  dichiarazione medesima.
Detta somma sara' prelevata dall'ente previdenziale competente  sulle
rate di pensione dovute al trasgressore".
   212.  Ai  fini  dell'obbligo  previsto  dall'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi  di
lavoro  autonomo  di  cui  all'articolo  49, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
hanno  titolo  ad  addebitare  ai  committenti,  con  effetto  dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4
per cento dei  compensi  lordi.  Il  versamento  e'  effettuato  alle
seguenti scadenze:
    a)  entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo
dovuto, nella misura corrispondente  al  40  per  cento  dell'importo
dovuto  sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione
dei redditi relativa all'anno precedente;
    b)  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,  un  acconto  del
contributo  dovuto  nella  misura  corrispondente  al  40  per  cento
dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo  risultante  dalla
dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
    c)  entro  il  31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo
dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio  ed  il  31  dicembre
dell'anno precedente.
   213.  Qualora  all'atto  della  determinazione del saldo di cui al
comma  212,  lettera  c),  risultano  gia'  versate  all'INPS   somme
superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al medesimo comma,
l'eccedenza viene dedotta dagli eventuali importi dovuti dai soggetti
assicurati   nell'anno   successivo.   Su  richiesta  l'eccedenza  e'
restituita dall'INPS agli assicurati con applicazione degli interessi
nella misura e secondo le modalita' stabilite  dall'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
   214.  Per  l'anno  1996,  i  versamenti a titolo di acconto devono
essere  effettuati  sulla  base  dei  redditi  dichiarati   ai   fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per l'anno 1995,
rideterminati proporzionalmente in relazione alle seguenti decorrenze
dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 26, della citata  legge  n.
335 del 1995: 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati
e  iscritti  a  forme  pensionistiche obbligatorie; 1 aprile 1996 per
coloro che risultano non iscritti alle  predette  forme;  per  questi
ultimi  resta  ferma la data del 20 giugno 1996 per il versamento del
contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti  nei  mesi  di
aprile  e maggio 1996. Per l'anno 1996, la scadenza del versamento di
cui al comma 212, lettera b), e'  fissata  al  31  gennaio  1997;  il
versamento  a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere
calcolato escludendo i compensi relativi a fatture emesse  fino  alle
date di decorrenza del predetto obbligo, anche se riscosse in periodi
successivi.
   215.  Il versamento di cui ai commi precedenti e' effettuato entro
il limite del massimale contributivo annuo  di  cui  all'articolo  2,
comma 18, della citata legge n. 335 del 1995.
   216.  Restano  validi  gli  atti  e  sono  fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
30 settembre 1996, n. 508.
   217.  I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito  al
pagamento  dei  contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore  a  quella
dovuta, sono tenuti:
    a)  nel  caso  di  mancato  o ritardato pagamento di contributi o
premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie, al  pagamento  di  una  somma  aggiuntiva,  in  ragione
d'anno,  pari  al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione
di cui all'articolo 13 del decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e  successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti;
la somma aggiuntiva non  puo'  essere  superiore  al  100  per  cento
dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge;
    b)  in  caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o denunce
obbligatorie  omesse  o  non  conformi  al  vero,  oltre  alla  somma
aggiuntiva  di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una
tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del  Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  in  relazione   alla   entita'   dell'evasione   e   al
comportamento  complessivo  del contribuente, da un minimo del 50 per
cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a  titolo  di
contributi  o  premi;  qualora la denuncia della situazione debitoria
sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o  richieste  da
parte  degli  enti  impositori, e comunque entro sei mesi dal termine
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui
alla presente lettera e'  dovuta  nella  misura  del  30  per  cento,
sempreche'  il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro
trenta giorni dalla denuncia stessa.
   218. Nei casi di mancato o ritardato  pagamento  di  contributi  o
premi  derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo   contributivo,  successivamente  riconosciuto  in  sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei  contributi
o   premi   sia  effettuato  entro  il  termine  fissato  dagli  enti
impositori, si applica una somma aggiuntiva, in  ragione  d'anno,  in
misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  29  luglio  1981,  n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni ed integrazioni. La somma  aggiuntiva  non
puo'  essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
   219.   Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato
nonche'  gli  enti  locali  sono  esonerati dal pagamento delle somme
aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma  217  nonche'  degli
interessi legali.
   220.  Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento
integrale  dei  contributi  e  spese, la somma aggiuntiva puo' essere
ridotta ad un tasso annuo non  inferiore  a  quello  degli  interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
   221.    In  caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o
premi da parte  di  enti  non  economici  e  di  enti,  fondazioni  e
associazioni  non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta
fino ad un tasso non  inferiore  a  quello  degli  interessi  legali,
secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o
l'omissione  siano  connessi alla documentata ritardata erogazione di
contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.
   222.   Allorche' si fa luogo al  pagamento  dei  contributi  e  di
quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di
cui  ai  commi  precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni
amministrative di cui all'articolo 35 della legge 24  novembre  1981,
n. 689.
   223.  I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed
accessori  a  favore  degli  enti  gestori  di  forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria  di
cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
   224.    All'articolo  3  del  decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.  166, il
comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
   "1. L'importo delle somme aggiuntive e  della  maggiorazione  puo'
essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, sentiti gli enti
impositori, fino alla misura degli interessi legali,  nelle  seguenti
ipotesi:
    a)  nei  casi  di  mancato  o ritardato pagamento di contributi o
premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a  contrastanti
orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza
dell'obbligo  contributivo  successivamente  riconosciuto   in   sede
giudiziale  o  amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle  incertezze  interpretative   che   hanno   dato   luogo   alla
inadempienza   e  nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso  del  terzo  denunciato
all'autorita'  giudiziaria,  in  relazione anche a possibili riflessi
negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
    b) per le aziende in crisi per le quali siano  stati  adottati  i
provvedimenti  previsti  dalla  legge  12  agosto 1977, n. 675, dalla
legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979,  n.
26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i  casi  di
crisi,  riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che presentino
particolare  rilevanza  sociale  ed  economica  in   relazione   alla
situazione  occupazionale  locale  ed  alla situazione produttiva del
settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a  quelli
stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
   2.    Nei  casi  di  riduzione  di  cui  al  comma  1,  il decreto
ministeriale puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione  per
sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei
contributi o dei premi.
   3.    In  attesa  dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i
soggetti che  abbiano  avanzato  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  ed  agli  enti impositori motivata e documentata
istanza per  ottenere  la  riduzione  ivi  prevista,  procedono  alla
regolarizzazione  contributiva  mediante  la  corresponsione,  in via
provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive  nella  misura
degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data
di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non
sia  intervenuto  il predetto decreto, gli enti impositori provvedono
all'addebito di tali somme nella misura ordinaria".
   225.  Sono abrogati l'articolo 4, commi da 1  a  5,  del  decreto-
legge  30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, e l'articolo  53  del  regio  decreto-
legge  4  ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed ogni  altra  disposizione  di  legge
incompatibile con il presente articolo.
   226.  I  soggetti  tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali,  debitori  per  contributi  omessi  o
pagati  tardivamente  relativi a periodi contributivi maturati fino a
tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione
debitoria nei  confronti  degli  enti  stessi  presso  gli  sportelli
unificati  di  cui  all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1  del  decreto-legge  15
gennaio  1993,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17
marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di
quanto dovuto a titolo di contributi e premi  stessi  maggiorati,  in
luogo  delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per
cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e  dei
premi complessivamente dovuti.
   227.  La  regolarizzazione  puo'  avvenire,  secondo  le modalita'
fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate  bimestrali  con-
secutive  di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il
31 marzo 1997. L'importo delle rate comprensivo degli interessi  pari
all'8   per   cento  annuo  e'  calcolato  applicando  al  debito  il
coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella  2  allegata  alla
presente legge.
   228.  I  soggetti  che hanno provveduto al versamento della prima,
della seconda  e  della  terza  rata  del  condono  previdenziale  ed
assistenziale  di  cui  all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre
1996, n. 499, alle scadenze, gia' previste  dal  citato  articolo  3,
comma  3,  rispettivamente,  del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e
del  30  settembre   1996,   hanno   facolta'   di   procedere   alla
regolarizzazione,  per  la  parte  residua  del  debito,  secondo  le
disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero  secondo  le  seguenti
modalita'  e  con  la  maggiorazione degli interessi dell'8 per cento
annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento,  decorrente
dal  30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con
il versamento della quarta rata, di importo uguale  alle  precedenti,
da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore
a  lire  1  miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997
ed entro il 31 maggio 1997; per debiti  di  importo  superiore  ai  5
miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle
rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro
il  30  novembre  1996,  entro  il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo
1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30
settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire
con  il  versamento  delle  rimanenti  rate,  di  uguale  importo, da
pagarsi, rispettivamente, entro il 30  novembre  1996,  entro  il  31
gennaio  1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro
il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il  30  novembre
1997,  entro  il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31
maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.
   229. I soggetti che hanno  provveduto  al  versamento  delle  rate
scadenti   nel   corso   dell'anno  1996,  in  relazione  al  condono
previdenziale e assistenziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge
1o ottobre 1996, n.  511,  hanno  facolta'  di  estinguere  la  parte
residua  del debito secondo le modalita' previste al comma 227 ovvero
in 23 rate quadrimestrali consecutive decorrenti dal 10 aprile 1997 e
con la maggiorazione dell'interesse  dell'8  per  cento  annuo  sulla
rateizzazione per il periodo di differimento.
   230.  La  regolarizzazione  estingue  i  reati  previsti  da leggi
speciali in materia di versamento di  contributi  e  di  premi  e  le
obbligazioni  per  sanzioni  amministrative,  e  per ogni altro onere
accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul  collocamento,
nonche'  con  la  denuncia  e  con il versamento dei contributi o dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del  testo
unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In
caso di regolarizzazione non si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  6,  commi  9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389.  I  provvedimenti  di  esecuzione  in corso, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi per effetto della domanda di  regolarizzazione  e
subordinatamente  al  puntuale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
   231. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi
dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23  dicembre  1994,  n.
724,  dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge  22  marzo  1995,  n.  85,
dell'articolo  4,  comma  8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995,  n.  232,
dell'articolo  4,  comma  9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,  n.  416,
dell'articolo  4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515,
dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n.  40,
dell'articolo  3  del  decreto-legge  24  settembre  1996,  n. 499, i
versamenti tardivi delle rate dovute,  successive  alla  prima,  sono
considerati  validi,  ancorche'  sia  stato  omesso  il versamento di
talune  di  dette  rate,  se  i  soggetti  interessati  abbiano  gia'
provveduto,  ovvero provvedano, antro il 16 dicembre 1996, a versare,
secondo le modalita' fissate dagli enti impositori,  interessi  nella
misura  dell'8  per  cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle
scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.
   232. I  crediti  di  importo  non  superiore  a  lire  50.000  per
contributi  o  premi  dovuti  agli enti pubblici che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla  data
del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed
alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
   233.  Restano  validi  gli  atti  e  sono  fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 538.
   234. Con decorrenza dal 1o gennaio 1997 cessa di  avere  efficacia
la  disciplina  prevista  dall'articolo 49, comma 3, secondo periodo,
della legge 9 marzo 1989,  n.  88.  A  far  tempo  da  tale  data  la
classificazione   dei   datori   di  lavoro  deve  essere  effettuata
esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti  dal
predetto  articolo  49.  Restano  comunque  validi  gli inquadramenti
derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti  di  aggregazione
emanati  ai  sensi  dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1995, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo
industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.
88 del 1989, e' fatta salva la  possibilita'  di  mantenere,  per  il
personale  dirigente  gia'  iscritto  all'INPDAI, l'iscrizione presso
l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata  di  0,3  punti
percentuali  l'aliquota  contributiva  di  finanziamento dovuta dagli
iscritti alla gestione di cui all'articolo 34 della legge n.  88  del
1989.
   235.    Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n.
87, come  sostituito  dall'articolo  16,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
   "3.    La  prestazione  deve  essere corrisposta entro il 1995 per
coloro che siano cessati dal servizio dal  1o  dicembre  1984  al  31
dicembre  1986;  entro  il  1996  per  coloro  che  siano cessati dal
servizio nel biennio 1o gennaio 1987-31 dicembre 1988; entro il  1998
per  coloro  che  siano  cessati  dal servizio nel biennio 1o gennaio
1989-31 dicembre 1990; entro il 1999 per coloro che siano cessati dal
servizio nel biennio 1o gennaio 1991-31 dicembre  1992  ed  entro  il
2000  per  coloro  che  siano cessati dal servizio nel periodo dal 1o
gennaio 1993 al 30 novembre 1994".
   236.  Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio  1994,  n.
87,  come  sostituito  dall'articolo  16,  comma  2,  della  legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:
   "1.  L'onere complessivo derivante dall'attuazione della  presente
legge  e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per l'anno 1996,  in
lire  1.090  miliardi  per  l'anno  1997,  in lire 2.020 miliardi per
l'anno 1998, in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999,  in  lire  2.180
miliardi  per l'anno 2000, in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno
2001".
   237.  Il differimento di cui al comma 235 non opera nei  confronti
di  coloro che abbiano compiuto l'eta' di settantatre anni alle rela-
tive date di corresponsione indicate nell'articolo 16 della legge  23
dicembre  1994, n. 724, ovvero abbiano percepito nell'anno precedente
un  reddito  imponibile  IRPEF  pari  o  inferiore  al   doppio   del
trattamento   minimo   INPS,   ovvero  abbiano  avanzato  domanda  di
corresponsione producendo adeguata documentazione attestante il grave
stato di salute da individuare secondo  criteri  obiettivi  stabiliti
dagli enti obbligati alla riliquidazione.
   238.  A decorrere dal periodo di paga in corso al 1o dicembre 1996
il  contributo  a  carico  degli enti datori di lavoro degli iscritti
all'Istituto   nazionale   di    previdenza    per    i    dipendenti
dell'amministrazione  pubblica,  gestioni  Cassa  per  le pensioni ai
dipendenti  degli  enti  locali,  Cassa  per le pensioni ai sanitari,
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e Cassa per le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari,  e'
elevato al 23,80 per cento della retribuzione imponibile.
   239.    Con  la  stessa decorrenza di cui al comma 238 le aliquote
contributive dovute dai lavoratori  dipendenti  iscritti  alle  Casse
pensioni  di  cui  al  medesimo comma 238 sono stabilite nella misura
dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui
all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
   240.  A decorrere dal periodo di paga  in  corso  al  1o  dicembre
1996,  il  contributo  a  carico  dell'Ente  poste  italiane  per  il
trattamento    di    quiescenza    degli    iscritti     all'Istituto
postelegrafonici  e'  elevato  al  23,80 per cento della retribuzione
imponibile. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente
poste italiane  iscritti  all'Istituto  postelegrafonici  e'  fissata
nella  misura  dell'8,55  per  cento,  comprensiva  degli  incrementi
contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della  legge  8  agosto
1995, n. 335.
   241.   Ai lavoratori dipendenti di cui ai commi 239 e 240 continua
ad applicarsi il disposto dell'articolo 3-ter  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438.
   242.      Il  contributo  obbligatorio  per  il  credito  previsto
dall'articolo 37,  secondo  comma,  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e'
pari   allo   0,35   per  cento  della  retribuzione  contributiva  e
pensionabile determinata ai sensi dell'articolo  2,  commi  9  e  10,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
   243.   I dipendenti iscritti alle Casse pensioni gia' amministrate
dalla Direzione generale degli istituti  di  previdenza  e  confluite
nell'INPDAP  sono  iscritti  per  le  sole  prestazioni creditizie al
"Fondo di previdenza e credito" di cui  all'articolo  32  del  citato
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, e  obbligati  al  versamento  del  contributo
indicato al comma 242.
   244.    Nei  confronti  dei  dipendenti  di  cui  al  comma 243 le
prestazioni erogate dal "Fondo di previdenza e credito"  sono  quelle
stabilite dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1224.
   245.    E'  istituita  presso  l'INPDAP la gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e  sociali  agli  iscritti.  Con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.
   246.  Il contributo per il "Fondo credito" dovuto  dai  dipendenti
dell'Ente  poste  italiane  iscritti all'Istituto postelegrafonici e'
stabilito nella misura dello  0,35  per  cento  e  si  applica  sulla
retribuzione imponibile indicata al comma 242.
   247.    Le disposizioni contenute nei commi 242, 243 e 246 trovano
applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso al 1o  dicembre
1996.
   248.      Gli   invalidi   civili   titolari   di   indennita'  di
accompagnamento o chi ne ha la tutela sono  obbligati,  entro  il  31
marzo  di  ciascun  anno,  a  presentare alla prefettura, al comune o
all'unita' sanitaria locale  del  territorio,  una  dichiarazione  di
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa
alla  sussistenza  o  meno  di uno stato di ricovero in istituto e in
caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1  della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.
   249.    Entro  la  stessa  data  di cui al comma 248, gli invalidi
civili titolari dell'assegno mensile di  cui  all'articolo  13  della
legge   30  marzo  1971,  n.  118,  sono  tenuti  a  presentare  alle
prefetture, al comune o all'unita' sanitaria  locale  competente  per
territorio,    analoga   dichiarazione   relativa   alla   permanenza
dell'iscrizione  nelle  liste  speciali  di  collocamento,   di   cui
all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.
   250.    Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate
su apposito modello determinato dal Ministro dell'interno con proprio
decreto.
   251.  La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi
248 e 249 entro il termine stabilito determina  l'immediata  verifica
della  sussistenza  delle  condizioni  di cui ai medesimi commi 248 e
249.
   252.  In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare
del beneficio e'  obbligato  alla  restituzione  di  tutte  le  somme
indebitamente  percepite,  oltre agli interessi legali maturati sulle
stesse.
   253.   Nel caso in cui sia  stata  accertata  l'insussistenza  del
diritto  all'indennita' di accompagnamento, il soggetto interessato o
i suoi aventi causa sono tenuti a restituire  i  ratei  indebitamente
percepiti  a  decorrere  dalla  data  in  cui  avrebbe  dovuto essere
presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
   254.    I  disabili  intellettivi  e  i  minorati  psichici   sono
obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della
dichiarazione  di  responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e 249 un
certificato medico. Il certificato e' valido per tutta la  durata  in
vita dei soggetti interessati.
   255.      Per  i  nascituri  affetti  da  minorazione  psichica  o
intellettiva il termine per adempiere all'obbligo di cui al comma 254
e' fissato al dodicesimo mese dalla nascita.
   256.  Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di
autocertificare responsabilmente, e' fatto obbligo di  presentare  la
dichiarazione  di  responsabilita'  di  cui  ai  commi  248  e 249 ai
rispettivi  tutori  o  rappresentanti,  qualora   siano   interdetti,
inabilitati  o  minori  di  eta', ovvero di presentare un certificato
medico.
   257. Entro la stessa data  di  cui  al  comma  248,  gli  invalidi
civili,  i  ciechi  ed  i  sordomuti assunti al lavoro ai sensi della
legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o
per assunzione numerica tramite l'ufficio provinciale  del  lavoro  e
della   massima   occupazione,   sono  obbligati  a  presentare  alla
prefettura  e  al  loro  datore  di  lavoro  una   dichiarazione   di
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa
alla   sussistenza   dei   requisiti  per  l'assunzione.  La  mancata
presentazione  della  suddetta  dichiarazione  determina  l'immediato
accertamento  della  sussistenza  dei citati requisiti da parte della
Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni  di  guerra  del
Ministero   del   tesoro.  Qualora  si  accerti  l'insussistenza  dei
requisiti,  il  rapporto  di lavoro e' risolto di diritto a decorrere
dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.
   258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano  alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che  disciplinano  le  materie  di  cui ai commi da 248 a 259 secondo
quanto previsto dai rispettivi statuti  e  dalle  relative  norme  di
attuazione.
   259.  Dopo  l'articolo  9  della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e'
inserito il seguente:
   "Art. 9-bis. - (Condizioni per la fruizione dei  benefici).  -  1.
Le condizioni di estraneita' alla commissione degli atti terroristici
o  criminali  e  agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti
dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari".
   260.  Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di  prestazioni  pensionistiche  o
trattamenti  di  famiglia  nonche'  rendite,  anche  se  liquidate in
capitale, a carico degli enti pubblici  di  previdenza  obbligatoria,
per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero
dell'indebito  qualora  i  soggetti  medesimi  siano percettori di un
reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo pari  o
inferiore a lire 16 milioni.
   261.    Qualora  i  soggetti  che  hanno indebitamente percepito i
trattamenti di cui al  comma  260  siano  percettori  di  un  reddito
personale  imponibile  IRPEF  per  l'anno 1995 di importo superiore a
lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell'indebito nei  limiti
di un quarto dell'importo riscosso.
   262.   Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla
pensione in misura non superiore ad un quinto. L'importo  residuo  e'
recuperato   ratealmente   senza   interessi   entro   il  limite  di
ventiquattro mesi. Tale  limite  puo'  essere  superato  al  fine  di
garantire  che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non sia
superiore al quinto della pensione.
   263.  Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
   264.  Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si  applicano
anche  nei  confronti  dei soggetti che hanno percepito indebitamente
somme a titolo di pensioni di guerra,  ovvero  a  titolo  di  assegni
accessori  delle medesime, per periodi anteriori al 1o novembre 1996.
Sono fatti salvi i provvedimenti di  revoca  emanati,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  in base alla precedente
disciplina ed i provvedimenti  di  recupero  in  corso.  E'  altresi'
escluso  che  le  piu'  favorevoli  disposizioni della presente legge
possano  applicarsi  nei  casi  in  cui  vi   sia   dolo   da   parte
dell'interessato.  La  rateazione  del  recupero e' definita ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  giugno  1955,  n.  1544,  entro il periodo massimo di
cinque anni.
   265.   Qualora sia riconosciuto il dolo  del  soggetto  che  abbia
indebitamente  percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di
guerra, il recupero di  cui  ai  commi  260,  261  e  264  si  esegue
sull'intera somma.
   266.    Le  pubbliche  amministrazioni che erogano prestazioni sia
pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi  effettuano,
entro   il   30  giugno  1997,  accertamenti  sulla  persistenza  dei
presupposti per la  concessione  del  beneficio.  Le  verifiche  sono
ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
   267.    All'articolo  3  del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.   1032,   come
modificato  dall'articolo  7  della  legge 29 aprile 1976, n. 177, e'
aggiunto il seguente comma:
   "All'iscritto al Fondo di previdenza per  il  personale  civile  e
militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di
qualifica,  di  carriera  o  di  amministrazione  senza  soluzione di
continuita', e che comunque, dopo tali passaggi, continui  ad  essere
iscritto  al  Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita commisurata
al periodo complessivo di servizio prestato".
 
Le  NOTE  sono  disponibili nell'intero testo (S.O. n. 43 del 1 marzo
1997)
          AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  del  31  gennaio  1997  si   procedera'   alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.