IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto   il   decreto   ministeriale  del  3  luglio  1996  relativo
all'ordinamento   didattico    universitario    delle    scuole    di
specializzazione nel settore medico;
  Visto  l'art.  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
dicembre  1995  relativo  al  piano  triennale  di   sviluppo   delle
universita' per il triennio 1994/96;
  Viste  le  proposte di istituzione della scuola di specializzazione
in "allergologia e immunologia  clinica"  formulate  dalle  autorita'
accademiche  di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia del 6 aprile  1995  e  del  26
settembre  1996;  del senato accademico del 10 novembre 1995 e del 13
dicembre 1996; del consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1995;
  Visto il parere favorevole espresso dal comitato  universitario  di
coordinamento  della  regione  Campania nell'adunanza del 9 settembre
1996;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 14 novembre 1996;
  Visto  il decreto ministeriale del 18 novembre 1996 con il quale il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
ha   autorizzato   questo   Ateneo   ad   istituire   la   scuola  di
specializzazione in "allergologia e immunologia clinica";
  Visto che lo statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi
"Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18
ottobre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  233 del 5
ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e  che  il  loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo;
  Considerato  che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli studi dei corsi  di  laurea,  di  diploma  e  delle  scuole  di
specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto, emanato ai
sensi dell'art. 17 del sopracitato  testo  unico,  ed  approvato  con
regio  decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei  corsi  di  laurea,
dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi "Federico II" di Napoli,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
   nella  sezione  relativa alle scuole di specializzazione afferenti
alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,   dopo   la   scuola   di
specializzazione in reumatologia e' inserita la seguente nuova scuola
di specializzazione:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
                               Art. 1.
  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in  allergologia e
immunologia clinica  presso  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'  degli  studi  "Federico II" di Napoli, che risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica,  di  cui  al  capo  I  della  tabella XLV/2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995.