IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1996 relativo all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione nel settore medico; Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano triennale di sviluppo delle universita' per il triennio 1994/96; Viste le proposte di istituzione della scuola di specializzazione in "allergologia e immunologia clinica" formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 6 aprile 1995 e del 26 settembre 1996; del senato accademico del 10 novembre 1995 e del 13 dicembre 1996; del consiglio di amministrazione del 5 dicembre 1995; Visto il parere favorevole espresso dal comitato universitario di coordinamento della regione Campania nell'adunanza del 9 settembre 1996; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 novembre 1996; Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 1996 con il quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha autorizzato questo Ateneo ad istituire la scuola di specializzazione in "allergologia e immunologia clinica"; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: nella sezione relativa alle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, dopo la scuola di specializzazione in reumatologia e' inserita la seguente nuova scuola di specializzazione: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA Art. 1. E' istituita la scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica, di cui al capo I della tabella XLV/2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995.