IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato
con regio decreto 13 ottobre  1927,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  art. 16, primo comma,
relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  30  dicembre
1995, art. 4;
  Vista la nota ministeriale n. 670 in data 11 maggio 1996;
  Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio
della  facolta  di  ingegneria  in  data  23  maggio 1996, dal senato
accademico in data 17 giugno 1996 e dal consiglio di  amministrazione
di questo ateneo in data 18 giugno 1996;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n.
2775 reso nella seduta del 24 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  Art. 136. - La facolta di ingegneria conferisce:
   sezione I: le lauree in:
    ingegneria civile;
    ingegneria delle telecomunicazioni;
    ingegneria elettronica;
    ingegneria gestionale;
    ingegneria informatica;
    ingegneria meccanica;
   sezione II: i diplomi universitari in:
    ingegneria delle infrastrutture;
    ingegneria elettronica;
    ingegneria informatica e automatica;
    ingegneria meccanica;
    edilizia.
  I  titoli  di  ammissione  sono  quelli  previsti   dalle   vigenti
disposizioni di legge.
  A seconda degli studi compiuti, al completamento dei medesimi viene
conseguito  il titolo, rispettivamente, di "dottore in ingegneria .."
con  la  specificazione  del  corso  di  laurea  seguito,  oppure  di
"diplomato  in  ingegneria  .."  con  la  specificazione del corso di
diploma in ingegneria seguito, oppure di "diplomato universitario  in
edilizia".
  Gli articoli dal n. 137 al n. 155 sono invariati.
  Dopo  l'art.  155  e  con conseguente slittamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  vengono  inseriti  i   seguenti   nuovi
articoli:
             CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA
  Art.  156.  -  Il  corso di diploma universitario in edilizia ha lo
scopo di fornire  agli  studenti  adeguata  conoscenza  di  metodi  e
contenuti  culturali  e  scientifici  orientati  al conseguimento del
livello  formativo  richiesto  nell'area  professionale  del  settore
edilizio.
  Il  corso  di  diploma  in  edilizia, nei tre indirizzi previsti di
"costruzione", "rilevamento",  "gestione",  fornira'  competenze  per
rispondere  alla  domanda  presente  nel  settore  edilizio tanto nel
privato  che  nella  pubblica  amministrazione,   nei   campi   della
organizzazione  e  conduzione  del  cantiere edile, dell'attivita' di
rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della
stima economica dei processi edilizi.
  Il corso degli studi ha durata triennale.
  Nel  caso  in  cui  allo  stesso  corso  di  diploma  universitario
concorrano  la  facolta' di architettura e la facolta' di ingegneria,
il   senato   accademico   individuera'   le   opportune   forme   di
collaborazione  per  la  programmazione e la gestione delle attivita'
didattiche, fermo restando che  detto  corso  di  studi  deve  essere
incardinato presso una delle due facolta'.
  Art.  157.  - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle
norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
  Il numero degli iscritti sara'  stabilito  annualmente  dal  senato
accademico,  sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture
disponibili, alle esigenze del mercato  del  lavoro  secondo  criteri
generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della  legge
n. 341/1990.
  Le  modalita'  di  eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Le forme didattiche possono comprendere l'insegnamento  a  distanza
ed  il  ricorso  a tecniche multimediali, ai sensi dell'art. 11 della
legge n. 341/1990 e dell'art. 12 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 ottobre 1991.
  Art.  158.  -  Ai  fini  del  proseguimento degli studi il corso di
diploma universitario in edilizia e' dichiarato affine  al  corso  di
laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile.
  Nell'ambito  dei  corsi  di laurea affini, la facolta' riconoscera'
gli insegnamenti seguiti con esito positivo
avendo  riguardo  alla  loro  validita'  culturale  e  professionale,
propedeutica  alla  formazione  richiesta  dal  corso  al  quale sono
chiesti il trasferimento o l'iscrizione.
  Il riconoscimento degli studi sostenuti avra'  luogo  nel  rispetto
delle seguenti modalita':
   alcuni  insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti
o sostitutivi, parzialmente o totalmente,  di  insegnamenti  previsti
dai curricula dei corsi di laurea;
   gli  insegnamenti  per  il conseguimento della laurea non potranno
essere in numero inferiore a 18 annualita';
   la   facolta'   indichera'   sia   gli  insegnamenti  integrativi,
appositamente  attivati  per  raccordare   i   curricula,   che   gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il diploma di laurea;
   gli insegnamenti  integrativi  dovranno  valorizzare  gli  aspetti
formativi  delle  discipline  e la loro finalizzazione alla didattica
del corso di laurea;
   il consiglio di facolta' indichera' l'anno di corso del  corso  di
laurea  cui lo studente si potra' iscrivere; l'anno di corso sara' di
regola il terzo;
   nei trasferimenti degli studenti tra i diversi  corsi  di  diploma
universitario  o  da  un  corso  di  laurea  ad  un  corso di diploma
universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti
sempre con criterio della loro  utilita'  al  fine  della  formazione
necessaria  per  il  conseguimento  del nuovo titolo ed indichera' il
piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno  di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art.  159.  -  L'attivita'  didattica  e'  di norma organizzata con
moduli didattici formati da corsi  monodisciplinari  (50  ore)  o  da
insegnamenti  integrati  costituiti  da  moduli  coordinati impartiti
anche da piu' docenti.
  Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli  esami  di  profitto,
corrispondono ad una annualita'.
  L'attivita'  didattica  complessiva comprende non meno di 2.100 ore
suddivise in:
   non meno di 1.650 ore (33 moduli e 16,5 annualita') per  attivita'
didattica;
   non meno di 250 ore per attivita' di laboratorio per esercitazioni
o per un ulteriore modulo;
   non meno di 200 ore per attivita' di tirocinio.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico  della
facolta'.
  Gli  esiti  dell'attivita'  svolta  dallo  studente dovranno essere
accertati  attraverso  esami  di  profitto  che,   svolti   in   modo
convenzionale, non potranno essere superiori a 17.
  L'attivita'  di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che
richiedono comunque la  frequenza,  dovranno  essere  certificati  da
specifici attestati.
  Nel  definire  le  modalita'  di esame sono auspicabili metodi meno
tradizionali come ad  esempio  verifiche  globali  su  elaborati  che
implichino  l'applicazione  coordinata di conoscenze desunte da varie
discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro.
  Durante il primo biennio del corso di diploma  lo  studente  dovra'
dimostrare,  attraverso  specifiche prove di idoneita', la conoscenza
pratica  e  la  comprensione  di  almeno  una  lingua  straniera.  Le
modalita'   dell'accertamento   saranno  definite  dal  consiglio  di
facolta'.
  Parte dell'attivita' didattica potra' essere  svolta  anche  presso
qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti
nel    settore    di    ingegneria    edile,    dell'architettura   e
dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere
anche l'utilizzazione di esperti appartenenti  a  tali  strutture  ed
istituti, per attivita' didattiche speciali.
  L'attivita'  di  tirocinio  dovra' essere svolta presso qualificate
strutture pubbliche o private italiane o straniere con  le  quali  si
siano stipulate apposite convenzioni.
  Per   realizzare  un'efficace  attivita'  didattica,  con  adeguata
assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra'  un
numero  di  studenti  iscritti  non  superiore,  di norma, alle cento
unita'.
  Art. 160. - L'ordinamento didattico e'  formulato  con  riferimento
alle aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate
per  raggiungere  obiettivi  didattico-formativi,  per  le  quali  e'
definito il numero minimo di ore di attivita' didattica.
  L'attivita' didattica e' articolata in:
   didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a  tutti
gli  indirizzi,  formata  da  non meno di 1.200 ore (12 annualita'/24
moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno  delle  quali  la
facolta' definira' gli specifici insegnamenti da attivare;
   didattica  per  la  formazione d'indirizzo, formata da non meno di
250 ore (2,5 annualita'/5 moduli),  attribuite  obbligatoriamente  ad
aree  disciplinari  all'interno delle quali la facolta' definira' gli
specifici  insegnamenti  da  attivare,  formata   da   200   ore   (2
annualita'/4  moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale
dalla facolta' per soddisfare le esigenze formative di settore  e  di
orientamento all'interno dell'indirizzo;
   la  facolta'  per  giustificati  motivi culturali e professionali,
nella formulazione del piano degli studi potra' discostarsi da quanto
indicato nelle tabelle A e B al massimo per quattro moduli didattici.