IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, art. 4; Vista la nota ministeriale n. 670 in data 11 maggio 1996; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facolta di ingegneria in data 23 maggio 1996, dal senato accademico in data 17 giugno 1996 e dal consiglio di amministrazione di questo ateneo in data 18 giugno 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale n. 2775 reso nella seduta del 24 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 136. - La facolta di ingegneria conferisce: sezione I: le lauree in: ingegneria civile; ingegneria delle telecomunicazioni; ingegneria elettronica; ingegneria gestionale; ingegneria informatica; ingegneria meccanica; sezione II: i diplomi universitari in: ingegneria delle infrastrutture; ingegneria elettronica; ingegneria informatica e automatica; ingegneria meccanica; edilizia. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. A seconda degli studi compiuti, al completamento dei medesimi viene conseguito il titolo, rispettivamente, di "dottore in ingegneria .." con la specificazione del corso di laurea seguito, oppure di "diplomato in ingegneria .." con la specificazione del corso di diploma in ingegneria seguito, oppure di "diplomato universitario in edilizia". Gli articoli dal n. 137 al n. 155 sono invariati. Dopo l'art. 155 e con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN EDILIZIA Art. 156. - Il corso di diploma universitario in edilizia ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto nell'area professionale del settore edilizio. Il corso di diploma in edilizia, nei tre indirizzi previsti di "costruzione", "rilevamento", "gestione", fornira' competenze per rispondere alla domanda presente nel settore edilizio tanto nel privato che nella pubblica amministrazione, nei campi della organizzazione e conduzione del cantiere edile, dell'attivita' di rilevamento dell'architettura e dell'ambiente, della gestione e della stima economica dei processi edilizi. Il corso degli studi ha durata triennale. Nel caso in cui allo stesso corso di diploma universitario concorrano la facolta' di architettura e la facolta' di ingegneria, il senato accademico individuera' le opportune forme di collaborazione per la programmazione e la gestione delle attivita' didattiche, fermo restando che detto corso di studi deve essere incardinato presso una delle due facolta'. Art. 157. - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' di eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Le forme didattiche possono comprendere l'insegnamento a distanza ed il ricorso a tecniche multimediali, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991. Art. 158. - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in edilizia e' dichiarato affine al corso di laurea in architettura e al corso di laurea in ingegneria edile. Nell'ambito dei corsi di laurea affini, la facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validita' culturale e professionale, propedeutica alla formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli studi sostenuti avra' luogo nel rispetto delle seguenti modalita': alcuni insegnamenti potranno essere riconosciuti come equivalenti o sostitutivi, parzialmente o totalmente, di insegnamenti previsti dai curricula dei corsi di laurea; gli insegnamenti per il conseguimento della laurea non potranno essere in numero inferiore a 18 annualita'; la facolta' indichera' sia gli insegnamenti integrativi, appositamente attivati per raccordare i curricula, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea; gli insegnamenti integrativi dovranno valorizzare gli aspetti formativi delle discipline e la loro finalizzazione alla didattica del corso di laurea; il consiglio di facolta' indichera' l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; l'anno di corso sara' di regola il terzo; nei trasferimenti degli studenti tra i diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti sempre con criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. Art. 159. - L'attivita' didattica e' di norma organizzata con moduli didattici formati da corsi monodisciplinari (50 ore) o da insegnamenti integrati costituiti da moduli coordinati impartiti anche da piu' docenti. Due moduli didattici (100 ore), ai fini degli esami di profitto, corrispondono ad una annualita'. L'attivita' didattica complessiva comprende non meno di 2.100 ore suddivise in: non meno di 1.650 ore (33 moduli e 16,5 annualita') per attivita' didattica; non meno di 250 ore per attivita' di laboratorio per esercitazioni o per un ulteriore modulo; non meno di 200 ore per attivita' di tirocinio. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facolta'. Gli esiti dell'attivita' svolta dallo studente dovranno essere accertati attraverso esami di profitto che, svolti in modo convenzionale, non potranno essere superiori a 17. L'attivita' di laboratorio, di sperimentazione e di tirocinio, che richiedono comunque la frequenza, dovranno essere certificati da specifici attestati. Nel definire le modalita' di esame sono auspicabili metodi meno tradizionali come ad esempio verifiche globali su elaborati che implichino l'applicazione coordinata di conoscenze desunte da varie discipline, valutazioni intermedie, su colloqui o altro. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra' dimostrare, attraverso specifiche prove di idoneita', la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'. Parte dell'attivita' didattica potra' essere svolta anche presso qualificate strutture di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore di ingegneria edile, dell'architettura e dell'urbanistica, previa stipula di convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attivita' didattiche speciali. L'attivita' di tirocinio dovra' essere svolta presso qualificate strutture pubbliche o private italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. Per realizzare un'efficace attivita' didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. Art. 160. - L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari, intese come insiemi di discipline raggruppate per raggiungere obiettivi didattico-formativi, per le quali e' definito il numero minimo di ore di attivita' didattica. L'attivita' didattica e' articolata in: didattica per la formazione di conoscenze di base, comune a tutti gli indirizzi, formata da non meno di 1.200 ore (12 annualita'/24 moduli) attribuite ad aree disciplinari all'interno delle quali la facolta' definira' gli specifici insegnamenti da attivare; didattica per la formazione d'indirizzo, formata da non meno di 250 ore (2,5 annualita'/5 moduli), attribuite obbligatoriamente ad aree disciplinari all'interno delle quali la facolta' definira' gli specifici insegnamenti da attivare, formata da 200 ore (2 annualita'/4 moduli) i cui contenuti saranno definiti in sede locale dalla facolta' per soddisfare le esigenze formative di settore e di orientamento all'interno dell'indirizzo; la facolta' per giustificati motivi culturali e professionali, nella formulazione del piano degli studi potra' discostarsi da quanto indicato nelle tabelle A e B al massimo per quattro moduli didattici.