IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il provvedimento CIP n. 2 del 13 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio settore elettrico e' stata incaricata di effettuare l'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che sopprime alcuni Comitati interministeriali, fra cui il CIP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente il regolamento per la definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina; Visto l'art. 5, comma 2, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 che attribuisce al Ministro dell'industria le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica; Vista la legge 18 novembre 1995, n. 481; Visto il provvedimento CIP n. 16 del 12 novembre 1992, con il quale sono state fissate le aliquote definitive per l'anno 1990 dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995 riguardante, tra l'altro, l'adeguamento del gettito del conto delle integrazioni tariffarie; Vista la nota della Cassa conguaglio settore elettrico del 24 ottobre 1996, con la quale sono state comunicate le aliquote di integrazione tariffaria definitive per l'anno 1991 per le imprese sottoelencate che hanno presentato la documentazione richiesta dalla Cassa in data posteriore all'8 agosto 1996, data in cui sono state trasmesse al Ministero dell'industria le valutazioni relative alle altre 15 imprese; Viste le osservazioni fatte dall'Unione industrie elettriche minori ed in particolare circa il riconoscimento dell'utile di impresa; Tenuto conto che le delibere del CIP n. 941/1961, n. 1198/1968, n. 24/1983, n. 2/1987 e la legge n. 10/1991 non dettano criteri per la determinazione dell'utile di impresa; Ritenuto che la oggettiva complessita' della determinazione delle condizioni di redditivita', nelle quali deve essere svolto il servizio elettrico, necessita di ulteriori approfondimenti: Ritenuto tuttavia di dover procedere alla definizione delle integrazioni tariffarie per l'anno 1991, rinviando ogni definitiva determinazione sul riconoscimento dell'utile di esercizio; Decreta: 1) Ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico della integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, le aliquote definitive relative all'anno 1991 per ciascuna delle imprese elettriche sottoelencate e per ogni kilovattora venduto vengono determinate nella seguente misura: Imprese L/kWh __ __ ENEL S.p.a - gia' societa' elettrica Cropani - Cropani (Catanzaro) . . . . . 79,52 Impresa elettrica F.lli Elmi - Grizzana (Bologna) . . . . . 292,82 Ridolfi e C. S.n.c. - Palagnana (Lucca) . . . . . 154,10 Societa' Odoardo Zecca - Ortona (Chieti) . . . . . 163,60 2) Per l'anno 1992 e seguenti la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrispondera' alle imprese elettriche sopracitate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base delle aliquote definitive fissate per l'anno 1991 rapportate a tutta l'energia venduta nello stesso anno 1991. Roma, 12 dicembre 1996 Il Ministro: BERSANI Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 3