IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Emilia Romagna
degli eventi calamitosi di seguito indicati, per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996  all'8  ottobre  1996  nella
provincia di Ravenna;
   piogge  alluvionali  dal  7  ottobre  1996 al 9 ottobre 1996 nella
provincia di Bologna;
   piogge alluvionali dal 7 ottobre 1996  al  9  ottobre  1996  nella
provincia di Forli';
   piogge  alluvionali  dal  7  ottobre  1996 al 9 ottobre 1996 nella
provincia di Rimini;
   terremoto dal 15 ottobre 1996 al 17 ottobre 1996  nella  provincia
di Reggio nell'Emilia;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali,
strutture interaziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere
di bonifica nei sottoelencati  territori  agricoli,  in  cui  possono
trovare  applicazione  le  specificate  provvidenze  della  legge  14
febbraio 1992, n. 185:
 Bologna:
   piogge alluvionali  dal  7  ottobre  1996  al  9  ottobre  1996  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio
dei comuni di San Giovanni in Persiceto;
   piogge alluvionali  dal  7  ottobre  1996  al  9  ottobre  1996  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese;
   piogge  alluvionali  dal  7  ottobre  1996  al  9  ottobre  1996 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei  comuni  di  Borgo Tossignano, Budrio, Casalfiumanese, Castel San
Pietro Terme, Castello di Serravalle,  Crevalcore,  Imola,  Medicina,
Minerbio,  Molinella,  Monte San Pietro, Monteveglio, San Giovanni in
Persiceto, Savigno, Vergato.
  Forli':
   piogge alluvionali del 7 ottobre 1996, dell'8 ottobre 1996, del  9
ottobre  1996  -  provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a),
nel territorio dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra  del
Sole,  Civitella di Romagna, Dovadola, Forli', Forlimpopoli, Meldola,
Mercato  Saraceno,  Modigliana,  Predappio,   Roncofreddo,   Sarsina,
Sogliano al Rubicone;
   piogge  alluvionali del 7 ottobre 1996, dell'8 ottobre 1996, del 9
ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma  3,  lettera  b),
nel  territorio  dei  comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e
Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di  Romagna,  Dovadola,
Forli',  Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato
Saraceno, Modigliana, Montiano,  Predappio,  Roncofreddo,  San  Mauro
Pascoli, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone.
 Ravenna:
   piogge  alluvionali  del  7  ottobre  1996,  dell'8 ottobre 1996 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  a),  nel  territorio
dei comuni di Brisighella, Faenza, Ravenna, Riolo Terme, Russi;
   piogge  alluvionali  del  7  ottobre  1996,  dell'8 ottobre 1996 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei  comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Brisighella, Casola Valsenio,
Castel Bolognese, Cervia, Conselice,  Cotignola,  Faenza,  Fusignano,
Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Solarolo.
 Reggio  nell'Emilia:  terremoto  del 15 ottobre 1996, del 16 ottobre
1996, del 17 ottobre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3,  comma  2,
lettera e), nel territorio dei comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco
di   Sopra,  Campagnola  Emilia,  Casalgrande,  Correggio,  Fabbrico,
Gattatico,  Gualtieri,  Guastalla,  Luzzara,   Novellara,   Poviglio,
Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rubiera, San
Martino in Rio, Scandiano, Vezzano sul Crostolo.
 Rimini:
   piogge  alluvionali  dal  7  ottobre  1996  al  9  ottobre  1996 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera  e),  nel  territorio
dei  comuni di Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo,
Poggio  Berni,  Rimini,  San  Clemente,  Santarcangelo  di   Romagna,
Torriana, Verucchio;
   piogge  alluvionali  dal  7  ottobre  1996  al  9  ottobre  1996 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  a),  nel  territorio
dei  comuni  di Gemmano, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montescudo,
Rimini, San Clemente, Torriana, Verucchio;
   piogge alluvionali  dal  7  ottobre  1996  al  9  ottobre  1996  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di  Bellaria,  Igea  Marina,  Coriano,  Misano  Adriatico,
Montefiore  Conca,  Riccione,  Rimini,  Saludecio,  Santarcangelo  di
Romagna.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: PINTO