AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. Il termine per il  versamento  dei  contributi  previdenziali  e
assistenziali  dovuti  per  gli operai agricoli impiegati nel secondo
trimestre 1996 e' differito, senza interessi o  altri  oneri,  al  20
gennaio  1997. All'onere conseguente, valutato in lire 5 miliardi per
l'anno  1996,  si  provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo  1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
           Riferimenti normativi:
             L'art.  1  del  D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236
          (Interventi  urgenti  a  sostegno  dell'occupazione),  come
          modificato dall'art. 28 del D.L.  23 giugno 1995,  n.  244,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 341, e' il seguente:
             "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). -  1.  Per  gli  anni
          1993-1995   il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  attua,
          sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate
          dal  Comitato  per  il  coordinamento  delle iniziative per
          l'occupazione  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri,  istituito  ai  sensi dell'art. 29 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   15   settembre   1992,  misure
          straordinarie  di  politica  attiva  del  lavoro  intese  a
          sostenere   i   livelli   occupazionali:   a)   nelle  aree
          individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del  regolamento
          CEE  n.  2052/88  o  del  regolamento  CEE  n. 328/88 cosi'
          individuate ai sensi del decreto-legge 1  aprile  1989,  n.
          120,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio
          1989,   n.   181,   recante   misure   di   sostegno  e  di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento  della siderurgia; b) nelle aree che presentano
          rilevante squilibrio  locale  tra  domanda  ed  offerta  di
          lavoro  secondo  quanto  previsto  dall'art.    36, secondo
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio  1977,  n.  616, accertati dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale,  su  proposta  delle  commissioni
          regionali  per l'impegno, sulla base delle intese raggiunte
          con la Commissione delle Comunita' europee.
             1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui
          al comma 1, si tiene altresi' conto:
               a) della presenza di crisi territoriali di particolare
          gravita' o di crisi  settoriali  strutturali  con  notevole
          impatto  sui  livelli occupazionali, facendo riferimento ai
          criteri gia' definiti sulla base della legislazione vigente
          per particolari settori;
               b)  della  sussistenza  di  situazioni   di   sviluppo
          ritardato o di depressione economica;
               c)  della sussistenza di processi di ristrutturazione,
          di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
               d)  della  presenza  di  gravi  fenomeni  di   degrado
          sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione
          e difesa del patrimonio storico e artistico.
            2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione
          di   iniziative   per   il  sostegno  dell'occupazione  con
          caratteri di economicita' e stabilita' nel tempo,  comprese
          le  dotazioni  di  opere  di  pubblica utilita', di servizi
          terziari  e  di  edilizia   abitativa   economico-popolare,
          prevedono,  per  una  durata  non  superiore  ai  tre anni,
          l'erogazione di incentivi ai datori  di  lavoro,  per  ogni
          unita'   lavorativa  occupata  a  tempo  pieno,  aggiuntiva
          rispetto alle unita' effettivamente occupate alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni
          decrescenti  che  non possono superare complessivamente una
          annualita' del  costo  medio  pro  capite  del  lavoro.  Il
          beneficio  e'  cumulabile  con  le agevolazioni di cui agli
          articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23  luglio  1991,
          n.  223,  ed  all'art.  8, comma 9, della legge 29 dicembre
          1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono
          favorire  l'occupazione  femminile,   in   conformita'   ai
          principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
            3.  Alle  misure  di  cui  al  comma  2  possono accedere
          soggetti pubblici e privati,  anche  organizzati  in  forma
          cooperativa,  che  presentino  motivata  domanda relativa a
          tutti  i  settori  economici,   purche'   funzionali   alle
          finalita'  di  cui  al comma 1.   Possono altresi' accedere
          imprese,  pubbliche  o  private,  incaricate   di   gestire
          progetti  di  pubblica utilita', di durata non inferiore ad
          un anno, nei quali siano impiegati  lavoratori  sospesi  in
          cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  lavoratori
          rientranti nelle categorie di cui  all'art.  25,  comma  5,
          della   legge  23  luglio  1991,  n.  223,  promossi  dalle
          amministrazioni statali o dalle regioni.
            4.  Gli  interventi  previsti  dal  comma 2 sono estesi a
          tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti
          l'occupazione  di  persone   svantaggiate,   promosse   dai
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera b), della
          legge 8 novembre 1991, n. 381.
            5. Con uno o piu' decreti da emanarsi entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  definisce, in linea con la
          normativa comunitaria, sentite le organizzazioni  sindacali
          dei   lavoratori   e  dei  datori  di  lavoro  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi
          dei lavoratori,  avendo  anche  riguardo  alle  unita'  dei
          giovani  disoccupati  in  conseguenza della ultimazione dei
          lavori in tema di  valorizzazione  dei  beni  culturali  ed
          ambientali  e, comunque, di interventi per la realizzazione
          di opere di utilita' collettiva di cui  all'art.  15  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, i modelli in conformita' dei quali vanno
          redatte  le  domande  di  contributo  di  cui al comma 3, i
          termini e le modalita' di erogazione dei benefici di cui al
          comma  2,  anche  mediante  conguagli  con   i   contributi
          previdenziali,   nonche'  le  modalita'  di  controllo  sui
          risultati conseguiti. Ai  provvedimenti  di  ammissione  ai
          benefici  del  Fondo  di cui al comma 7 e di autorizzazione
          delle relative spese provvede  il  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  nei limiti delle disponibilita'
          del Fondo medesimo. La  mancata  attuazione  del  programma
          indicato  nella  domanda  di  contributo  di cui al comma 3
          comporta la decadenza  dai  benefici  con  restituzione  di
          quanto eventualmente gia' fruito.
             6.  Per  le finalita' di cui al comma 1 il Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale, sentite  le  commissioni
          regionali  per  l'impiego, stipula convenzioni con consorzi
          di comuni e con  enti,  societa',  cooperative  o  consorzi
          pubblici  e  privati,  di comprovata esperienza e capacita'
          tecnica nelle materie di cui al presente articolo,  nonche'
          con   gli  enti  gestori  dei  fondi  mutualistici  per  la
          promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma
          1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,  diretti
          all'incremento  dell'occupazione,  per progettare modelli e
          strumenti  di  gestione  attiva  della  mobilita'  e  dello
          sviluppo  di  nuova occupazione, anche delineando metodi di
          valutazione della fattibilita' dei progetti e dei risultati
          conseguti.
             7. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.
             7-bis.  I  contributi che verranno erogati dalla CEE per
          la realizzazione dei servizi di  informazione  sul  mercato
          del  lavoro  comunitario  e  per  gli  scambi  di domande e
          offerte di lavoro tra gli  Stati  membri,  nonche'  per  le
          attivita'  di  cooperazione  tra  i  servizi  per l'impiego
          comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello
          Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato
          di previsione del Ministero del lavoro e  della  previdenza
          sociale.
             8.  Per  il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
          autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
          di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994  e  1995.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Le
          somme   non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario
          possono esserlo in quello successivo".
             -  Il  comma  4  dell'art.  1  del  D.L.   n.   510/1996
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale) prevede che: "Con priorita' per le finalita'
          di  cui  al comma 1, nonche' per il finanziamento dei piani
          per  l'inserimento  professionale  dei  giovani  privi   di
          occupazione  di cui all'art. 15 del decreto-legge 16 maggio
          1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1994, n. 451, il  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,  n.  236,  e'  incrementato  di lire 669 miliardi per
          l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi  per  l'anno  1996,  di
          lire  591,3  miliardi  per  l'anno  1997  e  di  lire 691,3
          miliardi a  decorrere  dall'anno  1998.  Nell'ambito  delle
          disponibilita',  per  l'anno 1995, un importo non inferiore
          al quaranta per cento e' ripartito a livello  regionale  in
          relazione  al  numero  dei  lavoratori  di cui al comma 5 e
          all'art. 3 e le relative  risorse  sono  impegnate  per  il
          finanziamento   di   progetti  che  utilizzano  i  medesimi
          lavoratori".