Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Ghemme" - gia' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1969 e successivamente modificata con decreto ministeriale 28 febbraio 1995 - ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ------------ Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" e riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.