Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche e tipiche
dei vini, istituito a norma dell'art.  17  della  legge  10  febbraio
1992,   n.   164,   esaminata   la  domanda  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini "Ghemme" - gia'  riconosciuta  con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  18 settembre 1969 e successivamente modificata con
decreto ministeriale 28 febbraio 1995 - ha espresso parere favorevole
al  suo  accoglimento  proponendone,  ai  fini  dell'emanazione   del
relativo decreto dirigenziale il disciplinare di produzione nel testo
di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche e  tipiche  dei  vini,  entro  sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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           Proposta di disciplinare di produzione dei vini
     a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme"
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata e garantita "Ghemme" e
riservata al vino che risponde ai requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare di produzione.