IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilita' per i contribuenti di regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, a condizione che sia versata l'imposta a suo tempo non pagata maggiorata di un importo, a titolo di sopratassa, stabilita in misura percentuale diversa a seconda dell'anno che si intende sanare; Visto in particolare il comma 209, ultimo periodo, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di riscossione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette, e 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici-tributo per il pagamento delle somme dovute per la regolarizzazione degli omessi versamenti; Visto il comma 216 con il quale si stabilisce la riserva all'erario dell'entrate derivanti dal pagamento delle predette somme; Decreta: Art. 1. 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 3, comma 209, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la regolarizzazione degli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, e' effettuato, per ciascun anno regolarizzato, al concessionario della riscossione competente in base al domicilio fiscale in essere alla data del versamento. I contribuenti intestatari o meno di conto fiscale utilizzano la distinta Mod. 8 o, in caso di pagamento tramite gli uffici postali, il bollettino Mod. 11. 2. In sede di compilazione dei modelli di cui al comma 1 e' necessario riportare in maniera precisa l'indicazione e il relativo codice del centro di servizio o dell'ufficio delle imposte ove fu presentata la dichiarazione dei redditi oggetto di regolarizzazione. 3. La sopratassa calcolata nelle diverse misure previste dal citato comma 209, a seconda dell'anno oggetto di regolarizzazione, non deve essere versata autonomamente ma cumulativamente all'imposta o contributo cui la stessa si riferisce. 4. Sono istituiti i seguenti codici-tributo: 4209 IRPEF - Imposta e sopratassa - omesso versamento; 3209 ILOR - Imposta e sopratassa - omesso versamento; 2209 IRPEG - Imposta e sopratassa - omesso versamento; 1209 altre imposte e relative sopratasse dovute per omesso versamento; 1211 imposta sul patrimonio netto dell'impresa e sopratasse - omesso versamento; 8893 contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e sopratassa - omesso versamento. 5. I versamenti di cui al codice-tributo 1209 devono essere effettuati separatamente a seconda delle diverse imposte che si intendono regolarizzare. 6. Per ogni periodo di imposta oggetto di regolarizzazione va compilata un apposita distinta o bollettino. Il periodo di riferimento da riportare nei modelli di versamento e' l'anno per il quale si effettua il pagamento da indicare nella forma AA.AA. 7. Le somme di cui al comma 3 sono versate, al netto delle commissioni spettanti, per intero all'Erario, al capo VI, capitolo 1052. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 1997 Il Ministro: VISCO