IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni  a sttuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende  gli  interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dischiarazione  dell'esistenza  di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Visti i decreti ministeriali del 7 novembre 1995 e
1  febbraio  1996 pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 271 del 20 novembre 1995 e n. 36 del  13
febbraio  1996,  con  i  quali  e'  stato dichiarato, tra l'altro, il
carattere di eccezionalita' della tromba d'aria del 5 giugno  1995  e
delle  grandinate verificatesi dal 16 agosto 1995 al 3 settembre 1995
nel territorio delle province di Padova, Treviso e Vicenza;
  Vista la delibera di giunta del 10 settembre 1996 con la  quale  la
regione  Veneto chiede, tra l'altro, di estendere la delimitazione ad
altri territori comunali danneggiati, e di  prevedere  l'applicazione
di  ulteriori  provvidenze del Fondo nelle aree gia' delimitate con i
richiamati decreti;
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  integrativa  della  regione
Veneto, nei limiti predetti;
                              Decreta:
  A  parziale modifica ed integrazione dei decreti ministeriali del 7
novembre 1995 e del 1 febbraio 1996, richiamati  nelle  premesse,  la
dichiarazione  di  eccezionalita' degli eventi di seguito indicati e'
estesa ai sottoindicati territori comunali, ai fini dell'applicazione
delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992 n. 185,  e
sono  altresi'  estese  le medesime provvidenze nei comuni di seguito
riportati, gia' delimitati con i predetti decreti:
  Rovigo: tromba d'aria del  5  giugno  1995  -  provvidenze  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio del comune di
Salara;
  Vicenza:  grandinata  del  16  agosto  1995  -  provvidenze  di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di
Albettone,  Barbarano  Vicentino,  Castenegro  Grisignano  di  Zocco,
Longare Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto;
  Treviso:  grandinata  del  3  settembre  1995  - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di
Breda di  Pieve,  Carbonera,  Casale  sul  Sile,  Maserada,  Mogliano
Veneto,   Ponte  di  Piave,  Preganziol,  Salgareda,  San  Biagio  di
Callalta;
  Padova: grandinata del 16 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2,  lettere  b),  c),  d),  nel  territorio  dei  comuni  di
Cervarese S. Croce, Rovolon, Teolo, Vo' Euganeo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 gennaio 1997
                                                   Il Ministro: PINTO