IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione  particolare,  che
ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 89/398;
  Vista  la  direttiva  96/5/CE del 16 febbraio 1996, concernente gli
alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  febbraio  1994,   concernente
l'elenco  dei  prodotti  alimentari  destinati  ad  una alimentazione
particolare  per  i  quali  viene  confermata  l'autorizzazione  alla
commercializzazione  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Viste le disposizioni ministeriali del 29 marzo  1996,  aventi  per
oggetto   "Misure  di  protezione  nei  confronti  dell'encefalopatia
spongiforme bovina - Regno Unito";
  Visto   il   parere   del   gruppo   di   lavoro    "malattia    di
Creutzfeldt-Jakob", istituito ad hoc nell'ambito della commissione di
lotta all'AIDS, espresso in data 18 dicembre 1996;
  Visto  il  parere  della  commissione  consultiva  per  i  prodotti
destinati ad una  alimentazione  particolare,  espresso  in  data  19
dicembre 1996;
  Ritenuto  necessario  di  rafforzare  ulteriormente  le  misure  di
prevenzione per evitare ogni eventuale  insorgenza  di  problematiche
per  la salute dei lattanti e dei bambini correlate all'encefalopatia
spongiforme bovina;
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nel territorio italiano e' vietata la produzione, l'importazione  e
l'immissione  in  commercio di alimenti per la prima infanzia, di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, contenenti  cervello,
midollo spinale, fegato ed altri tessuti viscerali di ruminanti.