IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 89/398; Vista la direttiva 96/5/CE del 16 febbraio 1996, concernente gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1994, concernente l'elenco dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare per i quali viene confermata l'autorizzazione alla commercializzazione ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Viste le disposizioni ministeriali del 29 marzo 1996, aventi per oggetto "Misure di protezione nei confronti dell'encefalopatia spongiforme bovina - Regno Unito"; Visto il parere del gruppo di lavoro "malattia di Creutzfeldt-Jakob", istituito ad hoc nell'ambito della commissione di lotta all'AIDS, espresso in data 18 dicembre 1996; Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, espresso in data 19 dicembre 1996; Ritenuto necessario di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione per evitare ogni eventuale insorgenza di problematiche per la salute dei lattanti e dei bambini correlate all'encefalopatia spongiforme bovina; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Decreta: Art. 1. Nel territorio italiano e' vietata la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di alimenti per la prima infanzia, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, contenenti cervello, midollo spinale, fegato ed altri tessuti viscerali di ruminanti.