IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  un  programma  pluriennale  di  interventi  in  materia di
ristrutturazione  edilizia  e  di  ammodernamento   tecnologico   del
patrimonio  sanitario  pubblico  e  di realizzazione di residenze per
anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo  complessivo  di
30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;
  Visto  il  citato  comma  1  che  autorizza  le  regioni e province
autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di  mutuo  con
la  BEI,  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti e con gli istituti ed
aziende di  credito  all'uopo  abilitati,  per  il  finanziamento  di
progetti  di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della
spesa ammissibile, secondo  le  modalita'  stabilite  da  ultimo  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita' in data 23 settembre 1993;
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993,  n.  396,  convertito  dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di
edilizia  sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni
alla procedura prevista dall'art.  20  della  legge  n.  67/1988  per
l'approvazione  dei progetti di investimento ricompresi nel Programma
nazionale straordinario di investimenti in sanita';
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  1  dicembre  1995,  n.   509,
convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1
del  decreto-legge  17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18
luglio 1996, n. 382, che ha  fissato  i  termini  entro  i  quali  le
regioni,  le  province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  debbono
approvare  e  presentare  al  CIPE i progetti del Programma nazionale
straordinario di investimenti in sanita';
  Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro della sanita' in data  10  febbraio  1994  -
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4
marzo 1994 - con la  quale  vengono  indicate  le  procedure  che  le
regioni,  le  province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  devono
seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi
del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla
legge n. 492/1993;
  Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 - pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1989 - con la quale
sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono  contrarre   nel   triennio
1988-1990,  nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo
stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed  in
3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;
  Vista  la  propria deliberazione in data 3 agosto 1990 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990
con la quale e' stato approvato il Programma nazionale  straordinario
di investimenti in sanita' per il triennio 1989-1991;
  Viste   le  istanze  presentate  in  conformita'  alla  sopracitata
circolare ed entro i termini di legge  della  regione  Lazio  per  il
finanziamento   delle   opere   comprese   nel   Programma  nazionale
straordinario di edilizia sanitaria;
  Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17
dicembre  1986,  n.  878,  al  nucleo ispettivo per la verifica degli
investimenti  pubblici   del   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  in  materia  di  verifica  sullo  stato di
realizzazione delle  opere  previste  da  programmi  di  investimento
pubblico;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  A  valere  sulle  autorizzazioni  di spesa di cui all'art. 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento  i  progetti
della   regione  Lazio  di  cui  all'allegato  elenco  che  fa  parte
integrante della presente deliberazione.
  Restano  a  carico  della  regione  gli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.
  Il  nucleo  ispettivo  per  la verifica degli investimenti pubblici
procedera' agli adempimenti di competenza, informando il  CIPE  della
regolare attuazione della presente deliberazione.
   Roma, 27 novembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 28