Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  di  Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario di  Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'A.N.U.S.C.A.
                                  Al gabinetto del Ministro
  Il  regolamento  in  oggetto,  pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4  dicembre  1996,  ha  apportato
numerose  modifiche  al regolamento di esecuzione e di attuazione del
codice della strada,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del  16 dicembre 1992, n. 495 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992).
  In particolare, gli articoli 147 e 150 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica in questione - recependo i principi informatori del
decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 575: "Regolamento recante la disciplina
dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle  patenti  di
guida"  -  hanno  di  fatto  adeguato  l'aggiornamento della carta di
circolazione   per   cambio   di   residenza    o    di    abitazione
dell'intestatario,  all'aggiornamento  della  patente  di  guida  per
cambio di residenza o di abitazione del titolare.
  Le semplificazioni  introdotte  dal  provvedimento  sono  evidenti:
compilando  un  unico  modello  i  cittadini assolvono all'obbligo di
aggiornare sia la patente di guida, sia la carta di circolazione  dei
veicoli di cui hanno la disponibilita'.
  Cio'  premesso,  per  una  migliore  operativita'  degli  uffici di
anagrafe ed applicazione della normativa in questione, il cui  inizio
e'  previsto  per il 1 marzo 1997, d'intesa con la Direzione generale
della motorizzazione civile  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione,   si   ritiene   opportuno  fornire  talune  indicazioni
operative  che,  considerata  la  stretta  connessione  fra  i  nuovi
procedimenti  e  quelli  vigenti  in  materia  di  patenti  di guida,
sostituiscono quelle fornite con circolare MIACEL n. 11 (95)  del  18
luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1995).
 1 - Adempimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica od
   al cambio di abitazione.
  All'atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica
nel  comune  di immigrazione o del cambio di abitazione nel comune di
residenza, qualora si tratti del trasferimento di un'intera  famiglia
anagrafica,   l'intestatario   della  scheda  compilera'  il  modello
trasmesso in allegato (allegato 1), che, con decorrenza 1 marzo 1997,
sostituisce il modello attualmente in uso.
  Si sottolinea che  solo  chi  presenta  la  domanda  di  iscrizione
anagrafica  o  di  cambio  di abitazione a decorrere dal 1 marzo 1997
puo' accedere alla nuova procedura, mentre coloro che  avessero  gia'
presentato  domanda  alla suddetta data, per ottenere la trascrizione
del  nuovo  indirizzo  sulla carta di circolazione, devono presentare
domanda  di  aggiornamento   presso   l'ufficio   provinciale   della
motorizzazione civile con le modalita' vigenti.
  Il  nuovo  modello contiene i dati anagrafici di ciascun componente
la famiglia anagrafica che sia in possesso di patente di guida  o  di
almeno  un veicolo; non va compilato per quei componenti che ne siano
privi.
  Come gia' precisato con precedente circolare n. 2  del  7  febbraio
1996,  per  l'aggiornamento  delle patenti di guida, si ribadisce che
ove l'interessato non proceda a compilare il  modello  in  questione,
l'ufficiale  d'anagrafe  procedera' ugualmente ad istruire la pratica
anagrafica, verbalizzando ed acquisendo agli atti il rifiuto  opposto
dall'interessato. Fatta questa necessaria precisazione, si forniscono
le ulteriori delucidazioni.
  Non devono essere indicate le targhe:
   degli autobus;
   dei  veicoli  destinati  al trasporto di cose di massa complessiva
superiore a 6 tonnellate;
   dei taxi;
   dei veicoli adibiti a noleggio con conducente.
  L'aggiornamento delle carte di circolazione di tali veicoli e delle
altre  relative  a  veicoli  intestati  a  persone   giuridiche,   va
effettuato  -  a  mente  dell'art.  247,  comma  4,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dall'art.  147  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
settembre  1996,  n.  610  - presso il competente ufficio provinciale
della motorizzazione civile.
  Gli utenti troveranno le informazioni appena riportate  nelle  note
per   la  compilazione  del  modello  allegato:  ove  il  richiedente
indicasse per errore una targa riferibile ad  una  delle  fattispecie
suindicate,   provvedera'  l'ufficio  centrale  operativo,  in  forma
automatica, a bloccare l'emissione del tagliando di aggiornamento.
  Nella fase iniziale il modello sara'  riprodotto  in  fotocopia  e,
successivamente,  verra' messo a disposizione dei comuni dagli uffici
provinciali della motorizzazione civile.
  Se i trasferimenti, di residenza o  di  abitazione,  riguardano  un
solo  componente  la  famiglia  anagrafica  e, quindi, l'uscita dalla
stessa, la dichiarazione  e  la  compilazione  del  modello  verranno
effettuati dall'interessato.
  Si   precisa,   ulteriormente,  che  il  modello,  da  protocollare
unitamente all'APR, non deve essere  sottoscritto  e,  pertanto,  non
necessita  di  alcuna  autenticazione ne' di apposizione di marche da
bollo.
  Lo  stesso  va  possibilmente  compilato  a   macchina   ovvero   a
stampatello.
  Il  modello  comprende  una parte staccabile che va riempita a cura
del  richiedente.  Tale  parte,  timbrata  e  firmata  dall'operatore
comunale, viene consegnata all'utente che la duplica fotocopiandola e
la  conserva  unitamente  alla  patente  di  guida  ed  alla carta di
circolazione di ciascun  veicolo  di  cui  ha  disponibilita',  quale
dimostrazione   dell'avvenuta   presentazione   della   richiesta  di
trasferimento di residenza o  di  abitazione  al  competente  ufficio
comunale.  Il  tagliando  o,  se  ricorre  il  caso,  i  tagliandi di
aggiornamento,  saranno  trasmessi  per  posta  alla  nuova residenza
dell'interessato dall'ufficio centrale operativo della motorizzazione
civile.
  Si ricorda che, nel caso di trasferimento in Italia con provenienza
da uno Stato estero, non e' possibile attivare le procedure  indicate
in  questa  circolare,  poiche' la patente e la carta di circolazione
estere devono essere sostituite con  documenti  italiani  secondo  le
disposizioni vigenti.
  In caso di variazioni accertate di ufficio, l'ufficiale di anagrafe
deve   invitare   l'utente   non  solo  a  rendere  le  dichiarazioni
anagrafiche, ma, altresi', a presentare i modelli contenenti  i  dati
cui sinora si e' fatto riferimento.
  Per  quanto  riguarda i senza fissa dimora la procedura puo' essere
applicata soltanto nel caso di riscontrato  trasferimento  volontario
in  altro comune. Infatti per alcune particolari categorie di persone
nei cui confronti non e'  riscontrabile  il  requisito  della  dimora
abituale,  la  legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso
in considerazione un solo comune, e cioe' quello eletto  a  domicilio
dall'interessato o, in mancanza, quello di nascita.
  Quindi,  soltanto  nel caso in cui, a seguito di dichiarazione resa
dall'interessato, venga meno la condizione di  soggetto  senza  fissa
dimora,  con  la richiesta di iscrizione anagrafica in un determinato
comune, dovra' applicarsi la procedura sopra descritta.
  Nessun  controllo  dovra'  essere  effettuato   dall'ufficiale   di
anagrafe in relazione alla validita' della patente o dei documenti di
circolazione, essendo l'uso degli stessi rimesso alla responsabilita'
del titolare.
  2 - Effettuazione del versamento dell'importo dovuto ai sensi della
   legge n. 870/1986.
  L'ufficiale  d'anagrafe  che riceve il modello o i modelli inerenti
il possesso della patente di guida  e  di  uno  o  piu'  autoveicoli,
verifichera' la regolarita' dei versamenti previsti dal punto 2 della
tabella  3  allegata  alla  legge  1  novembre  1986,  n. 870 (codice
operazione 2A).
  Tale controllo dovra' essere limitato  all'ammontare  dell'importo,
che  attualmente,  in attesa di una prossima modifica legislativa che
abolira' l'obbligo di effettuare i versamenti previsti  dalla  stessa
legge,  e'  di  10.000  lire per ciascuna annotazione, da versare nel
c.c. postale 9001 per ciascun componente la  famiglia  anagrafica  in
possesso di patente o di veicoli.
  Ne consegue, ad esempio, che ove il richiedente indichi nel modello
di  essere  intestatario della patente di guida, di due autoveicoli e
di un rimorchio,  trattandosi  di  quattro  distinte  annotazioni  da
effettuarsi su quattro distinti documenti, dovra' effettuare un unico
versamento di 40.000 lire.
  I versamenti potranno essere cosi' effettuati:
   un  bollettino  di  c.c.  postale  prestampato  recante  una barra
obliqua di colore  azzurro,  in  distribuzione  gratuita  presso  gli
uffici provinciali M.C.T.C.;
   un bollettino di c.c. postale non prestampato, recante la finca di
ricevuta  e  quella  di  attestazione,  da  intestare  alla Direzione
generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, c.c.
postale n. 9001, in distribuzione gratuita presso gli uffici postali.
  I  bollettini  di c.c. postale possono essere ritirati direttamente
dagli utenti presso gli uffici postali, oltre che  distribuiti  dagli
uffici  comunali i quali provvederanno a rifornirsi presso gli uffici
provinciali della motorizzazione civile  in  quantitativi  congrui  a
coprire  il  fabbisogno  per adeguati periodi di tempo, allo scopo di
agevolare le operazioni a carico dell'utenza.
  L'attestazione  (o  le  attestazioni)   dell'avvenuto   versamento,
consegnata  dall'utente insieme al modello (o ai modelli) debitamente
compilato, verranno conservate unitamente  agli  atti  della  pratica
anagrafica.
  In  caso  di  mancato perfezionamento della pratica migratoria o di
cambio  di  abitazione,  il  dichiarante,  salva  la  responsabilita'
connessa  ad  una  dichiarazione  non veritiera resa all'ufficiale di
anagrafe, per la restituzione dei diritti versati  dovra'  rivolgersi
ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile.
  3 - Incombenze successive alla dichiarazione di trasferimento di
   residenza.
  Definita  la  pratica  migratoria  od  il  cambio di abitazione, il
comune deve comunicare, limitatamente ai componenti  in  possesso  di
patente e/o di veicoli, le informazioni trascritte nei modelli cui si
e'   fatto  cenno,  potendo  utilizzare  tre  distinte  modalita'  di
trasmissione:
   la prima e' quella telematica.  Il  comune,  collegandosi  con  il
centro  elaborazione dati della motorizzazione civile e del trasporti
in concessione, (CED M.C.T.C.), puo' trasmettere, su rete pubblica  o
attraverso ANCITEL e servizi collegati, le informazioni contenute nei
modelli,  senza  dover  inoltrare  nessun'altra documentazione. E' la
procedura di trasmissione di  gran  lunga  piu'  efficiente,  poiche'
attraverso  i medesimi circuiti di collegamento si possono fornire al
CED M.C.T.C. anche i dati obbligatori di cui all'art. 226 del  codice
della   strada,   nonche'  agli  articoli  402  e  403  del  relativo
regolamento di attuazione ed esecuzione e si possono ricevere i  dati
relativi a documenti di guida, carte di circolazione, caratteristiche
tecniche  dei  veicoli  circolanti,  licenze ed autorizzazioni per la
circolazione dei  veicoli  per  trasporto  di  merci  ed  ogni  altra
informazione  comunque  necessaria  sui veicoli in circolazione e sui
relativi conducenti;
   la  seconda  modalita'  di  trasmissione  e'  quella  su  supporto
magnetico.  In tal caso i dati contenuti nei modelli vanno registrati
su  personal  computer  e  poi  caricati  su  floppy  disk   per   la
trasmissione  al  CED  M.C.T.C.  secondo  il  tracciato record che si
unisce alla presente (allegato 2). Onde evitare che  per  un  difetto
del  supporto magnetico o per errore di trascrizione i dati contenuti
nel  dischetto  risultino  illeggibili  dal   CED   M.C.T.C.,   sara'
necessario  che  al  dischetto  vengano  uniti anche i modelli di cui
all'allegato 1;
   la terza modalita' di trasmissione, quella su  supporto  cartaceo,
non  e'  in  realta'  prevista  ne'  dal decreto del Presidente della
Repubblica  n.  575/1994  ne'  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica   in  oggetto,  tuttavia  la  non  completa  dotazione  di
strumenti informatici da parte di tutti i comuni la rende al  momento
indispensabile.   Utilizzando   tale   modalita'  i  comuni  dovranno
trasmettere i modelli compilati dal richiedente il  trasferimento  di
residenza   all'ufficio   centrale  della  Direzione  generale  della
motorizzazione civile.
 4 - Numero verde.
  Presso  l'ufficio centrale operativo della Direzione generale della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  e'  stato
ampliato  il gia' esistente numero verde al quale potranno rivolgersi
per informazioni tutti coloro che, decorsi i 180  giorni  dalla  data
della  dichiarazione resa al competente ufficio comunale, non avranno
ricevuto per posta, direttamente alla nuova abitazione, il  tagliando
di  convalida  da  apporre  sulla  patente  di guida o sulla carta di
circolazione.
  Il numero verde e' a  carico  del  Ministero  dei  trasporti  e  le
telefonate degli utenti sono gratuite.
  Tale  numero e' indicato nella parte del modello che viene staccata
e consegnata all'utente.
  Le SS.LL. sono pregate di informare con  la  massima  sollecitudine
tutte   le   amministrazioni  comunali  onde  metterle  in  grado  di
organizzarsi tempestivamente entro il termine di inizio  della  nuova
procedura prevista per il 1 marzo prossimo venturo.
  Per  eventuali  chiarimenti  inerenti gli aspetti di competenza del
Ministero  dei  trasporti  ci  si  potra'  rivolgere  alla  Direzione
generale della motorizzazione civile.
  Per   le   problematiche  di  carattere  anagrafico  dovra'  essere
contattato il servizio enti locali di questo Ministero.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                     Il direttore
                          generale dell'Amministrazione civile
                                         GELATI