IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,  che  autorizza  il  Ministro  del
tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti
di impegno stabiliti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a
totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse,
di  grandi  opere  infrastrutturali  che  vengano approvate da questo
Comitato,  su  proposta   del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici
e con le amministrazioni interessate;
  Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
destina  600  miliardi,  a valere sui mutui come sopra attivabili, al
finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di  massa  a
guida   vincolata   e   tramvie   veloci,  alla  manutenzione  ed  al
completamento delle reti viarie provinciali,  alla  metanizzazione  e
rimette a questo Comitato il riparto tra le tipologie in questione;
  Vista  la  propria  delibera  dell'8  maggio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 1996,  con  la  quale  questo
Comitato, nel ripartire i 600 miliardi sopra citati, ha destinato 200
miliardi  alla  manutenzione  ed  al  completamento delle reti viarie
provinciali, demandando al Ministro competente di fornire indicazioni
sulle opere  da  finanziare  e  prevedendo  la  sottoposizione  delle
indicazioni  stesse  a  questo  Comitato su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione  economica  d'intesa  con  il  citato
Ministro;
  Vista  la  nota n. 2658 del Ministro dei lavori pubblici in data 24
ottobre 1996;
  Visto il regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio delle Comunita'
europee che individua  le  aree  depresse  del  territorio  nazionale
rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b;
  Considerato  che  il Ministro dei lavori pubblici ha comunicato che
gli  interventi  sono  stati  proposti  nel  rispetto  degli   ambiti
territoriali  degli  obiettivi  comunitari di cui sopra, specificando
che,  peraltro,  molte  province,   anche   ricomprese   nelle   aree
dell'obiettivo  1,  non hanno fornito le indicazioni richieste e sono
rimaste quindi escluse dal riparto;
  Considerato che in sede di ulteriori approfondimenti istruttori  e'
stato   stralciato   un   intervento,  in  quanto  non  ricadente  in
localizzazione inclusa in detti ambiti;
  Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha sottolineato  di
voler  privilegiare  il  completamento  di  programmi  gia' avviati -
proponendo in tale contesto interventi solo in  parte  realizzati  ai
sensi,  rispettivamente,  delle leggi 1 marzo 1986, n. 64, e 11 marzo
1988, n. 67, interventi non finanziati a carico di quest'ultima legge
per carenza di disponibilita'  ed  interventi  connessi  ad  esigenze
sopravvenute  -  e  considerato  altresi' che il suddetto Ministro ha
esplicitato le seguenti priorita':
   interventi   volti    all'eliminazione    di    tratti    stradali
particolarmente  pericolosi  e comunque finalizzati alla tutela della
pubblica incolumita';
   interventi su tratti a piu' intenso traffico viario;
   salvaguardia  del  patrimonio stradale per la tutela paesaggistica
ed ambientale sul territorio;
   interventi su  tratte  a  servizio  di  bacini  ad  alta  densita'
demografica;
   potenziamento  di  strade  provinciali  in  aree  non  servite  da
viabilita' alternativa o di collegamento;
   predisposizione di opere destinate alla realizzazione di  impianti
di distribuzione a rete e servizi;
  Considerato   che  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  ha  inoltre
dichiarato che tutti gli interventi,  come  sopra  individuati,  sono
immediatamente  cantierabili, precisando di aver svolto una complessa
istruttoria anche  al  fine  di  accertare  la  sussistenza  di  tale
requisito;
  Preso  atto che il Ministro in questione ha altresi' fatto presente
che i progetti  proposti  non  esauriscono  l'intera  disponibilita',
riservandosi   di   sottoporre,  non  appena  terminata  la  relativa
istruttoria,  a  questo  Comitato  altri  progetti  fino  concorrenza
dell'importo di 200 mld.;
  Preso atto che, con nota n. 2783 del 19 novembre 1996, il Ministero
dei  LL.PP.  ha  comunicato  che  e'  stata  nel frattempo completata
positivamente  l'istruttoria  relativa  ad  altri   interventi   gia'
individuati nella citata nota del 24 ottobre 1996 ed ha rappresentato
l'opportunita' di sostituire un intervento relativo a Venezia, avente
carattere di particolare urgenza e quindi gia' altrimenti finanziato,
con altro intervento di pari costo;
  Preso  atto che, con nota n. 2810 del 21 novembre 1996, il suddetto
Ministero ha altresi' prospettato la sostituzione  di  un  intervento
relativo  alla provincia di Potenza, la cui attuazione e' bloccata da
una sentenza del TAR competente che ha sospeso i lavori  sull'arteria
di cui detto intervento rappresenta il completamento;
  Ritenuto  di  condividere  l'impostazione  seguita  ai  fini  della
formulazione della richiamata proposta;
  Tenuto conto che questo Comitato, nella delibera sopra  menzionata,
si  era riservato di individuare, in sede di approvazione delle opere
rientranti nelle  tre  diverse  tipologie  di  intervento  ammesse  a
finanziamento  ed in relazione all'urgenza delle iniziative previste,
il limite di impegno su cui far gravare l'onere relativo;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  sulla  quale  del pari in seduta viene acquisita l'intesa
del Sottosegretario ai lavori pubblici, che  conferma  esplicitamente
le indicazioni di cui alle note sopra citate;
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  l'elenco  allegato alla presente delibera, della
quale  forma  parte  integrante,  e  concernente  gli  interventi  di
manutenzione   e  completamento  delle  reti  viarie  provinciali  da
finanziare con parte dell'importo di 200 miliardi  riservati  a  tale
tipologia  con  la delibera dell'8 maggio 1996, meglio specificata in
premessa.
  Il Ministro dei lavori pubblici formulera', non  appena  possibile,
le  ulteriori  indicazioni  per  l'utilizzo  della  quota residua del
suddetto importo.
  2.  Qualora  l'ente  beneficiario  non  provveda  alla consegna dei
lavori entro sei mesi dalla  data  di  comunicazione,  da  parte  del
Ministero   dei   lavori   pubblici,   dell'avvenuta   ammissione   a
finanziamento dell'intervento,  il  suddetto  Ministero  proporra'  a
questo   Comitato   la  revoca  del  finanziamento  e  la  successiva
assegnazione  ad  altri  interventi  che   rispondano   ai   medesimi
requisiti.
  3.  Eventuali  economie  che  si verifichino in fase di appalto e/o
realizzazione  dei  lavori   potranno   essere   utilizzate,   previa
autorizzazione  del  Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito della
stessa provincia per il finanziamento di perizie suppletive e per  il
finanziamento di ulteriori lotti, funzionali ad interventi finanziati
ai sensi della presente delibera.
  4.   L'onere   relativo  all'attuazione  degli  interventi  inclusi
nell'elenco di cui al punto 1 viene imputato sulle risorse  derivanti
dai   mutui   contratti,  ai  sensi  del  comma  1  dell'art.  4  del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, a valere sul limite di impegno relativo al 1996.
  5. Il Ministro dei lavori pubblici riferira', entro il 31  dicembre
di  ciascun  anno,  a questo Comitato sullo stato di attuazione della
presente delibera, sino  alla  completa  realizzazione  del  relativo
programma.
   Roma, 27 novembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
 Registrata alla Corte dei conti il 27 gennaio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24