Con decreto 19 dicembre 1996, la riscossione del carico tributario
di L. 1.882.459.254, dovuto dalla ditta Nataloni Germano, con sede in
Nepi  (Viterbo), e' stata sospesa ai sensi del quinto comma dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
La direzione regionale delle entrate per il Lazio,  sezione  staccata
di  Viterbo  nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare
degli interessi dovuti ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  39  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  introdotto  dal
medesimo  art.  4  della  legge  n.  46.   In   via   cautelare,   il
concessionario,  manterra' in vita gli eventuali atti esecutivi posti
in essere sui  beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
ditta,  la  quale,  comunque,  dovra' prestare idonea garanzia, anche
fidejussoria, per la parte del credito erariale non tutelato da  atti
esecutivi.  La  sospensione sara' revocata con successivo decreto ove
vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa  o
venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.