IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta  legge  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista  la  legge  17  febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, e in particolare l'art.
30 che prevede la possibilita' di revisione degli  oneri  per  pesche
speciali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  12 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  24  dicembre  1996,  recante  la  revisione
dell'importo dell'onere annuale per la pesca del novellame da consumo
con traino;
  Considerato  che le motivazioni addotte per la riduzione dell'onere
di cui al succitato decreto  ministeriale  12  novembre  1996,  erano
state segnalate dalle associazioni di categoria anche per le analoghe
precedenti attivita' svolte nel 1996;
  Considerato  che  il  parere favorevole espresso all'unanimita' dal
comitato per la conservazione e la gestione delle risorse  biologiche
del  mare  e  dalla  commissione  consultiva  centrale  per  la pesca
marittima nella seduta congiunta del  5  novembre  1996  non  prevede
l'anno di riferimento ai fini della riduzione dell'onere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La riduzione ad un milione di lire di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale  12  novembre  1996 e' valida anche per l'autorizzazione
alla  pesca  del  novellame  da   consumo   con   traino   rilasciata
relativamente alla campagna di pesca 1996.