IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, e in particolare l'art. 30 che prevede la possibilita' di revisione degli oneri per pesche speciali; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1996, recante la revisione dell'importo dell'onere annuale per la pesca del novellame da consumo con traino; Considerato che le motivazioni addotte per la riduzione dell'onere di cui al succitato decreto ministeriale 12 novembre 1996, erano state segnalate dalle associazioni di categoria anche per le analoghe precedenti attivita' svolte nel 1996; Considerato che il parere favorevole espresso all'unanimita' dal comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta congiunta del 5 novembre 1996 non prevede l'anno di riferimento ai fini della riduzione dell'onere; Decreta: Art. 1. 1. La riduzione ad un milione di lire di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1996 e' valida anche per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino rilasciata relativamente alla campagna di pesca 1996.