All'Associazione italiana cooperative pesca Alla Federcoopesca Alla Lega pesca All'Unci pesca Alla Federpesca All'Ancit All'Associazione piscicoltori italiani e, per conoscenza: Al Comando generale capitanerie di porto Alle capitanerie di porto In relazione all'oggetto e' stata frequentemente rilevata l'insufficienza delle attuali misure che le imprese del comparto ittico adottano per garantire l'Amministrazione a fronte di finanziamenti pubblici ricevuti. E' noto che le garanzie fideiussorie presentate da soggetti contraenti con la pubblica amministrazione, ovvero da soggetti beneficiari di anticipazioni o acconti su contributi, su finanziamenti, su mutui agevolati o su altre forme agovolative a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea, spesso si sono rivelate inadeguate a consentire l'effettivo ed immediato recupero delle somme erogate nel caso d'inadempimento parziale o totale degli obblighi assunti dai soggetti beneficiati. Cio' e' di regola dovuto al fatto che la fideiussione prestata - per il suo carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale - consente al garante di opporre al creditore, e quindi anche alla P.A., tutte le eccezioni che attengono al rapporto sottostante, permettendo in tal modo di dilazionare, anche per periodi temporali di lunga durata, il recupero del credito, con conseguente aggravamento dei pubblici bilanci. La impossibilita' per il creditore di attivare "a prima richiesta" la garanzia prestata dal fideiussore determina l'ulteriore e incauto effetto di favorire il rilascio di garanzie fideiussorie, senza che spesso sia verificata, da parte dei garanti, con sufficiente approfondimento, la effettiva capacita' finanziaria del debitore e la sua idoneita' a svolgere le attivita' e i compiti connessi ai finanziamenti ricevuti. Al fine di evitare gli inconvenienti segnalati, l'amministrazione richiedera' - quando sia previsto l'obbligo di prestare garanzia in relazione alla concessione di anticipazioni o acconti su somme da erogare - la prestazione di fidejussioni che consentano alla Amministrazione creditrice di avvalersi della garanzia stessa, senza che al garante sia riconosciuto il diritto di opporre eccezioni. Al riguardo, dovra' esplicitamente essere prevista dalla fideiussione apposita clausola, in forza della quale il garante e' obbligato al pagamento a prima vista e senza eccezioni in favore dell'Amministrazione (creditrice) richiedente, che non e', pertanto, tenuta a fornire alcuna prova dell'inadempimento del debitore principale. Per quanto sopra, la polizza non dovra' contenere ne' la previsione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ne' limitazioni o condizioni alla immediata escussione del fideiussore. Il garante assume quindi piena responsabilita' a prima richiesta e, a tale scopo, il rilascio di siffatta garanzia sara' subordinato, a giudizio della Scrivente, ad accurati accertamenti da parte del garante stesso in ordine alla solidita' tecnica e finanziaria del debitore e sara' richiesto al debitore medesimo di fornire al garante a sua volta le necessarie garanzie dirette a evitare quei comportamenti dilatori nel rapporto con l'Amministrazione, che poi determinano la perdita di risorse finanziarie pubbliche, con possibili conseguenze sul piano della responsabilita' contabile. Nell'ambito della fideiussione, come dinanzi descritto, altro elemento essenziale da regolare e' altresi' quello relativo alla durata della garanzia. E' necessario cioe' prevedere che il fideiussore resti obbligato sino allo svincolo della garanzia stessa da parte dell'Amministrazione garantita e, comunque, sino al termine massimo entro il quale l'Amministrazione puo' disporre l'espletamento dell'attivita' di controllo e provvedere alla liquidazione dell'agevolazione spettante. Lo svincolo avverra' con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; esso sara' contestualmente disposto non appena l'attivita' cui il finanziamento si riferisce sia stata espletata, ovvero favorevolmente valutata, con l'emissione e registrazione del regolare provvedimento di liquidazione. Quanto all'importo della garanzia, esso dovra' essere commisurato all'entita' dell'agevolazione garantita, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto vigente nello stesso periodo. Lo schema di garanzia da utilizzare per gli interventi nel comparto ittico e' quello approvato dal Ministero del tesoro con decreto 20 novembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 1996) per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria. Lo stesso schema - previo adeguamento nelle premesse e con modifiche al punto 3, per prevedere la restituzione delle somme a mezzo versamento sul Capitolo 3590 - Capo XVII - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - dovra' essere utilizzato per le anticipazioni su finanziamenti nazionali. Si ritiene opportuno precisare che la garanzia, nella forma sopra richiamata, puo' essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Codeste Associazioni e le Capitanerie di Porto, che leggono per conoscenza, sono pregate di dare la massima diffusione in sede locale alla presente circolare agli operatori del comparto ittico. Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura AMBROSIO Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 19