IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 644;
  Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ed in  particolare
l'art.  6,  comma  5, con il quale e' stabilito che l'attivita' degli
uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 644 del 1972, e non ancora soppressi a
norma  dell'articolo  1  dello  stesso  decreto  n.  644, continua ad
esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro  delle
finanze;
  Considerata  la  necessita'  di  determinare  la data di cessazione
dell'attivita' degli uffici distrettuali delle imposte dirette ancora
operanti e dei quali era stata prevista la  soppressione  nell'ambito
del  programma  di  revisione delle circoscrizioni territoriali degli
uffici finanziari stabilito dal predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 644 del 1972;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte  dirette  specificati
nell'allegata  tabella, che costituisce parte integrante del presente
decreto, continuano ad operare fino  alla  data  di  attivazione  dei
competenti  uffici delle entrate, e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2000.
   Roma, 4 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: VISCO