IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, ed in particolare l'art. 6, comma 5, con il quale e' stabilito che l'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze; Considerata la necessita' di determinare la data di cessazione dell'attivita' degli uffici distrettuali delle imposte dirette ancora operanti e dei quali era stata prevista la soppressione nell'ambito del programma di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari stabilito dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972; Decreta: Art. 1. 1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette specificati nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto, continuano ad operare fino alla data di attivazione dei competenti uffici delle entrate, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2000. Roma, 4 febbraio 1997 Il Ministro: VISCO