Ai prefetti della Repubblica
                                  A    tutte    le    amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri   -  Dipartimento  per  la
                                  funzione  pubblica  e  gli   affari
                                  regionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo atti Ministero interno  -
                                  Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al  Ministero   delle   finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                   Al  Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Agli uffici regionali di  riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno - Presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
 
… 1 Premessa
 Com'e'  noto,  ai sensi dell'art. 45 comma 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana - Serie Generale - n.
305  in  data  30  dicembre  1992,  i   soli   enti   in   situazioni
strutturalmente  deficitarie,  individuati  con  i  criteri di cui al
comma 2 dello stesso articolo 45, come modificato  dall'articolo  95,
comma  3,  del  decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, hanno
l'obbligo di assicurare che  i  costi  complessivi  di  gestione  dei
servizi pubblici a domanda individuale e del servizio acquedotto, per
l'anno  1996,  siano coperti, con tariffe e/o contributi finalizzati,
nella misura e con le modalita' di cui all'art. 14 commi 1, 3 e 4 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con  modificazioni
dalla  legge  28  febbraio 1990, n. 38. In base al combinato disposto
della predetta normativa e delle disposizioni contenute al  Capo  III
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, integrato da ultimo
dalle  disposizioni  della legge 11 novembre 1996, n. 575, i predetti
enti in situazioni strutturalmente  deficitarie  hanno  l'obbligo  di
assicurare  che,  per  il  servizio smaltimento rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati, il rapporto tra entrate e  costi,  determinati
nella misura e con le modalita' di cui allo stesso Capo III, sia tale
da   rispettare   almeno  i  tassi  minimi  di  copertura  prescritti
all'articolo 61 comma 1, con la limitazione prevista all'articolo 84,
comma 5, del decreto legislativo n. 77 del 1995.
 In base al predetto art.  45  comma  8,  con  decreto  del  Ministro
dell'Interno   n.   15892/740701/02   del  27  luglio  1994,  sentite
l'A.N.C.I.,  l'U.P.I.  e  l'U.N.C.E.M.,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 182 del 5
agosto 1994, integrato con il successivo decreto  n.  19017/740701/02
del  20  febbraio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 61 del 14 marzo 1995,  sono
state   stabilite   le   modalita'   delle   certificazioni  ai  fini
dell'assolvimento dell'obbligo ulteriore di attestazione del rispetto
delle precitate disposizioni di legge.
 L'inosservanza dei suddetti  obblighi  comporta  la  sanzione  della
perdita  della  quota  del  3  per  cento  del  contributo  ordinario
spettante per l'anno 1996, di cui all'articolo 45 comma 8 del decreto
legislativo n. 504 del 1992.
 Si  sottolinea  che  per  l'individuazione   degli   enti   di   cui
all'articolo  45,  comma 2, lettera b), sono stati adottati i decreti
30 settembre 1993 e  26  luglio  1994  integrati  e  rettificati  con
successivi  decreti  9  giugno  1994,  4  marzo 1996 e 10 aprile 1996
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
Generale - rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993, n. 181 del  4
agosto  1994, n. 148 del 27 giugno 1994, n. 66 del 19 marzo 1996 e n.
102 del 3 maggio 1996 e sono state emesse le circolari F.L. 20/94 del
28 luglio 1994, F.L. 8/96 del 9 marzo 1996, F.L. 14/96 del  29  marzo
1996 ed F.L. 15/96 del 24 aprile 1996.
 Le  certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei
servizi, utilizzabili per l'adempimento dell'anno  1996,  sono  state
stampate  con  modalita'  tali  da  consentirne  l'assoggettamento  a
procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di  lettore  ottico  e
sono  state  distribuite  alle  Prefetture competenti di seguito alla
nota n.  17411/740701/02  del  27  settembre  1996:  si  invitano  le
Prefetture,   in   caso  di  necessita',  a  richiedere  con  urgenza
l'eventuale reintegrazione della modulistica.
 Ciascuna Prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza
e' tenuta ad individuare gli enti di cui all'articolo 45 del  decreto
legislativo   n.   504  del  1992  tenuti  alla  presentazione  della
certificazione dimostrativa del  tasso  di  copertura  dei  costi  di
alcuni servizi per l'anno 1996, con le modalita' di cui al successivo
paragrafo … 3.
 I  predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla
distribuzione   ai   soli   enti   locali   tenuti    all'adempimento
certificativo,   al   fine   di  consentire  la  presentazione  della
certificazione, per l'anno 1996,  debitamente  redatta,  nel  termine
perentorio  di  cui  al  precitato decreto ministeriale, del 31 marzo
1997, prorogato al successivo 1 aprile 1997 in quanto festivo.
 A ciascuna provincia, a  ciascun  comune  ed  a  ciascuna  comunita'
montana,   tenuti  all'adempimento,  vanno  forniti  tre  modelli  di
certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.
 Si raccomanda di consegnare a ciascun ente  solo  modelli  destinati
allo   specifico  tipo  di  ente,  in  quanto  l'uso  di  modulistica
predisposta per un diverso tipo di ente inficia  la  validita'  della
certificazione  (ad  es.: non e' valida la certificazione prodotta da
un comune sul modello per le province).
 Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti  del  Ministro
dell'interno  5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le Prefetture sono state
delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle
certificazioni di che trattasi.
 Al  riguardo  si   precisa   che,   trattandosi   di   specifica   e
circostanziata  delega  data  alle SS.LL., avverso i provvedimenti di
sanzione emessi e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale  al
T.A.R.  competente  o  in  alternativa  ricorso straordinario al Capo
dello Stato. Non e' ammesso ricorso gerarchico.
 Le Prefetture hanno, infatti, il compito  di  individuare  gli  enti
tenuti   alla   certificazione,   di   curare   l'acquisizione  delle
certificazioni  stesse,  di  effettuarne  il  controllo   formale   e
sostanziale e di istruire il procedimento amministrativo che sfocera'
nell'adozione  di  eventuali  provvedimenti prefettizi di irrogazione
della sanzione di legge precitata.
 Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva  della
materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.
… 2 Modalita' di presentazione della certificazione
 Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare -
improrogabilmente  entro il termine, fissato dal precitato decreto 27
luglio 1994,  del  31  marzo  1997  alle  Prefetture  competenti  per
territorio.
 Essendo  il  31 marzo 1997 giorno festivo, gli adempimenti stessi si
riterranno effettuati in tempo utile anche alla  data  del  1  aprile
1997.
 Sono  valide,  oltre  alle  consegne manuali a mezzo corriere, anche
quelle postali comprovate dalla data della raccomandata  postale  con
avviso di ricevimento.
 Ai  fini  del  rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo
caso,  il  bollo-datario  apposto  sulla  lettera   di   trasmissione
dell'ente  dagli  uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario
apposto  dall'ufficio  postale  (entrambi  anteriori  o  al   massimo
contestuali alla data del 1 aprile 1997).
… 3 Enti tenuti alla certificazione
 Sono  tenuti  alla certificazione per l'anno 1996 tutte le province,
escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, tutti i comuni  e  tutte
le  comunita' montane, esclusi quelli del Trentino Alto-Adige e della
Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'articolo 45, comma 2,  del  decreto
legislativo  n.  504 del 1992, come modificato all'articolo 95, comma
3, del decreto legislativo n. 77  del  1995,  versino  in  una  delle
seguenti situazioni:
    a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a
       partire  dal 1989 e fino al 31 dicembre 1996, a condizione che
       non siano decorsi cinque anni dalla data  di  approvazione  da
       parte  del  Ministro  dell'interno  del  piano  di risanamento
       finanziario   o   dell'ipotesi   di    bilancio    stabilmente
       riequilibrato:  restano,  quindi,  esclusi gli enti dissestati
       per i quali il predetto provvedimento  approvativo  sia  stato
       adottato nel corso dell'anno 1990;
    b)  gli  enti  locali  che  dal  conto  consuntivo dell'anno 1995
       presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio
       evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di  cui  ai
       decreti  del  Ministro  dell'interno  30  settembre  1993 e 26
       luglio 1994, e successivi decreti rettificativi,  indicati  in
       premessa.
 Occorre   sottolineare,   inoltre,   che   non   sono   tenuti  alla
certificazione stessa gli enti della regione Friuli  Venezia  Giulia,
ai  sensi della recente normativa contenuta nei decreti legislativi 2
gennaio 1997, n.8 e n.9, i quali  hanno  sancito  il  passaggio  alla
regione stessa delle competenze in materia di finanza locale.
 Dalla  lettura  coordinata  dei  commi 1, 3 e 4 dell'articolo 45 del
decreto  legislativo  n.  504  del  1992  emerge   che   la   mancata
presentazione  della  suddetta tabella di rilevazione dei parametri e
la  mancata  approvazione  del  conto  consuntivo   dell'anno   1995,
costituiscono   motivo   di  sottoposizione  dell'ente  ai  controlli
centrali e che, quindi, l'ente  stesso  e'  equiparato  a  quelli  in
situazioni  strutturalmente  deficitarie,  con  gli  stessi  obblighi
relativi alla certificazione dimostrativa del tasso di copertura  dei
costi di alcuni servizi per l'anno 1996.
 Emerge,  inoltre,  che  l'obbligo  di presentazione della tabella di
rilevazione delle condizioni di deficitarieta'  e'  assolto  solo  ed
unicamente  presentando il certificato del conto consuntivo dell'anno
1995, con allegata la tabella stessa, alle Prefetture competenti  per
territorio, entro il termine perentorio del 30 ottobre 1996, ai sensi
del  decreto  del Ministro dell'interno 10 maggio 1996 pubblicato sul
supplemento ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale  n.  157  del  6
luglio 1996 - serie generale.
 L'approvazione  del  conto consuntivo dell'anno 1995 deve intendersi
solo quale condizione imprescindibile ai fini della compilazione  del
certificato  del  conto  consuntivo  dell'anno  1995  e dell'allegata
tabella   di   rilevazione   dei   parametri    di    deficitarieta':
l'assolvimento all'obbligo di presentazione entro il suddetto termine
perentorio delle certificazioni stesse puo' essere effettuato solo in
presenza  della  precedente  o  al  massimo contestuale approvazione,
entro il suddetto termine perentorio del conto  consuntivo  dell'anno
1995.
 Si  sottolinea, quindi, che l'ente che ha prodotto la certificazione
del conto consuntivo per l'anno  1995,  con  l'allegata  tabella  dei
parametri,  oltre  il  termine  perentorio  del 30 ottobre 1996 e' da
considerarsi sottoposto ai controlli centrali alla stregua degli enti
in condizioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione non e'  in
alcun caso modificabile.
 Viceversa  l'ente  che  ha regolarmente prodotto entro il 30 ottobre
1996 la certificazione del conto  consuntivo  per  l'anno  1995,  con
l'allegata  tabella  dei parametri, dalla quale si evince la presenza
di  condizioni  strutturalmente  deficitarie,  puo'  modificare  tale
condizione   con  la  presentazione  di  una  tabella  rettificativa,
naturalmente giustificata e documentata. Nel caso che tali variazioni
intervengano nel termine perentorio del 1 aprile 1997 e siano tali da
eliminare la condizione strutturalmente deficitaria, sollevano l'ente
dall'obbligo di presentazione della certificazione  dimostrativa  del
tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1996. Se le
variazioni  alla tabella dei parametri intervengono oltre il 1 aprile
1997, l'ente  resta  comunque  obbligato  alla  produzione  entro  il
termine   stesso  della  certificazione  dimostrativa  del  tasso  di
copertura precitata, con tutte le conseguenze connesse.
 I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche  per  le
proprie aziende.
 La  certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa
risulti,  in  tutto  o  in   parte,   negativa   in   quanto   l'ente
rispettivamente,  non  eroga  alcun  servizio  o  eroga  solo  alcuni
servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai
vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione  di  tutta  o  di
solo  una  parte della certificazione (anche se negativa) costituisce
inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione  oltre
il  termine  fissato  e  del mancato raggiungimento della percentuale
minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
 Unica eccezione e' fatta per  le  province,  le  quali  possono  non
redigere  il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio
nettezza urbana, in quanto il servizio e',  per  sua  stessa  natura,
istituzionalmente affidato ad altri enti.
… 4 Redazione della certificazione
 Occorre  premettere  che la lettura coordinata delle disposizioni di
legge, richiamate  al  paragrafo  1,  conduce  ad  individuare,  come
contenuto  dell'obbligo,  la  copertura di una percentuale minima dei
costi dei servizi per l'anno 1996 ed il rispetto del termine  per  la
presentazione   delle   certificazioni   dimostrative.  Il  primo  e'
ovviamente connesso al secondo, per cui ne  discende  che,  dovendosi
attestare  la  certificazione  al  termine perentorio del 31 dicembre
1996, salvo uno svuotamento  del  suo  significato,  nessun  elemento
posteriore  a  questa  data  potra'  essere considerato utile ai fini
della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.
 Si richiama, l'attenzione sul contenuto dell'articolo 5 della  legge
23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che, ai fini del calcolo
del  tasso  di  copertura dei costi dei servizi a domanda individuale
nel loro complesso, i costi  di  gestione  degli  asili  nido  devono
essere computati al 50 per cento.
 Pertanto,  nella  certificazione,  i  costi degli asili nido sono da
indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale  rilevato
dalle   risultanze  amministrativo-contabili  dell'ente,  cosi'  come
specificato nella certificazione stessa. Le  relative  entrate  vanno
comunque considerate per intero.
 Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura
dei  costi  (da  rispettare  pena la sanzione) ed alla determinazione
delle relative voci  finanziarie,  si  applicano,  per  i  servizi  a
domanda  individuale  e  per  il servizio acquedotto, le disposizioni
contenute nell'articolo 14 commi 1, 3 e 4 del  decreto-legge  n.  415
del 1989 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
 Si  ritiene opportuno precisare che gli enti che hanno dichiarato il
dissesto finanziario, ai fini della certificazione  dimostrativa  del
tasso  di copertura e dell'eventuale sanzione di cui all'articolo 45,
comma 8, del decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  si  deve  far
riferimento  al  dettato dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge
n. 415 del 1989, che prevede l'obbligo di  copertura  minima  dell'80
per  cento  dei  costi del servizio acquedotto con le sole entrate da
tariffe, indipendentemente dall'obbligo della integrale copertura dei
costi di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 77 del 1995.
 Si precisa che tra le  spese  va  considerato  l'ammontare  tecnico,
mentre  l'inserimento  dell'ammortamento  finanziario e' facoltativo,
con le limitazioni  di  cui  al  successivo  paragrafo,  non  essendo
richiamato  dalla  norma.  Per  le  entrate  si  considerano  i  soli
accertamenti di entrata  da  tariffa  e,  per  i  servizi  a  domanda
individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioe' un esplicito
vincolo  di  destinazione  alla  gestione  di  uno o piu' particolari
servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni  (ad
eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale
per   assunzione   di   personale   successivamente  destinato.  Tali
contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal
computo del costo di gestione di  parte  degli  oneri  sostenuti  per
l'erogazione  del  servizio.  La  normativa  citata  in premessa, non
recando   alcuna   deroga   al   proprio   dettato,   non    permette
interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.
 Si  richiama  l'attenzione sul disposto dell'articolo 46 del decreto
legislativo  n.  504  del  1992,  il  quale,  ad  integrazione  della
precitata normativa, prevede l'inclusione, tra i costi di gestione da
coprire  con  le  tariffe,  dell'ammortamento finanziario delle opere
pubbliche, destinate all'esercizio di servizi pubblici, realizzate in
base a contratti di appalto stipulati dopo il 1 gennaio 1993,  ed  e'
quindi applicabile al servizio acquedotto.
 L'articolo  61, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, dispone che i costi di esercizio, del solo servizio  smaltimento
rifiuti  solidi  urbani interni ed equiparati di cui all'articolo 58,
devono essere coperti dal gettito della tassa, nelle seguenti  misure
minime:
    a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle
       seguenti lettere b), c) e d);
    b)  al  100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione
       del servizio - per gli enti locali  che  hanno  dichiarato  il
       dissesto  finanziario  anteriormente all'entrata in vigore del
       decreto legislativo n. 77 del 1995, a condizione che non siano
       decorsi cinque esercizi finanziari successivi a quello in  cui
       e'  stato  adottato  il provvedimento di approvazione da parte
       del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario
       o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
    c) al 100 per cento per gli enti che hanno dichiarato il dissesto
       finanziario posteriormente all'entrata in vigore  del  decreto
       legislativo  n.  77  del  1995  e sino alla data del 31 agosto
       1996, ai sensi dell'articolo 84, comma 5, dello stesso decreto
       legislativo n.  77 del 1995;
    d) al 70 per cento per  gli  enti  in  condizioni  di  squilibrio
       finanziario  di  cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del
       decreto legislativo n. 504 del 1992,  per  gli  enti  ad  essi
       equiparati,  ai  sensi  del successivo comma 4, e per gli enti
       che abbiano dichiarato il dissesto finanziario nel periodo dal
       1  settembre  1996  al  31  dicembre 1996, in base al disposto
       dell'articolo 84, comma 5, del decreto legislativo n.  77  del
       1995.
 Dal  combinato  disposto dell'articolo 61 del decreto legislativo n.
507 del 1993 e dell'articolo 45 del decreto legislativo  n.  504  del
1992, si evince che i soli enti di cui alle predette lettere b), c) e
d) sono tenuti alla certificazione e sono passibili della sanzione di
cui  al  comma 8 del citato articolo 45 per il mancato rispetto delle
percentuali minime, rispettivamente, del 100% e del 70% di  copertura
dei costi di gestione del servizio stesso.
 Si  sottolinea  che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14,
del  decreto-legge  28  giugno   1995,   n.   250,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  349 rappresentando
disposizioni transitorie per gli anni  1994  e  1995  non  sono  piu'
applicabili a partire dall'anno 1996.
 Sempre  per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, l'articolo 61, commi 2 e 3, del  decreto  legislativo  n.
507  del  1993  dettano i criteri per la determinazione dei costi del
servizio da coprire con il  gettito  complessivo  della  tassa  nelle
predette misure minime.
 E',  comunque,  importante  sottolineare come dal combinato disposto
degli articoli 58 e 61 del decreto legislativo n. 507  del  1993,  si
evince  che la tassa e' istituita per il solo servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani  interni  ed  equiparati,  con  esclusione,
quindi,  dello  smaltimento  dei  rifiuti giacenti su strade ed aree,
contrariamente a  quanto  disposto  negli  anni  anteriori  al  1994.
Pertanto,  sia  la  tassa  che  il  tasso  di copertura dei costi del
servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi  allo
smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che,
comunque,  non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni
ed escludendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso  l'ammortamento
finanziario degli investimenti effettuati. Al riguardo si precisa che
ai sensi dell'art. 3, comma 68, lett. b) della legge 28 dicembre 1995
n.  549,  la deduzione dal costo complessivo del servizio di nettezza
urbana, a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti  giacenti  su
strade  ed  aree,  non  puo'  essere  inferiore  al  5  per cento ne'
superiore al 15 per cento, ferma restando per gli enti dissestati  la
necessita'  che tale deduzione non sia superiore al 5 per cento, come
prevedono anche i decreti del Ministro dell'interno  di  approvazione
dei provvedimenti di risanamento.
 Si  precisa, inoltre, che ai fini del calcolo del tasso di copertura
si fa riferimento ai soli  accertamenti  di  entrata  da  tassa,  con
esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente.
 Al  riguardo,  si  richiama  l'attenzione  sulle circolari n. 95/B -
prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/E prot. n. 5/7147  del
2  ottobre  1995  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate - Direzione centrale per la fiscalita'  locale  -  Serv.  III
Div.  V  -  indirizzata  a  tutti  gli  enti  locali,  la  quale reca
chiarimenti in materia.
 Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  interni
e'  prevista, dall'articolo 79 comma 4 del decreto legislativo n. 507
del 1993, come integrato dalla legge 11 novembre 1996, n.  575  (tale
legge  sana gli atti ed i provvedimenti adottati nonche' fa salvi gli
effetti  prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base del
decreto-legge 9 novembre 1993,n.  443,  piu'  volte  reiterato  e  da
ultimo nel decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462) la possibilita' di
utilizzare  fino  al  31  ottobre  1996  il  potere  di  riequilibrio
tariffario previsto all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo
n. 504 del 1992: gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati,
anche in corso d'anno, a  rideliberare  in  aumento  le  tariffe  con
effetto  dall'anno  in  corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, nel caso in cui il controllo della  gestione  evidenzi
uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate.
 Ne consegue che, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso
di  copertura,  per  il  servizio  smaltimento  rifiuti solidi urbani
interni dell'anno 1996, si potra' tener conto  dei  soli  adeguamenti
tariffari  intervenuti  entro  il  31 ottobre 1996, riferiti all'anno
stesso e che nello stesso 1996 abbiano dato luogo ad accertamento  di
entrate  a  mezzo  di  apposito atto deliberativo di approvazione del
relativo ruolo di riscossione.
 Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale,  tra  l'altro,  va
indicato  a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio,
si attesta, in particolare, che la certificazione e' redatta  tenendo
presente che:
    -  gli  accertamenti,  le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti
       sono  conformi  alle  risultanze  amministrative  e  contabili
       dell'ente;
    -  gli  accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente
       assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti
       di amministrazione  di  competenza  dell'anno  di  riferimento
       della certificazione;
    -  gli  oneri  del  personale, addetto a mansioni promiscue, sono
       addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle
       reali prestazioni rese;
    - non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella
       certificazione stessa.
     Per quanto non espressamente richiamato nella  presente,  si  fa
    riferimento alle istruzioni gia' fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7
    ed  all'allegato  n.  1  della  circolare  F.L.  n.  21/92 del 30
    novembre 1992 nonche' al paragrafo 4 della  circolare  F.L.  3/96
    del  15  gennaio  1996  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica Italiana - Serie generale - rispettivamente n. 299 del
    21 dicembre 1992 e n. 30 del 6 febbraio 1996.
 Si rende, comunque, opportuno sottolineare  che  l'articolo  45  del
decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  con  la  dizione, alquanto
generica, "enti locali" estende il proprio  contenuto  normativo,  ai
fini  della  sanzione,  anche  alle comunita' montane, escluse invece
dalla precedente normativa, cio' ha costituito  oggetto  del  decreto
ministeriale 15 marzo 1994 precitato.
 Si  ritiene  opportuno  precisare  che  le  disposizioni di cui agli
articoli 76 e seguenti del decreto legislativo n.  77  del  1995  non
sono  applicabili  alle comunita' montane, le quali possono rientrare
nella sola fattispecie di cui all'articolo 45, comma 2,  lettera  b),
del decreto legislativo n. 504 del 1992.
… 5 Adempimenti delle Prefetture
 Ciascuna  Prefettura,  ai  sensi  delle  precitate  disposizioni, e'
tenuta,   per   l'ambito   territoriale   di   propria    competenza,
all'individuazione   degli   enti  tenuti  alla  presentazione  della
certificazione dimostrativa del  tasso  di  copertura  dei  costi  di
alcuni  servizi  per  l'anno 1996 in base all'articolo 45 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 ed alla successiva comunicazione a questo
Ministero, unitamente all'indicazione dei motivi di sottoposizione ai
controlli centrali, entro il  termine  del  31  dicembre  1996,  gia'
indicato con telegramma n. 16813/731301/01 del 24 settembre 1996.
 E'  appena  il  caso  di  sottolineare  che  i  decreti del Ministro
dell'interno in data 5 agosto 1992 e in  data  15  marzo  1994  hanno
delegato   alle   prefetture   le   funzioni   di   controllo   delle
certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei  costi
di alcuni servizi di enti locali, nonche' le funzioni di adozione dei
provvedimenti  di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha
vigore anche per le certificazioni dell'anno 1996  ed  anche  per  le
Prefetture di recente istituzione.
 I  suddetti  decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale
che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
 Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione  sulla  trasmissione  al
Ministero  dell'Interno  -  Direzione  Generale  dell'Amministrazione
Civile - Direzione Centrale per la Finanza Locale - Via C. Balbo 39/A
- III piano - Roma, di un originale delle  certificazioni  e  di  una
copia  autenticata  dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio
1997, possibilmente a mezzo corriere  speciale.  Tale  documentazione
dovra'  essere  accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi
di cui all'allegato n. 2 alla presente circolare ed all'allegato n. 3
al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.
 Contestualmente ciascuna prefettura vorra' trattenere ai propri atti
un  esemplare  delle  certificazioni  unitamente  alle   lettere   di
trasmissione   ed   a  tutti  gli  elementi  necessari  ad  accertare
l'adempimento entro il  termine  prescritto.  Particolare  attenzione
deve  essere  riservata alle buste su cui e' apposto il bollo-datario
di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.
 Ulteriore adempimento e' l'inoltro di  copia  dei  provvedimenti  di
sanzione  adottati  alla  Procura  Regionale  della  Corte  dei Conti
competente  per  territorio  dandone  contestuale   comunicazione   a
quest'ufficio.
 Ciascuna Prefettura trasmettera', inoltre, a questo Ministero, copia
degli  eventuali  ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali,
nonche'  copia  delle  eventuali  memorie  difensive  e  degli   atti
intermedi  e  conclusivi  dei  procedimenti  stessi.  Cio' al fine di
provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni gia' applicate.
 
                                         Il direttore generale
                                      dell'Amministrazione civile
                                                 GELATI