IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il regolamento CEE del 24 giugno 1988, n. 2052 pubblicato sulla G.U.C.E. n. N.L. 185 del 15 luglio 1988, concernente disciplina dei fondi a finalita' strutturali; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, che demanda al Consiglio dei Ministri, le determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei criteri indicati alle lettere a), b) e d) dello stesso comma; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzo giorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992; Visto il decreto-legge dell'8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge del 7 aprile 1995, n. 104 recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; Visto in particolare l'art. 6, comma 5, del sopracitato decreto-legge n. 32 del 1995, che attribuisce al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca e per i centri di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 415 del 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 che, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, con legge n. 488 del 1992; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata sulla G.U.C.E n. C83 dell'11 aprile 1986; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 19 agosto 1992; Vista la decisione della commissione dell'Unione europea del 1 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo del 20 dicembre 1995, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C45 del 17 febbraio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni; Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1995, che ha sostituito le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, relativa alle direttive per la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito nella legge n. 488 del 1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, concernente le "Direttive per la concessione delle agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104/95 per i progetti e centri di ricerca"; Vista la nota n. 2179 del 20 novembre 1996 con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha sottoposto al CIPE l'adeguamento dei parametri contributivi in allineamento alle decisioni comunitarie ed una semplificazione delle procedure della deliberazione del 29 dicembre 1995; Ritenuto di recepire la proposta ministeriale di nuova deliberazione che annulla e sostituisce la precedente citata deliberazione del 29 dicembre 1995, confermando i precedenti propri deliberati per quanto riguarda le aree di applicazione ed i soggetti beneficiari; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'universita' e alla ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: 1) Aree di applicazione. 1.1 Le aree interessate dagli interventi di cui alla presente delibera sono quelle individuate, o che saranno individuate, dalla commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, nonche' quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma. 1.2 Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita' competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5 a. 1.3 Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria dell'11 aprile 1986 in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo e del 20 maggio 1992 in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed eventuali successive normative. 2) Iniziative ammissibili. 2.1 Le iniziative di cui alla presente deliberazione sono finalizzate alla promozione, nelle aree depresse, della ricerca finalizzata a scopi produttivi per favorire lo sviluppo del territorio attraverso azioni volte al riequilibrio ed al recupero di competitivita' del sistema produttivo, anche mediante il superamento delle carenze strutturali esistenti nel settore ricerca. In particolare le agevolazioni possono essere concesse per attivita' di ricerca distinte in ricerca industriale ed in attivita' di sviluppo precompetitive. In conformita' alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, si definisce: a) ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, cosi' che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; b) attivita' di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinatari alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonche' progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne' convertibili ne' utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti. 2.2 Alle agevolazioni sono ammessi anche gli investimenti per la costruzione di centri di ricerca finalizzati alle attivita' produttive, oltreche' quelli inerenti l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione di centri esistenti, volti al riorientamento e recupero di competitivita' delle strutture stesse. Ai fini della presente deliberazione si definiscono centri di ricerca finalizzati alle attivita' produttive le strutture in cui si perseguono, per il fine economico dell'impresa produttiva, le attivita' di cui al precedente punto 2.1, contribuendo contestualmente anche alla crescita socio-economica del territorio. 2.3 Ai fini del potenziamento nelle aree depresse del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, sono previste agevolazioni per le attivita' di formazione svolte nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, secondo le finalita' e con le metodologie formative di cui alla deliberazione CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502. Per i centri di ricerca, tale attivita' deve costituire una componente indispensabile per la concessione delle agevolazioni e deve essere riferita alle necessita' di funzionalita' dell'iniziativa a regime; la relativa spesa deve costituire una aliquota non inferiore al 10% delle spese ammissibili. Per i progetti di ricerca le spese per la formazione possono essere ammesse a contributo, nel limite del 10% delle spese ammissibili, qualora tale attivita' sia finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della ricerca stessa. 2.4 Le iniziative di cui ai precedenti punti devono riguardare programmi di investimento organici e funzionali di durata non superiore a tre anni, e tesi a conseguire obiettivi di ricerca, con ricadute produttive, economiche ed occupazionali. Anche a tali fini l'ammontare delle agevolazioni concedibili puo' includere i costi per la progettazione e gli studi di fattibilita' economico-tecnico-scientifici fino ad un valore massimo del 5% delle spese ammissibili. 2.5 L'ammissibilita' delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di cui alla lettera a) del successivo punto 5, comma 2; le spese per la progettazione, per gli studi di fattibilita', per l'acquisto del suolo o degli immobili da ristrutturare, sempre che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni, sono ammissibili, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda stessa. 2.6 Ai settori merceologici assoggettati a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche norme comunitarie si applica, per quanto riguarda le agevolazioni, la normativa dell'Unione europea. 3) Soggetti beneficiari. 3.1 I soggetti ammessi alle agevolazioni sono: a) le imprese produttrici di beni e servizi; b) i consorzi e le societa' consortili costituiti con la partecipazione prevalente di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione; c) le societa' di ricerca costituite con i mezzi del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 4) Graduazione dei livelli di agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL). 4.1 Le agevolazioni relative ai progetti di ricerca ed ai centri di ricerca, calcolate in ESN e in ESL, sono concedibili nei limiti massimi indicati ai successivi punti 4.2 e 4.5 riguardanti la graduazione dei livelli di sovvenzione, fatte salve, per i progetti di ricerca, le maggiorazioni previste al punto 4.3. 4.2 Le misure agevolative massime per progetti di ricerca, in percentuale dei costi ammissibili, espresse in Equivalente sovvenzione lordo (ESL), in conformita' alla disciplina comunitaria del 20 dicembre 1995, sono le seguenti (si veda anche tabella 1 allegata): a) nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle regioni Abruzzo e Molise: per la ricerca industriale: 70% ESL per le PMI; 60% ESL per le altre imprese; per le attivita' di sviluppo precompetitivo: 45% ESL per le PMI; 35% ESL per le altre imprese; b) nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5 b del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, 3c), del Trattato di Roma, nonche' nelle province delle regioni Abruzzo (fino al 31 dicembre 1996) e Molise (fino al 31 dicembre 1999): per la ricerca industriale: 65% ESL per le PMI; 55% ESL per le altre imprese; per le attivita' di sviluppo precompetitivo: 40% ESL per le PMI; 30% ESL per le altre imprese; c) nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5 b del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, 3c) del Trattato di Roma: per la ricerca industriale: 60% ESL per le PMI; 50% ESL per le altre imprese; per le attivita' di sviluppo precompetitivo: 35% ESL per le PMI; 25% per le altre imprese. 4.3 L'intensita' delle agevolazioni di cui al precedente punto 4.2, in conformita' alla predetta disciplina comunitaria e' maggiorata del: a) 10% ESL nel caso in cui nel progetto di ricerca sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: collaborazione tranfrontaliera effettiva tra l'impresa richiedente le agevolazioni ed almeno un partner, non collegato all'impresa stessa, ubicato in uno degli Stati membri dell'Unione europea; collaborazione effettiva tra l'impresa richiedente le agevolazioni ed enti pubblici di ricerca; ampia diffusione e pubblicazione dei risultati e la concessione di licenze di brevetto o a qualsiasi altro mezzo adeguato, in coerenza con le norme comunitarie applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca; b) 15% ESL nel caso in cui il progetto di ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo; c) 25% ESL nel caso in cui il progetto di ricerca, oltre a rientrare negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo, comporti entrambi le seguenti condizioni: collaborazione transfrontaliera che implichi una cooperazione effettiva tra l'impresa richiedente ed enti pubblici di ricerca o almeno un partner, non collegato all'impresa stessa, ubicato in uno degli Stati membri dell'Unione europea; ampia diffusione e pubblicazione dei risultati delle attivita' di ricerca nel rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale ed industriale. 4.4 Le intensita' delle agevolazioni di cui al punto 4.2, comprese le maggiorazioni previste al punto 4.3, non potranno comunque superare il tetto del 75% ESL per i progetti di ricerca industriale e del 50% ESL per le attivita' di sviluppo precompetitive. 4.5 Le misure agevolative massime consentite per gli interventi riguardanti i centri di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili, sono quelle, espresse in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL), stabilite nella delibera CIPE del 27 aprile 1995 in favore degli investimenti produttivi e precisamente (si veda anche tabella 2 allegata): a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese; nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% ESN, maggiorato di 15 punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese; nelle province della regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese; nelle province della regione Molise, fino al al 31 dicembre 1996, 45% ESN per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% ESN per le piccole e medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 1 gennaio 1999, 30% ESN per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese; b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5 b del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni: nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92,3c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese; nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese. c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92,3c) del Trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese. 4.6 La concessione delle agevolazioni ai centri di ricerca, di cui al punto 4.5, e' subordinata al vincolo di destinazione dell'immobile e delle attrezzature all'attivita' di ricerca per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione del centro stesso, nonche' al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi a qualsiasi titolo dell'immobile agevolato per gli ulteriori cinque anni. 4.7. Qualora intervenissero modifiche alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le stesse saranno automaticamente recepite con decreto ministeriale per le parti in variante alla presente delibera. 5) Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande. 5.1 Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ripartisce annualmente, fra le amministrazioni competenti l'importo disponibile per le agevolazioni, quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi 1, 2 e 5 b. Le somme non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo. 5.2 Le procedure per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni, attivate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, cui e' assegnata la competenza in materia di agevolazioni a progetti e centri di ricerca devono tenere conto dei seguenti criteri ed obiettivi: certezza dei tempi mediante standardizzazione delle fasi attuative; omogeneita', ove possibile, con altri strumenti procedurali di competenza del Ministero; predeterminazione dei risultati intermedi e finali; erogazioni condizionate al conseguimento dei risultati stessi; coerenza degli obiettivi agli avanzamenti tecnologici e scientifici del settore attraverso il monitoraggio e l'assistenza sullo svolgimento delle attivita'. In particolare le principali fasi in cui si articola il processo sono: a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di ripartizione delle risorse, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle risorse stesse, definisce, con apposito decreto ministeriale, le quote da assegnare ai progetti di ricerca ed ai centri di ricerca. Una quota dell'assegnazione, non superiore al 2%, viene riservata per le spese previste dall'art. 6, comma 3 e 4 della legge n. 104 del 1995. Con lo stesso decreto il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica fissa il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione, nonche' le modalita' per la presentazione delle domande stesse; b) entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande fissato, per ciascun anno con il decreto di cui al punto a) che precede, il Ministero, potendosi avvalere anche degli strumenti previsti dall'art. 6, comma 3, della legge n. 104/95, procede all'istruttoria volta ad accertare i requisiti di cui ai precedenti punto 2 e 3, nonche' l'affidabilita' finanziaria del richiedente e la sua capacita' di sostenere il costo dell'iniziativa. A tal fine si dovra' verificare la congruita' del rapporto fra il capitale netto dell'impresa ed il costo del progetto diminuito deli'incentivo richiesto, nonche' del rapporto fra l'indebitamento finanziario netto, diminuito delle eventuali spese sostenute per il progetto e ammissibili a contributo, ed il fatturato societario. Per le domande presentate dai consorzi i parametri potranno riferirsi al consorzio o alle singole imprese socie dello stesso; in quest'ultimo caso il costo dell'intervento, convenzionalmente, sara' suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dalle imprese socie. I valori limiti dei predetti rapporti sono quelli fissati dalla delibera CIPE del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. Si potranno tuttavia, ammettere valori diversi da quelli indicati nella citata delibera per tenere conto delle necessita' di promuovere il superamento delle situazioni di crisi settoriale, oltreche' delle situazioni connesse alle fasi di avviamento di nuove imprese e di riconversione di imprese esistenti; c) le risultanze dell'istruttoria sono trasmesse al Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 6, comma 2 della legge n. 104/95, il quale dovra' esprimere un parere su: il grado di innovativita' e di rilevanza tecnologica; la rispondenza delle metodologie proposte rispetto allo stato attuale del settore; la capacita' tecnologica e organizzativa del richiedente; l'esperienza e know-how dei soggetti partecipanti; la capacita' di industrializzazione e diffusione dei risultati, nonche' il relativo livello di rischio all'industrializzazione stessa; le possibili ricadute socio-economiche dell'iniziativa. Metodologie e criteri per tale valutazione saranno stabiliti nel decreto ministeriale di cui al precedente punto a). Sulla base dei parametri anzidetti verra' stabilito l'ordine prioritario delle iniziative ai fini delle agevolazioni. La fase termina entro duecentodieci giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al precedente punto a), con la pubblicazione degli elenchi delle iniziative agevolabili, per tipologia di intervento (centri e progetti di ricerca) ordinati secondo l'ordine di priorita' conseguito dall'applicazione dei succitati parametri. I progetti non finanziati potranno essere oggetto di nuove domande da presentarsi nell'esercizio successivo e, quindi, concorrere con la ripartizione delle agevolazioni previste in tale esercizio; d) sulla base delle risorse attribuite dal CIPE, il Ministero procede all'emissione del provvedimento di concessione di cui il capitolato tecnico e' parte integrante; e) in fase di attuazione il Ministero svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato dei progetti, sul rispetto dei tempi e sul raggiungimento di risultati indicati. Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti. Solo per gli investimenti fissi, inerenti i centri di ricerca, le erogazioni delle agevolazioni avvengono sulla base degli stati di avanzamento dei lavori che corrispondono in capitolato tecnico a categorie o lotti d'opera individuabili e funzionali. Una quota, sino ad un massimo del 50% del contributo concesso, puo' essere erogata a titolo di anticipazione, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con svincolo su autorizzazione del Ministero a conclusione della pratica. La percentuale di anticipazione concedibile e' fissata, nei limiti del 50% del contributo concesso, con il decreto ministeriale di cui al precedente punto a); f) ai fini delle attivita' di verifica e di valutazione sull'attuazione degli interventi, il Ministero potra' servirsi di esperti del settore, di commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici. I risultati delle verifiche e delle valutazioni saranno comunicati al Comitato tecnico scientifico. Essi sono, inoltre, raccolti in un'anagrafe presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che costituisce il sistema informativo delle attivita' di ricerca nelle aree depresse. I dati relativi ai progetti completati sono accessibili al pubblico. 6) Norme transitorie. Limitatamente al primo anno di attuazione della presente delibera, per le iniziative di ricerca proposte vigente la legge n. 64/86, e per le quali non furono assunti i relativi provvedimenti di ammissibilita' entro il 21 agosto 1992, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, qualora sussistano le condizioni di agevolabilita', l'ammissibilita' delle spese decorre dal biennio precedente la data di conferma dell'interesse progettuale da parte dell'interessato, inoltrata entro il termine del 30 giugno 1996 previsto nella delibera CIPE del 29 dicembre 1995 ai fini dell'utilizzo delle agevolazioni. La presente deliberazione sostituisce la delibera CIPE del 29 dicembre 1995, relativa alle direttive per la concessione di agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104/95 per i progetti e centri di ricerca. Roma, 27 novembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 7 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 41