IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il regolamento CEE del 24 giugno  1988,  n.  2052  pubblicato
sulla G.U.C.E. n. N.L. 185 del 15 luglio 1988, concernente disciplina
dei fondi a finalita' strutturali;
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  in  tema  di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  in  particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge
n.  415  del  1992,  che  demanda  al  Consiglio  dei  Ministri,   le
determinazioni degli indirizzi per la concessione delle agevolazioni,
sulla base dei criteri indicati alle lettere a), b) e d) dello stesso
comma;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento delle funzioni in  materia  di  interventi  nelle  aree
economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi
straordinari  nel  Mezzo  giorno  e  agenzia  per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, in  attuazione  dell'art.  3  della  citata
legge n. 488 del 1992;
  Visto  il  decreto-legge  dell'8  febbraio  1995, n. 32, convertito
senza modificazioni dalla legge del 7 aprile  1995,  n.  104  recante
disposizioni  per  accelerare  la concessione delle agevolazioni alle
attivita' gestite dalla soppressa agenzia  per  la  promozione  dello
sviluppo nel Mezzogiorno;
  Visto   in   particolare   l'art.   6,  comma  5,  del  sopracitato
decreto-legge  n.  32  del  1995,  che   attribuisce   al   Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  la
competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste  per
i  progetti  di  ricerca e per i centri di ricerca di cui all'art. 1,
comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 415 del 1992;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373 che, nell'ambito della devoluzione delle funzioni  del  soppresso
CIPI,  attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la
concessione  di  agevolazioni  di  cui   all'art.   1,   del   citato
decreto-legge  n.  415  del  1992, convertito, con modificazioni, con
legge n. 488 del 1992;
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di  Stato  alla
ricerca  e  sviluppo,  pubblicata sulla G.U.C.E n. C83 dell'11 aprile
1986;
  Vista la disciplina comunitaria in materia  di  aiuto  di  Stato  a
favore  delle  piccole e medie imprese del 20 maggio 1992, pubblicata
sulla G.U.C.E. n. C213 del 19 agosto 1992;
  Vista la decisione della  commissione  dell'Unione  europea  del  1
marzo  1995,  concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalita'
regionale in Italia;
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di  Stato  alla
ricerca e sviluppo del 20 dicembre 1995, pubblicata sulla G.U.C.E. n.
C45 del 17 febbraio 1996;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le  determinazioni  in
ordine  alla individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli
di incentivazione nel quadro  degli  interventi  pubblici  inseribili
nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;
  Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno 1995, che ha sostituito le
deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993, relativa
alle  direttive  per  la  concessione  delle  agevolazioni  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  2  del  citato  decreto-legge  n. 415 del 1992,
convertito nella legge n. 488 del 1992 in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la propria deliberazione del  29  dicembre  1995,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 118 del 22 maggio 1996, concernente le
"Direttive per la concessione delle agevolazioni previste all'art. 6,
comma 5, della legge n. 104/95 per i progetti e centri di ricerca";
  Vista la nota n. 2179 del 20 novembre 1996 con la quale il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   ha
sottoposto  al  CIPE  l'adeguamento  dei  parametri  contributivi  in
allineamento alle decisioni comunitarie ed una semplificazione  delle
procedure della deliberazione del 29 dicembre 1995;
  Ritenuto   di   recepire   la   proposta   ministeriale   di  nuova
deliberazione  che  annulla  e  sostituisce  la   precedente   citata
deliberazione  del  29 dicembre 1995, confermando i precedenti propri
deliberati per quanto riguarda le aree di applicazione ed i  soggetti
beneficiari;
  Udita  la  relazione del Sottosegretario di Stato all'universita' e
alla ricerca scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
1) Aree di applicazione.
  1.1 Le aree interessate  dagli  interventi  di  cui  alla  presente
delibera  sono  quelle  individuate, o che saranno individuate, dalla
commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi  dei
fondi  strutturali,  obiettivi  1, 2 e 5 b, nonche' quelle rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del  Trattato
di Roma.
  1.2  Per  quanto  attiene  all'uso  integrato dei fondi strutturali
nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione
economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5 a.
  1.3 Le agevolazioni alle imprese sono  soggette  alle  disposizioni
previste  dalla disciplina comunitaria dell'11 aprile 1986 in materia
di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo e del  20  maggio  1992  in
materia  di  aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ed
eventuali successive normative.
2) Iniziative ammissibili.
  2.1  Le  iniziative  di  cui  alla  presente   deliberazione   sono
finalizzate  alla  promozione,  nelle  aree  depresse,  della ricerca
finalizzata  a  scopi  produttivi  per  favorire  lo   sviluppo   del
territorio  attraverso azioni volte al riequilibrio ed al recupero di
competitivita' del sistema produttivo, anche mediante il  superamento
delle carenze strutturali esistenti nel settore ricerca.
  In   particolare   le  agevolazioni  possono  essere  concesse  per
attivita' di ricerca distinte in ricerca industriale ed in  attivita'
di sviluppo precompetitive.
  In  conformita'  alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo, si definisce:
    a)   ricerca  industriale:  la  ricerca  pianificata  o  indagini
critiche miranti ad acquisire  nuove  conoscenze,  cosi'  che  queste
conoscenze  possano  essere utili per mettere a punto nuovi prodotti,
processi produttivi o servizi o comportare un notevole  miglioramento
dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
    b)  attivita' di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei
risultati della ricerca industriale in un piano,  un  progetto  o  un
disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati
o    migliorati,    siano    essi    destinatari   alla   vendita   o
all'utilizzazione, compresa la creazione di un  primo  prototipo  non
idoneo a fini commerciali.
  Tale  attivita'  puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e
la progettazione di altri prodotti,  processi  produttivi  o  servizi
nonche'  progetti  di  dimostrazione  iniziale  o  progetti pilota, a
condizione  che  tali  progetti  non  siano  ne'   convertibili   ne'
utilizzabili  a  fini  di  applicazione  industriale  o  sfruttamento
commerciale.
  Essa  non  comprende  le  modifiche  di  routine  o  le   modifiche
periodiche  apportate  a  prodotti,  linee di produzione, processi di
fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in  corso,  anche
se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
  2.2  Alle  agevolazioni  sono ammessi anche gli investimenti per la
costruzione  di  centri  di  ricerca   finalizzati   alle   attivita'
produttive,      oltreche'     quelli     inerenti     l'ampliamento,
l'ammodernamento,   la   ristrutturazione,   la   riconversione,   la
riattivazione  e  la  delocalizzazione  di centri esistenti, volti al
riorientamento e recupero di competitivita' delle strutture stesse.
  Ai fini della  presente  deliberazione  si  definiscono  centri  di
ricerca  finalizzati alle attivita' produttive le strutture in cui si
perseguono,  per  il  fine  economico  dell'impresa  produttiva,   le
attivita'    di   cui   al   precedente   punto   2.1,   contribuendo
contestualmente anche alla crescita socio-economica del territorio.
  2.3 Ai fini del  potenziamento  nelle  aree  depresse  del  sistema
economico   tramite  l'efficace  preparazione  di  risorse  altamente
qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, sono previste
agevolazioni per le attivita' di formazione svolte nell'ambito  delle
iniziative di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, secondo le finalita'
e  con le metodologie formative di cui alla deliberazione CIPI del 27
ottobre 1988, n. 502.
  Per i  centri  di  ricerca,  tale  attivita'  deve  costituire  una
componente  indispensabile  per  la  concessione delle agevolazioni e
deve essere riferita alle necessita' di funzionalita' dell'iniziativa
a  regime;  la  relativa  spesa  deve  costituire  una  aliquota  non
inferiore al 10% delle spese ammissibili.
  Per i progetti di ricerca le spese per la formazione possono essere
ammesse  a  contributo,  nel  limite del 10% delle spese ammissibili,
qualora  tale  attivita'  sia  finalizzata  al  raggiungimento  degli
obiettivi della ricerca stessa.
  2.4  Le  iniziative  di  cui  ai precedenti punti devono riguardare
programmi  di  investimento  organici  e  funzionali  di  durata  non
superiore  a  tre anni, e tesi a conseguire obiettivi di ricerca, con
ricadute produttive, economiche ed occupazionali. Anche a  tali  fini
l'ammontare delle agevolazioni concedibili puo' includere i costi per
la      progettazione     e     gli     studi     di     fattibilita'
economico-tecnico-scientifici fino ad un valore massimo del 5%  delle
spese ammissibili.
  2.5   L'ammissibilita'   delle   spese   decorre   dalla   data  di
presentazione della domanda di cui alla  lettera  a)  del  successivo
punto  5,  comma  2;  le spese per la progettazione, per gli studi di
fattibilita',  per  l'acquisto  del  suolo  o   degli   immobili   da
ristrutturare,  sempre  che  non  siano  stati  oggetto di precedenti
agevolazioni, sono ammissibili, anche se sostenute  nei  dodici  mesi
precedenti la presentazione della domanda stessa.
  2.6  Ai settori merceologici assoggettati a limitazioni o divieti o
che sono oggetto di specifiche  norme  comunitarie  si  applica,  per
quanto riguarda le agevolazioni, la normativa dell'Unione europea.
3) Soggetti beneficiari.
  3.1 I soggetti ammessi alle agevolazioni sono:
    a) le imprese produttrici di beni e servizi;
    b)  i  consorzi  e  le  societa'  consortili  costituiti  con  la
partecipazione prevalente di imprese  operanti  nei  settori  cui  si
riferiscono le richieste di agevolazione;
    c)  le  societa'  di  ricerca  costituite  con  i mezzi del Fondo
speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 1  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46.
  4)   Graduazione   dei   livelli  di  agevolazione  in  Equivalente
sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL).
  4.1 Le agevolazioni relative ai progetti di ricerca ed ai centri di
ricerca, calcolate in ESN e  in  ESL,  sono  concedibili  nei  limiti
massimi  indicati  ai  successivi  punti  4.2  e  4.5  riguardanti la
graduazione dei livelli di sovvenzione, fatte salve, per  i  progetti
di ricerca, le maggiorazioni previste al punto 4.3.
  4.2  Le  misure  agevolative  massime  per  progetti di ricerca, in
percentuale  dei   costi   ammissibili,   espresse   in   Equivalente
sovvenzione  lordo  (ESL), in conformita' alla disciplina comunitaria
del 20 dicembre 1995, sono le  seguenti  (si  veda  anche  tabella  1
allegata):
    a)  nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88
e successive modifiche ed integrazioni, ad  eccezione  delle  regioni
Abruzzo e Molise:
    per  la  ricerca  industriale: 70% ESL per le PMI; 60% ESL per le
altre imprese;
    per le attivita' di sviluppo precompetitivo: 45% ESL per le  PMI;
35% ESL per le altre imprese;
    b)  nelle  aree di cui agli obiettivi 2 e 5 b del regolamento CEE
2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, ammesse ad usufruire
della deroga ai sensi  dell'art.  92,  3c),  del  Trattato  di  Roma,
nonche'  nelle  province  delle  regioni Abruzzo (fino al 31 dicembre
1996) e Molise (fino al 31 dicembre 1999):
    per la ricerca industriale: 65% ESL per le PMI; 55%  ESL  per  le
altre imprese;
    per  le attivita' di sviluppo precompetitivo: 40% ESL per le PMI;
30% ESL per le altre imprese;
    c) nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5 b del  regolamento  CEE
2052/88,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  non ammesse ad
usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92,  3c)  del  Trattato  di
Roma:
    per  la  ricerca  industriale: 60% ESL per le PMI; 50% ESL per le
altre imprese;
    per le attivita' di sviluppo precompetitivo: 35% ESL per le  PMI;
25% per le altre imprese.
  4.3 L'intensita' delle agevolazioni di cui al precedente punto 4.2,
in  conformita'  alla  predetta  disciplina comunitaria e' maggiorata
del:
    a) 10% ESL nel caso in cui nel progetto di ricerca sia verificata
almeno una delle seguenti condizioni:
    collaborazione   tranfrontaliera    effettiva    tra    l'impresa
richiedente  le  agevolazioni  ed  almeno  un  partner, non collegato
all'impresa stessa, ubicato in uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea;
    collaborazione    effettiva    tra   l'impresa   richiedente   le
agevolazioni ed enti pubblici di ricerca;
    ampia diffusione e pubblicazione dei risultati e  la  concessione
di  licenze  di  brevetto  o  a  qualsiasi  altro  mezzo adeguato, in
coerenza con le norme comunitarie applicabili alla  divulgazione  dei
risultati della ricerca;
     b)  15% ESL nel caso in cui il progetto di ricerca rientri negli
obiettivi di un  progetto  o  di  un  programma  specifico  elaborato
nell'ambito    del    vigente   programma   quadro   comunitario   di
ricerca-sviluppo;
    c) 25% ESL nel caso in  cui  il  progetto  di  ricerca,  oltre  a
rientrare  negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico
elaborato nell'ambito del vigente  programma  quadro  comunitario  di
ricerca-sviluppo, comporti entrambi le seguenti condizioni:
    collaborazione  transfrontaliera  che  implichi  una cooperazione
effettiva tra l'impresa richiedente ed enti  pubblici  di  ricerca  o
almeno  un  partner, non collegato all'impresa stessa, ubicato in uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
    ampia diffusione e pubblicazione dei risultati delle attivita' di
ricerca nel rispetto  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale  ed
industriale.
  4.4  Le intensita' delle agevolazioni di cui al punto 4.2, comprese
le  maggiorazioni  previste  al  punto  4.3,  non  potranno  comunque
superare il tetto del 75% ESL per i progetti di ricerca industriale e
del 50% ESL per le attivita' di sviluppo precompetitive.
  4.5  Le  misure  agevolative  massime consentite per gli interventi
riguardanti  i  centri  di  ricerca,  in  percentuale   delle   spese
ammissibili,  sono  quelle, espresse in Equivalente sovvenzione netto
(ESN) e lordo (ESL), stabilite nella delibera CIPE del 27 aprile 1995
in favore degli investimenti produttivi e precisamente (si veda anche
tabella 2 allegata):
    a) per  le  imprese  situate  nelle  aree  dell'obiettivo  1  del
regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle   province   di  Benevento,  Potenza,  Catanzaro,  Cosenza,
Crotone, Vibo Valentia, Reggio  Calabria,  Agrigento,  Caltanissetta,
Enna,  Messina,  Trapani,  Nuoro, Oristano, 50% ESN, maggiorato di 15
punti percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;
    nelle province di Avellino,  Caserta,  Napoli,  Salerno,  Matera,
Bari,  Brindisi,  Foggia,  Lecce,  Taranto, Catania, Palermo, Ragusa,
Siracusa,  Cagliari,  Sassari,  40%  ESN,  maggiorato  di  15   punti
percentuali in ESL, per le piccole e medie imprese;
    nelle  province  della  regione Abruzzo, 30% ESN per le piccole e
medie imprese e 25% per le altre imprese;
    nelle province della regione Molise, fino al al 31 dicembre 1996,
45% ESN per le piccole e  medie  imprese  e  35%  ESN  per  le  altre
imprese;  dal  1  gennaio  1997  al  31 dicembre 1998, 40% ESN per le
piccole e medie imprese e 30% ESN per le altre imprese; dal 1 gennaio
1999, 30% ESN per le piccole e medie  imprese  e  25%  per  le  altre
imprese;
    b)  per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5 b del
regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
    nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai  sensi  dell'art.
92,3c)  del Trattato di Roma, 20% ESN per le piccole imprese, 15% ESN
per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese;
    nelle altre aree, 15% ESL per le piccole imprese e 7,5%  ESL  per
le medie imprese.
    c)  per  le  imprese situate nelle aree non comprese in quelle di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b ed ammesse ad usufruire della deroga ai
sensi dell'art. 92,3c) del Trattato di Roma, 20% ESN per  le  piccole
imprese, 15% ESN per le medie imprese e 10% ESN per le altre imprese.
  4.6  La concessione delle agevolazioni ai centri di ricerca, di cui
al punto 4.5, e' subordinata al vincolo di destinazione dell'immobile
e delle attrezzature all'attivita' di ricerca per almeno cinque  anni
dalla  data  di  entrata  in  funzione  del centro stesso, nonche' al
divieto di vendita, locazione o  messa  a  disposizione  di  terzi  a
qualsiasi  titolo  dell'immobile  agevolato  per gli ulteriori cinque
anni.
  4.7.  Qualora  intervenissero  modifiche  alla  vigente  disciplina
comunitaria   in  materia  di  aiuti  di  Stato,  le  stesse  saranno
automaticamente recepite con decreto ministeriale  per  le  parti  in
variante alla presente delibera.
5) Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.
  5.1  Il  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e della
programmazione   economica,   ripartisce    annualmente,    fra    le
amministrazioni competenti l'importo disponibile per le agevolazioni,
quale  derivante  dagli  stanziamenti  dello  Stato  e  dalle risorse
finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione  europea,  per
obiettivi 1, 2 e 5 b.
  Le somme non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa
riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo.
  5.2  Le  procedure per la concessione e l'erogazione delle predette
agevolazioni, attivate dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, cui e' assegnata la competenza in  materia
di  agevolazioni  a  progetti e centri di ricerca devono tenere conto
dei seguenti  criteri  ed  obiettivi:  certezza  dei  tempi  mediante
standardizzazione  delle  fasi attuative; omogeneita', ove possibile,
con  altri  strumenti  procedurali  di  competenza   del   Ministero;
predeterminazione   dei  risultati  intermedi  e  finali;  erogazioni
condizionate al conseguimento dei risultati  stessi;  coerenza  degli
obiettivi  agli  avanzamenti  tecnologici  e  scientifici del settore
attraverso il monitoraggio e  l'assistenza  sullo  svolgimento  delle
attivita'.
  In  particolare  le  principali fasi in cui si articola il processo
sono:
    a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  delibera  CIPE  di  ripartizione  delle risorse, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
sulla  base  delle  risorse  stesse,  definisce, con apposito decreto
ministeriale, le quote da assegnare ai  progetti  di  ricerca  ed  ai
centri di ricerca.
  Una  quota  dell'assegnazione, non superiore al 2%, viene riservata
per le spese previste dall'art. 6, comma 3 e 4 della legge n. 104 del
1995.
  Con lo stesso decreto il Ministro dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica fissa il termine per la presentazione delle
richieste  di agevolazione, nonche' le modalita' per la presentazione
delle domande stesse;
    b) entro  novanta  giorni  dal  termine  di  presentazione  delle
domande  fissato,  per ciascun anno con il decreto di cui al punto a)
che precede, il Ministero, potendosi avvalere anche  degli  strumenti
previsti  dall'art.  6,  comma  3,  della  legge  n.  104/95, procede
all'istruttoria volta ad accertare i requisiti di cui  ai  precedenti
punto 2 e 3, nonche' l'affidabilita' finanziaria del richiedente e la
sua capacita' di sostenere il costo dell'iniziativa.
  A  tal  fine si dovra' verificare la congruita' del rapporto fra il
capitale netto  dell'impresa  ed  il  costo  del  progetto  diminuito
deli'incentivo  richiesto,  nonche'  del rapporto fra l'indebitamento
finanziario netto, diminuito delle eventuali spese sostenute  per  il
progetto e ammissibili a contributo, ed il fatturato societario.
  Per  le  domande  presentate  dai  consorzi  i  parametri  potranno
riferirsi al consorzio o alle singole imprese socie dello stesso;  in
quest'ultimo  caso il costo dell'intervento, convenzionalmente, sara'
suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza  della  quota
di partecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale
della quota detenuta dalle imprese socie.
  I  valori  limiti  dei  predetti rapporti sono quelli fissati dalla
delibera  CIPE  del  28  dicembre  1993,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994.
  Si  potranno  tuttavia, ammettere valori diversi da quelli indicati
nella citata delibera per tenere conto delle necessita' di promuovere
il superamento delle situazioni di crisi settoriale, oltreche'  delle
situazioni  connesse  alle  fasi  di avviamento di nuove imprese e di
riconversione di imprese esistenti;
    c) le risultanze  dell'istruttoria  sono  trasmesse  al  Comitato
tecnico  scientifico  previsto  dall'art.  6,  comma 2 della legge n.
104/95,  il  quale  dovra'  esprimere  un  parere  su:  il  grado  di
innovativita'  e  di  rilevanza  tecnologica;  la  rispondenza  delle
metodologie proposte rispetto allo  stato  attuale  del  settore;  la
capacita' tecnologica e organizzativa del richiedente; l'esperienza e
know-how    dei    soggetti    partecipanti;    la    capacita'    di
industrializzazione e diffusione dei risultati, nonche'  il  relativo
livello  di  rischio  all'industrializzazione  stessa;  le  possibili
ricadute socio-economiche dell'iniziativa.
  Metodologie e criteri per tale valutazione  saranno  stabiliti  nel
decreto ministeriale di cui al precedente punto a).
  Sulla  base  dei  parametri  anzidetti  verra'  stabilito  l'ordine
prioritario delle iniziative ai fini delle agevolazioni.
  La   fase   termina   entro  duecentodieci  giorni  dalla  data  di
presentazione delle domande di cui al precedente  punto  a),  con  la
pubblicazione   degli   elenchi  delle  iniziative  agevolabili,  per
tipologia di intervento  (centri  e  progetti  di  ricerca)  ordinati
secondo   l'ordine  di  priorita'  conseguito  dall'applicazione  dei
succitati parametri.
  I progetti non finanziati potranno essere oggetto di nuove  domande
da presentarsi nell'esercizio successivo e, quindi, concorrere con la
ripartizione delle agevolazioni previste in tale esercizio;
    d)  sulla  base  delle  risorse attribuite dal CIPE, il Ministero
procede all'emissione del provvedimento  di  concessione  di  cui  il
capitolato tecnico e' parte integrante;
    e) in fase di attuazione il Ministero svolge periodiche verifiche
e  valutazioni sullo stato dei progetti, sul rispetto dei tempi e sul
raggiungimento di risultati indicati.
  Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei  risultati
intermedi e finali previsti.
  Solo  per  gli investimenti fissi, inerenti i centri di ricerca, le
erogazioni delle agevolazioni avvengono sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  dei  lavori  che  corrispondono  in capitolato tecnico a
categorie o lotti d'opera individuabili e funzionali.
  Una quota, sino ad un massimo del 50% del contributo concesso, puo'
essere  erogata  a  titolo  di  anticipazione,   su   richiesta   del
beneficiario,   previa   presentazione  di  fidejussione  bancaria  o
assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima
richiesta, con svincolo su autorizzazione del Ministero a conclusione
della pratica.
  La  percentuale di anticipazione concedibile e' fissata, nei limiti
del 50% del contributo concesso, con il decreto ministeriale  di  cui
al precedente punto a);
    f)   ai  fini  delle  attivita'  di  verifica  e  di  valutazione
sull'attuazione degli interventi, il  Ministero  potra'  servirsi  di
esperti  del  settore,  di  commissioni tecniche e di strutture degli
enti pubblici.
  I risultati delle verifiche e delle valutazioni saranno  comunicati
al Comitato tecnico scientifico.
  Essi  sono,  inoltre,  raccolti  in un'anagrafe presso il Ministero
dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  che
costituisce  il  sistema informativo delle attivita' di ricerca nelle
aree depresse.
  I  dati  relativi  ai  progetti  completati  sono  accessibili   al
pubblico.
6) Norme transitorie.
  Limitatamente  al primo anno di attuazione della presente delibera,
per le iniziative di ricerca proposte vigente la legge  n.  64/86,  e
per   le  quali  non  furono  assunti  i  relativi  provvedimenti  di
ammissibilita' entro il 21 agosto 1992, come  previsto  dall'art.  1,
comma  3,  lettera  c),  del  decreto  legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.  488,
qualora  sussistano le condizioni di agevolabilita', l'ammissibilita'
delle spese decorre  dal  biennio  precedente  la  data  di  conferma
dell'interesse progettuale da parte dell'interessato, inoltrata entro
il  termine  del  30  giugno 1996 previsto nella delibera CIPE del 29
dicembre 1995 ai fini dell'utilizzo delle agevolazioni.
  La  presente  deliberazione  sostituisce  la  delibera  CIPE del 29
dicembre  1995,  relativa  alle  direttive  per  la  concessione   di
agevolazioni  previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104/95 per
i progetti e centri di ricerca.
   Roma, 27 novembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 7 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 41