IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,  n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di attuazione della legge n. 183/1987 e  del  decreto  legislativo  3
aprile  1993,  n.  96,  in  materia  di  coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato Fondo di
rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994),  ed
in particolare l'art. 56;
  Vista  la  legge  8  agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accelerare  il  completamento  degli   interventi   pubblici   e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88, come modificato dal  regolamento  n.  2083/93,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2084/93, relativo al
Fondo sociale europeo;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal  regolamento  n.  2085/93,  relativo  al
Fondo   europeo   agricolo   di   orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C 180/13 (G.U. delle Comunita' europee  n.  C  180  del  1  luglio
1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria
INTERREG II;
  Viste  le decisioni della Commissione delle Comunita' europee C(96)
2199 e C(96) 2580 datate rispettivamente  26  e  27  settembre  1996,
relative  alla  concessione di contributi comunitari per il programma
operativo da  realizzare  nell'ambito  della  iniziativa  comunitaria
INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna;
  Considerato  che  il contributo del FSE e' sospeso e che, pertanto,
non e' necessario provvedere al relativo cofinanziamento nazionale;
  Considerato che a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  dalla
Commissione  nel  contesto  delle  suddette  decisioni,  ammontanti a
30,704 Mecu per il periodo 1996-1999 - ivi comprese le quote relative
agli anni 1994 e 1995 - a valere complessivamente sul  Fondo  europeo
di  sviluppo regionale e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad  assicurare  le
necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 78,698 miliardi di
lire,  di cui 59,514 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 19,184
miliardi di lire per l'anno 1999;
  Considerata la necessita' di ricorrere - relativamente  alla  quota
statale - alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa,  l'intervento  del  predetto  Fondo  di  rotazione,
limitatamente   al   periodo   1996-1998,   rinviando   a  successiva
deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999;
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche comunitarie n.
12038 in data 15 novembre 1996;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284, secondo le quali e' opportuno modificare il piano
di cofinanziamento nazionale di cui alla citata decisione C(96)  2199
del 26 settembre 1996;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG
II - Corsica/Toscana e Sardegna, relativa allo sviluppo delle zone di
confine,  alla  cooperazione  transfrontaliera e alla creazione di un
mercato  unico,  per  il  periodo   1996-1998   e'   autorizzato   un
cofinanziamento nazionale pubblico pari a 59,514 miliardi di lire, di
cui  37,920  miliardi  di  lire  a  valere sulle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e 21,594 miliardi di lire con
disponibilita' delle regioni e degli altri enti pubblici interessati,
come riportato nella tabella allegata,  che  forma  parte  integrante
della presente delibera.
  2.  La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo
le modalita' previste dalla  normativa  vigente,  con  riferimento  a
ciascuna  delle annualita'. L'anticipo relativo alla prima annualita'
viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I
trasferimenti  successivi  sono  disposti  sulla  base  di   motivate
richieste  inoltrate  dalle  regioni  Toscana  e  Sardegna  al  Fondo
medesimo.
  3. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.  In  caso
di  rimodulazione  dei  piani  finanziari,  ai sensi dell'art. 25 del
regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal  regolamento  (CEE)
n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote
di  propria  competenza,  fermo restando il limite dello stanziamento
complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione.
  4. Le regioni Toscana e Sardegna adottano tutte le iniziative ed  i
provvedimenti  necessari  per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.
  5. I comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di  ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio,  risultanti  dal  sistema  informativo della ragioneria
generale dello Stato.
  Nel caso siano rilevati ritardi nella  realizzazione  dei  medesimi
interventi,   saranno   attivate   in   tempo   utile  le  azioni  di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle risorse assegnate.
  6.  Le  regioni  interessate  effettuano  i  necessari controlli di
competenza. Il Fondo  di  rotazione  potra'  procedere  ad  ulteriori
controlli,  avvalendosi  delle  strutture  della  Ragioneria generale
dello Stato.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 42