IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/13 (G.U. delle Comunita' europee n. C 180 del 1 luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria INTERREG II; Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee C(96) 2199 e C(96) 2580 datate rispettivamente 26 e 27 settembre 1996, relative alla concessione di contributi comunitari per il programma operativo da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna; Considerato che il contributo del FSE e' sospeso e che, pertanto, non e' necessario provvedere al relativo cofinanziamento nazionale; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 30,704 Mecu per il periodo 1996-1999 - ivi comprese le quote relative agli anni 1994 e 1995 - a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 78,698 miliardi di lire, di cui 59,514 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 19,184 miliardi di lire per l'anno 1999; Considerata la necessita' di ricorrere - relativamente alla quota statale - alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1996-1998, rinviando a successiva deliberazione la specificazione della restante quota per l'anno 1999; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 12038 in data 15 novembre 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, secondo le quali e' opportuno modificare il piano di cofinanziamento nazionale di cui alla citata decisione C(96) 2199 del 26 settembre 1996; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria INTERREG II - Corsica/Toscana e Sardegna, relativa allo sviluppo delle zone di confine, alla cooperazione transfrontaliera e alla creazione di un mercato unico, per il periodo 1996-1998 e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 59,514 miliardi di lire, di cui 37,920 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e 21,594 miliardi di lire con disponibilita' delle regioni e degli altri enti pubblici interessati, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita'. L'anticipo relativo alla prima annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni Toscana e Sardegna al Fondo medesimo. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento (CEE) n. 4253/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione. 4. Le regioni Toscana e Sardegna adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma. 5. I comitati di sorveglianza, entro il 31 marzo di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio, risultanti dal sistema informativo della ragioneria generale dello Stato. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 42