IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  l'art.  8,  primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  15  febbraio  dell'anno in cui devono
essere utilizzati;
  Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso  decreto  presidenziale,
in  base  ai  quali  con  il  citato decreto ministeriale puo' essere
stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;
  Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30  settembre  1992,  n.
394,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
,461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
  Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  in  base  al
quale  i  centri  autorizzati di assistenza alle imprese, nonche' gli
altri  soggetti  indicati  nel  medesimo  articolo,   provvedono   ad
inoltrare  ai  competenti  uffici dell'Amministrazione finanziaria le
dichiarazioni da essi predisposte  e  le  relative  registrazioni  su
supporti  magnetici  formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;
  Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo  decreto-legge  n.
41  del  1995,  il quale dispone che le societa' e i soci, i titolari
dell'impresa, i  familiari  coadiuvanti  del  titolare,  i  familiari
partecipanti  all'impresa  familiare, esercenti attivita' commerciale
ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, devono indicare, nella
dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce  il  premio
assicurativo,  la  base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti
effettuati in acconto e a saldo,  anche  ai  fini  della  prevenzione
delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto;
  Considerato  che  occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la stampa dei  modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
  Attesa  l'opportunita'  di  introdurre  modalita' che consentano di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate,  anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
                              Decreta:
                               Art. 1
  1.  Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli
760,  760/A,  760/A1,  760/M,  760/N,  760/P,  760/R,  760/S,   760/V
concernenti  la  dichiarazione  unica  agli  effetti dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta  locale  sui  redditi,
nonche'  il  modello 760/K, concernente la dichiarazione agli effetti
dell'imposta sul patrimonio netto delle  imprese,  il  modello  760/T
concernente  l'indicazione  dei  dati  relativi ai premi assicurativi
dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  e i prospetti
relativi alle operazioni di fusione  e  di  scissione  da  presentare
nell'anno  1997  dalle  societa'  ed  enti  commerciali residenti nel
territorio dello Stato e dai sogetti non residenti equiparati,  e  la
busta  da utilizzare per tale presentazione. I modelli ed i prospetti
devono essere prodotti in due esemplari identici.
  2. E' approvato, altresi', il modello 760/Z per l'indicazione delle
ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale che deve essere
presentato  nell'anno  1997  dalle  societa'  ed   enti   commerciali
residenti  nel  territorio  dello  Stato e dai soggetti non residenti
equiparati.
  3. Alla dichiarazione dei redditi modello 760 deve essere  allegata
la  documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei
modelli.