IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati; Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto presidenziale, in base ai quali con il citato decreto ministeriale puo' essere stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. ,461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza alle imprese, nonche' gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione; Visto il comma 2 del citato art. 46 del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, il quale dispone che le societa' e i soci, i titolari dell'impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attivita' commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto, e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Attesa l'opportunita' di introdurre modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica; Decreta: Art. 1 1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli 760, 760/A, 760/A1, 760/M, 760/N, 760/P, 760/R, 760/S, 760/V concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, nonche' il modello 760/K, concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il modello 760/T concernente l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e i prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai sogetti non residenti equiparati, e la busta da utilizzare per tale presentazione. I modelli ed i prospetti devono essere prodotti in due esemplari identici. 2. E' approvato, altresi', il modello 760/Z per l'indicazione delle ritenute sugli interessi ed altri redditi di capitale che deve essere presentato nell'anno 1997 dalle societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dai soggetti non residenti equiparati. 3. Alla dichiarazione dei redditi modello 760 deve essere allegata la documentazione richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.