IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che fissa al 31 ottobre il termine per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione dei certificati modelli 101 e 201, rispettivamente per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101) di cui all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno, nonche' delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201), e dei modelli 730 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati; Visti i decreti del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996 di approvazione dei suddetti modelli; Visto l'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il quale dispone che, a decorrere da periodo di imposta 1996, l'Unione delle comunita' ebraiche italiane concorre con lo Stato e gli altri soggetti previsti da precedenti leggi alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, il quale dispone che ciascun contribuente puo' destinare una quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento dei movimenti e partiti politici; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, il quale stabilisce che per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento, da effettuare nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi; Visto l'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il contributo straordinario per l'Europa; Ritenuto di dover provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. 1. I contribuenti in possesso dei certificati modelli 101 o 201 esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef a favore dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane devono apporre la firma nello spazio riservato alle annotazioni dei suddetti certificati. La firma dovra' essere preceduta dalla seguente dicitura: "Otto per mille dell'Irpef Unione delle comunita' ebraiche italiane".