IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 7-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  che fissa al 31 ottobre il termine per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei  decreti  di  approvazione
dei certificati modelli 101 e 201, rispettivamente per l'attestazione
dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nell'anno,
delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod.
101)  di  cui  all'art. 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  e
per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti
nell'anno, nonche' delle relative ritenute di acconto operate e delle
detrazioni  effettuate  (Mod.  201), e dei modelli 730 concernenti la
dichiarazione unica  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche,  nonche'  del  contributo per il Servizio sanitario
nazionale, da presentare  nell'anno  1997  da  parte  dei  lavoratori
dipendenti e pensionati;
  Visti  i  decreti del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996 di
approvazione dei suddetti modelli;
  Visto l'art. 2 della legge 20  dicembre  1996,  n.  638,  il  quale
dispone  che,  a decorrere da periodo di imposta 1996, l'Unione delle
comunita' ebraiche  italiane  concorre  con  lo  Stato  e  gli  altri
soggetti  previsti  da precedenti leggi alla ripartizione della quota
pari all'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche   liquidata  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
annuali;
  Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, il quale
dispone che ciascun contribuente puo' destinare una quota  pari  allo
0,4  per  cento  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche al
finanziamento dei movimenti e partiti politici;
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.
669,  il  quale  stabilisce che per i redditi sottoposti a tassazione
separata, di cui all'art.  16  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi  e
non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo
di  acconto, nella misura del 20 per cento, da effettuare nei termini
e con le modalita' previsti per quello  a  saldo  delle  imposte  sui
redditi;
  Visto  l'art.  3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che ha istituito il contributo straordinario per l'Europa;
  Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I contribuenti in possesso dei certificati  modelli  101  o  201
esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi che
intendono  effettuare  la  scelta  per  la destinazione dell'otto per
mille  dell'Irpef  a  favore  dell'Unione  delle  comunita'  ebraiche
italiane   devono  apporre  la  firma  nello  spazio  riservato  alle
annotazioni  dei  suddetti  certificati.  La  firma   dovra'   essere
preceduta  dalla seguente dicitura: "Otto per mille dell'Irpef Unione
delle comunita' ebraiche italiane".