IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione; Visto l'atto di concessione alla Lottomatica s.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997; Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilita' di effettuare piu' estrazioni per settimana; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonche' il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione; Ritenuto che ricorre l'opportunita' di effettuare, oltre alla estrazione settimanale del sabato, una ulteriore estrazione nel giorno di mercoledi' di ogni settimana; Decreta: Art. 1. Le estrazioni del gioco del lotto sono effettuate nei giorni di mercoledi' e di sabato di ogni settimana. Qualora i giorni di estrazione cadano in festivita' riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni sono rinviate al primo giorno feriale successivo.