IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione n. 97/78/CE del 14 gennaio 1997 che autorizza gli stati membri, in via eccezionale, a derogare determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindicata riguardo alle piante di vite (Vitis L.), ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia e della Slovenia; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia e della Slovenia, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana sino al 30 marzo 1997.