IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate  e  dei  prodotti  agrari  dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato  con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976 e successive modificazioni, concernente le misure di  protezione
contro  l'introduzione  negli  stati  membri  di  organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  536,  relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre  1991   concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  pubblicato  sul
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio  1996,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la decisione della Commissione n.  97/78/CE  del  14  gennaio
1997  che  autorizza gli stati membri, in via eccezionale, a derogare
determinate  disposizioni  della  direttiva  77/93/CEE  sopraindicata
riguardo  alle  piante  di  vite (Vitis L.), ad eccezione dei frutti,
originarie della Croazia e della Slovenia;
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal  presente  decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga a quanto previsto dal  decreto  ministeriale  31  gennaio
1996 le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della
Croazia  e  della  Slovenia, possono essere introdotte nel territorio
della Repubblica italiana sino al 30 marzo 1997.