IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto  con  il
Ministro  della  pubblica,  istruzione  del  23  aprile 1992, recante
disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle
arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonche' per la durata e la
conclusione dei corsi stessi;
  Considerato  che  gli  esami  regolati  dalla  presente  ordinanza,
essendo abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e
di  ottico,  hanno  la  particolare  finalita' di verificare oltre al
livello di formazione generale raggiunto il grado di professionalita'
specifica degli allievi;
  Visto il regio decreto-legge 16 maggio  1940,  n.  417,  convertito
nella  legge  25  giugno  1940,  n.  854,  e l'art. 205, comma 1, del
decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  che  attribuiscono  al
Ministro  della  pubblica  istruzione  il potere di disciplinare, con
propria ordinanza, le modalita'  di  svolgimento  degli  scrutini  ed
esami nelle scuole di ogni ordine e grado;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Gli  esami  di abilitazione si svolgono secondo le modalita' di cui
ai seguenti articoli.