IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del  14  luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del  12
giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche
e  delle  denominazioni  di origine nel quadro della procedura di cui
all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela  delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre
1979  concernente  il  riconoscimento  della   denominazione   tipica
"Mozzarella di bufala";
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10
maggio 1993 concernente  il  riconoscimento  della  denominazione  di
origine   "Mozzarella   di  bufala  campana"  che  ha  comportato  la
abrogazione  delle  preesistenti  disposizioni  sulla   denominazione
tipica "Mozzarella di bufala";
  Considerato  che  a  partire  dalla  data  di  riconoscimento della
denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" la  locuzione
"Mozzarella  di  bufala"  non  e'  piu'  utilizzabile  per  designare
formaggi freschi a pasta filata non appartenenti alla categoria delle
denominazioni di origine;
  Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del  13
aprile  1987,  antecedente  al  riconoscimento della denominazione di
origine "Mozzarella di bufala campana", si e'  consentito  l'utilizzo
del nome tradizionale "Mozzarella" anche per formaggi non rispondenti
al  disciplinare  di  produzione della denominazione tipica all'epoca
vigente;
  Considerato che la citazione dei termini "Mozzarella"  e  "Bufala",
in  forma  congiunta,  determina  assonanza con la designazione della
denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", tutelata  ai
sensi  dell'art.  13  del  citato registro (CEE) n. 2081/92 anche nei
confronti di eventuali forme evocative;
  Considerato che occorre emanare  opportune  disposizioni  affinche'
l'utilizzo  del  termine "Mozzarella", unitamente alla specificazione
della  materia  prima  utilizzata,  nella  designazione  di  prodotti
caseari generici non arrechi confusione nello spirito del consumatore
nei  confronti  della  denominazione di origine "Mozzarella di bufala
campana";
  Considerato che,  dall'approfondito  esame  da  parte  delle  varie
componenti  interessate  presso  il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali  e  presso  il  Dipartimento  delle  politiche
comunitarie  della  Presidenza  del Consiglio, e' unanimemente emersa
l'esigenza  di  addivenire  ad  una  definizione   delle   forme   di
designazione consentite per il comparto produttivo in esame;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'etichettatura  di produzioni casearie generiche, limitatamente
a quelle derivate da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro
designazione il termine "Mozzarella" e'  consentito  indicare,  anche
nel  medesimo  campo  visivo,  la  specificazione "formaggio fresco a
pasta filata prodotto con latte bufalino".
  Tale   specificazione   deve   essere  riportata  in  caratteri  di
dimensione,  grafia  e  colorimetria  del  tutto  uguali   a   quelli
utilizzati per la denominazione "Mozzarella".