IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica "Mozzarella di bufala"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" che ha comportato la abrogazione delle preesistenti disposizioni sulla denominazione tipica "Mozzarella di bufala"; Considerato che a partire dalla data di riconoscimento della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" la locuzione "Mozzarella di bufala" non e' piu' utilizzabile per designare formaggi freschi a pasta filata non appartenenti alla categoria delle denominazioni di origine; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1987, antecedente al riconoscimento della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", si e' consentito l'utilizzo del nome tradizionale "Mozzarella" anche per formaggi non rispondenti al disciplinare di produzione della denominazione tipica all'epoca vigente; Considerato che la citazione dei termini "Mozzarella" e "Bufala", in forma congiunta, determina assonanza con la designazione della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", tutelata ai sensi dell'art. 13 del citato registro (CEE) n. 2081/92 anche nei confronti di eventuali forme evocative; Considerato che occorre emanare opportune disposizioni affinche' l'utilizzo del termine "Mozzarella", unitamente alla specificazione della materia prima utilizzata, nella designazione di prodotti caseari generici non arrechi confusione nello spirito del consumatore nei confronti della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana"; Considerato che, dall'approfondito esame da parte delle varie componenti interessate presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, e' unanimemente emersa l'esigenza di addivenire ad una definizione delle forme di designazione consentite per il comparto produttivo in esame; Decreta: Art. 1. Nell'etichettatura di produzioni casearie generiche, limitatamente a quelle derivate da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro designazione il termine "Mozzarella" e' consentito indicare, anche nel medesimo campo visivo, la specificazione "formaggio fresco a pasta filata prodotto con latte bufalino". Tale specificazione deve essere riportata in caratteri di dimensione, grafia e colorimetria del tutto uguali a quelli utilizzati per la denominazione "Mozzarella".